Uccisione e maltrattamento di animali: i problemi applicativi1. Bussole di inquadramentoL'uccisione ed il maltrattamento di animali: successione di leggi nel tempo Gli artt. 544-bis e 544-ter c.p., facenti parte del Titolo IX-bis del libro II del cod. pen., inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189, puniscono con la reclusione, rispettivamente, “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale” e “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. Secondo la giurisprudenza (Cass. III, n. 44822/2007), sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie di cui agli artt. 544-bis e 544-ter c.p. e le condotte in precedenza previste e punite dall'art. 727 c.p. (contravvenzione che attualmente punisce il solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per l'identità delle condotte: norma penale più favorevole è naturalmente quella contemplata dal previgente art. 727 c.p., trattandosi di contravvenzione, diversamente dalle nuove fattispecie che configurano tutte ipotesi delittuose. Materialità: la nozione di “crudeltà” Secondo la giurisprudenza, ricorre la “crudeltà” richiesta per l'integrazione dei delitti di cui agli artt. 544-bis e 544-ter c.p. quando all'animale vengano inflitte gravi sofferenze per mera brutalità (Cass. V, n. 8449/2020: nel caso esaminato, la “crudeltà” necessaria all'integrazione del reato di cui all'art. 544-bis c.p. è stata configurata in presenza dell'uccisione di due cani che non avevano messo in pericolo l'incolumità di persone e di ulteriori beni dell'imputato o di chi per lui, ed erano quindi stati soppressi senza ragione o, comunque, in un momento ben successivo rispetto a quello nel quale essi avrebbero compiuto il “misfatto” – consistente nella uccisione di tre pecore – invano invocato dall'imputato a sua giustificazione). Nel reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p., il requisito della “crudeltà” non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche (Cass. III, n. 32387/2013). Materialità: la nozione di “necessità” Nei casi in cui la morte di un animale ovvero le lesioni, le sevizie cagionate allo stesso oppure i comportamenti o le fatiche o i lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche che gli siano stati imposti, siano “necessari”, i reati in oggetto non sono configurabili. Secondo la giurisprudenza, ai fini dell'integrazione dei delitti di cui agli artt. 544-bis e 544-ter c.p., le condotte incriminate di uccisione o maltrattamento di animali vengono poste in essere “senza necessità” in tutti i casi nei quali non ricorra una situazione tale da indurre all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile (Cass. V, n. 8449/2020: nel caso esaminato, è stato escluso che ricorresse la condizione di necessità per l'assenza dell'attualità del pericolo, in quanto l'imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di tre pecore, dopo che tale fatto era già avvenuto). Nel reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p., il requisito della “assenza di necessità” non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche (Cass. III, n. 32387/2013). Materialità: la nozione di “lesione” Secondo la giurisprudenza (Cass. III, n. 32837/2013), nel reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p. la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, costituisca comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva. Materialità: la nozione di “comportamenti insopportabili” Secondo la giurisprudenza, nel reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p. i “comportamenti insopportabili” imposti all'animale, che integrano la materialità del reato, sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie animale di riferimento così come ricostruito dalle scienze naturali (Cass. III, n. 5979/2013: fattispecie in relazione alla quale è stato ritenuto ”comportamento insopportabile” la coazione di un cane ad intrattenere rapporti sessuali con un essere umano al fine di realizzare un film a tema “zoopornografico”). L'elemento psicologico Le fattispecie di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) sono integrate (Cass. III, n. 44822/2007): – da dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale sia tenuta “per crudeltà”; – da dolo generico, quando la condotta sia tenuta “senza necessità”. Diversamente, la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze, prevista come contravvenzione dal nuovo testo dell'art. 727 c.p., può essere integrata anche da una condotta colposa del soggetto agente (Cass. III, n. 21744/2005: fattispecie nella quale la S.C. ha ravvisato il reato de quo nell'ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio, non comunicante con l'abitacolo, di un'autovettura). Le persone offese In riferimento ai reati contro il sentimento per gli animali, possono esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa solo gli enti e le associazioni ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, siano state riconosciute, secondo la procedura stabilita dal decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2006, le finalità di tutela degli interessi lesi dal reato (Cass. III, n. 28071/2017: fattispecie relativa a decreto di archiviazione per i reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 c.p., nella quale, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, fondato sul mancato avviso della richiesta di archiviazione, interposto da una associazione non riconosciuta secondo lo specifico iter individuato dal citato decreto ministeriale). I tormenti “legittimi” L'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. esclude l'applicazione delle disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del codice penale ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici: in tali casi, è quindi esclusa la configurabilità dei reati previsti dagli artt. 544-bis e 544-ter c.p. Cionondimeno, la giurisprudenza limita encomiabilmente il novero delle sofferenze che è tuttora legittimo infliggere agli incolpevoli animali, ricordando che, anche nelle predette materie, ai fini dell'irrilevanza penale delle condotte è pur sempre necessario lo scrupoloso rispetto delle normative di settore poste a tutela dei malcapitati animali, loro malgrado vittime di quelle attività. Ad esempio, in riferimento all'attività di allevamento di animali destinati alla sperimentazione scientifica ed alle ulteriori attività ivi menzionate, si è specificato che esse devono pur sempre essere svolte nel rispetto della normativa di settore, ed è stata conseguentemente confermata la condanna dell'imputato per i reati di cui agli art. 544-bis e 544-ter c.p. con riferimento al trattamento di cani di razza beagle, attuato in violazione delle linee guida dettate dal d.lgs. n. 116 del 27 gennaio 1992, con modalità tali da sfociare in comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, quali le riscontrate anomalie della temperatura interna ai capannoni, le precarie condizioni igieniche dei luoghi, l'inadeguatezza dell'alimentazione, la mancata somministrazione di farmaci e la provata deprivazione sensoriale degli animali (Cass. III, n. 10163/2018; conforme, quanto alla necessità del rispetto, anche in riferimento alle attività circensi, delle normative di settore, Cass. III, n. 11606/2012). Secondo la giurisprudenza, integra il reato di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-ter c.p., la condotta dell'agente che, esercitando in modo abusivo la caccia mediante l'installazione di trappole illegali idonee a colpire e ferire od uccidere appartenenti alla specie animale automaticamente e senza un preventivo comando da parte del cacciatore, provochi lesioni ad un qualsiasi animale, poiché si tratta di condotta compiuta “senza necessità” e con piena accettazione del rischio di tale evento (Cass. I, n. 17012/2015). Si è, inoltre, ritenuto che integra il reato di maltrattamento di animali, l'utilizzo di animali vivi come esca per la pesca sportiva, non potendosi ritenere tale condotta scriminata ai sensi dell'art. 19-ter disp. coord. c.p., che trova applicazione solo ove le attività in esso menzionate siano svolte nel rispetto della normativa di settore (Cass. III, n. 17691/2019: fattispecie in tema di utilizzo, non contemplato dalla normativa speciale in materia di pesca, di piccioni vivi quale esca per la pesca del pesce “siluro”). Da ultimo (Cass. V, n. 20221/2022) si è ritenuto che l'impiego di uccellini nell'attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, integra le sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., bensì il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p. Merita di essere ricordato che tra la contravvenzione di uccellagione (art. 30 l. n. 157 del 1992) ed il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) non sussiste rapporto di specialità: – sia perché il delitto necessita dell'evento (la lesione all'animale) che non è richiesto per l'integrazione della contravvenzione; – sia perché diversa è l'oggettività giuridica (nel caso della contravvenzione, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali); – sia perché, proprio in forza della previsione dell'art. 19-ter disp. att. c.p., il reato di cui all'art. 544-ter e le altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del codice penale non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore (Cass. III, n. 40751/2015). 2. Questioni e orientamenti giurisprudenziali
Domanda
Il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis c.p. può essere integrato soltanto da condotte attive, od anche omissive?
Orientamento consolidato della giurisprudenza Secondo la giurisprudenza, il reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis c.p. può essere integrato anche da una condotta omissiva (o commissiva mediante omissione, ex art. 40, comma 2, c.p.). Il principio è stato affermato in riferimento ad una fattispecie nella quale l'imputata, dopo avere accidentalmente investito un gattino all'interno della sua proprietà, aveva crudelmente impedito, senza necessità e giustificazione alcuna, alle proprietarie di recuperare il gattino ferito al fine di prestargli le dovute cure. Si è anche ritenuto che configura la lesione integrante il delitto di maltrattamento di animali l'omessa cura di una malattia che determini il protrarsi e il significativo aggravamento della patologia, costituendo fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione della integrità fisica (Cass. III, n. 22579/2019: fattispecie riguardante omesse cure ad un cane affetto da vari tumori mammari ulcerati nonché da dermatite e artrosi).
Domanda
Ai fini dell'integrazione della nozione di “necessità”, occorre che ricorrano le condizioni che integrano lo stato di necessità ex art. 54 c.p.?
Orientamento consolidato della giurisprudenza Secondo la giurisprudenza (Cass. III, n. 44822/2007), in tema di delitti contro il sentimento per gli animali, nella nozione di “necessità” (in presenza della quale va esclusa la configurabilità dei delitti di uccisione – art. 544-bis c.p. – e maltrattamento – art. 544-ter c.p. – di animali) rientra: – sia lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p.; – sia ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria od altrui, oppure ai propri beni, ritenuto altrimenti inevitabile. Il principio è stato, tra l'altro, affermato, con riflessi sulla esclusione della configurazione dei reati de quibus, in relazione all'uccisione di un alano da parte dell'imputato per tutelare la sua incolumità e quella del suo cane di piccola taglia, aggredito e morso poco prima (Cass. III, n. 50329/2016). Si è, al contrario, escluso che ricorresse la condizione di “necessità” in riferimento all'uccisione, da parte dell'imputato, di un cane, avvenuta quando l'animale era già in fuga dal pollaio nel quale aveva catturato, dopo averne ucciso altre, una gallina che serrava tra i denti.
Domanda
In cosa si distinguono il delitto di uccisione di animali (di cui all'art. 544-bis c.p.) e quello di morte non voluta dell'animale in conseguenza di maltrattamenti (di cui all'art. 544-ter, comma 3, c.p.)?
Orientamento consolidato della giurisprudenza Secondo la giurisprudenza (Cass. V, n. 8449/2020), in tema di delitti contro il sentimento per gli animali: – è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 544-ter, comma terzo, c.p. quando la morte dell'animale, ancorché costituisca una conseguenza prevedibile della condotta dell'agente, non sia riferibile ad un suo comportamento volontario e consapevole; – diversamente, ricorre la fattispecie di cui all'art. 544-bis c.p. quando si accerti che l'agente ha agito con la volontà, diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell'animale.
Domanda
Che differenze ci sono tra i nuovi reati previsti dagli artt. 544-bis e 544-ter c.p. ed il reato di uccisione o danneggiamento di animali altrui previsto dall'art. 638 c.p.?
Orientamento consolidato della giurisprudenza Secondo la giurisprudenza (Cass. III, n. 44822/2007; Cass. II, n. 24734/2010), le nuove fattispecie di delitti contro il sentimento per gli animali previste dal Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, inserite dalla l. 20 luglio 2004, n. 189(artt. 544-bis e 544-ter c.p.) si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui prevista dall'art. 638 c.p. per la diversità: – del bene oggetto di tutela penale, poiché bene protetto dall'art. 638 c.p., rientrante tra i reati contro il patrimonio, è la proprietà privata dell'animale, mentre le nuove fattispecie di cui agli artt. 544-bis e 544-ter c.p. sono poste a tutela del sentimento per gli animali; – dell'elemento soggettivo, in quanto nelle nuove fattispecie di cui agli artt. artt. 544-bis e 544-ter c.p. la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo-persona offesa è elemento costitutivo del reato. Si è anche precisato che il concetto di “deterioramento” di cui all'art. 638 c.p. implica la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile, mentre per le lesioni all'integrità fisica di cui all'art. 544-ter c.p. è necessario il verificarsi di una malattia atta a determinare un'alterazione anatomica o funzionale – anche non irreversibile – dell'organismo (Cass. II, n. 47391/2011: fattispecie nella quale, con condotta certamente indegna per un essere umano, un cane era stato sbattuto a terra e preso a calci).
Domanda
A quali condizioni la somministrazione di vaccini ad animali può integrare il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p.?
Orientamento consolidato della giurisprudenza Secondo la giurisprudenza (Cass. III, n. 32602/2021), integra il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter, comma secondo, prima ipotesi, c.p., anche la condotta di chi somministri agli stessi vaccini vietati, a prescindere dall'accertamento della dannosità per la loro salute, trattandosi di un reato di pericolo presunto. Si è anche ritenuto che integra la condotta di cui all'art. 544-ter, comma secondo, c.p., l'inoculazione di vaccino Rb 51 al fine di contrastare la brucellosi, in difetto di specifica disciplina, atteso il generale divieto di somministrazione del vaccino se non nel quadro di controlli dell'autorità ed in periodi temporali e luoghi devoluti alla puntuale verifica pubblica, a prescindere dall'intrinseca pericolosità per la salute dell'animale (Cass. III, n. 19141/2021).
Domanda
La costrizione di un cane a mezzo di collare che provoca impulsi dolorosi integra il reato di cui all'art. 544-ter c.p. o quello di cui all'art. 727, comma 2, c.p.?
L'orientamento consolidato della giurisprudenza Secondo la giurisprudenza (Cass. III, n. 15061/2007; Cass. III, n. 38034/2013; Cass. III, n. 21932/2016; Cass. III, n. 10758/2021), l'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico “antiabbaio” integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544-ter c.p., atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali. Diversamente, l'utilizzo di collare elettronico che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale.
Domanda
La somministrazione ad un cavallo di sostanze dopanti integra soltanto il reato di cui all'art. 544-ter c.p. o di cui all'art. 1 l. n. 401 del 1989, oppure è configurabile il concorso dei predetti reati?
Orientamento consolidato della giurisprudenza Secondo la giurisprudenza (Cass. III, n. 38467/2017), la condotta di somministrazione ad un cavallo delle sostanze di cui all'allegato 1 del regolamento UNIRE, approvato con d.m. n. 797 del 16 ottobre 2002, a prescindere dalle relative quantità, integra sia il reato previsto dall'art. 1, legge n. 401 del 1989, che quello di cui all'articolo 544-ter c.p., in quanto non solo compromette il corretto e leale svolgimento della competizione alla quale l'animale deve prendere parte, ma, inoltre, mette a rischio la salute del medesimo.
Domanda
La detenzione di volatili in gabbie di dimensioni insufficienti oppure in condizioni di privazione di cibo, acqua e luce integra il reato di cui all'art. 544-ter c.p. o quello di cui all'art. 727 c.p.?
La detenzione di volatili in gabbie di dimensioni insufficienti: l'orientamento meno recente Un orientamento abbastanza risalente (Cass. III, n. 6656/2010) ha ritenuto che non integrerebbe il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p., in relazione alla sottoposizione degli stessi a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, la detenzione di volatili all'interno di gabbie di ampiezza insufficiente. L'Orientamento più recente Il più recente e senz'altro condivisibile orientamento (Cass. V, n. 20221/2022) ritiene, al contrario, che la detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio integra le sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p. La detenzione di volatili in condizioni di privazione di cibo, acqua e luce: l'orientamento (non condivisibile) della giurisprudenza Secondo un discutibilissimo orientamento della giurisprudenza (Cass. VI, n. 17677/2016), la detenzione di volatili in condizioni di privazione di cibo, acqua e luce (nel caso esaminato, si trattava di uccellini imprigionati in sacchetti di stoffa, appesi per ore ad un bastone ed a contatto con i loro escrementi) non integrerebbe il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter c.p., bensì la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, previsto dall'art. 727, comma secondo, c.p. L'abnormità dell'orientamento emerge prima facie dalla considerazione che rientra notoriamente tra le caratteristiche etologiche degli uccelli l'impulso naturale di dispiegare di quando in quando le ali per provare a volare liberi nel vento, cosa impossibile da realizzarsi per degli innocenti uccellini ove gli stessi siano imprigionati in un sacchetto di stoffa chiuso. 3. Azioni processualiProcedibilità Per i reati di cui agli artt. 544-bis e 544-ter c.p. si procede di ufficio. Misure precautelari e cautelari Arresto e fermo Arresto e fermo non sono mai consentiti. Misure cautelari personali Non è mai consentita l'applicazione di misure cautelari personali. Misure cautelari reali Va, in proposito, precisato che, secondo un orientamento, le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di Polizia giudiziaria, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (art. 6, l. 20 luglio 2004, n. 189), si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione (Cass. III, n. 28727/2011; Cass. VI, n. 27992/2019); ne consegue che agenti della L.I.D.A. sono legittimati ad eseguire il sequestro di animali esotici per violazione dell'art. 544-ter c.p. (Cass. III, n. 28727/2011). In senso contrario, quanto al riconoscimento della qualifica di agenti di Polizia giudiziaria alle guardie particolari giurate che operino a protezione di animali diversi da quelli di affezione, cfr., meno condivisibilmente, Cass. VI, n. 21508/2019 e Cass. III, n. 6146/2021. Competenza, forme di citazione a giudizio e composizione del tribunale È sempre competente il tribunale in composizione monocratica, e si procede con citazione diretta a giudizio. Prescrizione del reato ed improcedibilità delle impugnazioni Il termine-base di prescrizione è pari ad anni sei (cfr. art. 157 c.p.), aumentabile, in presenza del sopravvenire di eventi interruttivi, fino ad un massimo di anni sette e mesi sei (cfr. artt. 160 e 161 c.p.), oltre i periodi di sospensione (cfr. artt. 159 e 161 c.p.). Per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020 (cfr. art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134), costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis c.p.p., la mancata definizione: – del giudizio di appello entro il termine di due anni; – del giudizio di cassazione entro il termine di un anno; salva proroga per un periodo non superiore ad un anno nel giudizio di appello ed a sei mesi nel giudizio di cassazione quando il giudizio d'impugnazione risulta particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare; salva sospensione nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 6, c.p.p.; salva diversa modulazione dei predetti termini in applicazione della normativa transitoria (cfr. art. 2, commi 4 e 5, l. 27 settembre 2021, n. 134). 4. ConclusioniNei delitti contro il sentimento per gli animali, l'animale non costituisce corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né assume rilievo quale bene patrimoniale produttivo di frutti: egli costituisce oggetto di tutela esclusivamente quale essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica (Cass. III, n. 20934/2017: in applicazione del principio, si è ritenuto che la confisca prevista dall'art. 544-sexies c.p. può avere ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli estranei al reato, anche se nati successivamente ed in costanza di sequestro). Merita di essere ricordato che è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544-ter c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3,27, comma 3, 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 49, par. 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nella parte in cui punisce chi sottopone un animale a comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche più gravemente rispetto a quanto previsto dall'art. 727 c.p. per chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di grave sofferenza: il diverso trattamento sanzionatorio previsto per le diverse fattispecie trova, infatti, giustificazione sul piano costituzionale in riferimento alla differente gravità della fattispecie, in quanto (Cass. III, n. 10163/2018) il delitto di cui all'art. 544-ter, a differenza dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 727, comma 2, che assume natura residuale rispetto al primo: – è punito solo a titolo di dolo; – è caratterizzato dall'ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità, nonché dalla causazione di lesioni o sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili. |