Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 136 - Difesa e sicurezza.

Marco Giustiniani
Codice legge fallimentare

Artt. 31, 35, 159, 216


Difesa e sicurezza.

1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;

b) ai quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011, in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

2. L'applicazione del codice è in ogni caso esclusa per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011, si applica il Libro IV del codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011 in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

4. Per i contratti di cui al presente articolo nonché per gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 14, si applica l'allegato II.20. [In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.20 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.]1

4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo2.

4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice3.

5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

[3] Comma inserito, con numerazione già presente, dall'articolo 11, comma 1, della Legge 4 aprile 2025, n. 42 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105.

Inquadramento

L'art. 136 del nuovo Codice, che succede in linea temporale all'art. 159 del previgente d.lgs. n. 50/2016, contiene una disciplina relativa ai contratti aggiudicati nei settori e della sicurezza, con esclusione di quelli rientranti nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 208/2011 (che costituisce attuazione della Direttiva n. 81/2009/CEE e che integra una sorta di ‘micro-Codice separato' per gli affidamenti rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina lì prevista) e di quelli ai quali non si applica nemmeno il citato d.lgs. n. 208/2011, in forza di quanto ivi previsto all'art. 6.

La disciplina codicistica, in subiecta materia, risponde a due principi fondamentali: il primo attiene alla riserva di competenza legislativa in capo allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. d) Cost.; il secondo all'osservanza delle esigenze di segretezza, funzionali alla sicurezza dello Stato.

Allo stesso tempo, la normativa di matrice sovranazionale riconosce al settore della difesa significativi profili di specialità, prevedendo per tale settore una disciplina speciale, autonoma e autosufficiente rispetto a quella generale dei contratti pubblici. In tal senso sono tanto i considerata quanto i contenuti della citata Direttiva n. 81/2009/CEE, confermati dalle clausole di salvaguardia delle successive Direttive n. 2014/24/UE (art. 14) e n. 2014/25/UE (art. 24).

Rispetto alla normativa previgente, il nuovo Codice: i) conferma nella sostanza la perimetrazione dell'ambito di applicazione della disciplina; ii) espunge il comma 3 dell'art. 159 del d.lgs. n. 50/2016 che dettava disposizioni speciali relative ai contratti dell'amministrazione della difesa nonché il comma 4-bis del medesimo articolo, ivi inopportunamente collocato dall'art. 47-bis del d.lgs. n. 34/2019 e ora ‘ricollocato' nell'Allegato II.20; iii) vede l'introduzione di un nuovo comma 5, il quale, come vedremo, disciplina infine talune ipotesi di acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa con riferimento agli importi massimi che possono essere riconosciuti a titolo di anticipazione.

Il decreto correttivo (D. Lgs. 209/2024)

Il Decreto correttivo introduce il comma 4bis alla disposizione in commento. Viene, in particolare, previsto che ai contratti pubblici affidati nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo, in materia di obbligo dell'operatore economico di comunicare alla stazione appaltante i soggetti subcontraenti.

Inoltre, l'art. 72, comma 2 del Decreto correttivo, ha soppresso l'art. 136, comma 4, ultimo periodo.

Ambito applicativo e profili procedimentali

Già il d.lgs. n. 50/2016 (e specificamente l'art. 1, comma 6, nonché gli artt. 159-163) rappresentava – per i contratti in materia di difesa e sicurezza – un plesso normativo di applicazione residuale, rinviando talora all'applicazione del d.lgs. n. 208/2011 e talvolta all'art. 346 TFUE per le ipotesi in cui fossero non applicabili né il Codice previgente né il citato d.lgs. n. 208/2011. A sua volta, quest'ultimo (cfr. art. 3) prevede rinvii di compatibilità al Codice, ove necessario per compensare lacune normative: nella prassi, per esempio, ciò avviene diffusamente con riferimento alla disciplina dei motivi di esclusione o al regime delle garanzie per la partecipazione alla procedura. Restavano invece affidati alla disciplina codicistica ‘generale' le disposizioni in materia di RUP, di contratti misti e di contratti aggiudicati od organizzati in base a norme internazionali.

Il legislatore del nuovo Codice, per quanto concerne la perimetrazione dell'ambito di applicazione della disciplina recata dall'articolo in commento, ha ritenuto i) di ‘incorporare' nel nuovo art. 136 la previsione precedentemente contenuta all'art. 1, comma 6, del previgente Codice, in guisa da ‘ritagliare' per esclusione l'ambito applicativo (residuale, nel senso sopra esplicato) della disciplina codicistica (con successiva indicazione delle regole speciali), nonché di ii) introdurre nel corpo dell'art. 136 un apposito comma (il comma 2) per valorizzare la (ulteriore e generale) causa di esclusione dall'ambito di applicazione codicistico, correlata all'applicabilità dell'art. 346 TFUE (precedentemente prevista nel comma 1 dell'art. 159 del previgente d.lgs. n. 50/2016), il quale prevede che nessuno Stato membro possa essere tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali legati alla propria sicurezza, disponendo altresì che, al contempo, ciascuno Stato membro possa adottare ogni misura necessaria alla tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza riferiti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e/o materiale bellico, senza tuttavia alterare le condizioni concorrenziali del mercato interno per quanto concerne i prodotti non specificamente destinati a scopi militari.

Sempre a livello sistematico, il comma 4 dell'articolo in commento prevede che ai contratti ivi disciplinati – nonché agli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 14 – si applichino le direttive del Ministero della difesa di cui all'allegato II.20.

Assecondando anche in tale occasione un'opzione di fondo seguita nella redazione del Codice, nelle more dell'approvazione – con decreto del Ministro della difesa – delle predette direttive generali, la disciplina transitoria contenuta nel d.P.R. n. 236/2012, è stata incorporata, al fine di rendere le relative disposizioni immediatamente operative, in un apposito allegato codicistico e specificamente nel già citato Allegato II.20, che innova e semplifica la normativa specifica inerente alle procedure di affidamento in materia di difesa e sicurezza, limitando al massimo le deroghe alla disciplina ordinaria, con particolare riferimento ai contratti misti di cui all'art. 137 del Codice.

In sede di prima applicazione del Codice, il predetto Allegato II.20 sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente Regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato codicistico.

Riguardo poi alle modalità di aggiudicazione delle procedure di affidamento di cui al presente articolo, il comma 3 dell'art. 136 richiama la piena applicabilità del Libro IV del Codice, cui si rinvia, anche in riferimento alle concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al d.lgs. n. 208/2011.

Acquisti eseguiti all'estero

Il quinto e ultimo comma dell'art. 136 prevede una specifica disposizione relativa agli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa e relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri.

Più specificamente, con riferimento a tali acquisti si prevede che possano essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

Bibliografia

Buonanno, I contratti per la difesa e la sicurezza, in Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021; Cortese, in Caringella, Protto (a cura di) Codice e Regolamento Unico dei Contratti Pubblici, Trento, 2011, 1156-1163; De Nictolis, I contratti nel settore della difesa, in Trattato sui Contratti pubblici, IV, in Sandulli, De Nictolis, Garofoli (diretto da), vol. IV, Milano, 2008; Viola, (a cura di) Garofoli – Ferrari, in Codice degli appalti e nuovo regolamento SOA, Roma, 2007.

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