Omessa previsione dei requisiti di ordine speciale: non irragionevole se il mercato di riferimento è ristretto

30 Ottobre 2023

La scelta, ampiamente discrezionale, della stazione appaltante di non prevedere requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale non appare ictu oculi irragionevole, tenuto conto della genericità delle censure, da un lato, nonché della ristrettezza del mercato di riferimento, dall'altro.

Il caso. La controversia oggetto della sentenza in commento ha origine dall'aggiudicazione di un lotto riguardante la gestione di un servizio di riabilitazione domiciliare rivolto agli utenti dei Centri di Salute Mentale in favore della società controinteressata. La ricorrente si era, invece, classificata in seconda posizione.

In particolare, la ricorrente ha lamentato la sussistenza di vizi a portata escludente a carico dell'offerta presentata dall'aggiudicataria consistenti nel coinvolgimento nella gestione dell'appalto di altro soggetto non qualificato per la gara. Tale motivo è stato ritenuto infondato dal Collegio che ha rilevato come dai documenti di gara emergesse che l'aggiudicataria avesse partecipato singolarmente valutando insufficienti i meri riferimenti contenuti nell'offerta a una terza società ad avvalorare una forma di partecipazione congiunta, di avvalimento o di subappalto.

La ricorrente, inoltre, ha censurato la scelta della stazione appaltante di non prevedere alcun requisito economico-finanziario e tecnico-professionale per la partecipazione alla procedura. Al riguardo, il TAR ha confermato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa ritenendo che, nel caso di specie, non potessero ravvisarsi nelle scelte operate dalla stazione appaltante – caratterizzate da ampia discrezionalità – profili di manifesta arbitrarietà e irragionevolezza tali da giustificare il sindacato del giudice amministrativo. L'andamento della gara, nel caso in esame, aveva, infatti, confermato che le scelte operate dall'Amministrazione avevano consentito di vagliare e selezionare le offerte sul piano tecnico e qualitativo, garantendo un accesso aperto e un confronto concorrenziale tra le stesse.

Da ultimo, la ricorrente ha lamentato la mancata valutazione da parte dell'amministrazione di omissioni dichiarative dell'aggiudicataria in relazione all'avvio di indagini penali nei confronti di soggetti collegati alla società stessa. Sul punto, il Collegio ha rilevato come le notizie di indagini penali non fossero idonee a fondare l'esclusione dell'aggiudicataria per omissioni dichiarative in quanto estrapolate da generici articoli di stampa e non confortate da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Oltre a ciò, il TAR ha evidenziato come gli amministratori del ramo dell'azienda ceduta, come nel caso di specie, non compaiono tra i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione in ordine all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Il Collegio ha, infatti, precisato che può configurarsi la violazione dell'obbligo dichiarativo soltanto ove vi sia continuità tra precedente e nuova gestione imprenditoriale, nonostante la intervenuta cessione.

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