Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 155 - Tipi di procedure.

Domenico Galli
Codice legge fallimentare

Artt. 64, 65, 127, 128, 129, 130, 134


Tipi di procedure.

1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformità alle disposizioni della presente Parte.

2. Nei soli casi previsti dall'articolo 158, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

3. La gara è indetta con una delle seguenti modalità:

a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 161, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;

b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 162, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;

c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 163.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, ai sensi dell'articolo 165.

Inquadramento

L'art. 155 in commento costituisce la trasposizione in ambito nazionale dell'art. 44 della Direttiva 2014/25/UE e, in linea di massima, conferma la disciplina previgente dettata dall'art. 123 del d.lgs. n. 50/2016.

La norma ha una funzione per lo più ricognitiva degli strumenti procedurali a disposizione degli enti aggiudicatori ai fini dell'affidamento di lavori, servizi e forniture nei settori speciali (commi da 1 a 5).

Come si dirà, la disposizione in commento conferma l'equipollenza, rectius l'alternatività, tra la procedura aperta, quella ristretta e quella negoziata con previa indizione di gara, già in passato enunciata dall'art. 220 del d.lgs. n. 163/2006.

Il dato costituisce un elemento di sicura caratterizzazione dei settori speciali rispetto a quelli ordinari, ancorché oggi in forma più attenuata rispetto al passato.

Nei settori ordinari, infatti, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara ha, da sempre, assunto una valenza derogatoria rispetto alle procedure aperte e ristrette – esperibili in termini incondizionati sulla base di valutazioni di opportunità dell'amministrazione aggiudicatrice – essendo ammessa soltanto in casi predeterminati, tassativamente individuati.

In questa logica, l'art. l'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006 ne configurava l'utilizzo soltanto in esito all'infruttuoso preventivo “esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo” in quanto “tutte le offerte presentate sono irregolari o inammissibili” oppure “nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo”.

Al contrario, nei settori speciali, come anticipato e fatta salva l'ipotesi di procedura negoziata non preceduta da forme di pubblicità, non è mai esistito un ordine predeterminato di preferenza tra un tipo di procedura ed un altro, essendo il soggetto aggiudicatore messo nella condizione di decidere, a seconda delle proprie esigenze, di volta in volta, uno dei modelli procedurali previsti, al di fuori di canoni predeterminati ex lege. Ed in questo quadro, il ricorso alla procedura negoziata (ovvero al dialogo competitivo o al partenariato per l'innovazione), condizionatamente alla preventiva pubblicazione del bando, non ha mai costituito una opzione subordinata alla ricorrenza di specifiche condizioni, ma è sempre stato utilizzabile in alternativa alla procedura aperta e ristretta.

Questo assetto è rimasto nella sostanza invariato, in quanto, nei settori ordinari, l'art. 70, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 (e nel previgente regime l'art. 59 del d.lgs. n. 50/2016) mantiene la possibilità di ricorrere alla procedura competitiva con negoziazione (l'omologo della procedura negoziata con previa indizione di gara) subordinandola alla sussistenza di una o più di specifiche condizioni: quando le esigenze della stazione appaltante non possano essere soddisfatte con altre procedure ordinarie (aperta o ristretta) oppure richiedano soluzioni o progetti innovativi ”; qualora siano necessarie preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi ”; quando le specifiche tecniche non possano essere stabilite con sufficiente precisione ovvero, infine, in caso di precedente esito infruttuoso di gara aperta o ristretta (art. 70, comma 3).

Di contro, nei settori speciali la procedura negoziata con previa indizione di gara non esige alcun presupposto legittimante il suo ricorso anche nel Codice del 2023 (Carullo, Iudica, 1142).

I commi 3 e 4 dell'art. 155 illustrano, poi, in continuità con la disciplina previgente, le modalità attraverso cui è possibile l'indizione della gara nei settori speciali (v. infra), mentre il comma 2 precisa che gli enti aggiudicatori possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa indizione di gara esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previste dal successivo art. 158, al cui commento si fa dunque rinvio.

Differenze tra settori ordinari e settori speciali in tema di procedure di scelta del contraente.

Come anticipato, rispetto alla disciplina generale dettata per i settori ordinari, i principali elementi di differenziazione per i settori speciali sono rappresentati dalla sostanziale equiparazione tra procedura aperta, ristretta e negoziata preceduta dalle previste forme di pubblicità, nonché il ricorso al dialogo competitivo (Galli, Cavina, 1075).

Nei settori ordinari, infatti, da un lato vi è una tendenziale equiparazione tra procedure aperte e procedure ristrette previa pubblicazione di un bando; dall'altro, sia il ricorso alla procedura competitiva con negoziazione, che al dialogo competitivo e al partenariato per l'innovazione assumono portata derogatoria, essendo ammessi soltanto in presenza di circostanze espressamente individuate (cfr. art. 70).

Nei settori speciali, invece, il ricorso alla procedura negoziata preceduta con previa indizione di gara ovvero al dialogo competitivo costituisce scelta in tutto e per tutto alternativa alla procedura aperta o alla procedure ristretta (v. art. 155, comma 1): si tratta, cioè, di procedure ordinarie che il committente può utilizzare indipendentemente dalla ricorrenza di condizioni particolari, fatto salvo l'obbligo della preventiva pubblicazione di un avviso di indizione di gara (Caringella, Protto, 1299).

Per quanto riguarda invece il partenariato per l'innovazione, si potrebbe ritenere – quanto meno alla luce della disciplina nazionale – che il suo utilizzo sia subordinato anche nei settori speciali alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 75 in quanto tale disposizione, da un lato, è integralmente applicabile anche a tali settori in virtù del rinvio ad essa operato tout court dall'art. 153; dall'altro, si riferisce espressamente alla nozione totalizzante di stazione appaltante, riferibile non solo alle amministrazioni aggiudicatrici”, ma anche agli “enti aggiudicatori” (cfr. art. 75). Una tale impostazione non appare tuttavia coerente con il diritto europeo che, con riguardo ai settori speciali, non impone condizioni all'utilizzo della procedura di partenariato per l'innovazione (v. infra).

Un ulteriore elemento di significativa differenziazione tra settori ordinari e settori speciali è costituito dalla disciplina in tema di modalità di indizione delle gare (art. 155, comma 3). Fin dalla prima direttiva in materia (90/531), la disciplina sui settori speciali, in coerenza con l'obiettivo di garantire comunque strumenti di maggiore flessibilità procedurale, ha previsto tre distinte modalità di indizione delle gare alle quali gli enti aggiudicatori possono fare alternativamente ricorso.

L'assetto normativo, infatti, è stato tradizionalmente ed essenzialmente incentrato – fatto salvo il caso residuale ed eccezionale della procedura negoziata non preceduta da forme di pubblicità – sul bando di gara quale strumento di indizione della gara, la cui pubblicazione era considerata sufficiente ad assicurare alla molteplicità delle imprese potenzialmente interessate la conoscibilità dell'esistenza di una procedura finalizzata alla scelta del contraente con cui stipulare il contratto.

Se, dunque, nella disciplina in tema di settori ordinari lo strumento attraverso il quale è assicurata la pubblicità è essenzialmente costituito dal bando di gara (e, soltanto in parte, dall'avviso di preinformazione), quella sui settori speciali ha superato la concezione del bando quale presupposto, di norma, necessario ai fini dell'indizione della gara, prevedendo tre distinte modalità, alle quali gli enti aggiudicatori possono fare alternativamente e indifferentemente ricorso: i) l'avviso periodico indicativo (art. 161); ii) l'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (artt. 162 e 168); iii) il bando di gara (art. 163).

Questioni applicative.

Le diverse procedure di scelta del contraente.

La procedura aperta è quella procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara (cfr. art. 71, al cui commento si rinvia).

La procedura ristretta è quella procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ma soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta (cfr. art. 72, al cui commento si rinvia).

La procedura negoziata con previa indizione di gara (id est procedura competitiva con negoziazione) è quella procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ma soltanto gli operatori economici invitati possono partecipare alle negoziazioni (cfr. art. 157, al cui commento si rinvia).

La procedura negoziata senza previa indizione di gara è quella procedura in cui, ricorrendo i presupposti dell'art. 158, al cui commento si rinvia, l'ente aggiudicatore consulta gli operatori economici da lui scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

Il dialogo competitivo è quella procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ma soltanto gli operatori economici invitati possono partecipare al dialogo e, dopo la sua conclusione, possono presentare un'offerta in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo (cfr. art. 74, al cui commento si rinvia).

Il partenariato per l'innovazione è quella procedura in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ma soltanto gli operatori economici invitati possono partecipare al partenariato che può concludersi con la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori (cfr. art. 75, al cui commento si rinvia).

Modalità di indizione della procedura.

Fatta eccezione per il caso di procedura negoziata senza previa indizione di gara esperibile al ricorrere dei presupposti indicati all'art. 158 e ferma la maggiore elasticità per gli appalti sottosoglia delle imprese pubbliche e dei soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi (art. 50, comma 5), le procedure di affidamento nei settori speciali sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal Codice (art. 155, comma 3).

Tuttavia, come si è detto, se nella disciplina in tema di settori ordinari lo strumento attraverso il quale è assicurata la pubblicità è essenzialmente costituito dal bando di gara (e, soltanto in parte, dall'avviso di preinformazione), nei settori speciali sono previste tre distinte modalità, alle quali gli enti aggiudicatori possono fare alternativamente ricorso:

a) l'avviso periodico indicativo, i cui contenuti sono specificati nell'art. 161 e, per relationem, nell'allegato II.6, parte II, sezioni A) e C); nella sua veste sostitutiva del bando di gara, l'avviso in esame specifica i lavori, i servizi e le forniture che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare, indica che tale appalto sarà aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di gara ed invita gli operatori economici interessati a manifestare il loro interesse;

b) l'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i cui contenuti sono specificati nell'art. 162 e, per relationem, nell'allegato II.6, parte II, sezione H); nella sua veste sostitutiva del bando di gara, l'avviso in esame precisa l'oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquistare con il sistema) ed indica che l'avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara per l'affidamento delle prestazioni oggetto della qualificazione;

c) il bando di gara, i cui contenuti sono specificati nell'art. 163 e, per relationem, nell'allegato II.6, parte II.

Si rinvia, per un maggior dettaglio, ai commenti degli artt. 161, 162, 163 e 168.

In termini generali, può osservarsi, sulla base del dato letterale (art. 155, comma 3), che il ricorso all'avviso periodico indicativo come mezzo di indizione della gara è consentito soltanto in caso di procedura ristretta o negoziata, e non anche di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione e che tale restrizione, invece, viene meno in caso di ricorso all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione come mezzo di indizione della gara.

Il tutto è il frutto del recepimento della disciplina dettata dall'art. 44 della Direttiva 2014/25/UE che, sul punto, ha innovato parzialmente la disciplina previgente di cui all'art. 232 del d.lgs. n. 163/2006 che neppure consentiva il ricorso all'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, come mezzo di indizione della gara, in caso di dialogo competitivo.

Problemi attuali

È ammesso l'utilizzo del dialogo competitivo e del partenarito per l'innovazione nei settori speciali?

Nella versione originaria dell'art. 123 del d.lgs. n. 50/2016 contenuta nella iniziale bozza del codice del 2016 si prevedeva espressamente che, anche nei settori speciali, l'utilizzo del dialogo competitivo e del partenariato per l'innovazione fosse subordinato alle condizioni previste per i settori ordinari.

Il parere del Consiglio di Stato n. 855/2016 aveva tuttavia segnalato sul punto “una incoerenza interna al codice e con la Direttiva 25/2014 circa i presupposti del dialogo competitivo e del partenariato per l'innovazione”, in considerazione del fatto che la Direttiva 25 (artt. 44, 48 e 49) non sembrava “porre limiti all'utilizzo di tali istituti nel settore degli appalti speciali (a differenza di quanto avviene per gli appalti ordinari, ex artt. 26 e 31 della Direttiva 24)”, potendosi così integrare una violazione del divieto di c.d. gold plating.

Nella versione finale dell'art. 123 del previgente codice del 2016 fu, dunque, espunta la espressa previsione della necessaria ricorrenza di determinate condizioni per il ricorso nei settori speciali alle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione con la conseguenza che, anche rispetto ad esse, operasse il principio di equipollenza delle procedure di scelta del contraente, potendo fare l'ente aggiudicatore liberamente ricorso a ciascuna di esse, ferma la necessaria preventiva pubblicità mediante avviso di indizione della gara.

Tale impostazione risulta confermata dal nuovo Codice del 2023.

Secondo parte della dottrina, le modifiche normative non avrebbero, tuttavia, portata risolutiva anche in considerazione del non agevole coordinamento tra disposizioni distinte e permarrebbero ancora dubbi sulla effettiva “liberalizzazione” nei settori speciali delle procedure in argomento, in quanto l'art. 75, nei settori ordinari, subordina il dialogo competitivo al ricorrere di determinate condizioni e presupposti. Poiché detta norma è oggetto di espresso richiamo dall'art. 153, la relativa disciplina sarebbe applicabile anche ai settori speciali (Delfino, 2097, con riguardo al previgente codice del 2016 che recava comunque un assetto del tutto analogo, quanto a richiami normativi, a quello attuale).

Si tratta di una lettura che non tiene conto che lo stesso art. 155 (comma 1, ult. per.) stabilisce che gli enti aggiudicatori possano ricorrere al dialogo competitivo e al partenariato per l'innovazione in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II del Libro III del Codice, che non pongono, ai fini del ricorso a tale istituto, alcuna limitazione o condizione.

Del resto, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato sopra citato (Cons. St. n. 855/2016), si deve ritenere che si tratti di limitati problemi connessi al mancato coordinamento della disciplina e che, neppure nel codice del 2016, vi fosse la voluntas legis di subordinare a determinate condizioni la possibilità di ricorrere nei settori speciali alle procedure in questione.

Bibliografia

Caringella, Protto, Codice e regolamento unico dei contratti pubblici, Roma, 2011; Carullo, Iudica, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Milano, 2018; Delfino, Scelta delle procedure, in Garofoli, Ferrari, Codice dei contratti pubblici, Molfetta, 2017; Galli, Cavina, I settori speciali, in Corradino, Galli, Gentile, Lenoci, Malinconico, I contratti pubblici, Milano, 2017.

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