Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 24 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico.Codice legge fallimentare Art. 81 Fascicolo virtuale dell'operatore economico. 1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce. 2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa. 3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse 1. 4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. [1] Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Note operativeAl fine di dare concreta attuazione all'art. 24, comma 4, è importante tenere anche conto del provvedimento n. 262 del 20 giugno 2023, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agid e pubblicato sul sito dell'Autorità in data 28 giugno 2023 che indica le tipologie di dati da inserire nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Il detto provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 ma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022. InquadramentoUna delle novità più importanti della Parte II dedicata alla digitalizzazione è costituita dal Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), istituito con il d.l. n. 77/2021 per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione ovvero per acquisire le attestazioni necessarie per la partecipazione alla gara. Già con l'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016, modificato appunto con il richiamato d.l. n. 77/2021, si puntava ad utilizzare il FVOE per la partecipazione alle singole gare e per riutilizzare dati e documenti anche per gare diverse. L'art. 24 del Codice parte quindi da quella disposizione, completandola secondo la visione digitale dell'ecosistema di e-procurement al fine di realizzarne la piena attuazione e per dare maggiore semplificazione ed efficienza al settore appalti. Il comma 1 della nuova norma prevede che presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 23) opera il Fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e dei requisiti di cui all'art. 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100 che l'operatore economico inserisce. Un dato importante è che il fascicolo sarà utilizzato per la partecipazione alle diverse procedure di affidamento e che i dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, vengono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e utilizzati in tutte le diverse procedure di affidamento cui l'operatore partecipa. Il presupposto tecnologico per fare tutto ciò è il collegamento con la piattaforma digitale nazionale dati, l'interoperabilità alle banche dati detenute dalle amministrazioni certificanti, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. Naturalmente, per il miglior funzionamento del fascicolo virtuale e per la ottimizzazione dei servizi e la semplificazione dei controlli che potranno offrirsi, sarà fondamentale la collaborazione delle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni riferite al possesso dei requisiti, le quali dovranno consentire, in tempo reale, la disponibilità delle certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate, mediante interoperabilità secondo le prescrizioni delle linee guida già adottate da AGID nonché di quelle che saranno adottate ai sensi dell'art. 26 del Codice. La violazione dell'obbligo di consentire l'interoperabilità è presidiato dalla sanzione di cui all'art. 18-bisdel CAD, proprio per rafforzare l'obbligo da parte delle amministrazioni certificanti di consentire l'accesso alle banche dati. Per completezza appare opportuno richiamare, in collegamento con la disciplina sul fascicolo virtuale anche le disposizioni di cui all'art. 99 del Codice che disciplina la verifica del possesso dei requisiti. In particolare è espressamente previsto che la stazione appaltante dovrà verificare l'assenza di cause di esclusione automatiche, quelle non automatiche, il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine speciale o quelli richiesti per svolgere lavori di rilevante importo, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. E un chiarimento molto importante ai fini dell'attuazione del principio del once only giunge proprio dal comma 3 dell'art. 99 menzionato in base al quale agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico o sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero se possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. Infine l'art. 24, comma 3 prevede anche che l'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per le procedure di affidamento diverse. Questa disciplina può collegarsi con l'articolo 31 del Codice che istituisce presso l'ANAC l'Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese, i cui dati sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale. Per dare concreta attuazione alla disciplina riferita al fascicolo digitale è importante tenere conto dell'atto attuativo di cui all'art. 24, comma 4, predisposto dall'ANAC, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID, provvedimento n. 262 del 20 giugno 2023, pubblicato in data 28 giugno 2023. Nel provvedimento sono indicate le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Il detto provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2023 ma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022. Il decreto correttivo (D. Lgs. 209/2024)Il Decreto correttivo è intervenuto a modificare l'art. 24 del Codice. La modifica introdotta, mediante l'inserimento di un inciso all'art. 24, comma 3, del Codice, prevede che agli obblighi di interoperabilità dei dati non possono essere opposte le disposizioni che regolano le singole banche dati che alimentano quella nazionale dei contratti pubblici. L' intervento costituisce il precipitato dei principi di digitalizzazione e trasparenza, in coerenza con lo scopo di garantire la più ampia interoperabilità dei dati fra le stazioni appaltanti nella materia dei contratti pubblici. I requisiti che si possono verificareIl FVOE rappresenta lo strumento per l'accesso alle informazioni riguardanti l'operatore economico che sono utili ai fini della verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici. La stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario prima dell'aggiudicazione e in corso d'esecuzione ma può verificare i requisiti di qualunque partecipante ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Il Fascicolo si frappone tra le stazioni appaltanti e gli enti certificanti, ai fini della verifica dei requisiti avendo così un unico interlocutore. Ciò implica anche riduzione dei tempi dei controlli, maggiore efficienza, minore oneri amministrativi in capo alle amministrazioni. Attraverso il Fascicolo virtuale dell'operatore economico potranno essere verificati i requisiti di carattere generale che riguardano l'idoneità morale e la correttezza dell'azione dell'impresa e dei suoi vertici, il cui mancato possesso comporta l'esclusione dell'offerta. I detti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del concorrente e devono essere mantenuti nel corso dell'esecuzione del contratto. La certificazione utile alla comprova del requisito è tipicamente rilasciata dalla pubblica amministrazione. Sono inoltre verificati attraverso il FVOE i requisiti di carattere speciale definiti dalla stazione appaltante in relazione al tipo di prestazione richiesta dal bando, diversificati per i membri del concorrente. L'attuazione della nuova disciplina implicherà il definitivo superamento del sistema Avcpass con la finalità di garantire un incremento dell'efficienza e dell'informatizzazione della P.A. e consentire l'interoperabilità delle banche dati presso i vari Ministeri e organismi pubblici con l'effetto di una riduzione dei costi necessari per il reperimento della documentazione di gara. Infine va ricordato che già con l'art. 50 del primo correttivo al codice d.lgs. n. 50/2016, introdotto con d.lgs. n. 56/2017, l'utilizzo della Banca dati di Anac, previsto per la sola fase di gara, era stato esteso anche al controllo sul permanere dei requisiti nella fase di esecuzione del contratto. Il sistema AVCPASSSolo per ricordare i vari passaggi normativi che hanno condotto all'attuale sistema e alle nuove norme del Codice, bisogna partire dall'art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 (introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. n. 5/2012 c.d. di “Semplificazione”, convertito con l. n. 35/2012 e modificato dall'art. 2, comma 13-sexies, l. n. 125/2013, nonché, limitatamente al differimento del termine al 1º luglio 2014, dall'art. 9, comma 15-ter, l. n. 15/2014), che aveva già previsto una analoga “centralizzazione” delle attività di verifica dei requisiti di partecipazione, facendo riferimento, però, ad una diversa banca dati, la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” (BDNCP), istituita presso la AVCP dall'art. 62-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). La Banca dati nazionale dei contratti pubblici era stata prevista allo scopo di semplificare le attività di verifica del possesso dei requisiti, con la finalità di attuare una digitalizzazione complessiva della documentazione in possesso delle varie Amministrazioni per rendere più rapida e agile la consultazione e facilitare il reperimento delle informazioni da parte delle stazioni appaltanti, con relativo contenimento di tempi e costi necessari. In attuazione dell'art. 6-bis, con la deliberazione Avcp n. 111 del 20 dicembre 2012, poi aggiornata con la deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dall'ANAC, era stato istituito un sistema, denominato AVCPASS (Authority Virtual Company Passport), finalizzato a consentire alle stazioni appaltanti di accedere ai dati messi a disposizione dagli Enti Certificanti, dall'Autorità e dagli Operatori Economici. La banca dati era stata così realizzata attraverso il concorrente apporto dell'Autorità che la gestisce, quanto ai dati in suo possesso (ad es. le annotazioni nel casellario informatico), degli operatori economici che inoltrano a sistema i documenti di propria competenza, e degli Enti certificanti, anch'essi tenuti ad alimentare la banca dati, per effetto di specifiche convenzioni finalizzate allo scambio di informazioni (si pensi ad esempio al Ministero della Giustizia per i certificati del casellario giudiziale, all'Agenzia delle Entrate per le comunicazioni di regolarità fiscale, all'I.N.P.S. per i dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente e alla Unioncamere per le visure camerali e i bilanci di società di capitali). Il sistema AVCPASS (che dovrebbe essere definitivamente superato a partire da gennaio 2024) già consentiva all'operatore economico di fruire di un'apposita cartella virtuale in cui inserire i documenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara e di utilizzarli per tutto il periodo della loro validità. La registrazione al sistema permette di generare e stampare, per ciascuna gara, un certificato, denominato PASSOE, contenente un codice numerico a barre per l'identificazione, che ciascun concorrente è tenuto a inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa; il certificato permette alla stazione appaltante la verifica dei requisiti di partecipazione in possesso del concorrente. L'obbligo di trasmettere i documenti attraverso l'AVCPASS non è derogabile. L'inciso “esclusivamente” contenuto nell'art. 81 comma 1 avverte che l'uso di altra forma di trasmissione come ad es. l'invio tramite e-mail non è ritenuto equivalente. L'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema AVCPASS è stata in passato confermata dall'art. 216 comma 13 dello stesso d.lgs. 50/2016 che afferma che le stazioni appaltanti “utilizzano” e non “possono utilizzare” la banca dati (in proposito vd. T.A.R. Lazio (Roma) II-ter, n. 4633/2020; nonché T.A.R. Lazio (Roma), n. 3588/2020; T.A.R. Lazio II-ter, n. 1893/2018; T.A.R. Roma n. 1476/2019; Cons. St. IV, n. 4644/2020). L'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 aveva già previsto l'obbligo di verificare il possesso dei requisiti degli operatori attraverso la banca dati gestita dall'Anac, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dal comma 2. Detto provvedimento è stato pubblicato il 24 ottobre 2022 ed è costituito dalla Delibera 27 luglio 2022 n. 464 che trova applicazione fino al 31 dicembre 2023. La delibera Anac n. 464/2022Con la delibera sono stati individuati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e disciplina i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della banca dati. L'articolo 2 della delibera chiarisce che mediante il FVOE sono effettuati: – la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici; – il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti richiesti; – il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione in capo ai soggetti ausiliari; – il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti. Attraverso il fascicolo virtuale si consente: a) alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli enti certificanti, l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici; b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico; c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in centoventi giorni, ove non diversamente indicato; d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell'esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra. L'art. 3 della delibera ha chiarito che nelle more della piena attuazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del CAD, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del FVOE tra ANAC e gli enti certificanti avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni. Nelle more della piena integrazione con il sistema SPID, l'accesso al FVOE avviene mediante credenziali personali username e password e indicazione di una casella di posta elettronica certificata personale. La verifica dei requisiti generali e specialiL'art. 5 della delibera 464/2022 individua la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2026 (ora articoli da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023) attraverso il FVOE che sono: visura registro delle imprese fornita da Unioncamere; certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della giustizia; anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della giustizia; certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa); comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera; comunicazione antimafia fornita dal Ministero dell'interno. I requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, acquisiti presso la BDNCP, includono: documenti e/o dati forniti dagli enti certificanti; documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità; documenti forniti dagli OE. La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, forniti dagli enti certificanti riguardano il fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell'Agenzia delle entrate; i dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS). Infine la documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed econo- mico-finanziario resi disponibili dall'ANAC riguardano le attestazioni SOA; i certificati esecuzione lavori (CEL); le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti. BibliografiaBolognino, Corrado, Storto, La digitalizzazione e la pubblica amministrazione, in Il diritto nell'era digitale, a cura di R. Giordano, A. Panzarola, A. Police, S. Preziosi, M. Proto, Milano, 2022; Caringella, Manuale dei contratti pubblici, Roma, 2019; Caringella, Protto, Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, Roma, 2017; Cavallo Perin, Alberti, Atti e procedimenti amministrativi digitali, in Il diritto dell'amministrazione pubblica digitale, a cura di R. Cavallo Perin, D.U. 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