Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 15Codice legge fallimentare Art. 23. Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali (Articolo 41, comma 13) Articolo 1. Indicazioni di carattere generale 1. I prezzari regionali sono redatti ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente allegato contiene indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo l'omogeneità dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il prezzario opera come strumento posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole regioni. 2. Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di supporto, i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali, con particolare riguardo al sito della regione o provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP), insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare. Ferme restando le competenze del progettista in merito alla corretta definizione della composizione del costo di un'opera, la decisione di rendere pubblico il sistema della formazione di tale costo intende promuovere massima trasparenza rispetto alla metodologia di definizione del prezzo pubblicato. Ai fini di cui al presente comma, i prezzari regionali sono resi disponibili in formato open data. 3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari, il presente allegato contiene indicazioni relative: a) alla strutturazione e all'articolazione dei prezzari, prevedendo anche l'utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificità territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilità e possibilità di confronto dei prezzari regionali; b) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilità dei contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento; c) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalità di rilevazione; d) alle tempistiche e alle modalità per l'aggiornamento dei prezzari in attuazione del presente allegato e per la progressiva pubblicazione dell'analisi; e) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di definire istruzioni di dettaglio per l'omogeneizzazione dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni. 4. La definizione delle istruzioni di dettaglio relative al comma 3, lettere a), b), c) e d) è affidata al Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 composto da rappresentanti delle regioni, nell'ambito della rete dei prezzari regionali, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more della conclusione di tale processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validità e l'aggiornamento straordinario previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere effettuato con la metodologia e le procedure previgenti.
Articolo 2 Struttura e contenuti del prezzario 1. Il prezzario di riferimento è codificato in termini di lavorazioni e risorse. Con il termine “lavorazioni” si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un'opera che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale. 2. Le lavorazioni sono classificate secondo “livelli successivi” e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in: a) tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di determinate opere; b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività; c) voce: classificazione subordinata al capitolo; d) articolo: classificazione subordinata alla voce. 3. Con il termine “risorsa” si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in: a) famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attività, in particolare: 1) risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell'uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera); 2) attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti); 3) prodotto: risultato di un'attività produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attività produttiva delle costruzioni; b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività; c) voce: classificazione subordinata al capitolo; d) articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento. 4. Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezzari, le norme generali indicano le norme di misurazione delle lavorazioni, le indicazioni sulle spese generali e i criteri di analisi da applicare, nonché le eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori. 5. A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di organizzazione del prezzario nella Tabella A annessa al presente allegato. 6. Ai fini della realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), i codici di transcodifica che mettono in relazione i contenuti dei prezzari regionali sono costruiti mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su più livelli e contenente un “prefisso”, che indica la regione o la provincia autonoma di appartenenza, come riportato nella Tabella B annessa al presente allegato e un numero di due cifre che indica l'anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilità di identificare il prezzario e il suo eventuale aggiornamento intervenuto in corso d'anno. 7. Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. La codifica potrà prevedere l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l'utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione. La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni è demandata al Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 61.
Articolo 3 Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione 1. Nella voce relativa alle risorse dei prezziari regionali rientrano le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e i riferimenti per l'attribuzione del prezzo di tali risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le altre risorse il prezzo è determinato sulla base di una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. 2. I costi delle risorse umane sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle. Tale costo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo. 3. Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente “nolo”, viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. Si distingue in “nolo a freddo” e “nolo a caldo” in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni: a) nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.; b) nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'operatore economico, quale soggetto contraente con la stazione appaltante. 4. I costi dei prodotti, determinati seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12, riguardano la fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto. 5. La rilevazione dei costi è l'attività attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti e delle attrezzature. Tali dati sono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale, ottenuto aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d'impresa. Le specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzario devono rispettare i requisiti e le limitazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 79 del codice. 6. La metodologia di rilevazione da utilizzare è, in via prioritaria, quella “diretta”, che prevede l'acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione è effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, così da garantire la circolazione anonima dei dati tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzario. Nell'ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, essi sono acquisiti nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali come disciplinati dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR-General Data Protection Regulation), anche assicurando il rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti. L'attività di rilevazione consente l'acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un'attrezzatura. L'oggetto della rilevazione contiene: a) una descrizione puntuale del prodotto o dell'attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili ad un'eventuale conversione in unità di misura diverse; b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l'articolo relativo al prodotto o all'attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo prezzo; c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all'attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione; d) una idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM). 7. La selezione degli informatori coinvolti nell'attività di rilevazione è operata nel rispetto dei seguenti requisiti: a) la rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati (informatori) facenti parte della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita o del magazzino; b) gli informatori, distinti in base agli ambiti di operatività merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente collocati e operativi sul territorio regionale; c) per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di operatori. 8. Ogni regione o provincia autonoma può attivare ulteriori azioni di controllo della qualità del dato fornito dagli informatori. La procedura per la rilevazione dei costi, per l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie si articola nelle seguenti fasi: a) la selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati; b) la trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni da fornire, nel rispetto del segreto statistico, del regolamento (UE) 2016/679 e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) il trattamento e la verifica dei dati e delle informazioni acquisiti; d) la rendicontazione dell'attività. 9. Il periodo della rilevazione si svolge assicurando che l'attività di acquisizione dei costi si concluda entro il 31 ottobre al fine di disporre di informazioni il più possibile aggiornate e consentire un aggiornamento puntuale del prezzario entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Sono in ogni caso fatte salve le tempistiche e le modalità conseguenti ad eventuali aggiornamenti in corso d'anno, all'esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province autonome, secondo quanto previsto dall'articolo 6. 10. La Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvale dell'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) per promuovere il monitoraggio dei costi di uno specifico elenco di prodotti più rilevanti e di maggior impiego. 11. Il monitoraggio dei prodotti più rilevanti è finalizzato a garantire un maggiore scambio informativo tra le regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformità nella modalità di rilevazione e nei prezzi pubblicati, nonché a permettere un monitoraggio infra-annuale dell'evoluzione dei costi dei materiali, in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi dei prodotti e delle attrezzature. A tal fine, l'attività di monitoraggio si conclude con la pubblicazione di un documento di sintesi, elaborato sotto forma di tabella, che per ciascun prodotto o attrezzatura soggetti a monitoraggio, indica: a) la descrizione del prodotto o dell'attrezzatura; b) l'unità di misura; c) il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, al netto delle spese generali (variabili dal 13 per cento al 17 per cento), dell'utile di impresa (10 per cento) e dell'IVA; d) eventuali note. 12. La tabella di cui al comma 11 consente l'analisi dei valori medi, nonché della dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La comparazione della predetta tabella in diversi periodi consente, inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto al periodo precedente. 13. All'esito della fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che è soggetto ad approvazione ai fini della sua pubblicazione nel prezzario. Il prezzo di riferimento è calcolato a partire dai dati e dalle informazioni acquisite, attraverso metodologie analitiche ripercorribili, ed è parametrato alla media semplice. Quando i dati raccolti sono caratterizzati da una elevata dispersione o dalla presenza di valori anomali, possono essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali l'utilizzo della mediana, della media pesata (per la dimensione dell'informatore) o l'eliminazione dei dati anomali. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'IVA.
Articolo 4 Ambito oggettivo di applicazione e validità 1. I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un'opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e l'espressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregionale per le opere pubbliche territorialmente competente nell'ambito dei lavori svolti dagli organi o tavoli tecnici o commissioni all'uopo costituiti dalle regioni o province autonome. 2. I prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero: a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente; b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente. 3. Il termine di approvazione di cui al comma 2, lettere a) e b), è riferito alla data di adozione dell'atto di approvazione del progetto posto a base di gara. 4. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come descritti e attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Se non diversamente indicato, essi non comprendono gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi devono essere determinati e computati separatamente. 5. Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzario, la versione ufficiale è esclusivamente quella pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR), sul sito della regione o della provincia autonoma competente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Servizio Contratti Pubblici (SCP).
Articolo 5 La determinazione del prezzo a base di gara 1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione è ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica delle attività da svolgere, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nell'articolo 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficoltà di esecuzione. La descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare è resa pubblica e consultabile secondo le istruzioni definite dal tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6. 2. L'analisi del prezzo è un procedimento attraverso il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell'opera, elaborato sulla base dei seguenti fattori: a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) così ripartito: 1) costo per unità di tempo del lavoro (RU); 2) costo per unità di misura di prodotti da costruzione (PR); 3) costo per unità di tempo delle attrezzature (AT); b) costo indiretto costituito dalle spese generali (definite tra il 13 per cento e il 17 per cento) (SG); c) costo figurativo (U): 1) utili d'impresa pari al 10 per cento (U). 3. Il prezzo è determinato mediante le seguenti operazioni di analisi: a) applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari; b) aggiungendo la percentuale per spese generali; c) aggiungendo una percentuale del 10 per cento per l'utile dell'esecutore. 4. Il prezzo della lavorazione si ottiene considerando la seguente espressione: dove: Il prezzo della lavorazione è dato dalla seguente relazione 5. Nell'ambito del prezzario, per ogni prezzo è indicata o consultabile, ove disponibile, la relativa analisi attraverso un processo di pubblicazione graduale, secondo quanto previsto dall'articolo 1. 4. Durante le fasi di gestione e aggiornamento dei prezzari si procede, ove necessario, alla verifica quali-quantitativa delle risorse impiegate, al fine di adeguare e mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie e alle normative più attuali. Nelle analisi è possibile evidenziare l'incidenza percentuale delle risorse, con particolare riferimento alle risorse umane, e l'incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L'incidenza di una risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo complessivo della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il costo di riferimento della lavorazione. Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'IVA. 5. Ai sensi dell'articolo 31 dell'allegato I.7 al codice, per “spese generali comprese nel prezzo dei lavori”, a carico dell'esecutore, si intendono: a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro; b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore; d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere; l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; m) le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali; n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 110, comma 5, lettera c), del codice; p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto. 6. Per comporre le nuove analisi sono utilizzate le risorse elementari previste nel prezzario. Resta nella facoltà del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario di riferimento non contempli una lavorazione prevista in progetto. 7. Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell'articolo 31 dell'allegato I.7 al codice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera. Gli oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono compresi, in quanto rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall'allegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del 2008. Secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, dell'allegato I.7 al codice, i predetti oneri sono compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell'opera, alimentando una quota parte delle spese generali stesse. Il progettista dell'opera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera coordinata la progettazione al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso. 8. Con il termine “costi della sicurezza” si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto: a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 e punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008; b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008. 9. Gli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” (decreto legislativo n. 81 del 2008), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un'opera da non assoggettare a ribasso d'asta nelle offerte delle imprese. Nell'ambito del processo di adeguamento del prezzario regionale al presente allegato, i relativi importi comprendono unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13 per cento al 17 per cento). La quota di utile di impresa (10 per cento) è sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di presentazione delle offerte. I contenuti di tale tipologia sono indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza, ferme restando le ulteriori previsioni progettuali o prescrizioni operative di settore, previste nel documento progettuale specifico della sicurezza e direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie del prezzario. Nelle ipotesi di cui al quarto periodo, si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10 per cento, per omogeneità con quanto operato con i prezzi della tipologia “Sicurezza”. I costi così stimati non sono sottoposti a ribasso e sono riconosciuti per le quantità eseguite. 10. L'eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia “Sicurezza” per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza comporta preventivamente l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile, con un coefficiente di moltiplicazione pari a uno virgola dieci, e i valori così stimati sono sottoposti a ribasso d'asta.
Articolo 6 Organizzazione e attività di coordinamento 1. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dell'efficienza dell'azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialità nell'adozione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro potenzialmente confliggenti. 2. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico, presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell'ambito delle attività della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni2: a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l'attuazione progressiva del presente allegato; b) definizione aggiornata dei prodotti più rilevanti e delle relative unità di misura sui quali condividere l'attività di monitoraggio; c) condivisione dei risultati dell'attività di monitoraggio sui costi dei prodotti più rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale; d) definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipata dei prezzari, a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali più rilevanti, e per la pubblicazione delle analisi; e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all'articolazione del prezzario di cui all'articolo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni; f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilità dei prezzari, nonché le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice3; g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalità con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalità stesse di rilevazione. g-bis) definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati4. 3. Il tavolo tecnico di cui al comma 2 è costituito entro sessanta giorni della data di entrata in vigore del codice e opera con modalità condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attività che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorità individuate5. 4. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), un rappresentante dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, un rappresentante delle Autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), un rappresentante di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), un rappresentante di ANAS Spa, un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque rappresentanti degli operatori economici. 5. Al tavolo tecnico di cui al comma 4 sono attribuiti i seguenti compiti: a) promuovere un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all'omogeneizzazione dell'attività di rilevazione dei prezzi e dei costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, nonché degli altri elementi funzionali alle attività di rilevazione; b) proporre modifiche alla lista dei materiali e dei prodotti oggetto di monitoraggio, in funzione dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali. 6. Il tavolo di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell'attività di monitoraggio.
TABELLA A – Schema-tipo di organizzazione del prezziario
TABELLA B – Codici di transcodifica con funzioni identificative e di ordinamento dei prezzari regionali
[1] Comma modificato dall'articolo 84, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. [2] Alinea modificato dall'articolo 84, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.1) del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. [3] Lettera modificata dall'articolo 84, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.2) del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. [4] Lettera aggiunta dall'articolo 84, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.3) del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. [5] Comma modificato dall'articolo 84, comma 1, lettera b), numero 2), del D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209. InquadramentoL'allegato in commento contiene le indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna Regione e Provincia autonoma, in attuazione di quanto disposto dall'art. 41, comma 13, del nuovo codice (al cui commento, in ogni caso, si rimanda per i dovuti approfondimenti). Come si è visto nella pertinente sede, questa norma dispone infatti che “Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”. Come si legge nella relazione illustrativa, l'allegato I.14 riproduce nella sostanza il contenuto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022, n. 215, recante le linee guida per la redazione dei nuovi prezzari regionali, come previsto dall'art. 29, comma 12, del d.l. n. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”), convertito dalla l. n. 108/2022 (Agliata). Per assicurare l'omogeneità della formazione e l'aggiornamento, il prezzario non deve essere considerato come mero “listino dei prezzi”, ma come strumento posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole regioni (v. la premessa delle medesime linee guida ministeriali). Invero, Come si legge nel d.m. in questione, “per la redazione delle linee guida il MIMS ha inteso valorizzare le buone pratiche già presenti sui diversi territori regionali e cogliere l'opportunità di utilizzare l'esperienza e la professionalità dei diversi soggetti coinvolti, in primo luogo dell'ISTAT quale soggetto competente in materia di osservazione e rilevazione di fenomeni economici” (v, proprio il d.m. n. 215/2022). Dal punto di vista sistematico, l'allegato – che si compone di sei articoli e due tabelle – contiene indicazioni: a ) “di carattere generale”, volte a inquadrare compiutamente la materia e a trarre le coordinate necessarie per comprenderne tutti gli aspetti, anche operativi(v. l'art. 1 dell'allegato); b ) alla strutturazione e al contenuto dei prezzari (v. l'art. 2 dell'allegato); c ) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso i quali trarre le informazioni e alle relative modalità di rilevazione (v. l'art. 3 dell'allegato); d ) alle tempistiche e alle modalità per l'aggiornamento dei prezzari (v. l'art. 4 dell'allegato); e ) all'individuazione del prezzo da porre a base di gara (v. l'art. 5 dell'allegato); f ) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilità dei contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento (v. l'art. 6 dell'allegato); g ) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le Province autonome e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di definire istruzioni di dettaglio per l'omogeneizzazione dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni (v. ancora l'art. 6 dell'allegato). Tutto ciò con l'obiettivo principale, garantire omogeneità e trasparenza su tutto il territorio nazionale. Per completezza, si rammenta che l'ANAC ha recentemente precisato che l'obbligo di aggiornamento dei prezzi si riferisce alla fase di approvazione del progetto e non a quelle ad essa successive. Le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali aggiornati e tale obbligo è da riferirsi alla fase di approvazione degli elaborati progettuali (parere ANAC del 7 dicembre 2022, n. 64. In tal senso depongono anche le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 3: delibera del 4 settembre 2019, n. 768). Giova inoltre ricordare anche che l'istituto dei prezzari rileva sotto un duplice profilo, e segnatamente: – da un lato, nell'interesse precipuo delle stazioni appaltanti e della collettività di assicurare la serietà dell'offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall'operatore economico selezionato, evitando che l'individuazione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico; – dall'altro lato, per regolare il mercato delle opere pubbliche e per prevenirne le storture. L'impiego di parametri eccessivamente bassi (o, viceversa troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto per un dato territorio e per uno specifico frangente temporale), è in grado di alterare il gioco della concorrenza e d'impedire l'accesso al mercato in condizioni di parità (T.A.R. Puglia (Lecce) III, n. 497/2021; T.A.R. Sicilia (Catania) I, n. 3693/2021, che rimarca una sorta di “obbligatorietà” di applicazione dei prezzari regionali, nonostante essi non abbiano valore tout court vincolante ma costituiscano la base di partenza per l'elaborazione delle voci di costo della singola procedura, dovendo la stazione appaltante dare analitica motivazione in caso di eventuale scostamento). Infine occorre considerare che – come sovente è indicato nel nuovo codice – in sede di prima applicazione l'allegato di cui si tratta è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Si tratta del “solito” meccanismo di delegificazione programmata. La struttura e i contenuti del prezziarioLa novità più significativa introdotta dal d.m. del 2022, e confermata dall'allegato I.14 al nuovo codice, consiste nella redazione delle voci di elenco in modo progressivo secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con metodi e strumenti di modellazione informativa. Entrando più nel merito, si rileva che il Prezzario va codificato in termini di: – “lavorazioni”, ossia del complesso dei lavori necessari a realizzare un'opera che abbia una funzione tecnica o economica (v. l'art. 2, comma 1, dell'all. I.14). In proposito il legislatore del 2023 ha scelto una locuzione più ampia rispetto a quella adottata nel d.m. del 2022, laddove si parlava di “opere”. Peraltro, nella sostanza, il concetto di fondo è rimasto immutato; – e “risorse”, cioè un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio (v. l'art. 2, comma 3, dell'all. I.14). Le lavorazioni sono individuate per livelli di definizione successiva articolati per tipologia, capitolo, voce e articolo, secondo quanto specificato dall'art. 2, comma 2, dello stesso allegato. Per quanto riguarda le risorse la relativa articolazione è prevista secondo i livelli seguenti: famiglia (a sua volta sottopartita risorsa umana, attrezzature e prodotto), capitolo, voce e articolo, giusta le disposizioni del comma 3. Seguono una serie di indicazioni pratiche che interessano la “tipologia e contenuti dei prezzari”, quali tipologia e classificazioni omogenee, i codici alfanumerici su più livelli e la codificazione delle voci sulla base di criteri standard (Agliata). Infine, al comma 7, vi è l'indicazione di redigere le voci di elenco prezzi anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM). In particolare, tale codifica potrà prevedere l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l'utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, delle voci di prezzo nei processi di gestione digitale della progettazione. I prezzi delle risorse e metodologia di rilevazioneL'art. 3 dell'allegato I.14 è dedicato alle procedure e ai riferimenti per l'attribuzione del prezzo delle risorse che, ad eccezione delle risorse umane, derivano da una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate. La norma è così articolata: – risorse (comma 2); – determinazione dei costi dei prodotti e delle attrezzature (commi 3 e 4); – rilevazione dei prezzi di riferimento (commi da 5 a 12). Più precisamente si prevede che nella definizione delle voci di costo dovranno essere utilizzate metodologie di rilevazione specifiche per le varie fattispecie, e segnatamente: – per il costo del lavoro, le tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento alla contrattazione collettiva (v. il comma 2 dell'art. 3); – per il prezzo delle attrezzature, una rilevazione “diretta” con acquisizione dei dati rilevati nella filiera delle costruzioni (v. i commi 3 e 6 dell'art. 3); – e per il costo dei prodotti, la rilevazione effettuata nell'ambito dei costi registrati nel mercato di settore (v. il comma 4). Le disposizioni contenute negli artt. da 7 a 12 hanno un taglio marcatamente pratico e operativo, sicché si ritiene che sia sufficiente rinviare alla integrale lettura delle stesse norme per cogliere appieno tutti i passaggi da compiere in sede di rilevazione dei prezzi d'interesse. L'ambito di applicazione e di validità dei prezzariL'art. 4 dell'allegato specifica che i prezzari, elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un'opera. Le Regioni e le Province autonome sono tenute a inviare la bozza di Prezzario alle articolazioni territoriali del Ministero in un termine congruo affinché la competente articolazione territoriale (in passato era il Provveditorato Interregionale territorialmente) possa esprimere il proprio parere nei tavoli tecnici o nelle commissioni all'uopo istituiti. Inoltre è confermato che i Prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Per “approvazione intervenuta entro tale data” occorre intendere la data di adozione del decreto di approvazione del progetto posto a base di gara. Rispetto al d.m. del 2022, nell'allegato I.14 non è più prevista la possibilità di legare l'approvazione del progetto ad un “atto equivalente” al suddetto decreto, oppure alla data della determina a contrarre, ove nell'ambito di questa si approvi il progetto. Peraltro, nonostante la formulazione letterale della norma, si ritiene che nel concreto debba prevalere una lettura sostanzialistica della fattispecie, in forza della quale si prenda a riferimento l'effettiva adozione dell'atto di approvazione del progetto a base di gara. I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi così come minuziosamente descritti in ciascuna tipologia e famiglia, a ogni livello della codifica e attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Di conseguenza ulteriori importi dovranno essere determinati e computati separatamente. La determinazione del prezzo a base di garaAll'art. 5 dell'allegato viene fornito un metodo analitico per il calcolo del prezzo da porre a base di gara, attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nell'art. 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficoltà di esecuzione. Precisamente, si forniscono indicazioni su: i ) determinazione analitica del prezzo delle opere da realizzare (commi da 1 a 5); ii ) spese generali (comma 7); iii ) costi della sicurezza (commi da 8 a 10). Entriamo più nel dettaglio. Il prezzo Lo schema di riferimento per la determinazione del prezzo è quello riportato di seguito: Costo primo diretto o costo tecnico (Ct) così ripartito: a) costo per unità di tempo delle risorse umane (RU); b) costo per unità di prodotti da costruzione (PR); c) costo per unità di tempo delle attrezzature (AT); Costo indiretto costituito da: d) spese generali (definite tra il 13% e il 17%) (SG) Costo figurativo (U) e) utili d'impresa pari al 10% (U). Il prezzo viene determinato mediante le seguenti operazioni di analisi: • applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari; • aggiungendo la percentuale per spese generali; • aggiungendo una percentuale del 10% per l'utile dell'esecutore. In definitiva il prezzo dell'opera (Po ) si ottiene, in generale, eseguendo la seguente espressione: Po= Ct + SG + U Dove: • CT = (a)+ (b)+ (c); • SG = (0,13:1,287) x Ct • U = 0,10 x (Ct + SG); ed è dato dalla seguente relazione Po = (1,243÷1,287) x Ct Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'I.V.A. Le spese generali Le voci che concorrono a individuare le spese generali sono individuate per relationem, mediante rinvio all'art. 31 dell'allegato I.7 al codice (si veda, per un approfondimento, il relativo commento). Pur rinviando alla lettura del citato allegato, per comodità si specifica qui che tra queste spese generali rientrano: a ) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro; b ) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; c ) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore; d ) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere; e ) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese riguardanti alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; f ) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera (v. il parere Ministero delle Infrastrutture n. 3292 del 3 agosto 2011); g ) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; h ) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; i ) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere; j ) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; k ) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; l ) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; m ) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del d.lgs. n. 81/2008, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006 e ai fini dell'art. 97, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016; n ) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto. I costi della sicurezza I costi strettamente imputabili alla sicurezza e quindi non soggetti a ribasso, sono quelli per: – il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC: v. l'articolo 100 e punto 4 dell'allegato XV del a.lgs. 81/2008 e s.m.i.); – il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); – la stima della Stazione Appaltante qualora il PSC non sia previsto (v. il punto 4.1.2 dell'allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Quindi tutto ciò che è inerente i costi della sicurezza come previsti nel d.lgs. n. 81/2008 e inserito nei documenti del precedente elenco rappresenta la quota di costo di un'opera da non assoggettare a ribasso d'asta nelle offerte delle imprese. I relativi importi forniti dal Prezzario sono comprensivi unicamente della quota per le spese generali (dal 13% al 17%), ma escludono la quota di utile di impresa (10%) in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti – per legge – a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Agliata). Organizzazione e attività di coordinamento: la Rete dei Prezzari RegionaliSia nelle Linee Guida ministeriali del 2022, sia nell'allegato I.14 – sia pure con qualche differenza linguistica e concettuale – si specifica che Le Regioni devono dotarsi di un modello organizzativo per l'approvazione di atti, quale il prezzario, involgenti interessi pubblici e privati tra loro potenzialmente confliggenti. Viene costituito presso il Ministero un tavolo (e non più un comitato, come avveniva nella vigenza del d.m. del 2022) di coordinamento composto da cinque rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, di cui un rappresentante di Itaca, e di cinque rappresentanti del Ministero. Questo tavolo ministeriale ha importanti funzioni, tra cui la: - condivisione dei risultati dell'attività di monitoraggio sui prezzi dei materiali più rilevanti; - definizione di criteri e modalità per la eventuale revisione anticipata dei Prezzari a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali più rilevanti; – previsione di uno schema tipo di prezzario, sulla base delle indicazioni contenute in queste Linee guida, e di classificazioni omogenee per le opere e le risorse nell'articolazione dei Prezzari; – definizione dei tempi per l'adeguamento degli attuali Prezzari. Oltre le strutture indicate viene costituito un Tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante di ANCI, un rappresentante dei Provveditorati, un rappresentante delle Autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'ENAC, un rappresentante dell'ISTAT, un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di RFI, un rappresentante di ANAS, un rappresentante della rete delle professioni tecniche e cinque rappresentanti degli operatori economici. Il tavolo tecnico ha i seguenti compiti: – fornire indicazioni metodologiche funzionali al miglioramento e all'omogeneizzazione dell'attività di rilevazione dei prezzi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, ecc.; – suggerire revisioni della lista dei materiali oggetto di monitoraggio in funzione dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali; – promuovere l'omogeneizzazione dei tempari (contenenti l'indicazione dei tempi di riferimento per l'esecuzione di specifiche fasi della realizzazione di un'opera) per le lavorazioni più rilevanti. Il comitato di coordinamento condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell'attività di monitoraggio. Si ritiene che la rete dei prezzari regionali, costituita presso ITACA e composta dai responsabili degli uffici competenti in materia, abbia come obiettivo prioritario quello di favorire l'omogeneità del complesso delle attività delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla determinazione e all'aggiornamento dei Prezzari. Attraverso la Rete, in particolare, verranno monitorati i prezzi di un elenco di materiali più rilevanti e di maggiore impiego, anche tenendo conto di quelli oggetto delle misure di compensazione per il caro materiali con un duplice obiettivo: – garantire un maggiore scambio informativo tra le Regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformità nella modalità di rilevazione e nei prezzi pubblicati; – permettere un monitoraggio infra-annuale (e quindi più tempestivo) dell'evoluzione dei costi dei materiali, in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei prezzi. BibliografiaAgliata, Linee guida determinazione prezzari regionali: il calcolo per definire il prezzo dell'opera, in ediltecnico.it, 2022; Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021. |