Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 4 - Criterio interpretativo e applicativo.

Danilo Dimatteo
Mariano Protto

Criterio interpretativo e applicativo.

1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Inquadramento

L'art. 4 stabilisce un chiaro criterio interpretativo e applicativo, in forza del quale, le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai primi tre principi enunciati dal Codice, ossia quello del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

La disposizione in esame evidenzia la natura fondante dei primi tre principi, che, lungi dall'assolvere a una funzione meramente simbolico e programmatica, devono essere utilizzati per sciogliere le questioni interpretative che le singole disposizioni del codice possono sollevare: nel dubbio, quindi, la soluzione ermeneutica che l'interprete dovrà privilegiare sarà quella più funzionale a realizzare il risultato amministrativo, più coerente con la fiducia nell'amministrazione, nei suoi funzionari e negli operatori economici e che permetta di favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori economici.

Secondo tale impostazione, quindi, solo i primi tre principi hanno una portata ermeneutica generalizzata, mentre agli altri principi enunciati agli artt. da 5 a 11 deve essere attribuita una più generica e normale portata precettiva.

Peraltro, gli artt. da 5 a 11 si possono distinguere secondo due tipologie di disposizioni piuttosto diverse.

Da un lato, vi sono dei “principi” per così dire di secondo livello, che specificano uno o più dei principi di cui agli artt. 1-3 rispetto a delle problematiche di evidente rilievo, talora però scolorando nella regolamentazione puntuale. Tale è il caso dei principi di cui agli artt. 5, 7, 8, 9 e 10. Dall'altro lato, i principi di cui agli artt. 6 e 11, ma per certi aspetti anche quello di cui all'art. 7, sembrano godere di una totale autonomia rispetto ai principi di cui agli artt. 1-3, talvolta dettando una disciplina di ampio respiro e tal altra, ancora una volta, scadendo in regolazione puntuale di problemi anche specifici, a torto o a ragione ritenuti di rilevanza ordinamentale.

Essendo legati a istituti o problemi specifici, è peraltro difficile attribuire ai principi di cui agli artt. 5-11 valenza interpretativa rispetto al Codice nel suo insieme.

Bibliografia

V. sub artt. 1, 2 e 3.

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