Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 64 - Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi.Codice legge fallimentare Art. 43 Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi. 1. Le stazioni appaltanti possono rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate. 2. Amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione tramite accordi che determinino: a) la disciplina nazionale applicabile; b) le responsabilità delle parti; c) le modalità di gestione della procedura e i termini di stipulazione dei contratti e di esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi. 3. Se più amministrazioni di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, stabiliscono con apposito accordo che alle relative procedure di appalto si applichino, in alternativa: a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale; b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività. 4. In base a quanto stabilito nell'atto costitutivo del soggetto congiunto, gli accordi del presente articolo possono applicarsi per un periodo indeterminato o a una generalità di appalti, oppure essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti. InquadramentoL'art. 64 del d.lgs. n. 36/2023 introduce le regole da applicare agli appalti che coinvolgono stazioni appaltanti, ivi comprese le centrali di committenza, ubicate in Stati membri diversi. La previsione si pone in attuazione all'art. 39 della Direttiva 2014/24/UE, e riprende, salvo qualche lieve modifica, le disposizioni già contenute nell'abrogato art. 43 del d.lgs. n. 50/2016. Ambito di applicazioneIl comma 1 dell'art. 64 prevede la facoltà per le stazioni appaltanti con sede nel territorio italiano, qualora lo ritenessero necessario, di rivolgersi a centrali di committenza ubicate in altro Stato membro dell'Unione europea per lo svolgimento di attività di committenza in conformità alla normativa nazionale dello Stato membro in cui è sita la centrale medesima. Rispetto al previgente art. 43 del d.lgs. n. 50/2016, la novella non limita più il ricorso alla centrale di committenza di altro Stato membro esclusivamente per l'esercizio di attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi alle stazioni appaltanti. Ciò si evince, oltre che dall'assenza di un'espressa previsione in tal senso (presente invece al comma 1 dell'art. 43 del d.lgs. n. 50/2016), soprattutto dal comma 16 dell'art. 62, secondo cui le stazioni appaltanti possono scegliere di ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, per le attività di “centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti”, fermo restando il rispetto della normativa nazionale dello Stato in cui ha sede la centrale di committenza prescelta. Pur nel silenzio della norma si ritiene che, in aderenza al disposto di cui all'art. 39 comma 4 della Direttiva 2014/24/UE, le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la centrale di committenza è ubicata si applichino anche: all'aggiudicazione di un appalto nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione; allo svolgimento di una riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro; alla determinazione di quale, tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro, svolgerà un determinato compito. Il comma 2 dell'art. 64 disciplina, invece, le modalità con le quali due o più stazioni appaltanti di diversi Stati membri possano, congiuntamente, aggiudicare un appalto pubblico, ovvero concludere un accordo quadro o, ancora, gestire un sistema dinamico di acquisizione. Al riguardo è previsto che le predette amministrazioni o enti debbano raggiungere un accordo contenente: a) la disciplina nazionale applicabile all'appalto congiunto; b) la responsabilità attribuita a ciascuna parte della convenzione; c) le modalità di gestione della procedura di gara; d) i termini per la stipulazione del relativo contratto; e) i termini previsti per la conclusione dei lavori, servizi e forniture affidate. Nel determinare le responsabilità di ciascuna stazione appaltante e la legge nazionale applicabile, le amministrazioni aggiudicatrici possono assegnarsi tra loro responsabilità specifiche e determinare le disposizioni dei loro rispettivi Stati membri da applicare. Questi aspetti, se regolamentati, devono essere evidenziati e richiamati nella lex specialis di gara (art. 39 comma 4 della Direttiva 2014/24/UE). Il comma 3 dell'art. 64 indica la possibilità – nel caso in cui più amministrazioni di diversi Stati membri abbiano istituito un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea – di stabilire, con apposito accordo, se applicare le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale o quella dove esercita le sue attività. In base a quanto stabilito dalle parti nell'atto costitutivo del soggetto congiunto, gli accordi di cui all'art. 64 del Codice potranno applicarsi per un periodo determinato o indeterminato, riguardare una generalità di appalti oppure un determinato tipo di appalto (comma 4 dell'art. 64). Cosa cambiaEliminazione dei limiti alle attività della Centrale di committenza di altro Stato membro. L'art. 64 del d.lgs. n. 36/2023 non circoscrive più il ricorso alla centrale di committenza di altro Stato membro all'esercizio di attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi alle stazioni appaltanti (come invece faceva l'art. 43 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016). A conferma di quanto sopra, il comma 16 dell'art. 62 stabilisce che le stazioni appaltanti possano scegliere di ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, per le attività di “centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti”. BibliografiaCaringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021; Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, Torino, 2019; Sandulli-De Nictolis (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2019. |