Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 43 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni 1 .Codice legge fallimentare Art. 23 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale 2. 2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9. 3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto. 4. Nell'allegato I.9 sono definiti: a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria; b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni 3; c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici 4; d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni; e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili; f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni 5. [5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.]6 [1] Per la sospensione dell'obbligo di cui al presente articolo, sino al 30 giugno 2025, vedi l'articolo 3 dell'O.P.C.M. 23 dicembre 2024, n. 107. [2] Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [3] Lettera sostituita dall'articolo 15, comma 1, lettera b), numero 1), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [4] Lettera sostituita dall'articolo 15, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [5] Lettera modificata dall'articolo 15, comma 1, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. [6] Comma abrogato dall'articolo 72, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. InquadramentoL'art. 43 del d.lgs. n. 36/2023 e il correlato all. I.9 disciplinano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. La relazione illustrativa al nuovo codice chiarisce innanzitutto che la norma in esame: – si prefigge di attuare i princìpi e i criteri individuati dall'art. 1, comma 2, lett. m) e q) della legge delega n. 78/2022; – e, in coerenza con l'introduzione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, mira a favorire, attraverso l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (c.d. “Building Information Modelling”, d'ora in avanti solo “BIM”) il miglior esito dell'investimento pubblico (per un primo inquadramento, v. Giustiniani). Ciò nell'ottica di ridurre il rischio di insuccesso negli investimenti pubblici in capitale sociale fisso, immobiliare e infrastrutturale, mediante una migliore gestione della complessità organizzativa, gestionale e tecnica, con sensibili vantaggi per tutti i soggetti interessati. Il che costituisce la principale ragione del crescente interesse registratosi nell'ultimo decennio per la metodologia in argomento, a livello sia internazionale, sia continentale. La metodologia di gestione in esame assicura infatti: – la riduzione della complessità dei procedimenti; – e il contenimento delle relative tempistiche. In tal modo viene implementato il livello di efficienza e di efficacia nella realizzazione e gestione delle opere e dei servizi connessi. Come si vedrà meglio infra (nel paragrafo 2), l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non è una novità, e anzi “parte da lontano”. Peraltro la novella del 2023 sviluppa il profilo dell'ampliamento applicativo di questa metodologia di gestione, alla luce dei risconti acquisiti dall'esperienza delle amministrazioni, di un forte impulso al raggiungimento di un'adeguata maturità digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, con precipuo riferimento al rafforzamento delle capacità di gestione del singolo investimento pubblico e del pertinente procedimento tecnico-amministrativo, considerato all'interno della logica complessiva di funzionalizzazione dell'organizzazione, nonché dell'eventuale ruolo di gestione patrimoniale dei cespiti nel corso del ciclo di vita degli stessi. Si può quindi dire che oggi “digitalizzazione e BIM sono parte, in modo stabile, della disciplina dei Contratti Pubblici” (Rota, Versolato, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). L'intervento in argomento appare inoltre particolarmente rilevante e denso di significato, dal momento che la riduzione e la qualificazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti determineranno un più intenso ricorso alla delega, con sottoscrizione di accordi e convenzioni con le amministrazioni pubbliche meno qualificate e strutturate. Sotto il profilo terminologico, si evidenzia che la locuzione utilizzata dal d.lgs. n. 36/2023 (“metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni”) sostituisce la precedente dicitura (“metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture”) e corrisponde – sia pure in senso non strettamente letterale – alla definizione generalmente adottata a livello internazionale per indicare il Building Information Modelling (BIM) entro il contesto più ampio dell'Information Management: gestione informativa mediante il Building Information Modelling. Anzi, l'introduzione del concetto di “gestione informativa” (che – come si è appena visto – rimpiazza la mera “modellazione”) risulta più conforme alla suddetta definizione sovranazionale di BIM e, sotto il profilo sostanziale, fa riferimento ad un'attività di gestione di dati ed informazioni che risulta comprendere, ma anche “andare oltre”, la mera “modellazione” (Rota, Versolato, Applicazione del BIM nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). Infine si segnala che – come accade per la maggior parte delle norme di stampo “operativo” previste dalla riforma – le previsioni contenute nell'articolo in commento hanno carattere generale e sono integrate da un apposito allegato (nella specie, il n. I.9), al cui commento si rinvia. Tuttavia, per ragioni di completezza, in questa sede si anticipa che nella predisposizione della disciplina di dettaglio potrà essere valutata anche un'integrazione, ritenuta opportuna, del sistema di gestione che ci occupa con altri strumenti preesistenti (quali, a titolo esemplificativo, il sistema di controllo di gestione, il sistema di gestione per la qualità, per la salute e sicurezza, per l'ambiente, per la responsabilità sociale, per la sicurezza dei dati). Il decreto correttivo (D. Lgs. 209/2024)Il Decreto correttivo è intervento a modificare l'art. 43 del Codice. Viene, in particolare, modificato il comma 1, con riferimento ai parametri di individuazione delle opere, e le correlate attività di progettazione e realizzazione, sulle quali adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale. In particolare, viene espunto il riferimento a interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro e sostituito con il riferimento a: (i) opere di nuova costruzione (per la verità già presenti nella formulazione originaria); (ii) interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro (la soglia è dunque innalzata rispetto alla formulazione originaria); (iii) interventi superiori alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice, pari a euro 5.382.000, in caso di interventi su edifici storico-artistici tutelati ex art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004. Inoltre, sono sostituite le lettere b) e c) di cui al comma 4. Ne discende che l'Allegato I.9 deve contenere: (i) i criteri per garantire l'uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni; (ii) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pub- blici. Le modifiche devono dunque necessariamente essere lette alla luce dell'art. 80 del Decreto correttivo che interviene sul contento dell'Allegato I.9. L'art. 72, comma 2 ha abrogato l'art. 43, comma 5, del Codice. L'evoluzione normativaCome si è accennato nel paragrafo precedente, la previsione del ricorso a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (o, più correttamente, ai “metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture”) prende le mosse dalla legislazione comunitaria (in ambito di trasparenza e semplificazione delle procedure di aggiudicazione dei lavori pubblici, nonché della qualità e dell'innovazione nel settore dei contratti pubblici) ed è stata introdotta nell'ordinamento italiano dall'art. 23, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, attuato dal d.m. n. 560/2017, come da ultimo modificato dal d.m. n. 312/2021 (Versolato). In chiave ricostruttiva merita sin da subito evidenziare che il relativo iter si è articolato su un duplice livello (sovranazionale e nazionale) e in più “tappe”. i ) In primo luogo, già la Direttiva 2004/18/CE aveva previsto – in aggiunta alle procedure tradizionali – l'utilizzo di modalità elettroniche di acquisizione degli appalti pubblici per ottenere una maggiore semplificazione e snellimento delle procedure oltre ad un incremento della trasparenza. Invero, i “considerando” della citata direttiva recano – sia pure in uno stadio embrionale – le tematiche poi riprese dalla normativa in materia sugli appalti pubblici. Per tutti, si vedano i considerando n. 12 e n. 23 che, quanto alle modalità elettroniche d'acquisto, così chiarivano: “Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di danaro derivante dal loro utilizzo”, in quanto “la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e l'apertura degli appalti pubblici di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo”. ii ) In seguito, la Direttiva 2014/24/UE è tornata sul tema per innovare e sviluppare il settore dei contratti pubblici mediante il potenziamento della qualità delle offerte e delle gare. Nel dettaglio, si è inteso dare piena attuazione all'obiettivo di assicurare un mercato unico funzionale (e funzionante), in cui il principio di concorrenza possa esprimersi al massimo delle sue possibilità in ambito imprenditoriale, con specifico riferimento al settore dell'innovazione. A titolo d'esempio si richiamano i considerando n. 47 e 52 della medesima direttiva, dai quali emerge evidente la centralità della tecnologia, tra gli strumenti necessari per il raggiungimento della “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” e per “accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto”. Inoltre, l'art. 22 della stessa Direttiva 2014/24/UE, rubricato “Regole applicabili alle comunicazioni”, attribuisce agli Stati Membri la facoltà di richiedere l'uso di strumenti elettronici specifici (come gli “strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi”, tra i quali può essere ricompreso il BIM) e stabilisce che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica devono avere carattere non discriminatorio, essere comunemente disponibili e non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. iii ) Sulla scorta di tali indicazioni europee – seppure espresse non già in termini obbligatori, ma quali mere possibilità – in sede di recepimento della citata Direttiva n. 2014/24/UE: – la legge delega n. 11/2016 ha posto l'obiettivo di valorizzare la fase progettuale anche per mezzo del progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture; – e il d.lgs. n. 50/2016, all'art. 23, comma 13, ha effettivamente previsto – per la prima volta – la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere l'utilizzo della “metodologia” BIM. Come segnalato da un'attenta dottrina, il legislatore nazionale ha esteso l'introduzione obbligatoria non solo agli strumenti, ma anche ai “metodi” BIM. Tale previsione si è inserita nel percorso generale di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e dell'intera filiera delle costruzioni, con l'obiettivo di raggiungere una graduale apertura del mercato ai metodi e strumenti specifici, generalmente non molto diffusi tra gli operatori (Versolato). iv ) In applicazione del richiamato art. 23, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, è stato adottato il d.m. n. 560/2017. Esso: – propone al comparto dei lavori pubblici la modellazione e la gestione informativa come fattori di accrescimento del sistema delle convenienze, per mezzo di un'implementazione graduale ma anche grazie ad una progressiva maturazione culturale, in modo da lasciare comunque impregiudicato il ruolo delle imprese; – tende all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; – rappresenta uno degli interventi finalizzati al raggiungimento di una migliore qualità dei progetti e delle opere; – e mira, attraverso la digitalizzazione dei processi, a conseguire una sempre maggiore trasparenza ed efficienza dell'intero comparto dei lavori pubblici. Questo d.m. n. 560/2016, nonostante non detti né una disciplina puntuale della materia, né precise indicazioni operative, si pone a tutti gli effetti come un provvedimento innovativo, non solo per il panorama nazionale, ma altresì come un precedente a livello comunitario, in termini di estensione dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti citati (Versolato). Ciò posto, fermo restando la funzione della pubblica amministrazione di declinare e meglio specificare in v ) In seguito, l'art. 48 comma 6 del d.l. n. 77/2021 (convertito nella l. n. 108/2021), recante “semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”, ha previsto che “le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'art. 23, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [cioè entro il 1° luglio 2021: n.d.r.], con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23”. vi ) Infine, in attuazione dell'appena ricordata norma emergenziale, è stato pubblicato il d.m. n. 312/2021 (c.d. “Nuovo Decreto BIM”), che ha: – sia integrato e modificato i contenuti del d.m. n. 560/2017 (v. retro, punto “iv”). Tale intervento si è reso vieppiù necessario a fronte del parere del Consiglio di Stato n. 458/2019 (reso nell'ambito della richiesta effettuata dall'ANAC sulla bozza di “Aggiornamento delle Linee guida n. 1, recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”), che ha dichiarato illegittimo il d.m. n. 560/2017, anche se in via del tutto incidentale e senza conseguenza alcuna sulla e sull'efficacia del decreto stesso (per completezza di esposizione si rammenta che l'illegittimità del d.m. in questione è ascrivibile al fatto che esso, benché avesse le caratteristiche proprie di un regolamento – quali generalità, astrattezza e innovatività, con conseguente necessaria attribuzione della “natura normativa” – non era stato sottoposto al previo parere del Supremo Consesso amministrativo, com'è invece previsto dall'art. 17 della l. n. 400/1988); – sia soddisfatto la previsione dell'art. 48, comma 6, del d.l. n. 77/2021, per la regolamentazione delle specifiche tecniche e per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture nell'ambito degli appalti rientranti nel PNRR e nel PNC. In estrema sintesi il nuovo decreto BIM ha impresso una significativa accelerazione al processo di digitalizzazione del settore delle costruzioni, riconoscendolo un fattore fondamentale per far fronte all'epocale cambiamento che sta investendo il comparto e l'intera società. Il nuovo testo, infatti, adotta alcuni correttivi migliorativi di definizione all'impianto del precedente decreto 560/2017 per quanto riguarda le specifiche tecniche sull'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici. Ad esempio, si sostituiscono le parole “modello elettronico” con “modello informativo” e s'introducono meglio i concetti di “specifici flussi di lavoro” e di “elaborati digitali prevalentemente riconducibili ai modelli informativi”. Inoltre viene consentito alle stazioni appaltanti di procedere con i primi bandi BIM dopo aver semplicemente pianificato l'introduzione del metodo. Altrettanto importante il fatto di escludere dall'obbligo le opere di semplice manutenzione, come pure l'esonero per la stazione appaltante dalla realizzazione del modello dello stato dei luoghi, che può così essere commissionato all'appaltatore. S'inserisce altresì una parziale attenuazione dei vincoli sulla entrata in vigore della obbligatorietà del BIM, con l'esclusione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e di tutti i lavori al di sotto di 1 milione di euro. Quanto poi ai punteggi premiali per favorire l'uso del Bimanche dove non sarebbe strettamente obbligatorio, il d.m. n. 312/2021 propone una panoramica di criteri molto ampia, che va dalle proposte per la manutenzione dell'opera tramite il suo modello digitale in tutto il suo ciclo di vita, all'uso in cantiere della realtà aumentata, dal miglioramento della sicurezza in cantiere, al controllo dei costi del suo ciclo di vita, al green public procurement e altro ancora). Per una riassuntiva disamina del quadro legislativo di riferimento sul BIM – oltre al più volte citato Versolato, v. De Marinis). L'approdo raggiunto dal nuovo codiceAll'esito del tracciato evolutivo fin qui decritto s'inserisce l'art. 43 del d.lgs. n. 36/2023, che ha preso il posto dell'art. 23, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. Con tale articolo il nuovo codice ha cercato di affrontare le numerose tematiche che si erano poste in precedenza, dividendosi tra aspetti di “portata generale” (trattati, appunto, nell'articolo in esame) e di stampo “operativo” (inseriti nell'all. I.9: per approfondimenti, si veda l'apposito commento). Prima di esaminare i principali contenuti della riforma, occorre premettere che il d.lgs. n. 36/2023 incide in maniera significativa sulla disciplina in materia di “BIM” per i contratti pubblici, poiché essa è contenuta principalmente proprio nel d.lgs. n. 50/2016 (che – com'è noto a tutti – verrà abrogato dal 1° luglio 2023) e nei suoi provvedimenti attuativi (quali il d.m. 1° dicembre 2017, n. 560, modificato ed integrato con il d.m. n. 312/2021). Sicché con la piena applicazione del nuovo codice le disposizioni sul BIM perderanno efficacia e continueranno ad applicarsi solo ai procedimenti in corso. Una regola specifica è dettata per le procedure di affidamento e per i contratti circa investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNNR e PNC, per i quali – anche dopo il 1° luglio 2023 – continuerà a trovare applicazione il d.l. 77/2021, così come previsto dall'art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 (Rota, Versolato, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: inquadramento e principi generali su digitalizzazione e BIM, in ingenio-web.it). Tanto chiarito, vediamo ora in cosa consta – in concreto – la riforma dell'art. 43. i ) Il comma 1 attiene all'individuazione dei casi di uso obbligatorio dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, fissando la data di entrata in vigore di detto obbligo. Segnatamente, il primo periodo del comma in questione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni: - per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione; - e per gli interventi su costruzioni esistenti con importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. Si tratta di una previsione che si discosta nettamente dall'art. 6 del d.m. n. 560/2017, come modificato dal d.m. n. 312/2021 (a mente del quale invece una graduazione delle scadenze temporali attraverso le quali giungere – dopo molteplici passaggi – all'obbligo di azione del BIM per tutte le opere di importo pari o superiore a 1 milione di euro, a partire dal 1° gennaio 2025). Peraltro, la nuova norma tiene conto delle date di introduzione obbligatoria del BIM già fissate dai citati d.m. n. 560/2017 e n. 312/2021. Sicché si può dire che la previsione di un unico termine nel d.lgs. n. 36/2023 è anche “figlia del percorso già fatto in questi anni” (Rota, Versolato, Applicazione del BIM nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). Sul punto la relazione illustrativa del Consiglio di Stato chiarisce che l'individuazione di un termine unico e generale per l'entrata in vigore dell'obbligo “sostituirà le tempistiche attualmente stabilite dall'art. 6 del d.m. n. 312/2021, il quale reca il riferimento, secondo una logica di gradualità, alla data del 1° gennaio 2023 (per le opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici vigente) ed alla data del 1° gennaio 2025 (per le opere di nuova costruzione, e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro)”. Sempre la relazione illustrativa segnala altresì che “la formulazione della disposizione esclude la necessità dell'adozione di una norma transitoria, continuando a trovare applicazione, nelle more, la disciplina attualmente vigente”. L'opzione adottata dal legislatore risponde a una duplice esigenza: – per un verso, di stabilire nella fonte primaria il termine di entrata in vigore dell'obbligo con lo scopo di rafforzarne certezza ed effettività; – per altro verso, di meglio tutelare le finalità perseguite (mediante l'individuazione di una tempistica congrua, ma generalizzata). Ciò tanto più alla luce della già evidenziata esperienza maturata nel ricorso a tali metodologie nel contestuale processo di qualificazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. A tale ultimo riguardo si è inoltre ritenuto di non ribadire la valenza dell'uso delle metodologie di modellazione informativa quale parametro di valutazione dei requisiti premiali per la qualificazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti medesimi, così da evitare ultronee duplicazioni rispetto alla disposizione specificamente dedicata a tale tematica. Il secondo periodo del comma che ci occupa stabilisce che gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sono sottratti all'applicazione del primo periodo, a meno che essi non concernano opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale. In tal modo viene data continuità all'utilizzo del BIM e all'aggiornamento dei modelli e degli asset informativi, laddove essi siano stati adottati nel corso di precedenti interventi sugli stessi immobili (Rota, Versolato, Applicazione del BIM nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici; Furcolo). Questa previsione si giustifica con l'intento di evitare “asimmetrie” suscettibili di dar luogo a problematiche applicative e difficoltà nella gestione. Invero, l'esclusione generale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è in linea con quanto già previsto dal d.m. n. 560/2017 (come modificato dal d.m. n. 312/2021), secondo cui appunto l'uso del BIM “per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025”. In buona sostanza, si avrà l'obbligo di adozione BIM dal 2025 per: – importi superiori a un milione di euro; – progettazione e realizzazione opere nuova costruzione; – interventi su costruzioni esistenti. Non sarà invece necessario in caso di: – importi inferiori a un milione di euro; – interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale (Furcolo). ii ) Il comma 2 dispone che anche al di fuori del comma 1 e in conformità con i princìpi dell'art. 19 (concernente, appunto, i principi e i diritti digitali) le stazioni appaltanti e gli enti concedenti godono della facoltà di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente inserendo nella documentazione di gara un punteggio premiale per le modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9 (v. l'apposito commento). Come chiarisce la relazione illustrativa, il richiamo alla norma generale dell'art. 19 del nuovo codice è volto a rimarcare la necessità dell'adozione di misure tecniche ed organizzative a presidio della sicurezza informatica, restando salva la possibilità di una valorizzazione delle proposte più evolute e performanti in relazione a tale profilo e in conformità alla disciplina generale. In tema, v. anche Rota, Versolato (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). La norma qui rilevante, dunque, mira a incentivare il ricorso alla metodologia in argomento e a tal fine ricalca – con ampliamento della sua applicazione – quanto previsto dall'art. 48, comma 6 del d.l. n. 77/2021. Tale articolo, com'è noto, stabilisce che le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, possono fissare, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'art. 23, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 50/2016. A titolo esemplificativo, si osserva che in proposito potranno essere valorizzati, con punteggi premiali: a) le proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa; b) le proposte metodologiche per l'implementazione dell'offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere; c) le proposte metodologiche volte a consentire un'analisi efficace dello studio, tra l'altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio; d) le proposte che consentano alla stazione appaltante e all'ente concedente di disporre di dati e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi; e) la previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera; f) le proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement; g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell'esecuzione; h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l'andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica; i) impiego di metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante e all'ente concedente di monitorare, in tempo reale, l'avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell'opera. L'utilizzazione, in via facoltativa, di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni resta, comunque, subordinata all'adozione delle misure prescritte nell'allegato previsto al comma 4 della disposizione, stante la necessaria competenza tecnica richiesta. iii ) Il comma 3 regola un paradigma cruciale nel processo di digitalizzazione, quale l'interoperabilità delle piattaforme, ponendo un vincolo a livello di fonte primaria di utilizzazione di formati aperti non proprietari. Ciò al fine: – di escludere distorsioni alla concorrenza; – di non limitare il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti; – e di favorire la possibilità di condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto (appaltatori, subappaltatori, collaudatori). Quest'ultimo aspetto è imprescindibile nell'intenzione del Legislatore al fine di consentire un concreto efficientamento, in termini temporali ed economici, delle attività conoscitive e informative, nonché per l'effettiva realizzazione del principio “once only”, ossia l'unicità dell'invio di dati, documenti e informazioni alle stazioni appaltanti, in modo che i dati vengano forniti una sola volta e ad un solo sistema informativo (Rota, Versolato, Applicazione del BIM nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). Alla luce della previsione in commento risulta necessario per la stazione appaltante dotarsi di un ambiente di condivisione dati che consenta la gestione di formati aperti non proprietari. È evidente il rimando ai formati IFC ISO (16739:2013) e all'OpenBIM. Ciò comporta maggiore controllo e qualità, riduzione degli errori, abbattimento dei costi, risparmio dei tempi, con dati e informazioni coerenti in fase di progetto, esecuzione, gestione e manutenzione (Furcolo). iv ) Il comma 4 indica il contenuto dell'all. I.9, sui metodi e sugli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, nel quale sono disciplinati tutti i profili specificamente indicati dal comma in esame. Precisamente, si rinvia al medesimo allegato la definizione dei seguenti profili: a) le misure per la formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria; b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell'informazione; c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione dell'informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche; d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni; e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili; f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. v ) Infine, il comma 5 specifica l'atto e la procedura attraverso cui il suddetto allegato può essere modificato. Segnatamente, si dispone, in sede di prima applicazione del codice, la delegificazione differita dell'all. I.9 in questione, con la sua abrogazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. È la solita norma di chiusura, ripetuta in molti articoli del d.lgs. n. 36/2023. BibliografiaGiustiniani, Il nuovo codice dei contratti pubblici prima e dopo la riforma, Roma, 2023; De Marinis, Il BIM nel nuovo codice dei contratti, in piselliandpartners.com, 3 maggio 2023; Furcolo, Il BIM è obbligatorio, in biblus.acca.it, 6 aprile 2023; Rota, Versolato, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: inquadramento e principi generali su digitalizzazione e BIM, in ingenio-web.it, 6 febbraio 2023; Rota, Versolato, Applicazione del BIM nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in ingenio-web.it, 27 febbraio 2023; Versolato, BimM: il quadro normativo, in appaltiecontratti.it, 21 maggio 2018. |