Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 66 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

Marco Giustiniani
Codice legge fallimentare

Artt. 46, 47, 48


Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Inquadramento

L'art. 66 è dedicato agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e riprende le definizioni delle diverse tipologie di operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi tecnici, prima disciplinate all'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016.

L'art. 66 del Nuovo Codice, così come il suo omologo di cui al Codice del 2016, riguarda esclusivamente gli operatori economici esterni all'amministrazione che concorrono per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria.

Si evidenzia che le direttive europee del 2014 non contengono una disposizione speculare all'art. 66, afferente specificamente agli operatori cui affidare i servizi di architettura e ingegneria. Infatti, con riferimento a tali servizi, le direttive individuano esclusivamente le modalità mediante le quali i servizi di architettura e ingegneria devono essere acquisiti (art. 2, Considerando n. 43 e n. 120 della Direttiva n. 2014/24/UE; art. 2 e Considerando n. 126 della Direttiva n. 2014/25/UE) ma non definiscono i soggetti legittimati a fornire tali prestazioni.

In particolare, le direttive pongono maggiore attenzione alla qualificazione del personale addetto all'esecuzione dell'appalto, la cui formazione, qualifica ed esperienza rilevano particolarmente negli appalti “per servizi intellettuali quali i servizi di consulenza o architettura” (Considerando n. 94 della Direttiva n. 2014/24/UE e Considerando n. 99 della Direttiva n. 2014/25/UE).

In quest'ottica le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio di aggiudicazione l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale impiegato, assicurando l'effettivo soddisfacimento delle proprie esigenze con idonei strumenti contrattuali e con l'introduzione di meccanismi di sostituzione del personale più rigidi, che prevedano in capo all'esecutore l'obbligo di ottenere il consenso della stazione appaltante, previa verifica circa l'adeguatezza dei sostituti.

Queste statuizioni, non recepite dall'art. 66, sono in parte confluite nell'art. 65 del Codice, che legittima le stazioni appaltanti a richiedere ai concorrenti di indicare nella domanda di partecipazione o nell'offerta nominativi e qualifiche professionali del personale impiegato nell'esecuzione del contratto e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente.

La legge delega n. 11/2016, in attuazione della quale è stato elaborato il previgente d.lgs. n. 50/2016, a differenza della legge delega n. 78/2022, conteneva alcune indicazioni sul tema degli operatori economici affidatari dei servizi di architettura e ingegneria. In particolare, la legge delega muoveva dalla necessità di valorizzare la fase progettuale nei contratti di appalto e concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e funzionale delle opere anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione (art. 1, comma 1 lett. oo). Ulteriore obiettivo del legislatore delegante consisteva nel migliorare le condizioni di accesso al mercato dei contratti pubblici “anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria” per “i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti” (art. 1, comma 1, lett. ccc).

Preme constatare, invece, che l'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, l'art. 66 non dedica particolare attenzione al tema dell'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure pubbliche né introduce meccanismi premiali a beneficio degli operatori che ne favoriscano la partecipazione alle gare.

Per converso, il comma 2 della norma in commento, aggiunto in sede di approvazione definitiva, mira ad ampliare la platea dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento, rendendo più agevole per gli operatori neo-costituiti comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica. È infatti previsto che le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possano documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalla lex specialis anche grazie ai requisiti posseduti dai singoli soci, ove costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e dai direttori tecnici e professionisti dipendenti dalla società con rapporto a tempo indeterminato, ove costituite nella forma di società di capitali.

Rispetto al previgente art. 46 la norma, nella sostanza, è rimasta immutata.

Il legislatore, introducendo la lett. d-bis) del comma 1, inserita dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 1 della l. n. 238/2021 aveva adeguato l'articolato alla sentenza della Corte di Giustizia 11 giugno 2020, in causa C-219/19 (T.A.R. Lazio (Roma), 18 gennaio 2021, n. 654 paragrafi 26. 2.-28).

L'unica modifica è stata introdotta al comma 2, in cui si fa riferimento a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilirà i requisiti minimi ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei soggetti ivi indicati. È stato espunto il riferimento “all'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies”, essendo sostituito dal riferimento al suddetto decreto. Nelle more dell'adozione di detto decreto, continua ad applicarsi il d.m. n. 263/2016 (“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”).

Professionisti ammessi alla partecipazione degli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria

L'art. 66, comma 1, distingue tra sei categorie di operatori ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, in linea di continuità con la normativa previgente, rispetto alla quale non sono introdotte modifiche di rilievo:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura;

b) le società di professionisti;

c) le società di ingegneria;

d) i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri;

e) i raggruppamenti temporanei formati da soggetti di cui alle lettere precedenti;

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Di seguito vedremo nel dettaglio le categorie ammesse alla partecipazione.

Alla lett. a) è previsto che possano partecipare a tali affidamenti i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b ), le società di ingegneria di cui alla lettera c ), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

Il tratto che accomuna queste diverse tipologie di soggetti è rappresentato dal tipo di attività offerta sul mercato ossia i “servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse” (art. 66, comma 1, lett. a).

La lettera a) abilita all'accesso alle procedure di affidamento anche i professionisti singoli, che possono partecipare individualmente alle gare senza dover costituire un'ulteriore entità associativa (Cons. St. VI, n. 3663/2014).

Alla lett. b), la norma enuclea le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice Civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice Civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.

Alla lett. c) vi è il riferimento alle società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del Codice Civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice Civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.

La distinzione tra le lettere b) e c), dedicate rispettivamente alle società di professionisti e alle società di ingegneria, si correla alla diversa forma societaria prescelta. Nel primo caso, ricade in uno dei tipi codificati di società di persone o di società cooperativa, mentre nel secondo si riferisce alle società di capitali (o comunque società cooperative che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti).

Inoltre, mentre la società di professionisti può essere formata solo da professionisti, la società di ingegneria consente l'apporto (anche) di solo capitale, e dunque anche di soci non professionisti (T.A.R. Abruzzo (L'Aquila) I, n. 482/2013).

Alla lettera f, la norma contempla i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

La norma prevede, altresì, che ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, ove costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Con riferimento alla lettera g, si evidenzia che non si richiede che i consorziati abbiano maturato un'esperienza nel settore di competenza di almeno cinque anni, né si prevede espressamente che la costituzione del consorzio sia stata frutto di una decisione congiunta assunta dai rispettivi organi deliberativi. Tuttavia, in relazione a questo secondo aspetto, l'art. 66 deve essere interpretato in maniera coordinata con l'art. 65, comma 2, lett. d), che richiede, per la costituzione dei consorzi stabili, una decisione dei rispettivi organi deliberativi intesa a regolarne l'attività congiunta per almeno cinque anni di tempo, con l'istituzione, a tale scopo, di una comune struttura di impresa.

Preme rappresentare che il previgente art. 46, comma 1 lett. a) era stato modificato dapprima dall'art. 1, comma 20, lettera i), della l. n. 55/2019 (decreto c.d. ‘Sblocca-cantieri'), poi dall'art. 8, comma 5, lettera a-bis, della l. n. 120/2020 (decreto c.d. ‘Semplificazioni').

In particolare, la lett. i) della Legge di conversione del decreto c.d. ‘Sblocca-Cantieri', attraverso l'inserimento delle parole “gli archeologi” dopo la locuzione “vigente normativa”, ha introdotto la possibilità di affidare la progettazione relativa agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici anche, per l'appunto, agli archeologi. Si tratta di una modifica inserita durante l'esame del disegno di legge di conversione in Senato che ha origine dalla scelta del legislatore di introdurre tra gli operatori economici cui è possibile affidare i servizi di architettura e ingegneria – in relazione agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici – oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali, anche gli archeologi. Proposte in tal senso erano pervenute soprattutto dagli ordini professionali. La ratio della novella si sostanziava nella evidente scelta di estendere il novero degli operatori economici cui è possibile affidare i servizi di architettura e ingegneria.

Pertanto, in virtù della modifica, recepita anche nel nuovo Codice, all'art. 66, comma 1. lett. a) è consentito affidare la progettazione degli interventi inerenti al restauro e relativi alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, anche agli archeologi e non più soltanto ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali.

Si osserva che tale modifica, estendendo la possibilità di affidare i servizi di architettura e ingegneria anche agli archeologi, ha colmato una lacuna presente all'interno della normativa di settore.

La modifica è apparsa condivisibile in quanto ha risolto una ingiustificata disparità di trattamento che esisteva tra gli archeologi e le altre professioni tecniche (Madeo p. 73).

Successivamente, è intervenuta la l. n. 120/2020 che con l'art. 8, comma 5, lettera a-bis, all'art. 46, comma 1, lett. a), dopo le parole: «gli archeologi» ha aggiunto le parole «professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite», chiarendo la possibilità di partecipazione ai suindicati affidamenti anche in forma associativa e dunque ampliando ulteriormente il novero declinato nella disposizione.

Come anticipato, l'art. 66 ha riprodotto integralmente l'art. 46 alla luce delle predette modiche.

Il comma 2 del previgente art. 46 era stato aggiunto in sede di approvazione definitiva del decreto. La disposizione riecheggiava, a propria volta, il previgente art. 253, comma 25 del d.lgs. n. 163/2006, secondo il quale “in relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali”.

La giurisprudenza espressasi su quest'ultima disposizione ha osservato che la stessa “reca una disciplina diretta ad incentivare le forme di aggregazione per l'espletamento dei servizi di progettazione di lavori”, incentivando “le società di professionisti costituite sotto forma di società di capitali ad assumere alle loro dipendenze nuovi professionisti, concedendo a dette società la facoltà di spendere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzati maturati in proprio da tali professionisti” (T.A.R. Abruzzo (L'Aquila) I, n. 85/2015). La stessa sentenza, nell'opporsi a un'interpretazione estensiva della disposizione, ha definito quest'ultima “norma eccezionale, e quindi di stretta interpretazione, in quanto deroga alla regola generale (art. 41 d. lgs. n. 163/2006) secondo la quale i requisiti di capacità tecnica e professionale – parimenti a quelli di capacità economico e finanziaria – vanno verificati in capo alla concorrente, trattandosi degli elementi di “prequalifica”, che hanno lo scopo di consentire alla stazione appaltante una valutazione ex ante sulle concrete capacità di eseguire le prestazioni oggetto di gara, basandosi su indici legati ad esperienze pregresse volte ad evidenziare la solidità e competenza tecnica dell'impresa partecipante nel suo complesso” (T.A.R. Abruzzo (L'Aquila) I, n. 85/2015).

La continuità con il regime normativo previgente

La norma in commento si pone lungo una sostanziale linea di continuità con il regime normativo previgente.

Detta continuità investe le categorie di operatori economici ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, definiti alla stregua di quanto già previsto sia nel d.lgs. n. 50/2016 che nel d.lgs. n. 163/2006. Rimane altresì invariata la possibilità, per le società neo-costituite, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa avvalendosi dei requisiti maturati dai singoli soci nelle società di persone o dai direttori tecnici e professionisti stabilmente assunti nelle società di capitali.

Si osserva che l'art. 66, insieme alle ulteriori norme in materia di servizi di architettura e ingegneria, concorre a configurare un quadro della materia snello sebbene forse un po' disorganico, in quanto le disposizioni relative ai servizi di architettura e ingegneria, analogamente a quanto previsto nel Codice previgente, sono sparse in maniera disordinata all'interno dell'articolato codicistico.

Del resto si osserva che anche nella l. n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022, manca tra i criteri e principi direttivi un espresso riferimento al riordino della disciplina in materia di affidamenti di servizi di architettura e ingegneria.

Ciò nonostante, deve essere riconosciuto già al legislatore del 2016 il merito di aver disciplinato in via autonoma, accanto alla categoria generale degli “operatori economici” (art. 65 del Codice), gli operatori economici ammessi a concorrere all'affidamento di questa specifica tipologia di servizi.

Si discosta parzialmente dalla disciplina previgente il comma 2 dell'articolo in commento. In particolare, è previsto che per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Il richiamato allegato, in attuazione dell'art. 100, comma 4, in attesa del più generale regolamento ivi previsto (che dovrà contenere anche l'innovativa disciplina della qualificazione degli operatori economici di forniture e servizi), riproduce in larga misura le norme (artt. 60-104) del d.P.R. n. 207/2010, attuative del d.lgs. n. 163/2006 e rimaste in vigore anche dopo il sopravvenire del d.lgs. n. 50/2016, con gli adattamenti formali e sostanziali resisi necessari per raccordarle con la nuova normativa primaria. Sono altresì inserite, nella Parte V, le norme relative ai requisiti dei soggetti partecipanti alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, riprese dal d.m. n. 263/2016, a suo tempo emanato in attuazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, tenendo conto altresì dello schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri in tema di requisiti degli ulteriori soggetti inseriti nel predetto art. 46 dalla l. n. 238/2021.

Bibliografia

Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021; Chieppa, Giovagnoli, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2017; Giustiniani, Commento all'art. 46, in Caringella (a cura di), Codice dei contratti pubblici, Milano, 2021; Madeo, Le nuove regole in materia di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, in Caringella-Giustiniani (a cura di), Il decreto sblocca cantieri, Roma, 2019; Sclafani, Gli operatori economici, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, Torino, 2019; Tranquilli, Operare economico-LaBussola, in L'Amministrativista, 5 giugno 2020.

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