Conflitto di giurisdizione: compete al Giudice ordinario la contestazione dell’ammontare del corrispettivo per l’utilizzo di un depuratore gestito da un Comune
09 Novembre 2023
Un'amministrazione comunale proponeva dinanzi al Tribunale ordinario domanda per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa da altro Comune per il pagamento del corrispettivo dovuto per l'utilizzo del depuratore. Il Comune contestava l'assenza di un credito certo e liquido, perché quantificato con determinazione unilaterale dell'Amministrazione opposta. Quest'ultima avrebbe applicato un prezzo diverso da quello previsto nel contratto, modificando unilateralmente la clausola della convenzione recante la determinazione del compenso da corrispondere, che poteva modificarsi solo per legge, decreto o con una nuova determinazione delle amministrazioni contraenti. In particolare, veniva contestato che la modificazione della tariffa avrebbe rappresentato un arbitrario esercizio dello ius variandi, contrario alla buona fede ed era altresì contestata l'applicazione del tasso d'interesse previsto dal d.lgs. n. 231/2002 trattandosi di una transazione tra due pubbliche amministrazioni derivante da un Accordo di programma. Il Tribunale adito declinava la propria giurisdizione in favore del GA. Il TAR ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che la cognizione della controversia non rientri nella giurisdizione del GA. Il Collegio ha precisato, tra l'altro, che la sentenza declinatoria della competenza ha ritenuto che la convenzione sull'utilizzo del servizio di depurazione sarebbe stata qualificabile come accordo di programma, ai sensi dell'art. 34, del d.lgs. n. 267/2000, rientrante nella categoria degli accordi organizzativi tra le pubbliche amministrazioni. Pertanto, applicandosi l'art. 15 della legge n. 241/1990 in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, la giurisdizione sulla controversia, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, e lett. p), sarebbe spettata, in via esclusiva, al GA. Il Tribunale ha messo in evidenza, altresì, che la controversia sarebbe stata riconducibile, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, dal momento che le fatture sarebbero state calcolate sulla base di una tariffa determinata unilateralmente. In proposito, il Collegio ha chiarito che ai fini della determinazione della giurisdizione non rileva la convenzione originariamente sottoscritta tra i due Comuni, riconducibile ad un accordo amministrativo, poiché non riguarda né tale accordo, né l'esercizio del potere in concreto da parte di una p.a., ma un'ingiunzione di pagamento di somme dovute per la prestazione del servizio di depurazione, ossia un atto a valle dell'accordo che involge aspetti meramente patrimoniali, afferenti il rapporto e non l'atto convenzionale a monte. Il giudizio, quindi, riguarda rapporti di dare/avere, ossia aspetti per i quali è esclusa la giurisdizione del GA, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. a), n. 2, c.p.a. Sul punto, il Collegio ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione civile affermato nelle sentenze n. 7759/2017 e n. 8186 del 2022 per cui “Non è quindi la generica (e spesso opinabile) inerenza (dell'oggetto) della controversia a una "materia" tra quelle elencate nell'art. 133 c.p.a. a far radicare la giurisdizione esclusiva, ma la contestazione delle modalità di esercizio del potere concretamente esercitato dalla pubblica amministrazione in quella materia”. Inoltre, il Collegio ha posto in rilievo che l'art. 133 c.p.a. fa salva la giurisdizione del GO se l'oggetto della controversia non riguarda la determinazione di pretese che implichino l'esercizio di una discrezionalità della p.a. o la presenza o la verifica di un potere autoritativo oppure le pretese meramente patrimoniali non connesse al potere d'intervento della p.a. a tutela degli interessi generali. Invece, la controversia di specie afferisce alla fase esecutiva del rapporto, ossia alla mera richiesta del corrispettivo per l'utilizzo del depuratore, cioè alla controprestazione dovuta per il servizio, senza che rilevi alcun aspetto autoritativo. Ad avviso del Collegio non sembra appropriato neppure il richiamo da parte del Tribunale all'art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a. relativo alla giurisdizione esclusiva del GA in materia di gestione dei rifiuti, non essendo stati impugnati provvedimenti amministrativi riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio pubblico in materia. Pertanto, il TAR con l'ordinanza in esame ha ritenuto il difetto di giurisdizione del GA in favore del GO, e ha disposto, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a. e dell'art. 59, comma 3, l. n. 69/2009, la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione affinché pronuncino sul sollevato conflitto negativo di giurisdizione affermando la giurisdizione del GO in ordine alla controversia introdotta con il ricorso in esame. |