Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 112

Francesco Mascia
Codice legge fallimentare

Art. 9


 

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti.

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e della riduzione dei numeri di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare o del numero di offerte e soluzioni:

1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;

2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;

e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 70 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;

f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 76 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;

g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;

h) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.

2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione.

3. Quando l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.

4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta.

Inquadramento

L'art. 112 del d.lgs. n. 36/2023 riprende il contenuto dell'art. 84 della Direttiva 2014/24/UE ed è conforme all'art. 99 del d.lgs. n. 50/2016.

La norma è particolarmente rilevante perché assegna alle stazioni appaltanti una serie di adempimenti necessari per garantire loro l'accesso ai fondi comunitari.

Le relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Il comma 1 stabilisce che nelle ipotesi di appalto o di accordo quadro, avente un importo pari o superiore alle soglie comunitarie, e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l'amministrazione aggiudicatrice debba redigere una relazione contenente i seguenti elementi:

a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare o del numero di offerte e soluzioni: 1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione; 2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;

e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'art. 70 che giustifichino l'utilizzazione di tali procedure;

f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'art. 76 che giustifichino l'utilizzazione di tali procedure;

g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice abbia deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;

h) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.

Analoghi obblighi sono richiesti dall'art. 172 del Codice, con riferimento agli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 112, la relazione unica deve essere comunicata dalla stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all'art. 221 del Codice per la successiva trasmissione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, qualora tale relazione dovesse essere richiesta.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento alle relazioni uniche disciplinate dall'art. 99 del d.lgs. n. 50/2016, ma i cui principi possono applicarsi anche all'art. 112 in commento (essendo rimasto inalterato il contenuto), ha fornito diverse indicazioni operative per lo svolgimento degli adempimenti richiesti dalla norma. In particolare, secondo l'Autorità le suddette relazioni uniche:

devono sempre essere redatte dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori, nel rispetto dei contenuti delle informazioni previste dall'art. 99 comma 1 (oggi dall'art. 112 comma 1);

– sono conservate dalla stazione appaltante insieme a tutti gli atti relativi lo svolgimento di ciascuna procedura di gara;

– sono comunicate dalla stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all'art. 212 del Codice dei contratti pubblici soltanto su richiesta della stessa, al fine di consentirne la trasmissione alla Commissione europea e agli altri soggetti interessati qualora ne facciano richiesta (ANAC Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020).

Il comma 4 dell'art. 112, inoltre, onera le stazioni appaltanti a documentare lo svolgimento di tutte le procedure di gara, ed a conservare per lo meno gli atti in grado di giustificare le decisioni da lei adottate nel corso dello svolgimento di ciascuna fase della procedura (comunicazioni con gli operatori, deliberazioni interne, preparazione documenti di gara, atti inerenti la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto). Detta documentazione dovrà essere custodita per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Eccezioni all'obbligo di relazione

I commi 2 e 3 dell'art. 112 introducono un'eccezione all'obbligo di redazione della relazione unica. La stessa non potrà essere richiesta:

- per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro;

- oppure se l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro, effettuerà tale prestazione;

- nel caso in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'art. 111 o dell'art. 127 comma 3 del Codice, preveda le informazioni richieste dal comma 1 del medesimo art. 112.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, sempre con riferimento alle relazioni uniche disciplinate dall'art. 99 del d.lgs. n. 50/2016, ma i cui principi rimangono attuali anche con il nuovo Codice, ha suggerito di far confluire le informazioni ulteriori richieste dalla citata disposizione (oggi riproposta all'art. 112 del Codice) “all'interno dell'avviso di aggiudicazione” (Anac Comunicato del Presidente n. 5 /2022).

Cosa cambia

L'art. 112 non introduce alcuna novità rispetto all'omologo art. 99 del d.lgs. n. 50/2016.

Problemi attuali

1) La trasmissione delle relazioni uniche alla cabina di regia

Con Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020, l'ANAC ha precisato che le relazioni uniche andranno trasmesse dalla stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all'art. 212 del Codice dei contratti pubblici “soltanto su richiesta della stessa” e che, al fine di verificare l'adempimento degli obblighi suindicati da parte della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori, sia stato istituito un sistema di controllo attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici “la cui compilazione sarà obbligatoria a partire dal prossimo 10 dicembre, nella sezione «oggetto dell'appalto» della scheda aggiudicazione” (ANAC, Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020).

2) L'inserimento dei dati richiesti per la relazione unica all'interno degli avvisi di aggiudicazione

Con Comunicato del Presidente del 5 aprile 2022, nell'ottica di una semplificazione degli oneri in capo alle stazioni appaltanti, l'Anac ha suggerito di far confluire le informazioni ulteriori richieste dall'art. 99 (oggi dall'art. 112 del Codice), all'interno dell'avviso di aggiudicazione. Sotto l'aspetto prettamente operativo ha inoltre indicato, con riferimento ai settori ordinari, di procedere a selezionare la casella “si” della sezione “oggetto dell'appalto” della scheda di aggiudicazione, qualora sia stata redatta la relazione unica, oppure quando l'avviso relativo agli appalti aggiudicati ex artt. 111 o 127 comma 3 del Codice dovesse contenere le informazioni richieste dalla relazione unica. Mentre, con riferimento ai settori speciali, la suddetta casella “si” dovrà essere spuntata dagli enti aggiudicatori qualora sia stata redatta la relazione unica, oppure quando l'avviso relativo agli appalti aggiudicati ex art. 111 o 127 comma 3 del Codice dovesse contenere le informazioni richieste dalla relazione unica.

Bibliografia

Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021; Clarich (a cura di), Commentario al Codice dei Contratti Pubblici, Torino, 2019; Rovelli, Manuale del r.u.p., Roma, 2021.

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