Assunzione da parte della persona offesa di sostanze alcoliche e stupefacenti in quantità rilevante, conseguente incapacità di esprimere il proprio consenso e violenza sessuale per induzione1. Bussole di inquadramentoIl delitto di violenza sessuale: evoluzione legislativa Il delitto di violenza sessuale è disciplinato dall'art. 609-bis c.p., che prevede due distinte condotte di violenza sessuale. Il comma 1 della disposizione punisce “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”. Ai sensi del comma 2, è soggetto alla stessa pena “chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”. La disposizione in esame è stata introdotta con legge 15 febbraio 1996, n. 66, abrogando nel contempo l'intero Capo I del Titolo IX, Libro II del Codice penale, relativo ai delitti contro la libertà sessuale e costituito dagli articoli da 519 a 527 c.p. La riforma ha così determinato l'unificazione dei reati di violenza carnale, ex art. 529 c.p., e di atti di libidine violenti, ex art. 521 c.p., nella fattispecie ex art. 609-bis c.p., che ricomprende altresì il delitto di congiunzione carnale abusiva, originariamente previsto dall'art. 520 c.p. Come rilevato dai primi commentatori, attraverso la nuova fattispecie criminosa unitaria, il legislatore ha così inteso evitare che la vittima, nel corso del processo, fosse sottoposta ad indagini particolarmente insidiose, dirette ad individuare la esatta fattispecie incriminatrice applicabile, sottraendola all'imbarazzo e all'umiliazione che ne derivava, causa del diffuso atteggiamento riluttante delle vittima a denunciare il delitto subito. È infatti oggi punita, ai sensi dell'art. 609-bis, qualsiasi forma di violenza sessuale, a prescindere dalle modalità della condotta e dal tipo di relazione fisica intervenuta con la persona offesa. La materia dei reati sessuali è stata nuovamente interessata da un intervento legislativo con l. n. 172/2012, di ratifica e attuazione della Convenzione di Lanzarote del 2007, e più di recente con l. n. 69/2019, c.d. Codice Rosso, con innalzamento delle pene e introduzione di modifiche in tema di circostanze, procedibilità e sospensione condizionale della pena. Da ultimo, la disciplina dei reati sessuali e, per quanto in questa sede rileva, le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, di cui all'art. 609-ter c.p., sono state interessate dalle modifiche introdotte con l. n. 238/2021, c.d. legge europea 2019-2020, al fine di adeguare il diritto interno alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La struttura del reato Il bene giuridico tutelato dal delitto in esame è la libertà della persona di determinarsi liberamente nelle scelte afferenti la sfera sessuale, c.d. libertà sessuale. Si tratta di un delitto comune, che non richiede alcuna particolare qualifica in capo al soggetto agente. La condotta tipica è duplice e consiste nel costringere la vittima a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità (c.d. violenza sessuale per costrizione), ovvero nell'indurre a compiere atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno quest'ultima per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (c.d. violenza sessuale per induzione). La violenza sessuale per costrizione, di cui al comma 1 dell'art. 609-bis c.p. è commessa con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità e richiede che l'azione avvenga contro la volontà della persona offesa. È sufficiente che le condotte violente risultino in concreto idonee a vincere la resistenza della persona offesa, dovendosi ritenere integrato il delitto anche quando quest'ultima smetta di difendersi o vi rinunci per paura o per l'impossibilità di contrastare il proprio aggressore. Non occorre infatti il carattere assoluto della violenza, essendo sufficiente un effetto di coartazione, così come nel caso di minaccia, tenendo conto di ogni circostanza soggettiva e oggettiva del caso concreto (Cass. III, n. 17414/2016). La condotta di violenza sessuale per costrizione, comunque attuata, presuppone la mancanza di un libero consenso da parte della persona offesa ovvero l'espresso dissenso della stessa, che costituisce elemento del fatto tipico, in negativo. Il consenso può venire meno in itinere, assegnando in tal caso rilevanza penale all'eventuale comportamento che persista, ignorando la volontà espressa dalla vittima, anche in relazione alle sole modalità degli atti sessuali in corso (Cass. III, n. 25727/2004). Una particolare forma di costrizione, prevista dal comma 1, riguarda le condotte commesse con abuso di autorità, ravvisabile a fronte di una posizione di superiorità o preminenza del soggetto agente, a prescindere dall'esistenza o meno di poteri coercitivi in capo all'agente; in siffatte ipotesi la violenza sessuale si configura a fronte della strumentalizzazione di tale posizione per costringere la persona offesa a compiere o subire atti sessuali. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiarendo che l'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis, comma 1, c.p. presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali (Cass. S.U., n. 27326/2020). Riguardo invece alle condotte di violenza sessuale c.d. per costrizione e, in particolare, alla condotta di induzione, il comma 2 dell'art. 609-bis c.p., al n. 1, prende in considerazione il caso in cui il soggetto agente abbia abusato delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto. Sotto la vigenza dell'ormai abrogato art. 519, comma 2, n. 3, c.p. (che puniva il soggetto che si fosse congiunto carnalmente con una persona che al momento del fatto fosse “malata di mente, ovvero non [...] in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole”), era prevista una presunzione assoluta di invalidità del consenso prestato da persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica. A seguito della riforma del 1996, tali soggetto sono stati invece ritenuti in grado in grado di estrinsecare la propria individualità sessuale, in un clima di assoluta libertà, salvo prova contraria dell'abuso commesso da parte del soggetto agente ai danni delle medesime. La fattispecie è costruita intorno ai concetti di abuso, consistente nell'approfittamento delle particolari condizioni in cui si trova il soggetto passivo, e induzione, quale opera di persuasione sottile o subdola, attraverso cui l'agente spinge o convince la vittima a sottostare o compiere atti che diversamente non avrebbe tollerato o compiuto (Cass. III, n. 32971/2005). Riguardo alla inferiorità fisica, il legislatore prende in considerazione la condizione individuale di salute della persona offesa, tale da impedirle di resistere alle iniziative sessuali del soggetto agente; per inferiorità psichica deve invece intendersi la condizione intellettiva o spirituale di minore resistenza alla altrui opera di coazione psicologica o di suggestione (Cass. III, n. 3376/2007), che può anche prescindere da fenomeni patologici e ricollegarsi a situazioni transeunti di alterazione psico-fisica. Meno frequenti i casi di cui al n. 2 del comma 2 dell'art. 609-bis c.p., che prende in considerazione i casi di scambio di persona, richiedendo una condotta fraudolente, tale da indurre la vittima in errore, non già sulle qualità personali o sullo status giuridico del partner ma sulla sua identità. Il delitto di violenza sessuale è punito a titolo di dolo generico, rispetto al quale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale del reo, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell'atto posto in essere, in termini di idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo concretamente perseguito (Cass. III, n. 3648/2018). Ai sensi dell'art. 609-sexies c.p., nel caso in cui il delitto in esame sia stato commesso “in danno di persona minore degli anni diciotto, [...] il colpevole non può invocare a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile”. L'attuale formulazione della disposizione citata è frutto dell'intervento della Corte Costituzionale (Corte cost., n. 322/2007) che, nel dichiarare inammissibile la questione sollevata in relazione alla violazione dell'art. 27 Cost., ha indicato una interpretazione “costituzionalmente orientata” della disposizione ex art. 609-sexies c.p., nel suo testo previgente, ribadendo che occorre un “coefficiente di partecipazione psichica” del soggetto al fatto, rappresentato quanto meno dalla colpa «in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica», tra cui rientra senza dubbio l'età della persona offesa nei reati contro la libertà sessuale. La disposizione è stata successivamente integrata, in forza della l. n. 172/2012, recependo nel testo vigente le indicazioni della Corte Costituzionale, attraverso il riferimento esplicito al carattere inevitabile dell'errore. Il delitto di violenza sessuale si perfeziona nel momento in cui la vittima compie o subisce un atto sessuale per effetto della condotta tipica e raggiunge la sua consumazione allorché esso cessi. Il delitto è punibile a titolo di tentativo quando, in assenza di alcun contatto fisico tra soggetto attivo e soggetto passivo, la condotta denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Cass. III, n. 2029/2008). La nozione di atti sessuali Elemento centrale del delitto di violenza sessuale consiste nel compimento o nel subire “atti sessuali”, espressione che – come anticipato – è frutto della unificazione delle previgenti fattispecie di congiunzione carnale violenta e di atti di libidine violenti nella fattispecie ex art. 609 bis c.p., ricomprendendovi così ogni forma di aggressione del bene giuridico tutelato, ivi compreso ogni comportamento consistente in un contatto fisico volto ad ottenere eccitazione sessuale. La Corte di Cassazione ha qualificato come atti sessuali ogni condotta idonea ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo (Cass. III, n. 35118/2004), affermando nel contempo che “non è affetta da indeterminatezza la nozione di atti sessuali di cui all'art. 609-bis c.p., la quale interpretata alla luce della libertà sessuale, interesse protetto dalla fattispecie comprende tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene della vittima e quindi anche i toccamenti, i palpeggiamenti e gli sfregamenti sulle parti intime anche sopra i vestiti, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale dell'autore” (Cass. III, n. 21167/2006). In merito invece alla soglia minima che deve essere raggiunta perché un comportamento di carattere sessuale assuma rilevanza penale ai sensi dell'art. 609 bis c.p. si sono contrapposte due impostazioni. Una prima muove da una nozione soggettiva di atto sessuale¸ che consente di assegnare rilevanza anche a condotte prive di un contatto con la vittima, purché l'agente trovi modo di appagare i propri istinti libidinosi (Cass. III, n. 1431/1999). Le critiche mosse dalla dottrina, incentrate sul difetto di tassatività di tale soluzione, hanno condotto ad elaborare una nozione oggettiva di atto sessuale, di carattere restrittivo, che impone di avere riguardo alla natura obiettivamente sessuale dell'atto compiuto, a prescindere dunque dagli effetti che sortisca sul soggetto agente e dalla percezione che ne abbia avuto la persona offesa. Secondo tale impostazione, devono ritenersi atti sessuali solo quelli che risultino tali in senso univoco e consistano in un contatto fisico con la vittima, anche se vestita, interessando zone erogene del suo corpo o di quello del soggetto agente, secondo la scienza o l'esperienza comune. Sono invece escluse dalla nozione di atti sessuali le condotte di mero esibizionismo o voyeurismo, considerate invece tali dai sostenitori della tesi soggettiva. La giurisprudenza di legittimità, aderendo a tale seconda impostazione oggettiva, ha ricondotto alla nozione di atti sessuali anche “i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica” (Cass. III, n. 7772/2000). Si è tuttavia registrato, nelle pronunce successive della Corte di Cassazione, un progressivo ampliamento nella nozione di atti sessuali, assegnando rilevanza non solo all'anatomia delle zone interessate dalla condotta criminosa ma al contesto complessivo in cui quest'ultima si sia svolta e ai rapporti sussistenti in concreto tra i soggetti coinvolti (Cass. III, n. 24683/2015). Secondo i giudici di legittimità, pertanto, integra il delitto ex art. 609-bis c.p. qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeità sessuale di quest'ultimo, sia idoneo e finalizzato a porne in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale. Nell'accertare la sussistenza del reato non occorre fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di intensità fisica del contatto instaurato, dovendosi valutare l'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, esaminando la vicenda con un approccio interpretativo di tipo sintetico. Ne consegue che, secondo tale interpretazione di atti sessuali, “possono costituire un'indebita intrusione fisica nella sfera sessuale non solo i toccamenti delle zone genitali, ma anche quelli delle zone ritenute erogene ossia in grado di stimolare l'istinto sessuale dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica” (Cass. III, n. 37395/2004). Qualora invece la condotta incida sua zone del corpo prive di tali caratteristiche, quand'anche oggetto – su un piano soggettivo – del desiderio del soggetto agente, non potrà ritenersi integrato il delitto, mancando un'apprezzabile lesione all'autodeterminazione sessuale della persona offesa. Le conseguenze del reato Ulteriori disposizioni speciali, applicabili al delitto di violenza sessuale, oltre che ai già esaminati delitti di cui alla Sezione I del Capo III, sono contenute nell'art. 609-decies c.p., modificato con legge n. 172 del 2012, ai sensi del quale, nel caso di delitto commesso ai danni di un minore, “il Procuratore della Repubblica dia notizia del procedimento al Tribunale per i minorenni, al fine di attivare un supporto di assistenza affettiva e psicologica per il minore”. L'art. 609 novies c.p. prevede infine, in caso di condanna o patteggiamento, le pene accessorie della perdita della responsabilità genitoriale, quando la stessa è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; della interdizione perpetua da qualunque ufficio inerente la tutela, curatela o l'amministrazione di sostegno; della perdita degli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. In forza del comma secondo dell'art. 609-novies c.p., deve disporsi altresì l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture, pubbliche o private, frequentate abitualmente da minori, quando la vittima non abbia compiuto i diciotto anni. Infine, l'ultimo comma dell'art. 609-novies c.p. prevede, nei casi più gravi ivi elencati, l'applicazione al colpevole, dopo l'esecuzione della pena e per la durata minima di un anno, delle seguenti misure di sicurezza: a) eventuale imposizione di restrizioni dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da minori; b) divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; c) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Quali sono i requisiti necessari della condotta di induzione a compiere o subire atti sessuali di una persona in stato di inferiorità fisica o psichica?
Orientamento dominante della Corte di Cassazione Ai fini della sussistenza del delitto di violenza sessuale per induzione, di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p., è necessario accertare la sussistenza, al momento del fatto, di una condizione di inferiorità – indipendentemente dall'esistenza di patologie mentali – e che il consenso dell'atto sia viziato da tale condizione e sia frutto dell'induzione, che a sua volta sia stata posta in essere – prima del compimento degli atti sessuali – al fine di approfittare della condizione di inferiorità della persona offesa per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. La Corte di Cassazione ha delineato le caratteristiche e i requisiti che la condotta di induzione deve presentare per integrare il delitto di violenza sessuale, nelle forme di cui al n. 1 del comma 2 dell'art. 609-bis c.p. I giudici di legittimità hanno definito la condotta di induzione a compiere o a subire atti sessuali, in termini di comportamento attivo di persuasione sottile e subdola, mediante cui l'agente spinge, istiga o convince la vittima – che versi in stato di inferiorità fisica o psichica – ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto (Cass. III, n. 38011/2019; Cass. III, n. 38787/2015), precisando che tale condotta debba essere realizzata abusando della condizione di debolezza del soggetto passivo (Cass. III, n. 16899/2015). Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve trattarsi di un comportamento positivo, mediante il quale il soggetto passivo viene persuaso o invogliato a compiere o a subire la prestazione sessuale (Cass. III, n. 20766/2010), da identificarsi non soltanto nell'attività di persuasione esercitata sulla persona offesa per convincerla a prestare il proprio consenso all'atto sessuale ma in ogni forma di sopraffazione posta in essere senza ricorrere ad atti costrittivi e intimidatori nei confronti della vittima, la quale, non risultando in grado di opporsi a causa della sua condizione di inferiorità, soggiace al volere dell'autore della condotta, divenendo strumento di soddisfazione delle voglie sessuali di quest'ultimo (Cass. IV, n. 40795/2008). In merito alla condizione di vulnerabilità della persona offesa richiesta dalla norma incriminatrice, la Corte di Cassazione ha evidenziato che vi rientrano tutte quelle condizioni tali da determinare una posizione vulnerabile della vittima, indipendentemente dall'esistenza di patologie mentali. È stata pertanto ritenuta rilevante la suggestione della persona offesa, determinata da credenze esoteriche, delle quali l'agente approfitti spingendo o convincendo quest'ultima ad aderire ad atti sessuali che, diversamente, non avrebbe compiuto (Cass. III, n. 31512/2020) o ancora la condizione derivante dal limitato processo evolutivo mentale e culturale ovvero dalla minore età accompagnata da una situazione individuale e familiare che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell'agente (Cass. III, n. 52041/2016). In ogni caso è necessario che il rapporto tra persona offesa e soggetto agente sia caratterizzato da un qualificato differenziale di potere, cioè quando è connotato da abuso delle condizioni di inferiorità del soggetto debole (Cass. IIII, n. 2215/2006), tale per cui, pur sussistendo un consenso della vittima a compiere o subire atti sessuali, esso è tuttavia viziato dalla condizione di inferiorità e dalla strumentalizzazione di detta condizione (Cass. III, n. 33761/2007). In particolare, l'abuso, secondo quanto chiarito dai giudici di legittimità, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui (Cass. IV, n. 14141/2007). Ne deriva la necessità di verificare non soltanto che l'agente abbia avuto la consapevolezza delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche la sua volontà di abusarne per fini sessuali (Cass. III, n. 11541/1999), attraverso una condotta che – come precisato dalla Corte di Cassazione – determini il consenso viziato e risulti prodromica e distinta rispetto all'atto sessuale che vi consegua In definitiva, dunque, perché possa configurarsi il delitto di violenza sessuale per induzione, mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p., occorrerà accertare che: 1) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso dell'atto sia viziato da tale condizione; 3) il vizio sia riscontrato caso per caso e non presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona, quando non sia tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento, se necessario, fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell'induzione; 5) l'induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l'induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l'atto sessuale, ma lo precedano” (Cass. III, n. 52835/2018).
Domanda
Configura il delitto di violenza sessuale mediante induzione il compimento di atti sessuali con la persona offesa che abbia assunto sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità rilevante?
Orientamento dominante della Corte di Cassazione Integra una condizione di inferiorità fisica e psichica l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti da parte della persona offesa, con conseguente integrazione del delitto di violenza sessuale per induzione da parte del soggetto agente che, abusando di tale condizione la abbia indotta a compiere o subire atti sessuali, ai quali non avrebbe altrimenti prestato il consenso. La Corte di Cassazione si è a più riprese pronunciata in ordine alla configurabilità del delitto di violenza sessuale per induzione, commessa approfittando della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p., a fronte della condotta del soggetto agente che, abusando di tale condizione, abbia indotto la stessa a compiere o subire atti sessuali. È stato, in particolare, ritenuto che rientra a pieno titolo tra le condizioni di inferiorità psichica quella conseguente all'ingestione di alcolici o all'assunzione di stupefacenti, dal momento che anche in siffatte ipotesi viene a configurarsi una situazione di menomazione della vittima, che può essere strumentalizzata e dolosamente sfruttata dal soggetto agente per il soddisfacimento dei propri impulsi sessuali (Cass. III, n. 39800/2016; Cass. III, n. 38059/2013). La Corte di Cassazione ha affermato che tale condizione di inferiorità sussiste anche quando sia stata determinata dall'assunzione volontaria di alcolici o stupefacenti da parte della persona offesa, prescindendo dunque da chi l'abbia determinata (Cass. III, n. 16046/2018), purché il soggetto agente ne abbia approfittato, inducendo la stessa a compiere o subire atti sessuali cui non avrebbe altrimenti prestato il proprio consenso (Cass. III, n. 8981/2020). È stato inoltre, più di recente, precisato che non occorre che l'assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti avvenga in quantità tali da comportare l'assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, configurandosi altrimenti il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui al comma 1 dell'art. 609-bis c.p. (Cass. III, n. 7873/2022). È invece sufficiente che la condotta di induzione sia realizzata approfittando delle condizioni in cui versa la persona offesa, carpendone così un consenso che non sarebbe stato altrimenti prestato. 3. Azioni processualiUlteriori attività difensive Per la fattispecie in esame si possono esperire le seguenti ulteriori attività difensive: Richiesta di riesame di un'ordinanza che applica una misura coercitiva (art. 309); Appello contro un'ordinanza in materia cautelare (art. 310); Memoria difensiva (art. 419, comma 2); Richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 1). ProcedibilitàIl delitto di violenza sessuale, anche nelle forme aggravate ai sensi dell'art. 609 ter c.p., è procedibile a querela della persona offesa, che può proporla nel termine di un anno, come raddoppiato dalla l. n. 69/2019, c.d. Codice Rosso.Nel caso in cui si verifichi il decesso della persona offesa in costanza del termine per sporgere querela, quest'ultima potrà essere sporta dai prossimi congiunti, dall'adottante o dall'adottato, ai sensi dell'att. 597, comma 3, c.p., richiamato dall'art. 609-septies c.p., che disciplina la procedibilità del delitto di violenza sessuale.La querela sporta è irrevocabile, come sancito dal comma 3 dell'art. 609-septies c.p., sì da prevenire indebite pressioni sulla vittima finalizzate alla remissione della querela.Sono previste infine dall'ultimo comma dell'articolo una serie di casi in cui il delitto è invece procedibile d'ufficio, come quando sia stato commesso “nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto”; “dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, o che abbia con esso una relazione di convivenza”; “da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni”, o risulti connesso “con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.Deve rilevarsi, al riguardo, che l'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia, come modificato con d.l. n. 162/2022, conv. con modifiche in l. n. 199/2022, prevede che per i delitti di violenza sessuale, commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, si continui a procedere d'ufficio quando il fatto risulti connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni della Riforma. Improcedibilità delle impugnazioni (e prescrizione del reato) Il termine-base di prescrizione del delitto di violenza sessuale, nei casi di cui al comma 1 e al comma 2, è pari ad ventiquattro anni, in forza del comma 6 dell'art. 157 c.p., che prevede il raddoppio del termine ordinario di prescrizione, pari alla pena detentiva edittale massima di dodici anni. Nei casi di lieve entità, di cui al comma 3 dell'art. 609-bis c.p., il termine-base di prescrizione è pari a otto anni e non si procede al raddoppio dello stesso, espressamente escluso dal citato comma 6 dell'art. 157 c.p. I predetti termini-base di prescrizione sono suscettibili di aumento, in presenza del sopravvenire di eventi interruttivi, nella misura di un quarto fino rispettivamente ad un massimo di quindici (commi 1 e 2) e di dieci anni (comma 3) (cfr. artt. 160 e 161 c.p.), oltre i periodi di sospensione (cfr. artt. 159 e 161 c.p.). Con riferimento ai fatti commessi a partire dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 161-bis c.p., il termine di prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado, fermo restando che, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento. Il dies a quo della prescrizione, ai sensi dell'art. 158, comma 3, c.p., quando il delitto di violenza sessuale sia stato commesso ai danni di un minore, decorre per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della norma (3 agosto 2017). dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. A partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 2, comma 3, l. n. 134/2021), inoltre, per tutti i casi di violenza sessuale costituiscono causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p., la mancata definizione: – del giudizio di appello entro il termine di due anni; – del giudizio di cassazione entro il termine di un anno; salva proroga per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello ed a sei mesi nel giudizio di cassazione quando il giudizio d'impugnazione risulta particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare; salva sospensione nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 6, c.p.p.; salva diversa modulazione dei predetti termini in applicazione della normativa transitoria (cfr. art. 2, commi 4 e 5, l. n. 134/2021). Misure precautelari e cautelari Arresto e fermo Con riguardo al reato di violenza sessuale: – è consentito l'arresto obbligatorio in flagranza di reato nei casi di cui ai commi 1 e 2 (art. 380 c.p.p.); – è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato nei casi di cui al comma 3 (art. 381, co. 2, c.p.p.); – è sempre consentito il fermo (art. 384 c.p.p.). Misure cautelari personali Nei confronti dell'indagato per il delitto di violenza sessuale sono applicabili misure cautelari coercitive (artt. 281-286-bis c.p.p.), poiché l'art. 280, comma 1, c.p.p. consente l'applicazione delle predette misure ai soli delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni; è altresì applicabile anche la misura della custodia cautelare in carcere, poiché l'art. 280, comma 2, c.p.p. consente l'applicazione della predetta misura ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p., in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto in esame, nei confronti dell'indagato è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Competenza, forme di citazione a giudizio e composizione del tribunale Competenza In tutti i casi di violenza sessuale è competente per materia il tribunale (cfr. art. 6 c.p.p.), che decide in composizione collegiale (cfr. artt. 33-bis e 33-ter c.p.p.). Citazione a giudizio Per il delitto di violenza sessuale si procede sempre con udienza preliminare. Composizione del tribunale Il processo per il delitto di violenza sessuale si svolgerà sempre dinanzi al tribunale in composizione collegiale. 4. ConclusioniLa centralità del consenso della persona offesa nei delitti contro la libertà personale e, in particolare, nelle fattispecie che ne tutelano la libertà sessuale, richiede una tutela effettiva della persona offesa, assegnando rilevanza penale non soltanto alle condotte costrittive, tali da annullare la volontà della vittima, ma anche a fronte di comportamenti che siano realizzati in presenza di un consenso che risulti tuttavia viziato e quindi non libero. A tali esigenze di tutela del bene giuridico tutelato risponde la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 609-bis c.p., che punisce la violenza sessuale per induzione, commessa mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa ovvero mediante sostituzione di persona, traendola così in inganno. Con particolare riferimento alla prima tipologia di condotte, come si è avuto modo di evidenziare, la giurisprudenza di legittimità accoglie una nozione lata delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, facendovi rientrare ogni situazione in cui la persona offesa non sia in grado di prestare un consenso effettivo e libero, subendo in ragione della situazione in cui versa le pressioni o la subdola persuasione realizzata abusivamente dal soggetto agente. Tra le condizioni di inferiorità fisica o psichica, la Corte di Cassazione annovera l'assunzione di alcolici o stupefacenti, quando sia tale da viziare il consenso della persona offesa. Scandendo le fasi dell'accertamento da parte del giudice della sussistenza del delitto, i giudici di legittimità hanno dunque richiesto che sia verificata tale condizione di inferiorità nel momento in cui il fatto si è verificato, con la precisazione che la condotta di induzione non deve coincidere o sovrapporsi con il compimento di atti sessuali ma precederli, determinando un vizio del consenso, condizionato dallo stato di inferiorità psico-fisica della vittima. Occorrerà infatti verificare in concreto, senza alcuna forma di presunzione, che il consenso della persona offesa sia viziato e che dipenda dalla condotta di induzione, la quale dovrà a propria volta essere stata realizzata approfittando delle condizioni della persona offesa, per sfruttarle e carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. Laddove invece la persona offesa versi in una condizione tale da compromettere in maniera assoluta la propria capacità di autodeterminazione, la condotta del soggetto agente integrerà la fattispecie di violenza sessuale per costrizione, di cui al comma 1 dell'art. 609-bis c.p. |