Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 159 - Disponibilità digitale dei documenti di gara.Codice legge fallimentare Artt. 40, 52 Disponibilità digitale dei documenti di gara. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L'avviso e l'invito a confermare interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili. 2. Quando il mezzo di indizione di una gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso è consentito il più rapidamente possibile e comunque non oltre il momento dell'invito a presentare un'offerta o a negoziare. 3. Quando è impossibile l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice, l'avviso o l'invito a confermare interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni. 4. Quando la deroga all'obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice è dovuta a esigenze di tutela della riservatezza, l'avviso o l'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i documenti di gara indicano le misure adottate per proteggere la natura riservata delle informazioni e le modalità di accesso ai documenti. In tale caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni, salvo che il nuovo termine sia stato fissato di concerto tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati. 5. Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto. InquadramentoL'art. 159 in commento – che recepisce l'art. 73 della Direttiva 2014/25/UE – detta le regole in materia di disponibilità digitale dei documenti di gara, regolando, con l'obiettivo di garantire trasparenza, tracciabilità e correttezza delle procedure di affidamento: i) la decorrenza e le modalità della messa a disposizione dei documenti di gara (comma 1); ii) il termine entro cui deve essere consentito l'accesso ai documenti di gara in caso di procedura indetta con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (comma 2); iii) le conseguenze discendenti nei casi, eccezionali, di impossibilità di utilizzare forme digitali per la messa a disposizione dei documenti di gara (commi 3 e 4); iv) le modalità di comunicazione o pubblicazione delle ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara, vale a dire dei c.d. “chiarimenti” (comma 5). L'attuale disciplina non presenta tratti particolarmente innovativi limitandosi a riprendere quella europea (art. 73 Direttiva 2014/23/UE), adeguandola alle regole oggi valevoli per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, che, come noto, più che tramite scambi elettronici prevedono la messa a disposizione “in forma digitale” mediante cioè le apposite piattaforme di e-procurement di cui si avvale l'ente aggiudicatore. Si tratta quindi di una disciplina che conferma la spinta alla “digitalizzazione ” delle procedure di affidamento, per come implementata con la nuova regolamentazione. Il contenuto della disposizione in esame va infatti coordinato anche con quanto stabilito nell'art. 29 del Codice, che ha confermato l'obbligo generalizzato di effettuare “tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni” mediante strumenti di comunicazione elettronica; obbligo cui è possibile derogare soltanto in presenza di circoscritte ipotesi, ivi puntualmente individuate. Problemi attuali. Quali sono i termini per fornire chiarimenti sulla lex specialis?Assume a tal fine rilievo il comma 5 della disposizione in rassegna secondo cui “le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara” devono essere fornite almeno sei giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Nel caso di procedure in cui tale termine sia stato ridotto per ragioni di urgenza, i chiarimenti vanno pubblicati almeno quattro giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte. Questioni applicative1) Quali sono l e modalità di messa a disposizione dei documenti di gara? La messa a disposizione dei documenti di gara deve essere effettuata “in forma digitale” (comma 1), dovendosi con ciò intendere l'accessibilità ad essi mediante le specifiche piattaforme di e-procurement utilizzate dagli enti aggiudicatori per la gestione delle procedure di scelta dei contraenti. Nell'avviso di gara (bando) o nell'invito a presentare offerta è necessario indicare il link ipertestuale attraverso cui poter accedere ai documenti di gara. Soltanto qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto a determinati documenti di gara oppure al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti intendono mettere a disposizione dei potenziali offerenti, la trasmissione potrà avvenire con modalità alternative, quali, ad esempio, l'invio per posta elettronica certificata o per posta ordinaria. La messa a disposizione dei documenti di gara con modalità alternativa a quella dell'accesso digitale gratuito e illimitato ha carattere eccezionale, necessita di essere adeguatamente motivata e dovrebbe quindi ritenersi possibile nelle seguenti ipotesi: a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di piattaforme digitali richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili; b) i programmi in grado di gestire i formati di file non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto; c) i documenti di gara prevedono la messa a disposizione e richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere materialmente trasmesso in forma digitale; d) per esigenze di sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito attraverso la messa a disposizione in forma digitale (specie mediante piattaforma digitale). L'omessa messa a disposizione in forma digitale dei documenti di gara deve essere adeguatamente motivata nella relazione unica da predisporre, in relazione a ogni contratto, ai sensi dell'art. 172 del Codice. Qualora non sia possibile la messa a disposizione in forma digitale, il termine delle offerte deve essere prorogato di un termine comunque non superiore a cinque giorni (commi 3 e 4). BibliografiaCarullo, Iudica, Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Milano, 2018. |