Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 207 - Sistema di qualificazione del contraente generale.Codice legge fallimentare Artt. 197, 199, 216 comma 27-bis, 216 comma 27-octies Sistema di qualificazione del contraente generale. 1. Il contraente generale è una società avente per oggetto l'esercizio di una attività commerciale o una società cooperativa, o un consorzio di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, oppure un consorzio stabile come definito dal presente codice: a) in possesso dei requisiti professionali, patrimoniali e finanziari di cui al comma 2; b) per il quale non ricorrono i motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98. 1. È istituito, con il regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, il sistema di qualificazione del contraente generale, basato su classifiche, effettuate in base all'importo lordo delle procedure di aggiudicazione alle quali il contraente generale può partecipare. Il contraente generale non può partecipare a procedure di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo, ma può unirsi ad altro contraente generale al fine di conseguire congiuntamente la classifica necessaria per partecipare. 2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la qualità di contraente generale è attestata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dietro richiesta dell'interessato, con atto che conserva la sua efficacia per tre anni. Fino alla predetta data, quando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provvede al tempestivo rilascio dell'attestazione, il contraente generale può partecipare alla procedura di gara e concludere il contratto esibendo la precedente attestazione di cui sia in possesso, anche se scaduta. InquadramentoLa norma in commento riconduce ad un'unica disposizione gli artt. 197 e 199 del d.lgs. n. 50/2006 che regolavano il sistema di qualificazione del contraente generale. Essa si compone di soli 3 commi, il primo dei quali fornisce una indicazione dei requisiti di idoneità professionali, patrimoniali, finanziari e di onorabilità di cui i contraenti generali devono essere in possesso; il secondo comma demanda ad un apposito regolamento del MIT la definizione del sistema di qualificazione; il comma 3 detta, invece, una norma transitoria che fa salva l'ultrattività del sistema vigente, la competenza a gestire il quale spetta al MIT (v. Relazione Illustrativa). La disciplina sul tema è, come si vedrà, completata dall'all. II.12 (artt. 41-45). Come noto, la peculiarità dei compiti attribuiti al contraente generale e la diversità del ruolo assunto rispetto al mero appaltatore, unitamente alla complessità e rilevanza anche sotto il profilo economico degli interventi oggetto di realizzazione hanno, da sempre, giustificato, sotto più profili, il ricorso a un sistema di qualificazione ad hoc, distinto da quello previsto in generale per gli esecutori di lavori (v. già art. 186 ss. Del d.lgs. n. 163/2006). Infatti, la circostanza che il contraente generale non debba essere necessariamente un'impresa di costruzioni e sia chiamato anche ad assolvere anche ad una serie di attività collaterali all'esecuzione impone che lo stesso sia dotato, in ragione del carattere complesso dell'obbligazione assunta, di specifiche competenze di Project management (Mascolini, 496; Villa, 1118). Così, rispetto al regime generale che prevedeva che le attività di qualificazione avessero luogo con modalità decentrate ad opera di soggetti privati a tal fine accreditati (SOA), per i contraenti generali, era stato impostato un sistema di qualificazione centralizzato, in cui le operazioni di qualificazione erano avocate dall'amministrazione centrale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). In tal modo, era stata ripristinata, seppure con limitato riguardo alla sola qualificazione del contraente generale, l'impostazione che aveva tradizionalmente caratterizzato la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, attribuita, nel sistema antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 34/2000, al Comitato centrale, organo collegiale del Ministero per i lavori pubblici (presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) ed ai comitati regionali, che ne costituivano promanazioni periferiche, istituiti presso ogni Provveditorato alle opere pubbliche. Tale scelta sembrava poter trovare giustificazione anche nel numero contenuto dei soggetti in condizione di richiedere la qualificazione al sistema del contraente generale e nella considerazione che le procedure per il rilascio del relativo certificato non avrebbero potuto comportare, quindi, oneri insuperabili sul piano organizzativo e gestionale. Questa impostazione era stata significativamente riconsiderata nel codice del 2016 che, nella sua originaria versione, aveva riservato alle SOA la qualificazione del contraente generale e all'ANAC (attraverso apposite Linee Guida) la definizione delle relative classifiche di qualificazione'. In sostanza, nell'iniziale impostazione del previgente codice, veniva superato il principale elemento di differenziazione tra disciplina «comune» in tema di qualificazione e quella speciale relativa al contraente generale, ambedue caratterizzate da un regime di qualificazione decentrato, in entrambi i casi affidato alle SOA. A distanza di tre anni, la costruzione normativa che, per la mancata emanazione delle Linee Guida ANAC, non era ancora divenuta operativa, è stata sovvertita, con la riattribuzione della competenza a gestire il sistema di qualificazione dei contraenti generali al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (v. art. 197, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 32/2019). Si è tornato dunque ad un assetto di marcata differenziazione tra il regime generale valevole per tutti gli esecutori di lavori pubblici affidato alle SOA e quello relativo ai contraenti generali, dando, per gli uni e per gli altri, continuità al regime da ultimo contenuto nel d.lgs. n. 163/06 (e in precedenza delineato dalla l. n. 443/2001 e dai decreti attuativi (d.lgs. n. 190/2002 e d.lgs. n. 9/2005). Il nuovo Codice, come si è detto, demanda al regolamento di cui all'art. 100, comma 4 la disciplina del nuovo regime di qualificazione anche relativo al contraente generale; nelle more continua ad applicarsi il regime previgente, integrato, quanto agli aspetti procedurali, dall'all. II.12, Parte VI. Il sistema di qualificazione del contraente generale sarà, dunque, istituito con apposito regolamento che verrà emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l. n. 400/1988, su proposta del MIT, sentita l'ANAC (art. 207, comma 1). Non è dubbio che l'emanazione del regolamento costituisca il presupposto per l'operatività del nuovo sistema, l'iscrizione al quale costituirà condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della partecipazione alle gare, essendo la stazione appaltante legittimata a richiedere requisiti ulteriori (v art. 205, comma 3 del Codice). In via transitoria, nelle more dell'adozione del suddetto regolamento: i) Da un lato, la disciplina è contenuta nella Parte VI dell'all. II.12 che definisce gli aspetti procedurali per l'ottenimento della qualificazione ma omette alcune indicazioni essenziali (quali, ad esempio, l'indicazione delle classifiche di qualificazione); ii) dall'altro, alcuni rilevanti aspetti continuano a trovare regolazione in alcune previsioni contenute nel d.lgs. n. 163/06 (v. indicazione transitoria contenuta nell'art. 216, comma 27-bis, del d.lgs. n. 50/2016), alle quali viene attribuita ultrattività dal comma 3 della norma in commento (v. Relazione Illustrativa). Il sistema di qualificazione del contraente generale: i soggetti; le classifiche.Sono abilitati a richiedere la qualificazione al sistema: a) imprese singole costituite in forma di società commerciali o cooperative; b) consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla l. n. 422/1909 e s.m.; c) consorzi stabili (art. 207, comma 1). Nessun riferimento viene operato alla possibilità che imprese artigiane e loro consorzi acquisiscano la qualificazione nel sistema. Si tratta di un'omissione, da un lato, giustificata, sul piano logico, dalla incompatibilità tra l'assetto organizzativo e le caratteristiche di tali categorie di soggetti e la tipologia ed entità dei requisiti richiesti per l'accesso al sistema dei contraenti generali, necessariamente adeguati, sia sotto il profilo economico che dimensionale, alla complessità delle prestazioni che questi ultimi sono chiamati a svolgere; dall'altro, per quanto la questione sia, con ogni probabilità, destinata a rimanere priva di ogni effetto pratico, non sembra che il mancato specifico richiamo a figure soggettive diverse possa avere una portata ostativa all'ottenimento della qualificazione, attesa la ampia nozione di operatore economico tracciata dalla Corte di Giustizia (tra le altre, Corte giust. UE, 26 marzo 2009, C-113/07; Corte giust. UE 1 luglio 2008, C-49/07). In analogia alla impostazione della disciplina generale, il novero dei soggetti che possono richiedere la qualificazione al sistema è poi maggiormente ridotto rispetto alle formule organizzatorie che – secondo la disciplina vigente – sono ammesse a prendere parte alle singole gare: non vi è, infatti, alcun riferimento ad associazioni temporanee, consorzi ordinari costituiti ai sensi dell'art. 2602 c.c., rete di imprese e GEIE, per i quali il carattere temporaneo della cooperazione non è considerato compatibile con un'autonoma qualificazione; così come, per le medesime ragioni, non vi è riferimento alle reti d'imprese (v. art. 207, comma 1). In altri termini, la norma in commento stabilisce il principio secondo cui la qualificazione al sistema costituisce presupposto imprescindibile per partecipare alle procedure per l'affidamento a contraente generale e per la stipula del relativo contratto. In deroga a tale impostazione ed in coerenza con i principi oramai consolidati, si deve ritenere che l'iscrizione al sistema non sia necessaria ai fini della partecipazione alle procedure di scelta del contraente generale per: a) le imprese stabilite negli altri paesi aderenti all'unione Europea; b) quelle stabilite in paesi firmatari degli accordi sugli appalti pubblici conclusi in ambito OMC ovvero in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione a procedure di affidamento in condizione di reciprocità. Per queste imprese, è quindi possibile partecipare alla singola gara mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi e idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti per la qualificazione al sistema (v. art. 44 dell'all. II.12). Va detto che tale disposizione si limita a fare riferimento a imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, laddove sarebbe stato, probabilmente, più corretto un rinvio alle imprese provenienti da Stati aderenti all'Unione Europea ovvero firmatari dell'Accordo sui contratti pubblici e altri accordi internazionali. Il sistema di qualificazione, da istituirsi con il regolamento di cui all'art. 100, comma 4, sarà basato su classifiche che costituiranno il limite quantitativo alla capacità del contraente generale a prendere parte alle procedure di affidamento (art. 207, comma 2). Infatti, i contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali concorrere; mentre è, invece, preclusa la possibilità di prendere parte a procedure di affidamento di importo superiore a quello della classifica di iscrizione, ferma la possibilità di associarsi ad altro contraente al fine di conseguire congiuntamente i requisiti necessari (art. 207, comma 2; v. commento art. 205). Per quanto attiene al regime transitorio, l'all.II.12 non fissa alcuna classifica di importo di iscrizione al sistema. Sembrerebbe allora doversi fare, comunque, riferimento a quanto stabilito dall'art. 186 del d.lgs. n. 163/2006, ancora vigente nelle more della compiuta ridefinizione della disciplina (ai sensi dell'art. 207, comma 3, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Relazione Illustrativa). In base a tale disposizione, sono previste tre classifiche di importo crescente (c.d. classifiche di qualificazione): I classifica, sino a 350 milioni di Euro; II classifica, sino a 700 milioni di Euro; III classifica, oltre 700 milioni di Euro. L'importo di tale ultima classifica, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito in 900 milioni di euro. Va detto, peraltro, che la soglia minima fissata in 350 milioni era giustificata dall'importo minimo che, in passato, consentiva l'affidamento a contraente generale (250 milioni); essa sarà quindi presumibilmente oggetto di riconsiderazione nell'attuale contesto in cui l'importo minimo degli affidamenti a contraente generale è di 100 milioni. La classe di importo costituisce il solo parametro di qualificazione al sistema di qualificazione del contraente generale che, diversamente dal sistema di qualificazione generale per gli esecutori di lavori di importo superiore a 150.000 euro, non è articolato in categorie di specializzazione. Questa diversa impostazione si giustifica con le caratteristiche dell'obbligazione assunta dal contraente generale che, come noto, è unitaria di risultato, ha natura intersettoriale e non implica la necessaria esecuzione diretta dell'opera. Per questa obbligazione, quindi, sarebbe risultata evidentemente incongrua una eventuale connotazione del sistema di qualificazione incentrata su più categorie di specializzazione, con la verifica della idoneità delle imprese a costruire ed eventualmente a progettare una o più categorie di opere. I requisiti e la procedura per l'iscrizione al sistema di qualificazione.La norma in commento (comma 1) stabilisce che il contraente generale deve essere un soggetto: a) in possesso dei requisiti professionali, patrimoniali e finanziari indicati dall'apposito regolamento; b) nei cui confronti non ricorrano le situazioni ostative alla partecipazione alla gara e alla stipula stabiliti dagli articoli da 94 a 98 (al cui commento si rinvia). L'art. 41 dell'all. II.12, al comma 1, stabilisce che per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, oltre all'assenza dei motivi di esclusione, è istituito il Sistema di qualificazione. La formulazione della disposizione che demanda al regolamento solo la definizione dei requisiti di ordine speciale, potrebbe indurre a ritenere che ad esso sia preclusa la possibilità di definire – quale condizione necessaria per accedere al sistema – il possesso dei requisiti di carattere generale che la norma sembrerebbe richiamare solo ai fini della partecipazione alla gara. Si tratta di una lettura – che al di là del dato testuale – non sembra possa essere sostenuta per l'irragionevolezza dei risultati cui essa condurrebbe, oltre ad essere smentita dal comma 6 dell'art. 42 dell'all. II.12 che impone agli operatori economici di comunicare al MIT entro 30 giorni dal suo verificarsi ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale. Gli operatori che intendano ottenere la qualificazione presentano la relativa istanza unitamente alla documentazione idonee ad attestare i requisiti necessari per l'ottenimento della qualificazione nonché l'avvenuto versamento degli oneri per le attività di attestazione secondo quanto indicato alla Parte II della Tabella B (v. art. 41, comma 3, all. II.12). In via transitoria e sino alla data di entrata in vigore del regolamento ex art. 100 comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, la qualità di contraente generale è attestata dal MIT con un atto che avrà validità di 3 anni. Nel caso in cui il MIT non provveda al tempestivo rilascio dell'attestazione, ai fini della partecipazione alla gara, è consentito al contraente generale di utilizzare l'attestazione di cui sia in possesso ancorché scaduta (art. 207, comma 3, d.lgs. n. 36/2023). La domanda compilata su un modello conforme a quello approvato dal MIT deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina; questo deve dichiarare sotto la propria responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero di cui lo stesso si compone. Ogni foglio dovrà essere siglato con indicazione della data su cui la sigla è stata apposta (comma 3, art. 41, all. II.12). Nel caso in cui la documentazione venga considerata completa, l'istante riceverà comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con indicazione del nominativo e dei dati di riferimento del responsabile dello stesso (comma 4, art. 41, all. II.12). L'attestazione è rilasciata o motivatamente negata entro 3 mesi dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria (comma 5). Il procedimento di attestazione è articolato in più fasi: una prima – a contenuto istruttorio, di durata non superiore a 2 mesi dalla data di avvio del procedimento – è svolta dal MIT che, esaurita la stessa, trasmette gli atti assunti, corredati di una relazione, al Consiglio superiore dei lavori pubblici; questo, entro 15 giorni, fornisce il proprio riscontro tecnico; acquisito tale riscontro, il MIT procede all'adozione del provvedimento di attestazione ovvero al motivato diniego (comma 2, art. 42, dell'all. II.12). È previsto che il MIT proceda a verifiche a campione in ordine al mantenimento dei requisiti necessari alla qualificazione, in capo agli operatori economici, sanzionati con la perdita della qualificazione in caso di mancato tempestivo riscontro alla richiesta (comma 3, art. 42, all. II.12). Gli operatori sono tenuti a comunicare al MIT, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale (comma 6, art. 42, all. II.12); così come, nel caso in cui intendano richiedere una variazione della classifica di attestazione già ottenuta, possono attivare un nuovo procedimento presentando apposita domanda. Il regime in tema di qualificazione del contraente.Come anticipato, in virtù di quanto riportato al comma 3 della norma in commento e nella Relazione Illustrativa, nelle more della definizione del nuovo regime relativo alla qualificazione dei contraenti generali, continuerà a trovare applicazione la disciplina previgente (cfr. art. 216, comma 27-bis, del Codice). Come pure anticipato, in base a quanto stabilito dall'art. 186 del d.lgs. n. 163/2006, il sistema è articolato in tre fasce di importo crescente: I classifica, sino a 350 milioni di Euro; II classifica, sino a 700 milioni di Euro; III classifica, oltre 700 milioni di Euro. La materia dei requisiti necessari per l'accesso al sistema continua, ad oggi, ad essere disciplinata dagli artt. 187-189 del d.lgs. n. 163/2006, nella sostanza, riproduttivi degli artt. da 20-ter a 20-quinquies del d.lgs. n. 190/02. L'iscrizione a sistema è subordinata ad un triplice ordine di requisiti e segnatamente (art. 187 del d.lgs. n. 163/06): 1) al possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 (detto requisito, peraltro, già previsto come necessario ai fini dell'ottenimento dell'attestazione SOA per la classifica II (516.457 Euro), non può assumere, di per sé, una valenza realmente selettiva; b) al possesso dei requisiti di ordine generale; c) al possesso dei requisiti di ordine speciale. Questi ultimi sono oggetto di analitica indicazione all'art. 189 del d.lgs. n. 163/2006, che opera una tripartizione, tra: i) l'adeguata capacità economica e finanziaria; ii) l'adeguata idoneità tecnica e organizzativa; iii) l'adeguato organico tecnico e dirigenziale. La rilevanza delle prestazioni oggetto di affidamento giustifica il rigore dell'impostazione adottata nella quantificazione dei requisiti stessi secondo un criterio di progressiva selettività in ragione del crescente importo delle classifiche cui si richiede di essere qualificati. L'adeguata capacità economico finanziaria viene dimostrata (art. 189, comma 2, d.lgs. n. 163/2006): a) sulla base del rapporto risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato (costituito dal totale della lett. a) del passivo di cui all'art. 2424 c.c.) e la cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativi all'attività diretta e indiretta (tale essendo le attività svolte dall'impresa richiedente nell'ambito di consorzi e società consortili); b) dalla cifra di affari consolidata in lavori relativa al triennio antecedente la domanda d'iscrizione. Quanto al primo requisito (sub a), è stabilito un criterio dal quale desumere – mediante un raffronto tra patrimonio netto, da un lato, e cifra d'affari, dall'altro – l'effettiva solidità finanziaria del soggetto che aspira ad acquisire la qualificazione. Il rapporto tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio e cifra di affari non può essere ora inferiore al 20%. Il patrimonio netto può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. A parziale deroga rispetto a tale impostazione, è previsto un meccanismo di riduzione convenzionale della cifra di affari: la norma prevede, infatti, che, nel caso in cui in ragione dell'ammontare del dato relativo alla cifra di affari in lavori non sia possibile rispettare il rapporto percentuale minimo richiesto con il patrimonio netto, il soggetto che ambisca ad essere qualificato possa procedere all'abbattimento, in via convenzionale, del valore relativo alla cifra d'affari. In sostanza, ai fini della qualificazione, è possibile operare una riduzione figurativa della cifra d'affari allo scopo di consentire al valore relativo al patrimonio netto di raggiungere la percentuale minima stabilita dalla normativa. La ratio della disposizione è chiara: essa mira ad evitare che ad un soggetto risulti sempre precluso un determinato livello di qualificazione nel caso in cui l'importo relativo alla cifra d'affari in lavori, superiore rispetto ai minimi previsti, non consenta all'impresa di raggiungere le percentuali stabilite dalla normativa con riferimento al dato relativo alla capitalizzazione. Resta, in ogni caso, fermo che il valore relativo alla cifra d'affari in lavori non potrà mai risultare inferiore all'importo minimo richiesto ai fini della qualificazione. Al sopra descritto meccanismo, che mira ad evitare una ingiustificata penalizzazione delle imprese con un livello di patrimonializzazione sottodimensionato rispetto al volume d'affari in lavori, se ne affianca un altro diretto ad incentivarne la progressiva patrimonializzazione. Infatti, nell'ipotesi in cui il rapporto tra patrimonio netto e cifra d'affari in lavori sia superiore al minimo richiesto (15%), quest'ultima è incrementata convenzionalmente di tanti punti percentuali quanto è l'eccedenza rispetto a detto minimo. In alcun caso, comunque, l'incremento convenzionale della cifra d'affari può superare il 50%. In sostanza, nel caso in cui il patrimonio netto sia pari al 25% della cifra di affari in lavori (a fronte di un minimo fissato nel quindici), l'importo relativo a quest'ultima dovrà essere incrementato di una percentuale pari al 10% (e cioè, per la quota eccedente la percentuale minima stabilita dalla normativa). L'impostazione adottata – che, peraltro, ripropone quanto già disposto dall'art. 20-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 190/2002 – mira, quindi, a valorizzare la presenza di adeguati livelli di capitalizzazione consentendo di accrescere, a fini qualificatori, i valori posseduti dalle imprese in ordine alla cifra d'affari in lavori. In ogni caso, ai sensi dell'art. 189, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, questo secondo requisito (sub b), mediante attività diretta o indiretta, nel triennio antecedente la prima domanda di iscrizione, non deve essere inferiore a: 1) cinquecento milioni di Euro per la iscrizione nella classifica I; ii) mille milioni di Euro, per la classifica II; iii) milletrecento milioni di Euro, per la classifica III; Nella cifra d'affari in lavori consolidata, ed ai fini del raggiungimento dei suindicati importi, è possibile tenere conto anche delle attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti svolte dall'impresa istante. Quanto al requisito dell'idoneità tecnica ed organizzativa, assumono rilievo (comma 1, lett. b), art. 189, d.lgs. n. 163/2006), i lavori eseguiti con qualsiasi mezzo nel quinquennio antecedente alla domanda d'iscrizione, a condizione che il relativo importo sia, in una qualche misura, compatibile con l'ammontare delle classifiche di iscrizione (c.d. lavoro di punta). Più in particolare, le imprese che richiedano di essere iscritte al sistema di qualificazione per contraenti generali dovranno dimostrare di aver eseguito nel periodo di tempo suindicato: a) un lavoro non inferiore al 40% dell'importo della classifica richiesta; b) due lavori per un importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta; c) tre lavori per un importo complessivo non inferiore al 65% della classifica richiesta. I criteri per la valutazione dei lavori eseguiti sono sostanzialmente analoghi a quelli stabiliti, in generale, per l'ottenimento dell'attestazione SOA. I lavori da prendere in esame ai fini di questa valutazione sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito nel corso del quinquennio precedente la richiesta di qualificazione (art. 189, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006); nel caso di lavori, che abbiano avuto inizio in un'epoca anteriore al quinquennio, così come nel caso di lavori ancora in corso al momento della domanda d'iscrizione, si dovrà tenere conto della sola quota eseguita in tale periodo, calcolata presumendo un andamento lineare nell'esecuzione degli stessi. Nella definizione dell'importo dei lavori, si deve tenere conto dell'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta incrementato dall'eventuale revisione prezzi e delle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve formulate dall'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e la rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero troveranno applicazione le disposizioni stabilite dal Regolamento n. 207/2010 (art. 84, ad oggi ancora in vigore ai sensi dell'art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, la cui ultravigenza deve intendersi stabilita dal comma 3 dell'articolo in commento). Si è detto che, ai fini della dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica, debbono essere presi a riferimento i lavori eseguiti con qualsiasi mezzo: sono tali quelli che abbiano ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente a bisogni del committente con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi nonché di eseguirli, direttamente o attraverso le società controllate. Ai fini della dimostrazione dell'adeguato organico dirigenziale è necessario che l'impresa sia dotata di un assetto organizzativo dimostrato dalla presenza in organico di: a) un numero di dirigenti non inferiore a 15 per ottenere la qualificazione nella classifica I; a 25 per la classifica II; a 40 per la classifica III; b) di un numero di direttori tecnici (con qualifica di dipendenti o di dirigenti), di responsabili di cantiere o di progetto ai sensi delle norme uni ISO 10006), in numero crescente in relazione al maggiore valore della classifica di qualificazione (art. 189, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006). più in particolare, questi soggetti debbono essere dotati di un'adeguata professionalità ed esperienza, acquisita in qualità di responsabili di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a 30 milioni di Euro, ove la qualificazione richiesta sia nella classifica I; a 50 milioni di Euro per la II; a 60 milioni di Euro per la classifica III. Quanto alla dotazione organica, è necessario che le surrichiamate figure siano presenti in almeno tre unità per la classifica I; sei, per la classifica II; nove, per la qualificazione nella III classifica. Viene, comunque, ribadita la necessaria unicità dell'incarico in analogia a quanto previsto per il direttore tecnico, ai fini dell'ottenimento dell'attestato SOA. Infatti, non è consentito che un medesimo soggetto ricopra uno dei sopradescritti ruoli per più imprese. Il livello di dotazione sotto il profilo tecnico e dirigenziale è richiesto per tutta la durata della qualificazione. L'impresa qualificata, infatti, è tenuta a provvedere alle eventuali sostituzioni. Pena la revoca della qualificazione ovvero la retrocessione ad una classifica più ridotta. Specifiche disposizioni sono dettate per la qualificazione di consorzi stabili (art. 190, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 163/2006) e consorzi tra imprese cooperative (art. 190, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 163/2006). I primi vengono qualificati attraverso la sommatoria dei requisiti di cui sono dotate le singole consorziate (secondo l'impostazione della disciplina generale); i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro sono qualificati, invece, in base ai propri requisiti. In ogni caso, per quanto riguarda il consorzio stabile, possono concorrere alla qualificazione richiesta non più di cinque consorziate per la classifica I; non più di quattro per la classifica II e III. Tramite la progressiva riduzione del numero delle consorziate che possono concorrere alla qualificazione, viene, in sostanza, imposto alle stesse un livello di solidità crescente in relazione all'ammontare della qualificazione; lo scopo è di evitare il rischio che la qualificazione possa essere ottenuta attraverso una, per così dire, indiscriminata sommatoria dei requisiti minimi da parte di un numero indeterminato di soggetti senza che, al crescere del livello di qualificazione, corrisponda una maggiore effettiva solidità strutturale dei consorziati. Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale, essi devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio stabile (comma 3, lett. a). Le modalità per la dimostrazione del requisito del lavoro analogo di punta indicato all'art. 189 del d.lgs. n. 163/2006 (un lavoro di importo non inferiore al 40%; due lavori di importo complessivo non inferiore al 55%, ovvero tre di importo non inferiore al 65 della classifica richiesta) sono esplicitate alla lett. d) del comma 4 dell'art. 190 dello stesso d.lgs. n. 163. In virtù di tale disposizione, al raggiungimento di detti requisiti possono concorrere più consorziati che abbiano eseguito lavori diversi. In sostanza, il consorzio può conseguire i necessari livelli di qualificazione alternativamente con il più consistente lavoro eseguito da uno dei consorziati; con due o con tre lavori, eseguiti ciascuno, rispettivamente, da non più di due o tre consorziati. È, quindi, necessario che ogni lavoro rilevante ai fini del raggiungimento del requisito in questione sia stato eseguito per intero da un consorziato. In ogni caso, il consorzio stabile, una volta acquisito il primo affidamento, è tenuto a dotarsi di un fondo consortile che non può essere inferiore ad importi predefiniti e progressivamente crescenti in ragione dell'ammontare della qualificazione (non inferiore a 10 milioni di Euro per la classifica I; a 15 per la classifica II; a 30 per la classifica III). Tale importo può, tuttavia, essere ridotto nel caso in cui il livello di capitalizzazione delle consorziate sia sufficientemente elevato. Più in particolare, potrà essere ridotto nella misura: del 30%, qualora il rapporto tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato e cifra d'affari annuale media consolidata in lavori per attività diretta o indiretta sia superiore al 40%. Ai fini di superare il vincolo della responsabilità solidale tra consorzio e consorziati, questi ultimi possono costituire una società di progetto prestando una garanzia pari alla totalità delle somme percepite. Nell'ipotesi in cui i consorziati non si avvalgono della facoltà di costituire una società di progetto, il fondo consortile dovrà essere adeguato alla dotazione di capitale indicato nel bando (ove superiore all'importo minimo del fondo consortile ai sensi di quanto stabilito al comma 3, lett. e), dell'art. 190 del d.lgs. n. 163/2006). Questioni applicative.1) Il c.d. beneficio del quinto: applicabilità o meno. L'articolo in commento, non contiene alcun riferimento alla eventualità che, ai fini della partecipazione alla gara, i contraenti generali usufruiscano del cosiddetto beneficio del quinto, prima disciplinato dall'art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 in relazione alle attestazioni SOA ed ora riproposto, in via transitoria, all'art. 2, comma 2, dell'all. II.12. Come noto, ai sensi di tale disposizione, la qualificazione in una determinata classifica abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, a condizione che la stessa impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. La previsione della necessaria coincidenza tra qualificazione al sistema e ammontare dell'affidamento per il quale il concorrente intende partecipare, unitamente alla mancata espressa previsione di possibilità di derogare al rigore di tale impostazione, sembrerebbero escludere la riferibilità, in via analogica, anche al caso di contraente generale, del meccanismo del cosiddetto beneficio del quinto, che, viceversa, è ammesso dalla disciplina generale (Galli; 425, Lattanzi, 2764). BibliografiaGalli, Le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi, in De Nictolis (a cura di), I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, II, Milano, 2007; Lattanzi, Contraente generale, in Garofoli, Ferrari, Codice dei contratti pubblici, Molfetta, 2017; Mascolini, L'affidamento a contraente generale, in I contratti dello Stato e degli enti pubblici, 2004; Villa, Brevi considerazioni in ordine al sistema di qualificazione del general contractor ed all'efficacia delle relative attestazioni, in Riv. Trim. app., 2005. |