Disciplinare di gara: se richiede l’iscrizione al registro CCIA per attività coerenti con quelle della gara, la clausola sarà verificata solo per compatibilità

27 Ottobre 2023

Quando il disciplinare – che costituisce regola di organizzazione della procedura di gara – richieda non il possesso di iscrizione al registro CCIA per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto, ma più semplicemente l’iscrizione «per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara», anche l’interpretazione di tale clausola deve orientare per una verifica di mera compatibilità tra i due parametri (e non di una esatta corrispondenza); valutazione di coerenza che va condotta tra le attività comprese nell’oggetto sociale, come descritte nel certificato camerale rispetto a quelle dedotte in appalto.

Il caso. La vicenda trae origine da una procedura aperta indetta per l'affidamento di un servizio di “gestione integrata con la formula “Global service” dei servizi di ospitalità” indetta dall'INPS.

Per la ricorrente principale, seconda in graduatoria, l'aggiudicazione sarebbe affetta da illegittimità per vizi afferenti principalmente ai requisiti di partecipazione alla gara della mandataria del r.t.i. aggiudicatario, assumendo la inidoneità della stessa a svolgere l'attività dedotta in appalto sulla scorta delle risultanze della certificazione CCIAA, nonché per l'asserita “inconsistenza” della sua struttura aziendale, tenuto conto del ricorso all'avvalimento “totalitario” a comprova dei requisiti tecnici richiesti.

La ricorrente lamenta, in particolare, la sostanziale inidoneità della mandataria del raggruppamento aggiudicatario ad assumere, oltre alla prestazione principale costituita dai servizi alla persona, le prestazioni secondarie riferite ai servizi di ristorazione e connesse alla gestione della struttura, in quanto asseritamente non emergenti dalla visura camerale della società.

Il T.A.R., tuttavia, ha rigettato tale motivo – e gli altri proposti dalla ricorrente principale – statuendo la legittimità dell'aggiudicazione.

Sui margini di valutazione della S.A. sul possesso dei requisiti d'idoneità professionale fissati dal disciplinare: il caso delle attività coerenti con quelle indicate nell'iscrizione alla Camera di Commercio. Il giudice amministrativo osserva che, nel caso di specie, il disciplinare enuncia i requisiti di partecipazione e, segnatamente, indica i requisiti di idoneità professionale, afferenti all'iscrizione nel registro della Camera di commercio per l'attività relativa all'oggetto d'appalto (nel caso di specie si tratta del “registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di appalto”).

Il giudice premette che costituisce approdo pacifico quello secondo il quale l'idoneità professionale prescritta dall'art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016 è volta alla dimostrazione che l'impresa è validamente costituita ed esercita nel settore di attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare.

La funzione assegnata all'iscrizione al registro della CCIA, ossia la prova dell'esistenza e della concreta operatività del soggetto imprenditoriale e delle attività prevalenti svolte, realizza appieno la finalità perseguita dal requisito in parola.

La prescritta coerenza tra le attività indicate nell'iscrizione alla Camera di Commercio e l'oggetto dell'appalto dev'essere valutata complessivamente ed in modo sostanziale - anche alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. la Relazione illustrativa al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) - e non può essere richiesta la perfetta coincidenza tra le prime e il secondo.

Orbene, la verifica del possesso del requisito di idoneità professionale di cui trattasi impone esclusivamente una valutazione di compatibilità in senso lato.

La indicata corrispondenza non può intendersi, infatti, nel senso di una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento, ma va accertata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. L'interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione ed il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, bensì quello di assicurare l'accesso al mercato anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale.

Peraltro, quando il disciplinare richieda non il possesso di iscrizione per attività coincidente con quella oggetto dell'appalto, ma più semplicemente l'iscrizione “per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara” anche l'interpretazione di tale clausola deve orientare nel senso sopra anticipato, ossia per una verifica di mera compatibilità tra i due parametri (e non di una esatta corrispondenza) (Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2023 n. 529).

Sicché, nel caso di specie, in presenza di una chiara lettera della lex specialis che richiede espressamente una iscrizione CCIAA per attività coerenti (e non coincidenti) con quelle oggetto dell'appalto, secondo il g.a. appare evidente come la certificazione CCIAA comprovi il possesso da parte dell'aggiudicataria del requisito di idoneità professionale chiesto dalla disciplina speciale e, dunque, della capacità di agire della società, ossia di acquisire diritti ed assumere obbligazioni per le attività comprese nell'oggetto sociale, come declinate nel certificato camerale e coerenti con quelle dedotte in appalto.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 2193 c.c. (“Efficacia dell'iscrizione”) si prevede che “i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”.

Ciò posto, la giurisprudenza ha, in tal senso, affermato che l'individuazione ontologica della tipologia di azienda può avvenire solo attraverso l'attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall'iscrizione alla Camera di Commercio, non rilevando quanto riportato nell'oggetto sociale.

Ecco allora che la valutazione di coerenza va condotta tra le ‘attività' comprese nell'oggetto sociale, come descritte nel certificato camerale rispetto a quelle dedotte in appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2023 n. 529; Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 24 gennaio 2023, n. 116, nella parte in cui chiarisce che deve ritenersi soddisfatto il requisito dell'attinenza all'oggetto contrattuale se tra le attività dell'impresa risultanti dall'iscrizione figuri un'attività “coerente” con l'oggetto dell'appalto, sia essa prevalente o secondaria).

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