Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 7Codice legge fallimentare Art. 22. Dibattito pubblico obbligatorio (Articolo 40) Articolo 1. Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio. 1. Sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio, ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 8, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui alla Tabella 1. 2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nella tabella 1 annessa al presente allegato sono ridotti del 50 per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte: a) su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977; b) nella zona tampone come definita nelle Linee guida operative emanate dell'UNESCO; c) nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette. 3. Per le opere di cui alla Tabella 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, la stazione appaltante o l'ente concedente indìce il dibattito pubblico su richiesta: a) della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell'opera; b) di un Consiglio regionale o di una provincia o di una città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall'intervento; c) di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall'intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno centomila abitanti; d) di almeno cinquantamila cittadini elettori nei territori in cui è previsto l'intervento; e) di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di centomila abitanti e per il territorio di comuni di montagna.
Articolo 2. Esclusioni 1. Il dibattito pubblico è escluso: a) per le opere previste dai Titoli V e VI della Parte VII del libro II del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti; c) per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base di norme europee.
Articolo 3. Indizione del dibattito pubblico. 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, ciascuno secondo il proprio ordinamento, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle eventuali alternative progettuali. 2. Il dibattito pubblico ha avvio con la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del codice, della relazione di progetto dell'opera di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del presente allegato.
Articolo 4. Responsabile del dibattito pubblico 1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina, con immediatezza e, comunque, entro dieci giorni dalla determinazione di indizione di cui all'articolo 3, comma 1, il responsabile del dibattito pubblico tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio- economica. Su richiesta delle stazioni appaltati o degli enti concedenti, il responsabile del dibattito pubblico è individuato dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore è un Ministero, il responsabile del dibattito pubblico è designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al ministero interessato. Nel caso di comprovata assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, il responsabile del dibattito pubblico può essere individuato dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi. 2. Non possono assumere l'incarico di responsabile del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una provincia o di una città metropolitana ove la stessa opera è localizzata. 3. Il responsabile del dibattito pubblico: a) progetta le modalità di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell'incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico, esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, salva la sussistenza di specifiche esigenze, motivate sulla base di elementi oggettivi, che rendano necessaria la calendarizzazione di incontri con diverse modalità; b) valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche alla relazione di progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); c) favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito; d) in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua le modalità di comunicazione e informazione al pubblico, curando l'organizzazione e gli aggiornamenti della sezione del sito istituzionale di afferenza; e) redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all'articolo 7, comma 1.
Articolo 5. Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell'ente concedente. 1. La stazione appaltante o l'ente concedente provvede a: a) elaborare la relazione di progetto dell'opera, scritta in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui è motivata l'opportunità dell'intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228; b) pubblicare sul proprio sito istituzionale e richiedere la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento della relazione di cui alla lettera a); c) comunicare al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'indizione del procedimento del dibattito pubblico e la relativa conclusione; d) fornire le informazioni sull'intervento e, ove significativo, sulle alternative progettuali esaminate nella prima fase del progetto di fattibilità; e) partecipare in modo attivo alle attività previste dal dibattito pubblico e fornire il supporto necessario per rispondere ai quesiti emersi nel corso del dibattito pubblico; f) valutare i risultati e le proposte emersi nel corso del dibattito pubblico e redigere un documento conclusivo in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte; g) sostenere i costi relativi allo svolgimento del dibattito pubblico, previsti negli oneri della progettazione dell'intervento di cui all'articolo 41, comma 9, del codice.
Articolo 6. Svolgimento del dibattito pubblico. 1. Dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 2, decorrono i termini di conclusione di cui all'articolo 40, comma 5, del codice. 2. Il titolare del potere di indire il dibattito pubblico può prorogarne una sola volta e per la durata massima di due mesi il termine di conclusione di cui al comma 1, in caso di comprovata e motivata necessità. 3. Gli enti legittimati ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del codice, nel termine ivi stabilito, possono presentare osservazioni e proposte con le modalità stabilite dal responsabile del dibattito pubblico in conformità alle previsioni dell'articolo 4, comma 3, lettera a).
Articolo 7. Conclusione del dibattito pubblico. 1. Nel termine di cui all'articolo 40, comma 5, del codice, il responsabile del dibattito pubblico presenta alla stazione appaltante o all'ente concedente la relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, nonché sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, che contiene: a) la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico; b) la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito; c) la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede alla stazione appaltante o all'ente concedente di prendere posizione nella relazione conclusiva, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), con l'eventuale indicazione delle proposte ritenute meritevoli di accoglimento. 2. La stazione appaltante o l'ente concedente, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, adotta il proprio documento conclusivo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), del quale viene data comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, nonché al Dipartimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
Tabella 1
InquadramentoL'allegato in esame, in applicazione dell'art. 40 comma 8 del nuovo codice, contiene le disposizioni di dettaglio che le stazioni appaltanti devono osservare per dare corso al dibattito pubblico obbligatorio. Come si è detto nel commento dell'art. 40 (a cui si rinvia), la norma codicistica prevede tre possibili ipotesi di ricorso al dibattito pubblico. E segnatamente: – quello obbligatorio, per le categorie di opere di cui all'Allegato I.6 del codice; – quello obbligatorio su richiesta qualificata, per le opere di importo compreso tra la soglia indicata nella tabella 1 e due terzi della stessa; – e quello facoltativo. L'allegato I.6 al nuovo codice individua, appunto, le opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio in base alla tipologia, alle soglie dimensionali e agli importi delle stesse opere. Come evidenzia la relazione illustrativa, il medesimo allegato I.6 riprende per larga parte i contenuti del d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 76, adottato in attuazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 50/2016 (Greco). Oltre ad alcune scelte di semplificazione anche terminologica (ad esempio, il “coordinatore del dibattito pubblico” diventa il “responsabile” dello stesso), la principale novità è costituita dalla soppressione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, già istituita dall'art. 4 del citato d.P.C.M. n. 76/2018 con compiti di monitoraggio, regolazione e pubblicità dei dibattiti pubblici attivati dalle varie stazioni appaltanti. Inoltre, nel testo sottoposto all'esame definitivo sono state modificate le soglie relative all'obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrutture ferroviarie (elevandole da 15 a 30 km). L'allegato in commento si compone di sette articoli e di una tabella. Nel dettaglio, essi si occupano de: – le opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio (art. 1); – le esclusioni dallo stesso dibattito pubblico (art. 2); – l'indizione del dibattito pubblico (art. 3); – la figura del responsabile del dibattito pubblico (art. 4); – le funzioni e compiti della stazione appaltante e dell'ente concedente (art. 5); – lo svolgimento del dibattito pubblico (art. 6); – la conclusione del dibattito pubblico (art. 7); – la tipologia e soglie dimensionali delle opere soggette al dibattito pubblico obbligatorio (tabella n. 1). Lo svolgimento del dibattito pubblicoL'art. 1 dell'allegato I.6 al d.lgs. n. 36/2023 ha carattere marcatamente ricognitivo e, in combinato disposto con la tabella n. 1, individua le opere per la cui realizzazione è obbligatorio procedere con il dibattito pubblico. Si tratta, tra le altre, della realizzazione di: – autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie; – tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza; – aeroporti; – porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse; – interventi per la difesa del mare e delle coste; – piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi; – interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario; – elettrodotti aerei; – impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole; – opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò̀ travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della l. n. 183/1989; – infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico; – Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche. Il comma 2 del medesimo art. 1 stabilisce che i parametri di riferimento delle soglie dimensionali indicati nella tabella 1 sono ridotti del cinquanta per cento se si tratta di interventi ricadenti, anche in parte: – su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO; – nella zona tampone come definita nelle Linee guida operative emanate dell'UNESCO; – nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine protette. Questa previsione costituisce, in sostanza, una forma di ulteriore protezione verso tali beni e aree in virtù della loro rilevante importanza culturale e ambientale. A norma dell'art. 2 dell'allegato, invece, sono escluse dall'ambito di operatività del dibattito pubblico obbligatorio le opere che riguardano: – la sicurezza e la difesa nazionale; – gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri e adeguamenti tecnologici; – le infrastrutture energetiche transeuropee, per le quali è già prevista una diversa tipologia di consultazione preliminare. Ciò in quanto si tratta di opere attinenti a settori particolarmente “sensibili” e la cui realizzazione richiede (in molti casi) notevole celerità (Grassucci). All'art. 3 dell'allegato è disciplinata la fase dell'indizione del dibattito pubblico. La disposizione ha un taglio operativo e specifica che la competenza allo svolgimento della fase in questione spetta al soggetto all'uopo individuato dalla stazione appaltante – in base al proprio ordinamento interno – quale titolare del potere di indire la procedura del dibattito pubblico. Questo soggetto deve redigere la relazione di progetto dell'opera, che – secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. a), del medesimo allegato – dovrà: – essere scritta in linguaggio chiaro e comprensibile; – contenere la motivazione circa l'opportunità di realizzare le opere in progetto; – e indicare le valutazioni effettuate dalla stazione appaltante in merito agli impatti sociali, ambientali ed economici delle opere stesse. Tali specificazioni – ad avviso di chi scrive – mirano a rimarcare l'importanza della chiarezza e della sinteticità degli atti amministrativi (il che costituisce, come noto, un principio cardine dei tempi moderni, che ha preso piede in misura crescente in tutti i settori dell'ordinamento) e a fornire coordinate motivazionali riguardo ai temi di maggiore sensibilità collettiva. Ciò per dare un più ampio respiro all'istituto e per garantirne l'effettiva utilità. L'art. 4 definisce i compiti del responsabile del dibattito pubblico, ossia del soggetto destinato a prendere il posto del coordinatore del dibattito pubblico individuato dal d.P.C.M. n. 76/2018 (Greco). Si tratta del soggetto individuato dalla stazione appaltante per svolgere un ruolo con compiti pressoché analoghi a quelli del RUP. Precisamente, il responsabile del dibattito pubblico deve garantire l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento (ossia: – le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento; – le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera; – nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati, che in ragione dei loro scopi statutari, sono interessati dall'intervento). La partecipazione consiste nella possibilità di presentare osservazioni e proposte scritte entro sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto dell'opera (come stabilito dall'art. 40, comma 4). Si tratta della riproposizione dello schema tipico invalso in tutti i procedimenti amministrativi (C. cost. n. 235/2018). Inoltre, al fine di facilitare l'intervento dei soggetti coinvolti nella misura più ampia possibile, possono essere previsti incontri da tenersi con l'utilizzo di strumenti informatici o telematici. Solo in via eccezionale e per esigenze da motivare in modo esplicito il responsabile può organizzare incontri in modalità non telematica (art. 4, comma 3, lett. a). Il che risulta del resto coerente con il processo di modernizzazione e di digitalizzazione che sta sempre più interessando la Pubblica Amministrazione. Le osservazioni pervenute durante tali incontri sono raccolte e sintetizzate dal responsabile del dibattito nel documento finale, il quale deve indicare all'interno del documento quali osservazioni sono state ritenute “meritevoli di considerazione”. In buona sostanza, dal citato contesto normativo emerge che la gestione del dibattito pubblico spetta alla stazione appaltante (e al responsabile individuato nell'organico della medesima amministrazione) che assume l'iniziativa, cura lo svolgimento della procedura e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, e – infine – valuta gli esiti del procedimento (Scognamiglio). Nel d.m. n. 76/2018 era peraltro previsto – pur non senza incertezze, come evidenziato dalla dottrina (Grassucci) – che la funzione di garanzia del rispetto dei principi di informazione e di partecipazione fosse attribuita alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico, la quale svolgeva il ruolo di soggetto terzo e imparziale, garante del corretto svolgimento del procedimento. Tuttavia, come si è detto al precedente paragrafo I, l'allegato I.6 ha eliminato tale organo, verosimilmente in un'ottica di semplificazione del procedimento di dibattito pubblico. A tal proposito si è osservato che nell'attuale assetto normativo manca una figura indipendente e neutrale a garanzia del rispetto dei princìpi di trasparenza e partecipazione che presiedono al dibattito e la cui osservanza è essenziale perché questo strumento possa effettivamente coinvolgere le collettività locali e conseguire i suoi obiettivi (Scognamiglio). Tale non può dirsi il responsabile del dibattito pubblico, che nell'allegato I.6 è destinato a prendere il posto del coordinatore del dibattito pubblico individuato dal d.P.C.M. n. 76/2018, ancorché designato da un soggetto esterno alla stazione appaltante (il Ministero competente ovvero, per le opere progettate dai Ministeri, la Presidenza del Consiglio dei ministri), atteso che il compito di tale soggetto è destinato a esaurirsi nella redazione della relazione conclusiva di cui all'articolo 7 dell'allegato I.6, mentre le determinazioni finali spettano pur sempre alla stazione appaltante (Greco). L'art. 6 dell'allegato disciplina la procedura per lo svolgimento del dibattito pubblico. Segnatamente, il procedimento è il seguente. – Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali .– Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte. – Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso del dibattito pubblico, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante. – Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione. A norma dell'art. 7 il responsabile del dibattito pubblico presenta alla stazione appaltante o all'ente concedente la relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura, che deve contenere: – la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico; – la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito; – la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede alla stazione appaltante o all'ente concedente di prendere posizione nella relazione conclusiva, con l'eventuale indicazione delle proposte ritenute meritevoli di accoglimento. Entro due mesi dalla data in cui ha ricevuto la suddetta relazione la stazione appaltante o l'ente concedente devono adottare il documento conclusivo, in cui si evidenzia la volontà o meno di realizzare l'intervento, le eventuali modifiche da apportare al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte. Questo documento finale viene pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall'intervento, nonché del Dipartimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. c). In proposito si deve rilevare che appare non risolto il problema applicativo relativo alla natura giuridica del provvedimento che conclude il dibattito pubblico. Il citato comma 6 dell'art. 40 si limita a prevedere che gli esiti del dibattito vengano “valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione” (sul presupposto, ribadito dall'all. I.6 in linea con il previgente d.P.C.M. n. 76/2018, che il dibattito sia avviato in relazione al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento). Dunque sembra che eventuali doglianze avverso le forme e modalità di composizione degli interessi definite all'esito del dibattito pubblico debbano essere formulate dagli interessati direttamente con l'impugnazione del provvedimento di approvazione del progetto che sarà posto a base di gara, non essendo prevista – così come nel regime normativo precedente – una autonoma decisione conclusiva del dibattito. Ciò tuttavia non può valere, come è stato autorevolmente osservato, per i casi in cui all'esito del dibattito si rinunci del tutto alla realizzazione dell'opera (la c.d. “opzione zero”, non esclusa neanche teoricamente dalla disciplina in esame): in questi casi, la scelta dell'amministrazione dovrà necessariamente essere espressa in un atto a valenza provvedimentale, avente natura di revoca impropria e destinato a incidere sulla programmazione delle opere pubbliche, la quale evidentemente dovrà essere modificata con l'espunzione di quella per la quale si sia deciso di soprassedere (Greco). Il dibattito pubblico per le opere del PNRRPer completezza si evidenzia che – come si legge anche nella relazione illustrativa – con l'art. 46 del d.l. n. 77/2021 (c.d. Semplificazioni-bis) sono state apportate modifiche alla disciplina del dibattito pubblico. In particolare, si è previsto – tra il resto – che per le opere di cui all'art. 44, comma 1, del medesimo d.l. n. 77/2021, nonché per quelle finanziate in tutto o in parte con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) possono essere individuate soglie dimensionali da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del d.P.C.M. n. 76/2018. Come si legge nella nota di accompagnamento al decreto, il provvedimento è frutto di un'analisi svolta dalla Commissione sul dibattito pubblico, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, per rafforzare lo strumento del dibattito pubblico – come disposto dal d. l. n. 77/2021 c.d “decreto Semplificazioni” – allargandone il campo di applicazione, così da condividere con le comunità locali e gli enti territoriali la progettualità delle grandi opere infrastrutturali finanziate con i fondi del PNRR. Dalla nota emerge infatti che il dibattito pubblico è uno strumento cruciale di partecipazione democratica che non solo dovrebbe agevolare l'attuazione del PNRR, ma potrebbe contribuire anche a rendere più sostenibili i progetti e quindi la costruzione delle opere, da un punto di vista sociale e ambientale, oltre che economico. BibliografiaCaringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021; Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2021; Grassucci, Sub art. 22 d.lgs. n. 50/2016, in Codice dei contratti pubblici commentato, a cura di Caringella, Milano, 2022; Scognamiglio, Il nuovo codice dei contratti pubblici: dibattito pubblico: indietro tutta, in apertacontrada.it; Greco, Programmazione e progettazione: le novità del nuovo codice, in giustizia-amministrativa.it, 2023. |