Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 80 - Etichettature.Codice legge fallimentare Art. 69 Etichettature. 1. Le etichettature sono definite e disciplinate dall'allegato II.5. InquadramentoL'art. 80 è rubricato “Etichettature”, ossia qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i servizi o le forniture offerti dall'operatore economico corrispondano alle caratteristiche del prodotto o del servizio richiesti dalla stazione appaltante. La disciplina relativa alle etichettature era già prevista dall'art. 69 dell'abrogato d.lgs. n. 50/2016 il quale, in attuazione dell'art. 43 della Direttiva comunitaria 2014/24/UE, stabiliva che qualora la stazione appaltante avesse voluto affidare lavori o servizi, o acquistare forniture, con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, avrebbe potuto imporre nelle specifiche tecniche, o nei criteri di aggiudicazione, o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, il possesso di una specifica etichettatura con determinati e tassativi requisiti. L'art. 80 non regolamenta l'istituto, ma probabilmente in ragione del contenuto di dettaglio rinvia integralmente alle disposizioni di cui all'allegato II.5, il quale accorpa l'allegato XIII del d.lgs. n. 50/2016, a sua volta riproduttivo dell'allegato VII della Direttiva n. 2014/24/UE. Questioni applicative1) L'applicazione del principio dell'equivalenza alle etichette Sebbene le stazioni appaltanti possano imporre specifiche etichettature quali mezzi di prova attestanti la corrispondenza delle offerte presentate dagli operatori economici alle caratteristiche richieste, i medesimi soggetti aggiudicatori sono comunque tenuti a garantire la libera concorrenza mediante l'applicazione del principio di equivalenza. Pertanto, “anche a fronte della richiesta di specifiche etichette quale criterio di selezione, non possono escludere un operatore economico che non le possieda ove questo dimostri, con altri idonei mezzi di prova, che la propria offerta soddisfa i requisiti richiesti dall'etichettatura” (ANAC, Delibera 27 maggio 2020, n. 461) 2) L'esercizio del soccorso istruttorio L'istituto del soccorso istruttorio non può trovare applicazione in caso di presentazione di una campionatoria di prodotto priva di etichettatura, atteso che, in tale ipotesi, l'etichettatura è elemento essenziale e non formale della campionatura (T.A.R. Campania (Napoli) V, 15 aprile 2021, n. 2416). BibliografiaCaringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021; Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, Torino, 2019; Sandulli, De Nictolis (a cura di), Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2019. |