Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 85 - Pubblicazione a livello nazionale.

Adolfo Candia
Codice legge fallimentare

Artt. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76


Pubblicazione a livello nazionale.

1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente. Tuttavia, la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84.

2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC non contengono informazioni diverse da quelle degli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e menzionano la data della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.

3. Gli avvisi di pre-informazione di cui all'articolo 81, comma 1, non sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.

4. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono comunicati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o decorso il termine di cui al comma 1. Avvenuta tale pubblicazione, le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Inquadramento

L'art. 85 del Codice disciplina la pubblicazione a livello nazionale dei bandi e degli avvisi, in attuazione dell'art. 52 della Direttiva n. 2014/24/UE, dopo che il precedente art. 84 si era occupato di disciplinare le relative modalità di redazione e la (prioritaria) pubblicazione a livello europeo.

Tale disciplina – in forza di quanto previsto dall'art. 225, comma 1, d.lgs. n. 36/2023acquisterà efficacia solamente a partire dal 1° gennaio 2024; ciò in quanto il legislatore, in sede di approvazione finale del Codice (ossia con una ‘modifica dell'ultimo minuto'), per favorire una transizione ordinata verso il nuovo regime normativo, ha ritenuto di far slittare l'entrata in efficacia della nuova disciplina del regime pubblicitario dei bandi di gara all'inizio del 2024, prevedendo fino ad allora – ossia fino al 31 dicembre 2023 – l'ultrattività della corrispondente disciplina di cui al previgente d.lgs. n. 50/2016.

Per l'effetto di tale opzione normativa, fino al 31 dicembre 2023 continueranno a trovare applicazione gli artt. 70,72,73,127, comma 2, 129, comma 4, del vecchio Codice; al tempo stesso, acquisteranno efficacia soltanto il 1° gennaio 2024 gli artt. 27,81,83,84 e 85 del d.lgs. n. 36/2023.

Ciò posto, a partire dal 1° gennaio 2024 il presente articolo si applicherà anche alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione, in forza dell'espresso rinvio operato dal comma 11 dell'art. 182.

In merito al raffronto tra la disciplina di nuovo conio e quella recata dal vecchio Codice, si evidenzia come il contenuto della norma in commento sia in parte innovativo e in parte riproduttivo di quanto previsto dall'art. 73 del d.lgs. n. 50/2016; in tale contesto, si ritengono particolarmente significativi gli elementi di novità recati dalla novella.

La principale innovazione consiste nella previsione del superamento – una volta che la nuova disciplina avrà acquisito efficacia – della pubblicità legale dei bandi in ambito nazionale mediante la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, che sarà sostituita ad ogni effetto legale dalla pubblicazione sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'ANAC.

Una seconda innovazione attiene al superamento della pubblicità cartacea dei bandi di gara sulla stampa quotidiana, che ad ogni evidenza rappresenta un onere anacronistico e inutilmente costoso, de facto mantenuto artificiosamente in vita soltanto come contributo statale indiretto e ‘occulto' all'editoria.

Una ulteriore novità attiene al depotenziamento della pubblicità attuata mediante la pubblicazione sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti, le quali pare che potranno limitarsi a mettere a disposizione i documenti di gara mediante un semplice collegamento ipertestuale alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che quindi nel nuovo sistema rivestirà un ruolo da protagonista, nella duplice veste di i) tramite per la pubblicità a livello eurounitario e di ii) indiscusso dominus della pubblicità a livello nazionale.

La pubblicazione a livello nazionale e la decorrenza dei relativi effetti giuridici

Gli avvisi e i bandi, oltre a dover essere necessariamente pubblicati a livello europeo, sono soggetti anche a forme obbligatorie di pubblicità a livello nazionale.

La pubblicità nazionale non può essere perfezionata prima della pubblicazione a livello europeo.

Tale regola può essere derogata, qualora l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ometta di notificare l'avvenuta pubblicazione all'amministrazione aggiudicatrice entro quarantotto ore dalla conferma di avvenuta ricezione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 4 del Codice, la pubblicità nazionale dei bandi e degli avvisi deve essere realizzata in una duplice forma: i) da un lato, in via prioritaria sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; ii) dall'altro lato, successivamente, sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti (si noti che il nuovo Codice abbandona l'espressione ormai obsoleta “profilo di committente”), le quali sono chiamate a mettere a disposizione i bandi di gara mediante collegamenti ipertestuali alla BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto.

Viene quindi sancita la priorità cronologica della pubblicazione sulla BDNCP rispetto a quella sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Ciò appare perfettamente logico, considerando che proprio dalla pubblicazione sulla BDNCP decorrono gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità dei bandi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 4, d.lgs. n. 36/2023.

Più precisamente, invero, gli effetti giuridici connessi alla pubblicità dei bandi decorreranno dalla pubblicazione degli stessi sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici quando la nuova disciplina avrà acquisito efficacia; fino ad allora, ossia fino al 31 dicembre 2023, continuerà a trovare applicazione la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016.

In tale contesto, viene mantenuta la previsione per cui è onere dell'aggiudicatario rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria dei bandi e degli avvisi, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di pubblicare informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante, senza che ciò possa comportare oneri finanziari ulteriori.

La scelta di superare gradualmente il regime pubblicitario centrato sulla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – in linea di principio già enunciata in vigenza del d.lgs. n. 50/2016 ma mai effettivamente perseguita ed attuata – è dovuta alla sua eccessiva onerosità per l'aggiudicatario, costretto a sostenere spese ingenti per realizzare una forma di pubblicazione per certi versi obsoleta, nonché efficacemente sostituibile con strumenti pubblicitari telematici, più agili e meno costosi (Fontana, 585).

Il principio di non contraddizione tra la pubblicità eurounitaria e quella nazionale

Ai sensi dell'art. 85, comma 2, gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici “non contengono informazioni diverse da quelle degli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente”.

Quest'ultima previsione risponde alla ratio di disciplinare eventuali casi di contrasto tra le informazioni contenute nel bando pubblicato a livello europeo e quelle contenute nel bando pubblicato a livello nazionale, chiarendo come in tali ipotesi debba prevalere il contenuto della pubblicazione europea.

In vigenza dell'art. 73 del d.lgs. n. 50/2016 risultava problematico dirimere eventuali difformità tra le informazioni pubblicate sulla piattaforma digitale ANAC (della quale ha preso il posto la BDNCP) e quelle pubblicate sul profilo di committente: sul punto, posto che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione nazionale venivano fatti decorrere dalla pubblicazione sulla piattaforma (de facto dalla pubblicazione sulla GURI) e che tale pubblicazione era precedente rispetto a quella sul sito istituzionale della stazione appaltante, sarebbe sembrato logico, in caso di contrasto, far prevalere la pubblicazione sulla piattaforma; sennonché, l'infelice tenore letterale del comma 2 dell'art. 73 – ai sensi del quale “gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale” (rectius: gli avvisi e i bandi pubblicati sulla piattaforma digitale ANAC) non potevano contenere “informazioni diverse da quelle (...) pubblicate sul profilo di committente” – sembrava accreditare la soluzione opposta.

La nuova formulazione della norma in parola risolve questa problematica, posto che il comma 2 dell'art. 85 (‘omologo' del comma 2 del previgente art. 73, d.lgs. n. 50/2016) ha eliminato l'infelice riferimento alle informazioni “pubblicate sul profilo di committente”, conformemente a quanto auspicato dalla dottrina (Candia).

Al tempo stesso, la previsione per cui sul sito istituzionale della stazione appaltante non debba essere necessariamente pubblicato il bando di gara – ma unicamente un collegamento ipertestuale al bando pubblicato sulla BDNCP – mira a eliminare alla radice anche la semplice possibilità logica che sul sito della stazione appaltante e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici vengano pubblicate due versioni del bando differenti o comunque contraddittorie tra loro.

Il superamento della pubblicazione sui quotidiani

Ormai da tempo, nessuno dubita che la pubblicità telematica dei bandi di gara – in termini di visibilità e accessibilità – sia maggiormente efficace di quella realizzata in forma cartacea.

Già nella Comunicazione interpretativa della Commissione europea C-179/2006 si affermava che “l'ampia disponibilità e la facilità di utilizzare internet rendono gli avvisi pubblicitari di appalti pubblicati sui siti molto più accessibili, in particolare per le imprese di altri Stati membri e le PMI interessate ad appalti di importo limitato. (...) Gli avvisi pubblicitari pubblicati sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice sono flessibili ed efficaci sotto il profilo dei costi (...)”.

Per quanto riguarda specificamente l'ordinamento nazionale, la legge n. 69/2009 aveva tracciato la via per un progressivo superamento della pubblicità cartacea,

Sennonché, da allora si sono succedute continue e sistematiche proroghe della data di definitivo abbandono di questa forma di pubblicità inutilmente costosa.

Contrariamente a quanto previsto dalla legge delega n. 11/2016 – che aveva compiuto una precisa scelta per la valorizzazione degli strumenti pubblicitari informatici, omettendo ogni riferimento alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi sulla stampa quotidiana – l'art. 73, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, aveva nuovamente interrotto il percorso verso la soppressione degli strumenti di pubblicazione cartacei, rinviando ad un decreto ministeriale (i.e. al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 108824 del 2 dicembre 2016) la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione“ anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata”.

L'entrata in efficacia del nuovo sistema sancirà (si spera) definitivamente il superamento della pubblicità legale sui quotidiani della carta stampata, il cui diretto fondamento legale – consistente nel citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 108824 del 2 dicembre 2016 – in forza di quanto previsto dall'art. 226, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 dovrà considerarsi formalmente abrogato a partire dal 1° gennaio 2024.

Tale scelta del legislatore deve essere salutata con favore, posto che – come si è già anticipato – la pubblicità cartacea dei bandi rappresenta un onere anacronistico e inutilmente costoso.

Bibliografia

Candia, Commento all'art. 73, in Caringella (a cura di), Codice dei contratti pubblici, Milano, 2021; Fontana, Bandi e avvisi, in Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, Torino, 2019; Meale, Dai bandi ai verbali di gara: atti, forme di pubblicità e termini delle procedure a evidenza pubblica, in Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021.

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