Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 223 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione.Codice legge fallimentare Art. 214 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione. 1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti per l'adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture. 2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare: a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori; b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati; d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPESS per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39; e) ove necessario, collabora alle attività delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto; f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità tecnico ed economica, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto di fattibilità tecnico-economica1; g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'articolo 39, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 39, propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità al completamento delle opere incompiute; h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004. 3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura può, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta, nonché quali advisor, di università statali e non statali legalmente riconosciute, di enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. 4. Per agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi, anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma o l'ente territoriale interessati. 5. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPESS in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi. 8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale finalità. 9. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8. 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del codice. [1] Lettera modificata dall'articolo 68, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. InquadramentoL'art. 223 definisce il ruolo e le competenze del Ministero delle infrastrutture e trasporti, mutuando le disposizioni già contenute nell'art. 214 del d.lgs. n. 50/2016. Tra gli attori della governance il Codice dei contratti pubblici conferma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale struttura centrale per l'attività di progettazione ed approvazione delle infrastrutture strategiche del Paese. Il Ministero svolge, inoltre, attività di indirizzo, supporto e assistenza, anche finanziaria, ai soggetti aggiudicatori nello svolgimento dei progetti di fattibilità delle infrastrutture. Appare evidente che il Ministero conserva un ruolo di snodo e di coordinamento anche in relazione alle competenze delle regioni, province autonome ed enti locali interessati, sulla base del principio di leale cooperazione che si traduce nel meccanismo tipico del concerto amministrativo e di acquisizione dell'intesa da parte dell'amministrazione che emana il provvedimento finale. In sostanza, rimangono invariati i contenuti sostanziali della disposizione e confermate le competenze già in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La stessa norma – che presenta modifiche minime rispetto al passato – declina i singoli compiti di promozione, proposta e coordinamento in cui si traduce la funzione del Ministero, quali intese quadro con singole regioni o province autonome per il coordinamento congiunto e la realizzazione di infrastrutture, promozione della redazione di progetti di fattibilità e relativa istruttoria anche sui progetti definitivi ai fini della sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS. Anche con riferimento all'ambito finanziario è confermata la competenza del Ministero per l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, di cui all'art. 202, comma 1, lett. a), delle risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali. L'attribuzione dei fondi integrativi, in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V del Codice, è attuata con proposta al CIPE d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, non più subordinata alla previa approvazione del progetto preliminare, ma, con maggiore coerenza rispetto al sistema, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità al completamento delle opere incompiute. Il decreto correttivo (D. Lgs. 209/2024)Il Decreto correttivo è intervenuto a modificare l’art. 223, comma 2, lett. f), del Codice. In particolare, sono sostituite le parole riferite ai “progetti di fattibilità e definitivi” con “progetti di fattibilità tecnico ed economica”. Si tratta di una correzione necessaria in quanto la disposizione originaria faceva erroneamente riferimento ai tre livelli della progetta- zione che, a seguito dell’entrata in vigore del Codice, sono stati ridotti a due. La struttura tecnica di missione.Nell'impianto del Codice resta confermata anche la funzione della struttura tecnica di missione, creata dal d.lgs. n. 190/2002, al fine di garantire un riferimento costante per tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle infrastrutture degli insediamenti ed agevolare ed accelerare le varie attività demandate (Giuffrè, Sterrantino). La struttura è istituita con decreto del Ministero in base al comma 3, con funzioni di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture. Il comma 9 del citato art. 223 individua i soggetti che possono farne parte, dipendenti, dirigenti delle Pubbliche amministrazioni, tecnici e professionisti altamente specializzati, di cui il Ministero può avvalersi nello svolgimento delle attività di consulenza, ricerca e pianificazione strategica, nonché di valutazione degli investimenti pubblici. Il ruolo della Struttura tecnica è quello di rilanciare una progettazione di qualità, essendo questo tema considerato la causa prima dell'inadeguatezza strutturale del Paese da cui origina il patologico dilatarsi dei tempi e dei costi di realizzazione delle infrastrutture finanche alla totale paralisi delle opere. I commissari straordinari.In continuità con il passato, il comma 4 dell'art. 223 mantiene la figura dei commissari straordinari, la cui nomina spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell'ipotesi di opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario da parte del suddetto Ministro deve essere formulata d'intesa con il Presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della città metropolitana interessata. In via ordinaria vengono attribuiti ai commissari i compiti di seguire l'andamento di infrastrutture e insediamenti prioritari, di indirizzare e supportare l'azione delle amministrazioni e dei soggetti privati interessati, con facoltà di promuovere tra questi ultimi le intese necessarie; i commissari possono essere coadiuvati da un sub-commissario. Ai commissari è attribuita l'attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali; i commissari agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico, e riferiscono – come previsto al comma 7 – al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPESS, in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte. Il comma 5 disciplina la copertura delle spese necessarie per il funzionamento della struttura tecnica di missione. Il potere dell'amministrazione statale di governo di sostituirsi agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in caso di mancato rispetto della normativa dell'Unione europea trova la sua copertura costituzionale nell'art. 120, comma 2, Cost.. In base alla previsione costituzionale i poteri sostitutivi devono essere esercitati secondo le norme di legge e «nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione». Le norme di attuazione del dettato costituzionale, per la disciplina in dettaglio del potere sostitutivo, sono state stabilite dall'art. 8 l. n. 131/2004, che detta le norme procedimentali, attribuendo al Presidente del Consiglio la competenza all'emanazione del provvedimento sostitutivo, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, su proposta del Ministro competente per materia, ovvero, qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, su proposta propria o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. Fermo restando che in linea generale le funzioni dei commissari, anche se investiti dei poteri in deroga, non sono sostitutive ma integrative delle attività del soggetto aggiudicatore, i limiti all'esercizio dei poteri sostitutivi vanno ravvisate nella giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 8 l. n. 131/2004, valendo a maggior ragione per i poteri dei commissari straordinari. In primo luogo, è stata sottolineata l'esigenza del rispetto del principio di leale collaborazione che, nel caso dell'art. 223, assume una particolare valenza in quanto espressamente richiamato dal comma 2, all'interno di un procedimento nel quale l'ente sostituito possa far valere le proprie ragioni (Corte cost. n. 171/2015). Il rispetto di tale principio si traduce nella garanzia che le Regioni e gli enti locali direttamente interessati dall'esercizio del potere sostitutivo siano specificamente e individualmente coinvolti in modo da poter far valere le proprie ragioni. Peraltro, nel caso dei commissari straordinari, mutuando principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 165/2011), può ritenersi che il potere sostitutivo sia esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti in presenza di un'opera non iniziata o sospesa, senza che ricorrano le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 120 Cost. e senza alcuna limitazione procedurale, che consenta all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti ‒ per la cui mancanza viene prevista l'attivazione, da parte del commissario, del suddetto potere ‒ ed evitare così di essere sostituito. Altro principio enucleabile dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 110/2014 che richiama le sentenze nn. 2/2010, 78/2011 e 79/2013), legato alla finalità stessa dell'attribuzione dei poteri in deroga ai commissari, di tutela dell'unità economica della Repubblica, nonché di garantire l'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), per le opere destinate all'erogazione di servizi con tali caratteristiche (es. sanità), è che l'esercizio delle funzioni amministrative dei commissari, fino all'esaurimento dei compiti, deve essere posto al riparo da ogni interferenza degli organi ordinari. BibliografiaCaringella, Protto, Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, Roma, 2017; Contessa, Crocco, Codice degli appalti e delle Concessioni, Roma, 2016; Deodato, Le linee guida dell'ANAC: una nuova fonte del diritto?, in giustizia-amministrativa.it, 2016t; Ferrari, Morbidelli, Codice degli appalti pubblici, Piacenza, 2017; Garofoli, Ferrari, codice dei contratti pubblici, Milano, 2017; Giuffrè, Sterrantino, Le nuove norme sulle grandi opere infrastrutturali: Interpretazioni e indicazioni – Commento al d.lgs. n. 196/2002 di attuazione della «legge obiettivo», Milano, 2003; Massari, Gli appalti pubblici dopo il decreto “sblocca-cantieri” e le altre recenti novità, Rimini, 2019; Ponzone, Codice degli appalti pubblici ragionato, Roma, 2020; Romano, Codice dei contratti pubblici, Commentario di dottrina e giurisprudenza, in Esposito (a cura di), Milano, 2017; Sandulli, De Nictolis, Trattato sui contratti pubblici, III, Milano, 2019. |