Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 36Codice legge fallimentare Allegato XXI. Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182 (Articolo 182, comma 2) 1. Nome, numero di identificazione, indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni. 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta. 3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara. Se l'accesso gratuito, diretto e completo non è disponibile, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara. 4. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni. 5. Codici CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. 6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. 7. Le condizioni di partecipazione, tra cui: a) se del caso, indicare se la concessione è limitata a laboratori protetti o se l'esecuzione è limitata a programmi di lavoro protetti; b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante; c) eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione). 8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte. 9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara. 10. Data di spedizione del bando. 11. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni. 12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui è soggetta l'esecuzione della concessione. 13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte. 14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici. 15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto o programma finanziato con fondi dell'Unione europea. 16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione rientra nell'ambito dell'AAP. InquadramentoL'allegato IV.1, che riproduce integralmente l'allegato XXI al d.lgs. n. 50/2016 e l'allegato V alla Direttiva 2014/23/UE, riporta le informazioni da inserire nei bandi per l'affidamento di contratti di concessione pubblicati ai sensi dell'art. 182 del Codice. Come noto, tale disposizione rappresenta la norma di apertura del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice, diretto a regolamentare “l'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali”. Si tratta di un blocco di disposizioni (artt. da 182 a 187) che – ad eccezione dell'art. 186 volto a regolare l'affidamento degli appalti da parte dei concessionari – mira a definire un complesso minimo di regole alle quali le concedenti devono uniformare il proprio operato ai fini di assicurare, in particolare nella fase di scelta del contraente, le condizioni per il realizzarsi di corrette dinamiche concorrenziali. La ratio di questo insieme di norme è chiarita al considerando 68 della Direttiva 2014/23/UE, che mette in luce la complessità dei contratti di concessione, caratterizzati, spesso, dalla lunga durata e dall'assunzione da parte del concessionario di responsabilità e rischi rientranti nella sfera di attribuzioni del soggetto concedente. Per questa ragione, se, da un lato, dovrebbe essere riconosciuta agli enti concedenti ampia flessibilità nel definire le modalità di svolgimento delle procedure di scelta del concessionario (cfr. art. 7 nonché art. 2 Dir. 2014/23/UE); dall'altro, occorre, comunque, contenere questa facoltà fissando delle condizioni minime per la gestione della procedura a garanzia dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento tra operatori. La Direttiva 2014/23/UE (artt. 31 e ss.) e il d.lgs. n. 36/2023 (artt. da 182 a 187) dettano quindi una sorta di minimo comune denominatore di criteri ai quali i soggetti concedenti operanti sia nei settori ordinari che nei settori speciali devono indefettibilmente attenersi ai fini di assicurare, nella fase di scelta dei contraenti, effettività ai principi surrichiamati. In altri termini, per quanto in materia di concessioni operi il principio di libera organizzazione delle stazioni appaltanti nella impostazione e gestione della procedura, tale libertà è in una qualche misura limitata dalle regole dettate dal Titolo II, della Parte II, del Libro IV qui in rassegna. In questa prospettiva, si pone innanzitutto l'art. 182, che, ricalcando, in parte, alcuni dei contenuti degli artt. 170,171 e 165 del previgente codice del 2016, reca disposizioni volte a disciplinare il bando di concessione, in particolare in relazione al suo contenuto, alle regole di pubblicazione e alle ipotesi, eccezionali e derogatorie, in cui da esso si può prescindere. Rispetto al diritto europeo, l'art. 182, nel cui ambito viene richiamato l'allegato IV.1 in commento costituisce il recepimento degli artt. 31 (“bandi di concessione”), 33 (“modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi”) e 36 (“requisiti tecnici e funzionali”) della Dir. 2014/23/UE; e può essere suddiviso in tre blocchi. Per quanto qui di maggiore interesse, il primo (commi da 1 a 6 dell'art. 182) riguarda il generale obbligo di pubblicazione del bando di gara (comma 1) e i relativi contenuti (commi da 2 a 6), aventi una portata cogente per le sole procedure di valore superiore alla soglia europea, essendo invece sempre ammesso, per quelle sottosoglia, il ricorso alla procedura negoziata sena previa pubblicazione (cfr. art. 187). Il secondo (commi 11 e 12 dell'art. 182) contiene le regole sulla pubblicazione degli atti di gara a livello europeo (comma 11) e nazionale (comma 12), rinviando alla disciplina prevista per gli appalti rispettivamente agli artt. 84 e 85. Infine, il terzo blocco (commi da 7 a 10 dell'art. 182) individua le eccezioni all'obbligo generale di previa pubblicazione del bando. Si tratta, in linea di massima, delle ipotesi in cui anche per gli appalti è consentita la procedura negoziata senza previa pubblicità (art. 76 per i settori ordinari e art. 158 per quelli speciali). Bando di concessione e relativi contenutiCome anticipato, l'allegato IV.1 in rassegna necessita di essere letto e interpretato alla luce dell'art. 182 del Codice. Tale disposizione stabilisce anzitutto che gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione (comma 1), con una previsione che non trova esatta corrispondenza nel testo del codice del 2016 e che, invece, riproduce fedelmente quanto previsto dall'art. 31, paragrafo 1, della Dir. 2014/23/UE. La norma ribadisce dunque a livello nazionale il generale obbligo di pubblicazione del bando di gara, che tuttavia non opera: a) per i contratti di concessione di valore inferiore alle soglie europee, che seguono la disciplina semplificata dettata dall'art. 187; b) per le ipotesi, eccezionali, in cui è ammessa la procedura negoziata senza previo bando di cui ai commi 7, 8 e 9 del medesimo art. 182. Quanto ai contenuti del bando di concessione, assume rilievo l'allegato IV.1 del Codice, che, come pure si è visto, riprende integralmente l'allegato XXI del previgente codice del 2016, a sua volta riproduttivo dell'allegato V alla Dir. 2014/23/UE (art. 182, comma 2, primo periodo). In sede di prima applicazione e al fine di plasmarne meglio i contenuti alla nuova disciplina, si prevede inoltre l'emanazione di un regolamento (adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) volto a sostituire l'allegato IV.1 integralmente, anche in qualità di allegato al Codice (art. 182, comma 2, secondo periodo). L'allegato IV al Codice indica ad ogni modo i contenuti minimi da riportare nel bando, essendo comunque facoltà dell'ente concedente fornire ogni altra informazione ritenuta utile tenendo anche in considerazione i c.d. bando tipo emanati dall'ANAC (art. 182, comma 2). Tra i contenuti essenziali della lex specialis (globalmente intesa, con riguardo dunque anche al disciplinare di gara e ad altri documenti ad esso allegati, e non solo al bando) gli enti concedenti: i) devono precisare che “i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento” (art. 182, comma 3, lett. a); ii) devono indicare “i requisiti tecnici e funzionali che definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione” (art. 182, comma 4), vale a dire le c.d. specifiche tecniche delle prestazioni oggetto di gara (vedasi infra par. 4); iii) devono strutturare la procedura di gara in modo tale da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'operazione (art. 182, comma 5; sulla bancabilità vedasi infra, par. 4). La regolamentazione dei contenuti minimi della lex specialis è poi completata dalle disposizione di cui all'art. 183 del Codice, al cui commento si fa rinvio. Tra i contenuti facoltativi espressamente richiamati da legge vi sono invece: a) la possibilità di “prevedere che, per l'esecuzione di una quota dei servizi accessori affidati con la medesima procedura di gara, il concessionario si avvale di operatori economici terzi” (art. 182, comma 3, lett. b). Si dovrebbe ritenere dunque che, con tale previsione, l'ente concedente possa imporre al concessionario l'esternalizzazione di una quota di servizi accessori oggetto di concessione. A differenza del passato (art. 146 del d.lgs. n. 163/2006) tale eventuale obbligo di esternalizzazione non può riguardare i lavori, ma solo i servizi accessori oggetto di concessione; b) la richiesta di manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore a sostenere economicamente l'operazione, da presentare a corredo dell'offerta (art. 182, comma 5, secondo periodo). Quanto invece ai contenuti minimi del bando di gara in senso stretto, essi sono quelli di cui all'allegato IV.1 in rassegna, che di seguito si riportano. “1. Nome, numero di identificazione, indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni. 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta. 3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara. Se l'accesso gratuito, diretto e completo non è disponibile, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara. 4. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni. 5. Codici CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. 6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. 7. Le condizioni di partecipazione, tra cui: a) se del caso, indicare se la concessione è limitata a laboratori protetti o se l'esecuzione è limitata a programmi di lavoro protetti; b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del serviziosia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante; c) eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione). 8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte. 9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara. 10. Data di spedizione del bando. 11. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni. 12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui è soggetta l'esecuzione della concessione. 13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte. 14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici. 15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto o programma finanziato con fondi dell'Unione europea. 16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione rientra nell'ambito dell'AAP”. |