Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 224 - Disposizioni ulteriori.

Francesco Caringella
Marco Giustiniani
Codice legge fallimentare

Art. 214


Disposizioni ulteriori.

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice.

2. Dalla data in cui il codice acquista efficacia al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le disposizioni del Libro II, Parte I, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.»;

b) l'articolo 2-bis è abrogato;

c) all'articolo 8, comma 1, alinea, le parole: "«e fino alla data del 30 giugno 2023»" sono soppresse.

3. All'articolo 107, comma 3, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento;».

4. L'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 - (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.».

5. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le parole: «all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78».

6. All'articolo 95, comma 5, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «purché non rivesta la qualità di mandataria e» sono soppresse.

7. Gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai principi e criteri di cui al presente codice nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute.

8. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

Inquadramento

Gli articoli finali (da 224 a 229) contengono una articolata disciplina inerente all'entrata in vigore (e in efficacia) del nuovo Codice, il periodo di transizione tra il previgente d.lgs. n. 50/2016 e la novellata disciplina.

Il meccanismo strutturato dal legislatore è complesso.

Innanzitutto, si distingue tra entrata in vigore del Codice fissata al 1° aprile 2023 (art. 229, comma 1) e acquisto di efficacia al 1° luglio 2023 (art. 229, comma 2). La distinzione operata dal legislatore tra entrata in vigore e acquisto di efficacia, comporta la necessità di prevedere una ultrattività del quadro normativo previgente che sarà formalmente abrogata a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del Codice. In quest'ottica devono leggersi le disposizioni contenute agli artt. 224 e 226.

Eventuali eccezioni sono, invece, previste espressamente come, ad esempio:

a) quella generale per i c.d. procedimenti o procedure in corso, così come individuati e definiti all'art. 226, comma 2, per i quali continuerà ad applicarsi il vecchio Codice anche oltre l'intero periodo transitorio disegnato dalla Parte III del Codice;

b) quella in materia di Collegi Consultivi Tecnici (cfr. artt. da 215 a 219, in combinato disposto con l'art. 224, comma 1), che si andranno ad applicare ai collegi già costituiti e operanti alla data di entrata in vigore del Codice. Non è, dunque, previsto né uno specifico periodo transitorio, né un rinvio dell'efficacia al 1° luglio 2023;

c) quella per la maggior parte delle disposizioni dettate in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici che acquisteranno efficacia al prossimo 1° gennaio 2024 (art. 225, comma 2).

Si segnalano, infine:

i) l'art. 227, che pone un principio di modificabilità solo esplicita delle disposizioni contenute nel Codice o nei suoi allegati, sino ad estendersi anche alle intere materie dagli stessi disciplinate. Per queste, dunque, vale il criterio ermeneutico che – nel dubbio – si impone di escludere l'ammissibilità di ipotesi di abrogazione implicita;

ii) l'art. 228, che stabilisce una formale clausola di invarianza finanziaria che si dubita possa essere corrispondente alla realtà del futuro del settore della contrattualistica pubblica, considerando gli investimenti che dovranno comunque essere fatti dalle singole amministrazioni, anche solo per il completo passaggio al digitale imposto dalla nuova disciplina codicistica;

iii) l'obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni codicistiche di ordinamenti e legislazioni rispettivamente da parte degli organi costituzionali e delle Regioni a Statuto speciale e Province autonome (art. 224, commi 7 e 8).

Il regime transitorio: il sottile distinguo tra vigore ed efficacia

Quindi, le disposizioni del nuovo codice hanno acquistato efficacia (e quelle del vecchio codice sono state abrogate) dal primo luglio 2023, ad eccezione di quelle relative a trasparenza, digitalizzazione e verifica dei requisiti, posticipate al primo gennaio 2024. Nelle more le gare indette e le procedure avviate eseguiranno la disciplina attuale.

Tuttavia, le nuove regole sono entrate in vigore subito, anche se posticipate nella loro concreta attuazione.

Questa distinzione tra efficacia e vigore – tra operatività sostanziale e vigenza formale – non è, quindi, un giochino di prestigio per alchimisti o un tributo inevitabile ai vincoli europei collegati al PNRRR. L'immediata entrata in vigore sancisce, in effetti, una scissione tra vincolatività ed efficacia, conosciuta dal diritto privato per i contratti stipulati ma non ancora impegnativi per via della soggezione a un termine o a una condizione sospensiva; e dal diritto europeo con riferimento alle direttive non recepite o non auto-esecutive, prive di efficacia piena (specie, sul piano orizzontale), ma caratterizzate da una pur limitata cogenza.

Sono norme inefficaci, non inesistenti.

Sono misure vincolanti, anche se non pienamente obbligatorie.

Sono statuizioni precettive, anche se non impegnative.

Producono quel limitati, ma non poco significativi effetti precettivi e costitutivi dati dall'imposizione di un obbligo di interpretazione conforme, dal valore immediato delle nove norme ove ricognitive di principi anteriori, dall'integrazione di un parametro di indirizzo della discrezionalità amministrativa (e tecnica) e dalla necessità di attività preparatorie, organizzative e strumentali alle future azioni schiettamente applicative.

Bibliografia

Contessa, Del Vecchio, Commento all'art. 224, in Codice dei Contratti Pubblici. Annotato articolo per articolo (D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36), Napoli, 2023; Giustiniani, Commento all'art. 224, in Il nuovo codice dei contratti pubblici prima e dopo la riforma, Roma, 2023.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario