Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 67 - Consorzi non necessari.Codice legge fallimentare Artt. 46, 47, 48, 89 Consorzi non necessari. 1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) ed), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato 11.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d): a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 1. [2. L'allegato II.12 disciplina, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d): a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.]2 3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice3. 4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 4. 5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono 5. 6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 100, nell'allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. 7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile 6. 8. Con riguardo ai consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell'attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. [1] Comma sostituito dall'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. [2] Comma abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. [3] Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. [4] Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera d), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. [5] Comma sostituito dall'articolo 27, comma 1, lettera e), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. [6] Comma sostituito dall'articolo 27, comma 1, lettera f), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. InquadramentoL'art. 67, rubricato “consorzi non necessari”, riguarda i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria che devono essere posseduti e comprovati dai consorzi per partecipare alle procedure di affidamento. La disposizione riproduce in parte quanto previsto all'art. 47 d.lgs. n. 50/2016, alla luce delle diverse modifiche intervenute nonché alla luce della giurisprudenza in materia, con ulteriori novità. Invero, già la rubrica della norma è stata modificata in modo da renderla coerente rispetto agli articoli riguardanti gli operatori economici e al fine di evidenziare la serie ordinata di disposizioni relative alle varie tipologie di soggetti a identità plurisoggettiva. Se, infatti, il previgente art. 47 recava “Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare”, il nuovo art. 67 è rubricato “consorzi non necessari”. La disposizione si apre, al primo comma, con il rinvio al regolamento di cui all'art. 100, comma 4 a cui è demandata la disciplina dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria necessari che devono possedere i consorzi per imprese artigiane e i consorzi stabili, nonché i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria per partecipare alle gare. L'assimilazione dei consorzi fra imprese artigiane ai consorzi stabili recepisce quanto statuito dalla giurisprudenza (Cons. St. V, n. 7155/2021, punti 1.4.2.1. e 1.4.2.3, in cui viene e richiamata la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 5 del 2021), oltreché dal parere ANAC n. 192/2008. Al comma 2 è disciplinato, con riferimento agli stessi soggetti, il regime transitorio e il regime degli affidamenti cui non si applica l'allegato II.12. In particolare, la norma dispone che, in attesa del regolamento di cui all'art. 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici è disciplinata l'allegato II.12 fermo restando che: con riferimento agli appalti di servizi e forniture i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; riguardo, invece, gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori, la qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. La norma specifica, altresì, che per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'art. 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. In via transitoria, la norma dispone che gli atti adottati dall'ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del richiamato regolamento di cui all'art. 100, comma 4. La nuova formulazione della norma, come anticipato, tiene conto delle varie modifiche apportate alla disciplina previgente. Tale disciplina si basava su una disposizione transitoria del d.lgs. n. 50/2016, (l'art. 216, comma 27-octies), che rinviava all'art. 36, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 (e fonti delegate), consentendo che i consorzi stabili attestassero per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l'attestazione SOA del consorzio, sommando i requisiti posseduti dalle singole consorziate. Con particolare riferimento al regime transitorio per i lavori, il decreto legislativo n. 50 del 2016 confermava la previgente disciplina in materia, posto che ai sensi dell'art. 83, comma 2 del vecchio Codice era previsto che sarebbe stato il Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, a disciplinare (tra l'altro) il sistema di qualificazione dei consorzi stabili, prevedendo altresì (con rinvio alle disposizioni dell'art. 216, comma 14) che, fino all'adozione del predetto regolamento, continuavano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del d.P.R. n. 207/2010. A sua volta l'art. 81 del d.P.R. n. 207/2010 (“I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'art. 36, comma 7, del codice”), rinviava per la qualificazione dei consorzi stabili all'art. 36, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in cui era disposto che il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione era acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Ne conseguiva, pertanto, che le disposizioni dell'art. 83, comma 2 e dell'art. 47 del d.lgs. n. 50/2016, in virtù dei rinvii operati alla previgente disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 216 del Codice, confermavano il principio del c.d. cumulo per i consorzi stabili, sulla base del quale i consorzi stabili possono scegliere di provare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alle gare con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei consorziati. Si applica inoltre il Manuale dell'ANAC sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, del 16 ottobre 2014 e ss.mm. (in G.U.R.I. 28 ottobre 2014). Sempre con riferimento al regime transitorio, al fine di assicurare continuità con il regime vigente, non è stato previsto un vincolo di corrispondenza fra qualificazioni possedute ed esecuzione del contratto in relazione alla partecipazione dei consorzi stabili alle gare per lavori, nonostante la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 6/2019, resa però con riferimento ai raggruppamenti. Infatti, dalla pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 5/2021, riguardante appalti di lavori, si evince che i requisiti possono essere “prestati” anche da una consorziata non esecutrice. Il comma 3 precisa quanto già affermato dalla giurisprudenza in ordine alla necessità che i consorziati, oltre che i consorzi sopra specificati, siano in possesso dei requisiti generali. La previsione riguarda le consorziate esecutrici e le consorziate che “prestano” i requisiti. In quest'ultimo caso l'utilizzo dell'istituto è necessario in quanto le consorziate che prestano i requisiti sono assimilate agli ausiliari: il rapporto che si instaura è “molto simile a quello dell'avvalimento” (Adunanza Plenaria n. 5/2021), e quindi soggiace al regime di quest'ultimo, per il quale è la stessa Corte di Giustizia ad avere applicato l'istituto della sostituzione (3 giugno 2021, in causa C-210/20). È stata, altresì, estesa la previsione alle consorziate designate all'esecuzione da parte del consorzio stabile, così come stabilito dalla giurisprudenza (Adunanza Plenaria n. 5/2021). Il legislatore ha, inoltre, introdotto una disposizione che impone il possesso all'esecutore dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 3 al fine di assicurare l'adeguata competenza dell'esecutore, anche in ragione del fatto che detti requisiti non sono compresi nell'ambito applicativo dell'art. 63 della Direttiva. Il comma 4, nella prima parte, riproduce il contenuto dell'art. 47, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, che impone ai consorzi stabili ad indicare se eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite i consorziati e che si è ritenuto di mantenere. La previsione non è stata estesa ai consorzi di cooperative in quanto questi ultimi non possono indicare essi stessi come esecutori stante lo scopo mutualistico; infatti, sulla scorta di quanto espresso sia dalla dottrina che del Cons St. V, n. 6024/2019, detti consorzi indicano una consorziata esecutrice. Sotto tale profilo i consorzi fra imprese artigiane sono, invece, assimilabili ai consorzi fra cooperative (Cons. St. V, n. 7155/2022 e parere ANAC n. 192/ 2008). È rimasto il riferimento alla previsione che l'esecuzione delle prestazioni da parte dei consorziati non costituisce subappalto. La seconda parte del comma 4 (ultima proposizione), che supera quanto previsto nel previgente art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, recepisce la giurisprudenza della Corte di giustizia e la procedura di infrazione n. 2018/2273, secondo cui occorre rimuovere il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara da parte del consorziato designato, contenuto nel citato dell'art. 48, comma 7 ma riferito (anche) ai soggetti di cui all'art. 47 del d.lgs n. 50/2016 e la conseguenza automaticamente espulsiva prevista in caso di violazione del medesimo. La procedura d'infrazione n. 2018/2273 riguardava l'art. 89, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 in base al quale non era consentito, a pena di esclusione, che la stessa impresa ausiliaria si avvalesse di più di un concorrente, ovvero che partecipassero alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, oltre altre disposizioni che impediscono la partecipazione plurima. Nella lettera di infrazione si affermava l'incompatibilità della disposizione con il principio di proporzionalità. Sul punto, nella relazione di accompagnamento allo schema di Codice è stato rilevato che la partecipazione plurima: i) non può incidere sull'esecuzione degli obblighi contrattuali in quanto risulta aggiudicataria solo una delle offerte presentate; ii) potrebbe incidere sul collegamento fra offerte quale causa di esclusione facoltativa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016, (che è stata “conservata”, seppur con formulazione modificata, integrando una causa di esclusione facoltativa, in conformità all'art. 57 della Direttiva n. 2014/24/UE) oltre che sulla segretezza delle offerte. La Corte di giustizia ha affermato che “i raggruppamenti di imprese possono presentare forme e obiettivi variabili, e non escludono necessariamente che le imprese controllate godano di una certa autonomia nella gestione della loro politica commerciale e delle loro attività economiche, in particolare nel settore della partecipazione a pubblici incanti” (Corte di giustizia, sez. IV, 19 maggio 2009, in causa C-538/07, oltre che, con riferimento specifico ai consorzi stabili, 23 dicembre 2009, in causa C-376/08). Alla luce di tali pronunce si è proposto, anche in ragione della disciplina del self cleaning, di inserire, in luogo del suddetto divieto, la disposizione in forza della quale la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti della causa escludente dell'unico centro decisionale, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Il portato della giurisprudenza della Corte di Giustizia, e le considerazioni in base alle quali i partecipanti ai raggruppamenti possono godere di spazi di autonomia che si articolano diversamente nella prassi, tali da essere compatibili con il divieto di concordare le offerte e la regola della segretezza “atte a garantire tanto l'indipendenza quanto la segretezza in sede di elaborazione di offerte” (Corte di Giustizia, S ez. IV, 19 maggio 2009, in causa C-538/07) hanno indotto il legislatore a preferire il testo vigente piuttosto che il testo suggerito in via alternativa durante i lavori parlamentari, in base al quale “la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente integra i presupposti della causa escl udente di cui all'art. 95 comma 1 lett. d) (corrispondente e art. 80 comma 5 lett. m), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali e solo dopo e comunque fatta salva la facoltà di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 80 (vigente art. 45)”. Al comma 5 è disciplinata la partecipazione alla gara da parte del consorzio di cooperative che, in quanto soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, può partecipare alle gare, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituisce. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha affermato che il consorzio deve essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di qualificazione, potendo mutuare i mezzi anche dalle consorziate, così come affermato (Ad. Plen. n. 14/2013 e Cons. St. V, n. 6024/2019). All'interno del comma 6 è rimasto immutato il rinvio ad altra fonte per la determinazione dell'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati. In particolare, è previsto che per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 100, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono sono stabiliti nell'allegato II.12. In caso di scioglimento del consorzio stabile, per servizi e forniture, sono attribuiti pro quota ai consorziati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati e che le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. Al comma 7 il legislatore ha ritenuto utile specificare che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Da ultimo si precisa che, quanto all'ambito oggettivo dell'articolo in esame, questo è costituito dalle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, tanto nei settori ordinari quanto in quelli speciali. Questioni applicative e percorso evolutivo della disciplina del “cumulo alla rinfusa”Rispetto ai soggetti consortili, il comma 1 del previgente art. 47 del d.lgs. n. 50/2016 disponeva che i “requisiti di idoneità tecnica e finanziaria” dovevano essere posseduti dai consorzi in proprio. Pertanto, a prescindere sia dal numero degli operatori consorziati sia dalla sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria in capo agli stessi, era obbligo della stazione appaltante verificare che il consorzio partecipante possieda detti requisiti e, in caso contrario, escludere lo stesso dalla procedura. In coda al comma 1 veniva espressamente ammesso il cumulo dei requisiti tra consorzio e imprese consorziate con riferimento alla sola “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo”. Parte della dottrina e della giurisprudenza, con riferimento a detta precisazione (recata pure dalla disciplina di cui all'art. 35 d.lgs. n. 163/2006) ha sostenuto come essa non dovesse essere interpretata restrittivamente – ritenendo dunque che gli altri requisiti di partecipazione non espressamente richiamati dovessero essere posseduti in proprio dal solo consorzio – bensì estensivamente, nel senso di ammettere il cd. “cumulo alla rinfusa” anche per gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dalla normativa di settore, dato che l'applicazione ampia della norma non sarebbe stata in contrasto con il fatto che si prevedesse espressamente il “cumulo alla rinfusa” per quanto concerne la “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo”. Questo criterio si sostanzia nella possibilità di scelta per il consorzio di provare il possesso dei requisiti o con attribuzioni proprie e dirette o attraverso quelle delle sue consorziate esecutrici e non esecutrici (T.A.R. Campania (Napoli), n. 3507/2017). Ove non si propendesse per detta lettura sistematica ed estensiva, e si applicasse perciò il brocardo ubi lex noluit tacuit, si avrebbe conferma del fatto che la regola generale in tema di requisiti di partecipazione dei consorzi alle procedure di affidamento stabilisce inderogabilmente il possesso dei requisiti in capo al solo consorzio. La ratio normativa di una simile disciplina risiederebbe nella circostanza che solo le tipologie di consorzi richiamati dalla disposizione in esame – a differenza dei consorzi ordinari si caratterizzano per i seguenti connotati: – struttura imprenditoriale distinta da quella delle imprese consorziate; – personalità giuridica; – soggettività giuridica autonoma e stabile. In altre parole, il riconoscimento di autonomia, personalità e soggettività giuridiche fa sì che i consorzi debbano possedere da sé i requisiti indipendentemente dalle imprese consorziate. Il rapporto con le consorziate dunque – ferma restando l'autonoma soggettività del consorzio – assumerebbe natura organica, così che, da un lato, l'attività realizzata dalla singola consorziata è direttamente imputabile al consorzio e, dall'altro lato, le eventuali responsabilità verso la committente ricadono unicamente sul consorzio. Sul punto, prima dell'intervento della l. n. 55/2019, era intervenuta l'ANAC con la delibera n. 33/2018 evidenziando come la formulazione ambigua di cui all'art. 47 del previgente Codice avesse creato dubbi intrepretativi e dunque che “la soluzione da adottare è quella indicata dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 1324/2017 secondo cui, allo stato attuale e fino all'adozione delle linee-guida previste dall'articolo 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare pubbliche, si applicano le previgenti disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, ovvero la regola per la quale i consorzi stabili si qualificano sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, senza necessità di stipulare un contratto di avvalimento. Tale regola, chiarisce il TAR, vale sia per gli appalti di lavori che di servizi; infatti, “nel previgente ordinamento, per la questione qui controversa, non è rinvenibile alcuna differenziazione tra appalti di lavori e appalti di servizi”. L'interpretazione del giudice risponde anche a un criterio di natura teleologica, evidenziandosi l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione delle imprese nella fase di determinazione dei requisiti di ammissione. Inoltre, da un punto di vista sistematico, si evince che laddove il legislatore abbia voluto fornire una disciplina distinta per le tre principali tipologie contrattuali (lavori, servizi e forniture) vi è sempre un'esplicita previsione in tal senso. Si è visto quindi come il Tar Lazio, all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, avesse chiarito come l'operatività del cumulo alla rinfusa non potesse considerarsi venuta meno. Esprimendosi in tal senso, il giudice amministrativo aveva avuto modo di chiarire che – a fronte del contrasto tra disposizioni che ammettevano il ‘cumulo alla rinfusa' incondizionatamente e a prescindere dalla data di costituzione del consorzio stabile (i citati art. 83, comma 2, art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 ed il previgente art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006) e disposizioni che, viceversa, ne consentivano l'applicazione solo ai consorzi neocostituiti (art. 47, comma 2, prima della novella del 2017) – andasse preferita l'interpretazione che salvaguardava la massima partecipazione delle imprese alle gare ad evidenza pubblica. Ciò, peraltro, in coerenza con l'allora vigente previsione di cui all'art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 che, nel prescrivere che i requisiti e le capacità per le qualificazioni devono essere attinenti e proporzionali all'oggetto dell'appalto, richiamava l'interesse pubblico “ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”. A riprova di ciò, la limitazione temporale di cui al citato art. 47 comma 2 venne poi eliminata dal correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017, che recepì il principio favorevole all'applicazione generalizzata del cumulo dei requisiti in capo ai consorzi stabili. Ancora, sempre con riguardo ai consorzi stabili, è stato osservato dalla giurisprudenza che, seppure con riferimento alla disciplina previgente, “ai fini dell'ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, la distinzione tra consorzi stabili ed ordinari risiede, al di là di aspetti nominalistici e formali, nella circostanza che, a differenza di quello ordinario, il consorzio stabile ha una durata e una composizione consortile minima prefissata e, soprattutto, è caratterizzato dalla presenza di una comune impresa effettivamente costituita” che svolge “una serie di attività permanenti nel tempo e certamente non legate al singolo appalto” (T.A.R. Veneto (Venezia) I, n. 362/2016; v. anche T.A.R. Emilia Romagna (Bologna) II, n. 479/2016). Sicché, definito il consorzio stabile quale soggetto giuridico autonomo operante in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese consorziate è previsto che esso possieda direttamente i requisiti sopra richiamati e ne fornisca prova (T.A.R. Veneto (Venezia) I, n. 138/2016; Cons. St. VI, n. 4703/2015). Si precisa che per la dimostrazione in concreto dei requisiti, il comma 1 dell'art. 47 del previgente d.lgs. n. 50/2016 rinviava alle “modalità previste dal presente codice”, dovendosi in particolare fare riferimento: – all'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 in tema di “Criteri di selezione” (distinti in “requisiti di idoneità professionale”, “capacità economica e finanziaria” e “capacità tecniche e professionali”) e – ai contenuti dell'allegato XVII al medesimo d.lgs. n. 50/2016 (“Mezzi di prova dei criteri di selezione”). A quest'ultimo proposito, con riferimento testuale alle sole procedure di affidamento di “lavori”, era previsto che i requisiti e le capacità necessarie in capo al consorzio non fossero individuate soltanto dal d.lgs. n. 50/2016. In tali casi, “anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese”, in un primo momento venne infatti previsto che detti “requisiti” e capacità fossero previste da apposite linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (v. art. 213 d.lgs. n. 50/2016) entro un anno dall'entrata in vigore del codice (art. 83, comma 2). Tale previsione venne tuttavia rimossa dalla l. n. 55/2019 (c.d. decreto “sblocca-cantieri”) che, con riferimento ai lavori, demandò al nuovo regolamento unico di attuazione previsto all'art. 216, comma 27- octies , e non più alle Linee guida ANAC, l'individuazione dei criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni ai fini della qualificazione. Se ne ricavava che, in via transitoria, rimaneva applicabile l'art. 83, comma 2, ultimo periodo tramite il richiamo all'art. 216, comma 14 e, dunque, ove compatibile. Nelle more dell'approvazione del Regolamento, avrebbero dovuto trovare ancora applicazione le norme contenute nel d.P.R. n. 207/10. A livello pratico, sino alla prospettata adozione del Regolamento Unico di cui al 216, comma 27- octies , salvo quanto già prescritto dall'art. 83 e dall'all. XVII, fu ritenuto di determinare i requisiti per l'ammissibilità dei consorzi a procedure di affidamento di lavori, per l'intera vigenza del Codice del 2016, mediante il ricorso agli artt. 78 e 79 del d.P.R. n. 207/2010 e, in generale, agli artt. 92 e ss. d.P.R. cit. recanti l'indicazione dei “Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti”. La conferma dell'applicabilità delle disposizioni del d.P.R. n. 207/2010 era giunta anche dalla giurisprudenza che, pronunciandosi prima della citata modifica ad opera del decreto c.d. sblocca-cantieri, aveva precisato che “le nuove regole” in tema di partecipazione dei consorzi alle procedure di affidamento “non sono state compiutamente dettagliate, essendo state rimesse dall'art. 83, comma 2, alla predisposizione di linee-guida da parte dell'ANAC”. Quindi “non sembra revocabile in dubbio che la partecipazione alle gare dei consorzi stabili trovi ancora, allo stato, le proprie disposizioni di riferimento nel precedente ordinamento di settore”. Oltre a ciò, peraltro, sul fatto che l'art. 83 cit. si riferisse testualmente ai soli “lavori”, la medesima giurisprudenza aveva pure auspicato che le future linee guida indicassero i requisiti suddetti a prescindere dal riferirsi l'appalto a “lavori”, “servizi” o “forniture”. La formulazione dell'art. 67 del nuovo Codice, come si legge anche dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, tiene conto degli orientamenti sopra citati che pertanto possono ritenersi ancora attuali. In altre parole, il d.lgs. n. 36/2023 sembra ammettere la piena operatività e ammissibilità del cumulo alla rinfusa: non vengono infatti posti limiti al cumulo, “ma semplici oneri dichiarativi e di verifica anche nei confronti delle consorziate diverse da quelle concorrenti alla gara” (Falcicchio). Peraltro, per porre rimedio ad uno dei contrasti giurisprudenzial sorti attorno alla formulazione dell'art. 47 d.lgs. 50/2016, l'art. 225, comma 13 del d.lgs. n. 36/2023 si è preoccupato di fornire un'interpretazione autentica in materia di cumulo alla rinfusa: “in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2006 n. 163 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara”. In buona sostanza, la norma impone di interpretare le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 in materia di qualificazione dei consorzi stabili nel senso di ammettere espressamente, e senza limiti, l'operatività del cumulo alla rinfusa, non solo per gli appalti di servizi e forniture ma anche per quelli di lavori. La giurisprudenza ha di recente rimarcato che il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023ammette il cumulo alla rinfusa all'art. 67, il cui comma 4 riproduce il contenuto dell'art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, autenticamente interpretato dall'art. 225, comma 13, d.lgs. n. 36/2023 – a conferma del fatto che quest'ultima disposizione non legittima una interpretazione limitativa del cumulo alla rinfusa – ed il cui comma 8 risulta sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, a dimostrazione della voluntas legis di consentire ai “consorzi stabili di attestare, per i lavori, i requisiti di qualificazione attraverso l'attestazione SOA del consorzio, nella quale si sommano i requisiti posseduti dalle singole consorziate. TAR. Campania, I, n. 5001/2023. Il possesso dei requisiti ai fini della qualificazioneCome anticipato, il decreto “correttivo” intervenuto sul comma 2 del previgente art. 47 del vecchio Codice, recepito in maniera sostanzialmente analoga all'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, aveva introdotto una novità rispetto alla disciplina previgente. Superata la limitazione temporale dei “primi cinque anni dalla costituzione”, la norma ammetteva che, “ai fini della qualificazione”, i soggetti individuati dal comma 1, nonché “i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura ”, potessero avvalersi sia dei requisiti maturati in proprio, sia di quelli propri delle singole imprese consorziate e indicate come esecutrici del contratto, sia – mediante avvalimento – di quelli delle imprese che, pur essendo consorziate, non siano designate quali esecutrici. Se ne deduceva che il Legislatore delegato avesse voluto derogare al principio sancito dal previgente art. 47, comma 1 per manifestare il proprio favor nei confronti dei consorzi stabili e allargare la partecipazione alle procedure di affidamento. Pur continuando a limitarne la sfera applicativa – com'era per il comma 2 previgente rispetto al “correttivo” – ai “primi cinque anni dalla costituzione”, peraltro, quanto ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria l'Autorità Nazionale Anticorruzione (deliberazione 14 settembre 2016, n. 973, linee guida n. 1) aveva ritenuto opportuno specificare che “al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI che i requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi “possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.” Quanto alla fase della procedura di affidamento entro cui procedere alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 67, il possesso deve essere accertato dalla stazione appaltante prima della conoscenza e valutazione delle offerte di carattere tecnico ed economico. Trattandosi di requisiti soggettivi di qualificazione, infatti, è applicabile il principio generale delle procedure di affidamento che impone la separazione – e, perciò, vieta la commistione – tra criteri soggettivi necessari per la partecipazione alla procedura e criteri oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta (ex plurimis, Cons. St. VI, n. 1297/2016). Un ulteriore rilievo, visti i possibili risvolti applicativi, riguarda l'ammissibilità della partecipazione di una consorziata che, fermo il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – finanziaria in capo al consorzio, sia indicata come esecutrice dell'appalto senza possedere i requisiti richiesti dalla lex specialis. Sulla scia dell'orientamento giurisprudenziale dominante formatosi sull'art. 35 d.lgs. n. 163/2006, la risposta dovrebbe (ancora oggi, a due Codici di distanza) essere affermativa. Se, infatti, i consorzi hanno una propria autonoma soggettività che consente loro di assumersi oneri e responsabilità delle prestazioni contrattuali, è facile immaginare che i requisiti in esame debbano riferirsi al solo consorzio e non anche alla singola impresa (indicata come) esecutrice (T.A.R. Umbria (Perugia) I, n. 347/2016; Cons. St. VI, n. 4703/2015). L'Adunanza Plenaria n. 5/2021Sul tema in analisi, giova soffermarsi sulla recente Adunanza Plenaria del Cons. St. n. 5/2021. In particolare con ordinanza n. 1211/2020, il C.G.A.R.S. aveva chiesto all'Adunanza Plenaria di pronunciarsi sulla seguente questione: “se, nell'ipotesi di partecipazione ad una gara d'appalto di un consorzio stabile, che ripeta la propria qualificazione, necessaria ai sensi del bando, da una consorziata non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori, quest'ultima vada considerata come soggetto terzo rispetto al consorzio, equiparabile all'impresa ausiliaria nell'avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito durante la gara imponga alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione, in applicazione dell'art. 89 comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e/o dell'art. 63, Direttiva 24/2014/UE, derogandosi, pertanto, al principio dell'obbligo del possesso continuativo dei requisiti nel corso della gara e fino all'affidamento dei lavori”. L'Adunanza Plenaria è stata quindi chiamata ad appurare se, nel caso di consorzio stabile, la consorziata non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori, da cui il consorzio ritraeva la propria qualificazione in applicazione del meccanismo del ‘cumulo alla rinfusa', ex art. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (ratione temporis vigente), dovesse essere considerata un soggetto terzo rispetto alla compagine consortile. In tal caso, considerata l'equiparazione che si sarebbe venuta a determinare con l'impresa ausiliaria nell'avvalimento, ne sarebbe dovuto discendere che anche nel caso in cui la consorziata avesse perduto il requisito di qualificazione in corso di gara, si sarebbe dovuto applicare l'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, con la conseguente facoltà per il consorzio stabile di procedere alla sostituzione della stessa, in deroga al principio dell'obbligo del possesso continuativo dei requisiti nel corso della gara e fino all'affidamento dei lavori. Il Consiglio di Stato, muovendo dalla peculiare configurazione del consorzio stabile, prevista dall'art. 45, comma 2, lett. c) del previgente d.lgs. n. 50/2016, rispetto al consorzio ordinario di cui agli artt. 2602 e ss. del codice civile, ai fini della disciplina in materia di contratti pubblici, ha avuto modo di ribadire che il consorzio ordinario è considerato un soggetto con identità plurisoggettiva, che opera in qualità di mandatario delle imprese che compongono la compagine. Esso concorre alla gara per tutte le consorziate e si qualifica attraverso di esse, in quanto le stesse, nell'ipotesi di aggiudicazione, eseguiranno il servizio, restando esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate (ex multis, Cons. St. V, n. 4652/2015, il quale ha statuito l'illegittimità della partecipazione di un consorzio ordinario che, pur riunendo due società, aveva dichiarato di gareggiare per conto di una sola di esse). Non così invece per i consorzi stabili, costituiti “tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro” che “abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa” (art. 45, comma 2, lett. c) del previgente d.lgs. n. 50/2016). Il riferimento aggiuntivo e qualificante alla “comune struttura di impresa” – ha chiarito la Plenaria – induce a propendere per un'interpretazione diversa ed opposta rispetto a quanto visto per i consorzi ordinari. I partecipanti in questo caso costituiscono una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, resta distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, anche in proprio (ossia senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni dedotte nel contratto (Cons. St. VI, n. 6165/2020). Proprio sulla base di questa impostazione, la Corte di Giustizia UE (C-376/08, 23 dicembre 2009) ha ammesso che alla stessa gara partecipassero contemporaneamente il consorzio stabile e la consorziata, ove quest'ultima non sia stata designata per l'esecuzione del contratto e non abbia pertanto concordato la presentazione dell'offerta (ex multis, Cons. St. III, n. 865/2019). Dopo essersi soffermato sul versante della natura giuridica del consorzio stabile, il Consiglio di Stato ha poi chiarito altresì il c.d. meccanismo ‘di qualificazione alla rinfusa' di cui all'art. 31 comma 1 del d.lgs. n. 56/2017, – vigente ratione temporis – per cui: “I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni”. La disposizione, come anticipato, è stata vigente sino al 2019. L'art. 1, comma 20, lett. l), n. 1, del d.l. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 55/2019, ha poi eliminato tale regola, ripristinando l'originaria e limitata perimetrazione del cd. cumulo alla rinfusa ai soli aspetti relativi alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”. Siffatto meccanismo ha origine nella natura del consorzio stabile e si giustifica in ragione: a) del patto consortile, comunque caratterizzato dalla causa mutualistica; b) del rapporto duraturo ed improntato a stretta collaborazione tra le consorziate avente come fine una comune struttura di impresa. Quanto sopra, se è vero in via generale con riferimento al cumulo di alcuni requisiti necessari alla partecipazione, necessita invece di un distinguo, ai diversi fini dei legami che si instaurano nell'ambito della gara, tra consorzio stabile e consorziate, a seconda se queste ultime siano o meno designate per l'esecuzione dei lavori. Solo le consorziate designate per l'esecuzione dei lavori partecipano alla gara e concordano l'offerta, assumendo una responsabilità in solido con il consorzio stabile nei confronti della stazione appaltante. Per le altre il consorzio si limita a mutuare, ex lege, i requisiti oggettivi, senza che da ciò discenda alcun vincolo di responsabilità solidale per l'eventuale mancata o erronea esecuzione dell'appalto. Si ha in questo caso un rapporto molto simile a quello dell'avvalimento, anche se, per alcuni aspetti, meno intenso: da una parte, il consorziato presta i requisiti senza partecipare all'offerta, similmente all'impresa avvalsa (senza bisogno di dichiarazioni, soccorrendo la “comune struttura di impresa” e il disposto di legge), dall'altra, resta esente da responsabilità (diversamente dall'impresa avvalsa). Questa constatazione era di per sé sufficiente a giustificare l'applicazione del previgente art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. Se così era, avevano concluso i giudici, non poteva che trovare applicazione anche alla fattispecie in esame l'art. 89 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 a mente del quale la stazione appaltante (in luogo di disporre l'esclusione in cui inesorabilmente incorrerebbe un concorrente nell'ambito di un raggruppamento o di un consorzio ordinario o stabile) avrebbe dovuto imporre all'operatore economico di “sostituire” i soggetti di cui si avvale “che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione”. In definitiva, quindi, ad avviso dell'Adunanza Plenaria “se è possibile, in via eccezionale, sostituire il soggetto legato da un rapporto di avvalimento, a fortiori dev'essere possibile sostituire il consorziato nei confronti del quale sussiste un vincolo che rispetto all'avvalimento è meno intenso”. “Non v'è ragione, dunque, per riservare al consorzio che si avvale dei requisiti di un consorziato “non designato”, un trattamento diverso da quello riservato ad un qualunque partecipante, singolo o associato, che ricorre all'avvalimento. Nell'uno, come nell'altro caso, in virtù dell'art. 89 comma 3 del codice dei contratti, ove il requisito “prestato” venga meno, l'impresa avvalsa potrà, rectius, dovrà essere sostituita” (Cons. St., Ad. Plen., n. 5/2021). I giudici hanno, inoltre, specificato che la chiave interpretativa delineata del Consiglio di Stato non tocca la perdurante validità del principio di necessaria continuità nel possesso dei requisiti, affermato dall'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 8/2015, né il più generale principio di immodificabilità soggettiva del concorrente (salvi i casi previsti della legge nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese). La sostituzione è difatti “lo strumento nuovo e alternativo che, alla luce del principio di proporzionalità, consente quella continuità predicata dall'Adunanza Plenaria nel 2015, in tutti i casi in cui il concorrente si avvalga dell'ausilio di operatore terzi. Trattasi di un “istituto del tutto innovativo”, secondo la definizione datane dal Consiglio Stato (sez. III, n. 5359/2015) e dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-223/16 del 14 settembre 2017, Casertana costruzioni s.r.l.)”. Le modifiche introdotte dal d.l. sblocca-cantieri recepite all'art. 67 del Nuovo CodiceSi è anticipato che sulla disciplina in esame, seppur nella versione del Codice previgente, era intervenuto il d.l. 32/2019 (decreto c.d. ‘Sblocca-cantieri), convertito con l. n. 55/2020 .Le modifiche hanno riguardato la disciplina riguardante i requisiti per la partecipazione alle gare da parte dei consorzi. Più precisamente, il legislatore del decreto ‘Sblocca-cantieri' era intervenuto modificando il comma 2 e aggiungendo il comma 2-bis. Tali modifiche sono state recepite, in parte all'art. 67, comma 2 e in parte all'art. 67, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023. Anzitutto era stato rimosso l'obbligo di ricorrere all'avvalimento per usufruire dei requisiti delle consorziate ai fini della qualificazione ed era stato esplicitato che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto. Inoltre, con la riforma in parola era stato chiarito che resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Era stato inserito nella norma un nuovo comma 2- bis che, in continuità con quanto previsto nel d.lgs. n. 163/2006, dettava disposizioni concernenti i servizi e le forniture colmando il vuoto normativo che interessava tali settori. In particolare, era stato stabilito che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati e che, in caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati saranno attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati nella fase di esecuzione ai consorziati (cfr. nuovo art. 67, comma 6). Infine, era stato previsto espressamente che le quote di assegnazione siano proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni effettuate nel quinquennio antecedente. La novella ad opera del decreto ‘Sblocca-cantieri' traeva origine dalla scelta di chiarire la disciplina dei consorzi stabili, al fine di consentire l'operatività e la sopravvivenza di tale strumento in chiave pro-concorrenziale. In particolare, nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dall'VIII Commissione del Senato sull'applicazione del codice dei contratti pubblici, erano stati evidenziati profili critici in ordine alla previsione del ricorso all'avvalimento con riguardo all'utilizzabilità dei requisiti delle imprese consorziate, atteso che il consorzio stabile è un soggetto tendenzialmente unico che deve potersi qualificare con la somma dei requisiti di tutte le consorziate, come accade per le associazioni temporanee di impresa. Proposte in tal senso, erano pervenute al Governo da diversi stakeholders e, in particolare, dall'OICE. Nel dettaglio, la relazione di accompagnamento al d.l. c.d. ‘Sblocca-cantieri' esplicitava che la ratio della novella era quella di “chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l'operatività e la sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale”. Come è noto, i consorzi stabili rappresentano una forma aggregativa di partecipazione tramite cui il singolo operatore economico può aumentare la propria capacità competitiva nel mercato degli appalti pubblici. Si tratta, dunque, di un istituto volto ad ampliare la partecipazione delle imprese alle gare. Preme, tuttavia, evidenziare che l'utilizzo di tale strumento deve essere controbilanciato con l'esigenza di evitare che i consorzi si trasformino in meri moltiplicatori di requisiti cartolari, senza poi essere effettivamente in grado di portare a compimento le prestazioni contrattuali. A causa delle difficoltà riscontrate nel bilanciare tali opposti interessi, la disciplina dei consorzi stabili è stata oggetto di diverse modifiche. In particolare, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, la versione originaria dell'art. 47, che contemplava il medesimo regime di qualificazione per lavori, servizi e forniture, limitava il meccanismo del cumulo dei requisiti di qualificazione delle consorziate ai soli primi cinque anni di costituzione del consorzio e si riferiva esclusivamente ai requisiti posseduti dalle consorziate esecutrici. Il cd. decreto correttivo (d.lgs. n. 56/2017) ha eliminato il limite temporale del quinquennio, pur confermando che il cumulo dei requisiti ai fini della qualificazione poteva essere utilizzato solo attraverso i requisiti posseduti dalle consorziate designate. L'eventuale possibilità di servirsi anche dei requisiti posseduti dalle altre consorziate era, invece, subordinata alla stipula di un contratto di avvalimento. In ordine a tale disciplina, parte della dottrina aveva sollevato delle perplessità rilevando che il ricorso all'avvalimento contrastava con la c.d. ‘teoria organica' del consorzio. Parimenti, il Consiglio di Stato, con parere del 30 marzo 2017 n. 782/2017, reso sul correttivo aveva evidenziato che “la giurisprudenza, formatasi nel vigore del d.lgs. n. 163/2006, aveva dato una lettura del consorzio stabile in combinato disposto con l'istituto dell'avvalimento, sostenendo che il modulo del consorzio stabile concretizza un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica. Tali connotati del modulo organizzativo e gestionale consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere all'avvalimento, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente” (Cons. St. III, n. 5689/2014; T.A.R. Campania (Salerno), I, n. 1296/2016; T.A.R. Veneto (Venezia), I, n. 362/2016; Id., n. 138/2016)”. Recependo tali istanze, le modifiche del d.l. 'Sblocca-cantieri' apportate al comma 2 hanno avuto come obiettivo quello di risolvere le criticità sollevate, in un'ottica semplificatoria. Con riferimento, invece, all'introduzione del comma 2-bis, la ratio della norma, come si evince anche dalla relazione che accompagna il d.l. n. 32/2019, risiede nel voler colmare un vuoto normativo nei settori dell'affidamento di servizi e forniture. Sul piano applicativo, l'intervento di cui all'art. 47, comma 2, introdotto dal d.l. Sblocca-cantieri, rispetto alla disciplina previgente, aveva permesso ai consorzi stabili di qualificarsi anche attraverso i requisiti dell'impresa consorziata senza dover fare ricorso all'avvalimento. Si è trattato, dunque, di una semplificazione sia per le stazioni appaltanti che per le imprese. Tale modifica, unitamente alla specificazione che l'affidamento da parte del consorzio alle consorziate non costituisce subappalto, mirava a favorire un maggior ricorso al modello consortile, aumentando dunque le chances competitive degli operatori economici e agevolando la partecipazione alle gare delle PMI e MPMI. Per quanto concerne l'introduzione del comma 2-bis, in sostanza, è stata ripresa la disciplina prima contenuta nell'art. 277, comma 2, d.P.R. n. 207/10, secondo cui la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata in capo ai singoli consorziati, ma non il successivo comma 3 dell'art. 277 citato, secondo cui era possibile per i consorzi stabili di servizi e forniture cumulare con riferimento alle consorziate esecutrici i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi diversi dalla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera. Si è osservato che la novella introdotta dal decreto ‘Sblocca-cantieri', nel complesso è da valutare positivamente, in quanto la qualificazione del consorzio stabile attraverso i requisiti dell'impresa consorziata, senza dover ricorrere all'avvalimento rappresenta certamente una semplificazione che dovrebbe comportare un maggior utilizzo dell'istituto e dunque favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese. Peraltro, il testo previgente contrastava con gli approdi giurisprudenziali in materia. 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