PAT: decorrenza degli effetti della disposizione sul c.d. domicilio digitale

06 Novembre 2023

Il Consiglio di Stato si è pronunciato nel caso in esame sulla seguente questione: a quali ricorsi si applica la disciplina transitoria prevista in tema di c.d. domicilio digitale nel processo amministrativo telematico?

Massima

L'art. 7 del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni dalla l. n. 197/2016 ha modificato l'art. 25 c.p.a., introducendo nel processo amministrativo telematico la regola del c.d. domicilio digitale e prevedendo una specifica disciplina transitoria, secondo la quale il c.d. domicilio digitale trova applicazione nei giudizi introdotti con ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017 mentre ai ricorsi depositati anteriormente a tale data trovano applicazione - fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018 - le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 168/2016.

Il caso 

La sentenza in commento ha deciso su un caso in cui la pronuncia di primo grado era stata notificata all'Amministrazione resistente nel mese di luglio 2017 presso la segreteria del TAR, sulla base di quanto risultante dalla sentenza di prime cure.

L'Amministrazione aveva proposto appello oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 92 c.p.a.

La appellata aveva dunque sostenuto che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato.

L'Amministrazione appellante peraltro aveva replicato che la notifica eseguita presso la segreteria del TAR fosse nulla, perché effettuata in violazione del c.d. domicilio digitale, e come tale inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione.

La questione

Il Consiglio di Stato si è pronunciato nel caso in esame sulla seguente questione: a quali ricorsi si applica la disciplina transitoria prevista in tema di c.d. domicilio digitale nel processo amministrativo telematico?

Le soluzioni giuridiche

Nella pronuncia in commento il Consiglio di Stato ha chiarito i termini di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 7, comma 5, del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni dalla l. n. 197/2016, in tema di c.d. domicilio digitale nel processo amministrativo telematico.

In particolare, secondo quanto previsto dal predetto art. 7, comma 5, le modifiche apportate dallo stesso art. 7 all'art. 25 c.p.a. producono effetti solo sui giudizi introdotti con ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017 mentre ai ricorsi depositati anteriormente a tale data trovano applicazione - fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018 - le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 168/2016.

Nel caso in esame il Consiglio di Stato, dopo aver evidenziato che il ricorso di primo grado era stato depositato il 18 marzo 2014 ed era stato definito con sentenza pubblicata in data 22 giugno 2017 e notificata in data 27 luglio 2017, ha concluso che dovessero trovare applicazione, non oltre il 1 gennaio 2018, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto n. 168/2016 e dunque l'art. 25, comma 1, c.p.a., il quale prevede che, se una parte non ha eletto domicilio nel comune in cui ha sede il giudice a quo, le notificazioni devono essere effettuate presso la segreteria del medesimo.

Ad avviso del Consiglio di Stato, l'appellata aveva dunque notificato ritualmente presso la segreteria del Giudice di primo grado al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione, con la conseguenza che l'appello, notificato oltre 60 giorni da tale notificazione, era irricevibile.

Il termine breve di impugnazione di 60 giorni era infatti venuto a scadenza il giorno 25 settembre 2017, cioè anteriormente alla data (il 19 gennaio 2018) in cui l'appello era poi stato notificato.

Si rinvengono altre pronunce del Giudice Amministrativo su ipotesi di notificazione dell'atto di appello che involgono la questione della decorrenza del c.d. domicilio digitale.

Ci si riferisce all'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. II, 27 luglio 2022, n. 6600. In tale ipotesi la sentenza di primo grado era stata pubblicata in data 4 gennaio 2018 ed era stata notificata in data 29 gennaio 2018; l'atto d'appello era stato notificato in data 26 marzo 2018 in forma cartacea; la notificazione era stata effettuata mediante consegna all'Ufficiale giudiziario che vi aveva provveduto a mezzo del servizio postale presso la segreteria del Tar al difensore della parte appellata, dove il ricorrente aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado; la parte appellata non si era costituita in giudizio.

In quella sede il Consiglio di Stato ha ritenuto che la notificazione dell'impugnazione effettuata presso la segreteria del TAR in difformità dalle prescrizioni dell'art. 25 c.p.a. dovesse essere ritenuta nulla.

Si richiama altresì la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 4 luglio 2022, n. 5577, che riguarda un'ipotesi in cui era stata eccepita dall'appellato l'inammissibilità del gravame per inesistenza della notifica del ricorso, in quanto depositato presso la segreteria del TAR, in violazione dell'art. 25 c.p.a..

Il Consiglio di Stato ha concluso che la notificazione dell'impugnazione presso la segreteria del TAR dovesse essere considerata nulla ai sensi dell'art. 25 c.p.a.

Osservazioni

La sentenza ricostruisce il quadro normativo in tema di c.d. domicilio digitale nel processo amministrativo telematico.

Le disposizioni dell'art. 25 c.p.a., così come novellate dall'art. 7 del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni dalla l. n. 197/2016, pur prevedendo una complicata disciplina transitoria, non sollevano particolari questioni ermeneutiche.

Il percorso argomentativo seguito dalla pronuncia in commento risulta corretto e in linea con il disposto dell'art. 25 c.p.a.

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