Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 27 - Pubblicità legale degli atti.

Anna Corrado
Codice legge fallimentare

Artt. 29, 73


Pubblicità legale degli atti.

1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

5. L'ANAC svolge l'attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Note operative

L'ANAC ha adottato, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il provvedimento attuativo di cui all'art. 27, comma 4, disponibile sul sito dell'Autorità con il quale vengono individuati i veri atti assoggettati al regime di pubblicità legale (provvedimento n. 263 del 20 giugno 2023). In attuazione dell'articolo 225 comma 1 del codice, fino al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70,72,73,127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Il detto provvedimento entra in vigore dal 1° luglio 2023.

Inquadramento

Diverse sono le novità introdotte dal Codice in tema di pubblicità. Innanzitutto il Codice distingue espressamente il regime di pubblicità legale di cui all'art. 27 con quello previsto a fini di trasparenza, secondo le disposizioni dell'art. 28. E ciò anche se il Codice, in attuazione del principio del once only, dell'invio unico e dell'unicità del luogo di pubblicazione cerca di delineare gli adempimenti in modo che non si duplichi il lavoro delle stazioni appaltanti per la pubblicità finalizzata ai diversi scopi. Gli obblighi di pubblicazione che attualmente caratterizzano l'area dei contratti pubblici sono di due tipi (come tra l'altro premette anche il comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2023): la pubblicità degli atti di gara rivolta a produrre effetti legali, che si realizza con la pubblicazione degli atti nella sezione dei siti istituzionali con funzione di albo pretorio o di albo on line e la pubblicità che, invece, viene assicurata nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni, con lo scopo di informare i cittadini relativamente alle procedure di gara bandite, la tipologia di opere servizi e forniture oggetto delle procedure di gara e i costi degli affidamenti medesimi al fine, per come prescrive la norma richiamata, di favorire quel controllo diffuso che è alla base del principio della trasparenza amministrativa.

La principale novità introdotta dall'articolo 27 si sostanzia nella individuazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici come unico collettore nazionale (eSender) che convoglia verso il sistema SIMAP/TED la pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi a procedure sopra soglia per realizzare la pubblicità legale in ambito europeo. In questo modo si attua anche il principio dell'invio unico delle informazioni dei dati visto che gli stessi dati inviati per la pubblicità a livello europeo devono confluire nella banca dati per procedere con la pubblicità dei bandi e degli avvisi a livello nazionale.

La nuova disciplina è in linea con il Regolamento di esecuzione (ue) 2019/1780 della commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»). In base all'articolo 4 del Regolamento la nuova disciplina si applica a decorrere dal 14 novembre 2022 mentre l'art. 3 prevede che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 25 ottobre 2023, per cui dopo questa data troverà applicazione solo il regolamento 1780/2019.

L'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE è responsabile della pubblicazione degli avvisi di appalti pubblici dell'UE nella GUCE e nel TED (Tender Electronic Daily). Per pubblicare sul TED, le amministrazioni pubbliche aggiudicatrici europee possono inviare i dati richiesti riguardanti i bandi e gli avvisi inserendoli in appositi moduli online oppure utilizzando i servizi digitali messi a disposizione da soggetti qualificati denominati “eSender”.

La pubblicità legale e la piattaforma di Anac

Il comma 1 dell'art. 27 disciplina le modalità per realizzare la pubblicità legale attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, compresa la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, e per gli adempimenti di pubblicità sul territorio nazionale aventi effetti di legge per come previsti dal Codice. La norma contiene infatti un riferimento diretto agli articoli 84 e 85 del Codice che prevedono rispettivamente le pubblicazioni a livello europeo e quelle a livello nazionale.

L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti in capo alle stazioni appaltanti e fare in modo che, a fronte di un unico invio dei dati decorrano gli effetti giuridici dalla data di pubblicazione nella banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso l'interoperabilità di quest'ultima con le altre banche dati della pubblica amministrazione sarà garantita la disponibilità tempestiva di tutti i dati acquisiti.

Va infatti considerato che, in tema di contratti pubblici, si rinvengono, fino a quando non si applicheranno le nuove norme e cioè fino al 31 dicembre 2023, le seguenti attività di invio dati:

1) richiesta CIG e invio dei dati dei contratti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso il sistema SIMOG;

2) pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (TED);

3) pubblicazione atti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

4) pubblicazione dei documenti di gara sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il comma 2 dell'art. 27 prevede una disposizione molto importante ai fini della produzione degli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione i quali decorreranno dalla data di pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

E ancora gli operatori economici potranno avere contezza dei bandi di gara o accedendo al portale dei dati aperti dell'ANAC oppure accedendo dal sito della stazione appaltante, che metterà a disposizione dell'utente la documentazione di gara e ne consentirà la partecipazione.

La pubblicità che produce effetti legali

Il regime di pubblicità legale non va confuso con quello previsto a fini di trasparenza.

Le specifiche disposizioni sulla pubblicità degli atti di gara contenute nel codice dei contratti (es. per avvisi, bandi) costituiscono prescrizioni inderogabili ai fini della validità della procedura indetta e consentono l'applicazione dei fondamentali principi inerenti le procedure per il relativo affidamento, quali la trasparenza, la pubblicità, la libera concorrenza e la par condicio dei partecipanti.

Relativamente al regime di pubblicità degli atti, rivolto a produrre effetti legali, va in primo luogo richiamata la disciplina introdotta dall'art. 32 della l. n. 69/2009, in tema di “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea” secondo cui «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi sui rispettivi siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati».

In attuazione della legge 69/2009 è stato emanato, con particolare riguardo ai contratti, il d.P.C.M. 26 aprile 2011 che stabilisce le modalità di pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, ovvero di loro associazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica. Il detto decreto ha previsto, all'art. 4, che le amministrazioni aggiudicatrici devono pubblicare i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sul profilo del committente in una apposita sezione dedicata, denominata “Bandi di gara”, direttamente raggiungibile dalla home page, facilmente consultabile.

Questo tipo di pubblicità produce gli effetti giuridici cui è preordinata assicurando la presunzione di conoscenza degli atti pubblicati; detta pubblicità comporta il decorso dei termini, per esempio, per la partecipazione alla gara ovvero per l'impugnazione degli atti della procedura davanti al giudice competente.

Incombe peraltro sul soggetto interessato a partecipare ovvero che ha partecipato alla procedura, un onere di diligenza e cioè l'onere di consultare la sezione del sito informatico al fine di conoscere le procedure indette dall'amministrazione, i termini di scadenza per la presentazione delle offerte e tutti gli atti di interesse, senza che l'amministrazione debba, in genere, procedere a comunicazioni individuali (ad esclusioni di ipotesi previste per legge). Dalla data di pubblicazione degli atti si concretizza la “effettiva conoscenza” degli stessi senza necessità che null'altro venga dimostrato.

Con il nuovo codice la pubblicità legale viene assicurata non più in applicazione del d.m. 2 dicembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (che mantiene la sua efficacia fino al 31 dicembre 2023) e cioè attraverso la pubblicazione dei bandi e degli avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ma si darà attuazione alla pubblicità su piattaforma Anac con relativo risparmio di tempo.

Tra l'altro va ricordato che per quanto concerne la locuzione “profilo del committente” questa viene sostituita nel Codice con l'espressione “sito istituzionale” che è il sito web delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. L'allegato I.1 al Codice prevede infatti che il sito web contiene la sezione “Bandi di gara e contratti” nella quale sono pubblicati gli atti, i dati e le informazioni previste dal Codice e dall'Allegato II.6. Per i soggetti tenuti all'applicazione del d.lgs. n. 33/2013, la sottosezione “Bandi di gara e contratti” è collocata nella sezione “Amministrazione trasparente”. La disposizione mira anche a semplificare la pubblicazione dei dati richiesti per le diverse finalità.

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