Decreto legislativo - 31/03/2023 - n. 36 art. 29

Marco Briccarello
Codice legge fallimentare

Art. 101, 111, 102, 106, 107, 108 e 109.


Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità

(Articolo 114, comma 5)

CAPO I

DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI

Sezione I

Direzione dei lavori

Articolo 1.

Attività e compiti del direttore dei lavori.

1. Nell'esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento. Nell'esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del medesimo progetto;

c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 3;

d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4;

e) impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;

f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

h) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

i) controllare e verificare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni;

l) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'Allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale;

m) verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore;

o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;

p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo;

q) fornire al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;

r) determinare in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;

s) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

t) procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;

u) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo;

v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;

z) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.

3. Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.

 

Articolo 2.

Ufficio di direzione dei lavori.

1. In relazione alla complessità dell'intervento e in ausilio al direttore dei lavori la stazione appaltante può istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

2. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.

3. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Tali assistenti sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedano un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

4. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

 

Sezione II

Esecuzione in senso stretto

Articolo 3.

Consegna dei lavori.

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14.

5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC.

8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

15. Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

 

Articolo 4.

Accettazione dei materiali.

1. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato 1.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di strumenti digitali di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione dati1.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

4. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

5. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

 

Articolo 5.

Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi.

2. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.

4. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

6. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

8. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

9. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

11. L'Autorità pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice2.

12. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

 

Articolo 6.

Cessioni di crediti.

1. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione. 3

3. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

 

Articolo 7.

Riserve.

1. In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validità del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;

f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

3. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

4. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

 

Articolo 8.

Sospensione dei lavori.

1. Nei casi di cui all'articolo 121 del codice, il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:

a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;

b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del codice.

 

Articolo 9.

Gestione dei sinistri.

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

 

Articolo 10.

Risoluzione.

1. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

2. Il direttore dei lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

4. Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

5. Il direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del codice.

6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

 

Articolo 11.

Recesso.

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, comma 1, del codice è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell'articolo 123 del codice, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 del codice.

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

 

Articolo 12.

Documenti contabili.

1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;

2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;

3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;

4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;

6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;

7) le relazioni indirizzate al RUP;

8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto sono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori e aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;

m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

8. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

9. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, i documenti contabili devono essere gestiti in modo interoperabile con i dati e le informazioni contenuti nei modelli informativi aggiornati durante il corso dell'esecuzione dei lavori4.

10. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilità digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilità digitale devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilità digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilità, l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato5.

11. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore6.

11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa7.

 

Sezione III

Collaudo

Articolo 13.

Collaudo tecnico-amministrativo.

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente allegato.

3. Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvi i casi in cui a norma del presente allegato il collaudo medesimo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

 

Articolo 14.

Nomina del collaudatore.

1. Le stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono l'incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell'articolo 116, comma 4, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale. Possono essere altresì designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori. Inoltre, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente e con esclusione dell'incarico di presidente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al codice.

4. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai soggetti di cui al comma 3, terzo periodo, ovvero a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 al codice oppure, se esterno e nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale.

5. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall'articolo 30, comma 5.

6. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni nell'ipotesi di cui all'articolo 116, comma 4, quinto periodo, del codice, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) limitatamente a un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori;

c) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:

1) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice;

2) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui al numero 1).

 

Articolo 15.

Documenti da fornirsi al collaudatore.

1. Il RUP trasmette all'organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale:

a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;

b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;

c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;

d) verbale di consegna dei lavori;

e) disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;

f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

g) certificato di ultimazione lavori;

h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente allegato;

i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;

l) conto finale dei lavori;

m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 16;

n) relazione del RUP sul conto finale;

o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi dell'articolo 7;

p) certificati di cui all'articolo 18, comma 22, dell'allegato II.12 al codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A;

q) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, i modelli informativi aggiornati durante l'esecuzione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato.

2. È facoltà dell'organo di collaudo chiedere al RUP o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

3. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il RUP provvede a duplicarla e a custodirne copia conforme.

 

Articolo 16.

Avviso ai creditori.

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni e i reclami eventualmente presentati.

3. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

 

Articolo 17.

Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo.

1. Le operazioni di collaudo sono completate, con l'emissione del relativo certificato, entro i termini di cui all'articolo 116, comma 2, del codice.

2. Nel caso di prolungamento del termine per particolare complessità delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con la indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il RUP assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

3. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

 

Articolo 18.

Commissione di collaudo.

1. Quando il collaudo è affidato a una commissione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.

2. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e della circostanza si dà atto nel certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

 

Articolo 19.

Procedimento di collaudo.

1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

2. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

3. Se i funzionari di cui al comma 1, secondo periodo, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. Dell'assenza dei suddetti funzionari si dà atto nel processo verbale.

4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo.

5. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre a una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione e ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il giorno della visita di collaudo;

c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

6. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

7. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati a intervenire. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di taluni lavori.

8. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

 

Articolo 20.

Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo.

1. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito vantato dall'esecutore nei confronti della stazione appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per l'affidamento dei lavori, le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, del codice.

4. Sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, all'esecutore.

 

Articolo 21.

Valutazioni dell'organo di collaudo.

1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili. All'esito del predetto confronto e sulla base di quanto rilevato, provvede a formulare le proprie considerazioni sull'esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, nonché a determinare, anche sulla scorta dei pareri del RUP:

a) se il lavoro sia collaudabile;

b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore.

2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dall'allegato II.12 al codice in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

4. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche ne accertano le cause e apportano le opportune rettifiche al conto finale. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al RUP presentandogli le sue proposte; il RUP trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

5. Qualora riscontri nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede secondo le modalità di cui all'articolo 25.

6. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3.

7. Fuori dai casi di cui al comma 6, se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. A tal fine, trasmette senza ritardo le proprie valutazioni alla stazione appaltante, che autorizza l'iscrizione delle lavorazioni ritenute indispensabili. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l'organo di collaudo sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

9. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, ai sensi del comma 8, non esonera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

 

Articolo 22.

Certificato di collaudo.

1. Effettuate le valutazioni di cui all'articolo 21, l'organo di collaudo emette il certificato di collaudo, il quale contiene almeno le seguenti parti:

a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati:

1) il committente e la stazione appaltante;

2) l'individuazione dell'opera attraverso la descrizione dell'oggetto e della tipologia dell'intervento;

3) la località e la provincia interessate;

4) la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;

5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;

6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;

7) l'indicazione dell'esecutore;

8) il nominativo del RUP;

9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;

10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

11) l'importo contrattuale;

12) i nominativi dei componenti l'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;

b) RELAZIONE GENERALE, nella quale sono riportati in modo dettagliato:

1) descrizione generale delle caratteristiche dell'area di intervento;

2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;

3) quadro economico progettuale;

4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;

5) estremi del contratto;

6) consegna e durata dei lavori;

7) penale prevista per ritardata esecuzione;

8) quadro economico riformulato dopo l'aggiudicazione dei lavori;

9) perizie di variante;

10) spesa autorizzata;

11) lavori complementari;

12) sospensioni e riprese dei lavori;

13) proroghe;

14) scadenza definitiva del tempo utile;

15) ultimazione dei lavori;

16) verbali nuovi prezzi;

17) subappalti;

18) penali applicate e relative motivazioni;

19) prestazioni in economia;

20) riserve dell'esecutore;

21) danni causati da forza maggiore;

22) infortuni in corso d'opera;

23) avviso ai creditori;

24) stati di avanzamento lavori emessi;

25) certificati di pagamento;

26) andamento dei lavori;

27) data e importi riportati nel conto finale;

28) posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;

29) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il controllo della modellazione informativa e l'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa;

c) VISITA DI COLLAUDO - CONTROLLI, contenente:

1) verbale della visita di collaudo, ovvero, se questo costituisce un documento a parte allegato al certificato, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;

2) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati e all'esito della stessa;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO, nel quale:

1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come descritto alle lettere b) e c);

2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le relative condizioni, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell'opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;

3) si certifica l'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;

4) si liquida l'importo dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell'esecutore e da riconoscere alla stazione appaltante per le spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo ivi comprese le somme da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti, qualora i lavori siano stati ultimati oltre il termine convenuto;

5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.

2. Qualora nel biennio di cui all'articolo 116, comma 2, terzo periodo, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il RUP provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo e in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

3. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del RUP, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

 

Articolo 23.

Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è trasmesso dall'organo di collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di venti giorni. All'atto della firma l'esecutore può formulare e giustificare, con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 7, le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Qualora l'esecutore non provveda alla sottoscrizione del certificato di collaudo nel termine di cui al comma 1 o lo sottoscriva senza formulare osservazioni o richieste secondo le modalità di cui al medesimo comma 1, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.

3. L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.

 

Articolo 24.

Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

1. La stazione appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del RUP, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché a effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal RUP, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

 

Articolo 25.

Lavori non collaudabili.

1. L'organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

 

Articolo 26.

Ulteriori provvedimenti amministrativi.

1. Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;

c) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

2. L'organo di collaudo invia anche all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1, priva degli allegati indicati nel medesimo comma 1.

3. La stazione appaltante, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, la stazione appaltante o l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al RUP. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

4. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.

5. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al RUP la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.

6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera b), n. 2), del codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione con riguardo alla relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale, alla relazione riservata del RUP sul conto finale, nonché alle relazioni di cui al comma 1, lettera c).

 

Articolo 27.

Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione.

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

 

Articolo 28.

Certificato di regolare esecuzione.

1. Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:

a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;

b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:

1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;

2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;

4) opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;

5) opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l'indicazione dell'esecutore;

c) il nominativo del direttore dei lavori;

d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

4. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 27.

5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 29.

 

Articolo 29.

Compenso spettante ai collaudatori.

1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appaiienenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro delle giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali è determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 48.

2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l'attività di collaudo tecnico- amministrativo, si considera l'importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall'esecutore.

2-bis Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti9.

2-ter Il rimborso delle spese può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa10.

3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

 

Articolo 29-bis11.

Compenso della segreteria.

1. Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.

 

 

Articolo 30.

Collaudo statico.

1. Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti.

2. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe.

3. Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d'opera, tranne casi particolari nei quali l'incarico sia affidato a struttura ultimata.

4. I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

5. L'affidamento dell'incarico di collaudo statico è disciplinato dall'articolo 116, comma 4, del codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.

6. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità, in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116, comma 4, del codice.

7. Il compenso spettante per il collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo tecnico-amministrativo, è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 29.

 

CAPO II

DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 31.

Attività e compiti del direttore dell'esecuzione.

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;

b) coadiuvare le attività delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;

c) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire;

d) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

e) valutare la qualità e l'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;

f) redigere periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;

g) garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

h) curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'esecutore;

i) segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

l) attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;

m) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

n) dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

 

Articolo 32.

Servizi e forniture di particolare importanza.

1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:

a) servizi di telecomunicazione;

b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;

c) servizi informatici e affini;

d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;

e) servizi di consulenza gestionale e affini;

f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;

g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;

h) servizi alberghieri e di ristorazione;

i) servizi legali;

l) servizi di collocamento e reperimento di personale;

m) servizi sanitari e sociali;

n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.12

3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 213.

4. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

 

Articolo 33.

Esclusione dall'anticipazione del prezzo.

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico14.

 

Articolo 34.

Contestazioni e riserve.

1. Fermo restando quanto previsto nel presente Capo e nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione, l'esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili. Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell'articolo 7.

 

Articolo 35.

Valutazione delle variazioni contrattuali.

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

 

Articolo 36.

Verifica di conformità.

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

3. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente allegato, le stazioni appaltanti possono effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

5. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all'esecuzione del contratto, nonché attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario in favore delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell'accordo stipulato con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l'approvazione dei campioni presentati da detto soggetto e il buon esito della relativa verifica tecnica.

6. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Nei casi di cui all'articolo 116, comma 5, secondo periodo, del codice la stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del presente allegato.

7. Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

a) copia degli atti di gara;

b) copia del contratto;

c) documenti contabili;

d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del codice;

e) certificati delle eventuali prove effettuate.

8. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall'omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.

9. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformità.

10. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest'ultimo. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

11. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

12. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

13. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

14. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

15. Per il compenso del soggetto incaricato della verifica si applica quanto previsto dall'articolo 29.

 

Articolo 37.

Certificato di verifica di conformità.

1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l'indicazione dell'esecutore;

c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;

d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;

e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;

f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;

g) il verbale del controllo definitivo;

h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;

i) la certificazione di verifica di conformità.

2. Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

3. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

4. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

5. In caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dalla stazione appaltante aderente sono inviati, entro quindici giorni dalla loro emissione, anche alla centrale di committenza.

6. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede a norma dell'articolo 27.

 

Articolo 38.

Certificato di regolare esecuzione.

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del codice, non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l'indicazione dell'esecutore;

c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;

d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;

e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;

f) la certificazione di regolare esecuzione

3. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell'articolo 27 nonché, ove ne ricorrano i presupposti alla trasmissione dei documenti di cui all'articolo 36, comma 7.

4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

5. Il compenso spettante al direttore dell'esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 29.

 

Articolo 39.

Norme applicabili.

1. Per quanto non previsto nel presente Capo, all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture si applicano le norme del Capo I dettate per l'esecuzione dei contratti di lavori, in quanto compatibili.

[3] Comma modificato dall'articolo 40, comma 1, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56.

[14] Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera f-bis), del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105.

Inquadramento

L'allegato II.14 è un pilastro per l'esecuzione dei contratti pubblici, in quanto disciplina dettagliatamente le figure della direzione dei lavori e della direzione dell'esecuzione dei contratti, detta le modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva e si occupa del collaudo e della verifica di conformità. Tutto ciò in attuazione operativa degli artt. 114 (rubricato “Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti”), 115 (rubricato “Controllo tecnico contabile e amministrativo”), 116 (rubricato “Collaudo e verifica di conformità”), 120 (rubricato “Modifica dei contratti in corso di esecuzione”), 121 (rubricato “Sospensione dell'esecuzione”), 122 (rubricato “Risoluzione”) e 123 (rubricato “Recesso”) del d.lgs. n. 36/2023.

Il medesimo allegato, per la sua ampiezza, può essere definito come un codice nel codice. Esso si compone infatti di ben trentanove – corposi – articoli, suddivisi in due capi, il primo dei quali è a sua volta composto da tre sezioni.

Alla luce di tale vasta produzione normativa, per aiutare il lettore ad orientarsi tra le varie disposizioni si ritiene utile rendere qui di seguito – in forma schematica – un indice/sommario riepilogativo dell'allegato stesso.

a ) Il capo I è rubricato “Dell'esecuzione dei contratti di lavori” e al suo interno ospita:

a .1) la sezione I, dedicata alla figura della direzione dei lavori. Qui l'art. 1 circoscrive l'attività e i compiti del direttore dei lavori, mentre l'art. 2 si occupa di disciplinare l'ufficio di direzione dei lavori;

a .2) la sezione II, riguardante la “esecuzione in senso stretto”, ossia la “consegna dei lavori” (art. 3), l'“accettazione dei materiali” (art. 4), le “modifiche, variazioni e varianti contrattuali” (art. 5), le “cessioni di crediti” (art. 6), le riserve (art. 7), la “sospensione dei lavori” (art. 8), la gestione dei sinistri (art. 9), la risoluzione del contratto (art. 10), il recesso dal contratto (art. 11) e l'attività di predisposizione e di tenuta dei “documenti contabili” (art. 12);

a .3) la sezione III, relativa alla fase di collaudo dell'opera (v. gli art. da 13 a 30, che trattano l'intera sequenza procedimentale, dalla nomina del collaudatore all'emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione e al compenso per i collaudatori).

b ) Il capo II è invece rubricato “Dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture” e regolamenta la “attività e compiti del direttore dell'esecuzione” (art. 31), l'individuazione dei “servizi e forniture di particolare importanza” (art. 32), i casi di “esclusione dall'anticipazione del prezzo” (art. 33), le “contestazioni e riserve” (art. 34), la “valutazione delle varianti contrattuali” (art. 35), la “verifica di conformità” (art. 36), l'emissione del “certificato di verifica di conformità” (art. 36), che tiene luogo del collaudo, e del “certificato di regolare esecuzione” (art. 38). Infine v'è una norma conclusiva di rinvio alle previsioni dettate per l'esecuzione dei contratti di lavori (art. 39).

Entrando più nel dettaglio, la relazione illustrativa chiarisce che l'allegato in commento prende come punti di partenza l'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e il d.m. n. 49/2018, a suo tempo adottato in attuazione dell'art. 111 del d.lgs. n. 50/2016, di cui peraltro amplia il contenuto con ulteriori disposizioni intese a colmare le evidenti lacune di disciplina emerse nella vigenza del citato codice del 2016. Segnatamente, vengono rivisitati – appunto in chiave ampliativa – istituti e strumenti fondamentali della fase di esecuzione dell'appalto, quali la consegna dei lavori, le varianti in corso d'opera, la sospensione dei lavori, le riserve, il recesso e la risoluzione del contratto d'appalto, il collaudo.

L'ulteriore disciplina è stata elaborata tenendo conto dei regolamenti previgenti segnatamente del d.P.R. n. 207/2010), nonché (in parte) delle soluzioni elaborate durante i lavori per la predisposizione del regolamento unico a suo tempo previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del suddetto d.lgs. n. 50/2016 (come introdotto dal d.l. n. 32/2019) e mai venuto alla luce, il quale avrebbe dovuto colmare le suddette mancanze riguardanti la fase di esecuzione dell'appalto.

Naturalmente per queste parti le norme attuative contenute nell'allegato di cui si tratta prendono atto, adeguandovisi, delle principali innovazioni che la disciplina del codice ha apportato alla normativa primaria in materia (per esempio, con riguardo alla soppressione dell'istituto del collaudo in corso d'opera, nonché all'ampliamento dei casi in cui il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione).

Merita segnalare che rispetto al testo approvato in via preliminare la nuova formulazione dell'allegato in esame recepisce le proposte delle competenti Commissioni parlamentari che hanno richiesto al Governo di coordinare le disposizioni dell'all. II.14, in tema di direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti, con quelle dell'art. 43 dell'Allegato I.9 (ai cui commenti si rimanda), riguardanti la gestione informativa digitale delle costruzioni. Nel dettaglio, in caso di ricorso a tali metodologie l'all. II.14:

– specifica in modo puntuale e organico le attività del direttore dei lavori e, più in generale, dell'ufficio di direzione dei lavori. Segnatamente si prevede che la direzione dei lavori si avvalga di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni e assicuri la correlazione con modelli informativi prodotti e aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo, anche mediante strumenti informatici di registrazione dei controlli effettuati;

– contempla la nomina di un coordinatore dei flussi informativi, che può coincidere con il direttore dei lavori o con altra figura all'interno dell'ufficio di direzione, che assicuri l'interoperabilità con strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Si precisa altresì che il responsabile unico del progetto deve trasmettere all'organo di collaudo il capitolato informativo, il piano di gestione informativa, una relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, nonché i modelli informativi aggiornati durante l'esecuzione dell'opera (v. l'inserimento della lett. “q)” all'art. 15 dell'allegato in commento);

– e dispone che l'organo di collaudo emetta il relativo certificato contenente anche il controllo della modellazione informativa e l'attestazione del recepimento degli adempimenti del capitolato informativo e del piano di gestione informativa.

L'esecuzione degli appalti di lavori

Nel paragrafo precedente si è anticipato che il capo I dell'allegato in commento è dedicato all'esecuzione degli appalti di lavori. Queste disposizioni hanno particolare pregnanza in quanto, a norma dell'art. 39 dello stesso all. II.14, rilevano – oltre che per i lavori – per l'esecuzione degli appalti di servizi e di forniture, “ in quanto compatibili ”.

In linea generale l'esecuzione dei contratti pubblici è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Nel fare ciò il medesimo RUP si avvale di più figure professionali, tra cui si ricordano:

– il direttore dei lavori, nel caso di appalti (appunto) di lavori;

– il direttore dell'esecuzione, per gli appalti di servizi e di forniture;

– il coordinatore in materia di salute e di sicurezza (exd.lgs. n. 81/2008);

– il collaudatore statico, laddove si eseguano opere strutturali (v. la legge n. 1086/1971);

– il collaudatore o la commissione di collaudo per la verifica tecnico-amministrativa dell'intervento;

– il verificatore della conformità, nel caso di appalti di servizi e di forniture (Agliata).

Come si dirà meglio infra, per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi ai lavori le stazioni appaltanti nominano – prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP – un direttore dei lavori che può essere supportato, in base alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, oltre eventualmente ai soggetti incaricati di occuparsi del supporto digitale alla fase di esecuzione delle opere (secondo le previsioni dell'allegato I.9, al cui commento si fa integrale rinvio).

Tanto chiarito, si può ora passare all'esame delle attribuzioni proprie di tali figure.

La direzione dei lavori

La disciplina della direzione dei lavori viene dettagliata nel capo I, sezione I dell'allegato in parola, nel quale sono confluite previsioni già contenute nel d.P.R. n. 207/2010 (recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) e nel d.m. n. 49/2018 (recante la “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”). Precisamente:

– I) l'art. 1 di questo all. II.14 individua le attività e i compiti del direttore dei lavori (d'ora in avanti anche solo “DL”);

– II) mentre l'art. 2 si occupa dell'ufficio di direzione dei lavori.

Se è vero che tali disposizioni esauriscono il capo I, è altresì vero che la figura del DL assume rilievo anche negli articoli a seguire. Infatti, come si è anticipato in sede d'inquadramento, il medesimo allegato si propone di colmare le lacune della disciplina previgente a proposito di attività e istituti fondamentali della fase di esecuzione dell'appalto, quali la consegna dei lavori, le varianti in corso d'opera, la sospensione dei lavori, le riserve, il recesso e la risoluzione del contratto d'appalto, il collaudo. Sicché in tali ambiti il DL continua a rivestire un ruolo significativo.

Si rileva peraltro sin da subito che le nuove previsioni non rispecchiano l'ordine e l'esatto contenuto di quelle contemplate dal citato decreto ministeriale, pur rievocandone spesso il tenore (Armeli).

Ciò premesso, il DL – con l'ufficio di direzione dei lavori (ove costituito) – è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale (se previsti) per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità sia al progetto, sia al contratto (Agliata).

I) Il direttore dei lavori è una figura chiave della fase esecutiva degli appalti pubblici, in quanto è il soggetto preposto, in via esclusiva, ad interagire con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici dell'esecuzione del contratto e assume la responsabilità dell'accettazione dei materiali e sul controllo quantitativo e qualitativo degli stessi con riferimento alle norme nazionali ed europee. Si tratta di un soggetto che opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento. Nell'esercizio delle funzioni che gli sono affidate, il DL assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto (v. l'art. 1, comma 1, dell'all. II.14).

I “compiti” del DL sono puntualmente enumerati al comma 2 dell'art. 1 dell'all. II.14, alla lettura del quale pare lecito fare rinvio, non sussistendo particolari questioni interpretative al riguardo (neppure sotto la vigenza del d.m. n. 49/2018). A fini classificatori e organizzativi si può in ogni caso distinguere tra le incombenze del DL proprie:

a ) della fase preliminare dell'appalto. Qui il DL riceve dal RUP le disposizioni di servizio finalizzate a garantire la regolarità dei lavori; il RUP stabilisce inoltre la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Entro i confini fissati dalle disposizioni di servizio, sarà il DL ad impartire gli ordini di servizio direttamente alla ditta esecutrice, fornendo le istruzioni operative necessarie. L'obiettivo è quello di regolare gli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. A tal fine il DL procede in prima battuta all'attestazione dello stato dei luoghi e poi alla consegna dei lavori, di cui viene redatto apposito verbale sottoscritto sia dal direttore medesimo sia dall'esecutore; da questo momento decorrono i termini utili per il compimento dei lavori;

b ) e della fase di esecuzione vera e propria, al cui interno sono ricomprese l'accettazione dei materiali, la verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore, la gestione di contestazioni, riserve e sinistri. Il DL, inoltre, propone al RUP le modifiche nonché le varianti in corso di esecuzione indicandone i motivi in apposita relazione (v. l'art. 8 del d.m. n. 49/2018, oggi confluito nell'all. II.14).

Nella fase finale spetterà al DL elaborare tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e offrire supporto anche in sede di collaudo.

In piùil DL o il direttore dell'esecuzione (per i servizi e le forniture) provvedono ad un controllo di tipo amministrativo contabile, monitorando le spese e compilando con precisione e tempestività i relativi documenti contabili. Più specificamente, tra gli incombenti più rilevanti del DL – in analogia con la previgente disciplina (non tanto del d.lgs. n. 50/2016, quanto piuttosto dell'appena ricordato d.m. n. 49/2018) – vi sono quelli relativi all'attività di controllo propriamente intesa, e in particolare:

a ) alla consegna dei lavori all'esecutore. Si tratta di una fase cruciale per la commessa, in quanto integra il primo atto della “esecuzione in senso stretto” (v. la Sezione II, art. 3 dell'all. II.14). La consegna dei lavori avviene, da parte del direttore dei lavori, sempre previa autorizzazione del RUP.

Operativamente, il DL comunica all'appaltatore giorno e luogo in cui deve presentarsi. Nel caso in cui l'esecutore non si presenti, la stazione appaltante può scegliere se fissare una nuova data o risolvere il contratto incamerando la cauzione. Qualora il ritardo fosse da imputare alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto oppure il rimborso delle spese contrattuali sostenute e documentate.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l'impresa affidataria sottoscrivono il verbale di consegna dei lavori, che viene trasmesso al RUP. A partire da tale momento decorre il termine per il compimento dei lavori.

Il DL è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Laddove emergano differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo non si procede alla consegna e il DL ne dà immediata notizia al RUP, proponendogli i provvedimenti da adottare.

Infine v'è uno stringente regime di responsabilità gravante sul DL per il caso di ritardo nella consegna (si va dalla consueta responsabilità amministrativo-contabile alla valutazione della performance, laddove lo stesso direttore faccia parte del personale della stazione appaltante);

b ) all'accettazione dei materiali in cantiere (v. l'art. 4 dell'all. II.14). Si deve cioè verificare che essi corrispondano alle vigenti normative tecniche, alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti in fase di gara, e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte al controllo di qualità. Il DL può rifiutare i materiali non conformi rispetto ai parametri appena menzionati e di ciò deve dare conto nel giornale di cantiere. Importante è la previsione – espressa – della verifica, da parte del DL, del rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale ad opera dell'esecutore;

c ) alla gestione delle modifiche, variazioni e varianti (v. l'art. 5 dell'all. II.14), secondo i criteri generali dell'art. 120 del nuovo codice (v. il relativo commento e, in ogni caso, infra);

d ) alla gestione delle riserve (v. l'art. 7 dell'all. II. 14, su cui si tornerà infra);

e ) alla sospensione dei lavori (v. l'art. 8 dell'all. II.14), nei casi previsti dall'art. 121 del nuovo codice (al cui commento si rimanda);

f ) alla gestione dei sinistri (v. l'art. 9 dell'all. II.14). L'espletamento di tale attività mostra nuovamente la contiguità di rapporto tra il DL e il RUP. Vengono disciplinate altresì le ipotesi di responsabilità dell'esecutore e le relative conseguenze patrimoniali;

g ) alla risoluzione (v. l'art. 10 dell'all. II.14, che completa l'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023) e al recesso (v. l'art. 11 dell'all. II.14, ad integrazione dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023);

h ) e alla tenuta dei documenti contabili (v. l'art. 12 dell'all. II.14, di cui si dirà infra).

Per i contratti d'importo non superiore a un milione di euro, e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori – se in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa sulla sicurezza – svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Invece laddove ciò non sia possibile:

– la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti medesimi;

– e il coordinatore per la sicurezza nominato opera in piena autonomia, assumendo su di sé la responsabilità per le funzioni previste dalle citate norme in materia di sicurezza.

Durante la vigenza del d.lgs. n. 50/2016 anche l'ANAC – nell'esercizio della sua attività istituzionale – si era occupato di delineare i contorni della figura del direttore dei lavori, dapprima mediante apposite linee guida e poi con il comunicato del 21 giugno 2021, recante “Indicazioni in merito al conferimento interno dell'incarico di direttore dei lavori”.

Va ancora ricordato che – salve diverse previsioni del bando di gara – le stazioni appaltanti che sono pubbliche amministrazioni affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti o, laddove questo non sia possibile, ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche (previo accordo ex art. 15 della l. n. 241/1990 o intesa o convenzione di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000). Per contro, se anche tale soluzione non è percorribile o se la stazione appaltante non è un'amministrazione pubblica, l'incarico è affidato a soggetti esterni, secondo le modalità previste dal codice.

II) In aggiunta a quanto precede si deve rilevare che grazie al diffuso incentivo a fare ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale (previsti dall'all. I.9) sono state introdotte nell'ordinamento nuove figure professionali che – con i direttori operativi (che devono verificare l'esecuzione di singole parti dei lavori da realizzare nell'osservanza delle clausole contrattuali) e con gli ispettori di cantiere (che collaborano con il direttore dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto), già presenti nel d.lgs. n. 50/2016 (v. l'art. 102: in dottrina, v. Caringella, Giustiniani, Mantini, 1558) – vanno a comporre l'ufficio di direzione dei lavori, con il compito di coadiuvare il direttore dei lavori (v. l'art. 2 dell'all. II.14).

Anche in questo caso la norma di riferimento è assai specifica e la sua lettura pare sufficiente a dissipare ogni eventuale dubbio sulla portata operativa dell'istituto in questione.

Per completezza di trattazione si evidenzia comunque che durante l'esecuzione del contratto, l'ufficio di direzione dei lavori esplica la sua attività con disposizioni e ordini di servizio, ai quali l'esecutore deve uniformarsi non potendo ritardare o sospendere i lavori.

L'obbligo da parte dell'esecutore di adempiere a quanto previsto nell'ordine di servizio trova come unico impedimento la manifesta infondatezza tecnica dello stesso, ossia una situazione in cui la realizzazione di quanto previsto potrebbe arrecare danno alla pubblica e privata incolumità o all'esecuzione a regola d'arte dell'opera pubblica.

Rimane comunque sempre la facoltà dell'esecutore di accettare in maniera condizionata l'operato della stazione appaltante, con l'iscrizione di riserve (sul tema si tornerà infra. L'allegato rivisita infatti quanto era prima disciplinato dal d.P.R. n. 207/2010, introducendo l'art. 7, ove sono specificati motivi, modi e tempi di iscrizione delle contestazioni: Realfonzo, Berloco).

L'esecuzione in senso stretto.

Si è detto sopra che la sezione II del capo I dell'all. II.14 è dedicata all'“esecuzione in senso stretto”. Con tale espressione il legislatore ha inteso regolamentare una serie di argomenti eterogenei, che tutti insieme compongono quasi l'intero “ciclo di vita” dell'appalto. Si va dalla fase genetica della consegna dei lavori (v. l'art. 3 dell'allegato, in relazione al quale ci si è già intrattenuti nel punto precedente) alla fase finale della commessa, coincidente con la risoluzione (art. 10), il recesso (art. 11) o la predisposizione dei documenti contabili (art. 12), passando per le vicissitudini delle modifiche, variazioni e varianti (art. 5), delle riserve (art. 7), della sospensione dei lavori (art. 8) e della gestione dei sinistri (art. 9).

Nei punti che seguono si approfondiranno alcuni aspetti di queste fattispecie, di sicuro rilievo nell'attività degli operatori in materia di appalti pubblici. Peraltro si rimarca ancora una volta l'opportunità di un'attenta e integrale lettura delle disposizioni che formano l'allegato II.14, in quanto esse sono estremamente dettagliate e chiare. Sicché dal tenore letterale delle stesse previsioni è possibile tratte le informazioni necessarie per procedere operativamente.

Le modifiche, le variazioni e le varianti

L'art. 5 dell'allegato II.14 dà attuazione operativa alle previsioni dell'art. 120 del nuovo codice (già art. 106 del d.lgs. n. 50/2016) in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione, laddove vengono riportati i casi in cui le modifiche e le varianti ai contratti originari sono ammissibili senza ricorrere a una nuova procedura di gara.

La norma è il punto d'approdo di un excursus articolato, che parte da lontano. Precisamente dal d.P.R. n. 207/2010, come sostituito dall'art. 8 del d.m. n. 49/2018 (che – proprio come l'articolo in commento – ha accorpato in una sola disposizione, le modifiche, le variazioni e le varianti contrattuali nell'ambito dei lavori: Baldi).

Sotto il profilo soggettivo, anche in questa materia le figure di riferimento sono il RUP e il direttore dei lavori, in quanto quest'ultimo fornisce al primo tutto “l'ausilio necessario” per i dovuti accertamenti (v. il comma 1 dell'art. 5 dell'all. II.14).

Resta fermo il regime di responsabilità. Invero anche la novella del 2023 ha confermato che il direttore dei lavori, se ordina o lascia eseguire all'esecutore delle modifiche senza la dovuta autorizzazione da parte del RUP, “risponde delle conseguenze” relative, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone, cose o beni.

Il comma 4 dell'art. 5 – in continuità con il quadro normativo precedente – parla genericamente di “conseguenze” senza alcun'altra indicazione; si presume quindi che sarà discrezione di ogni stazione appaltante, nel capitolato speciale, indicare e quantificare le sanzioni specifiche in cui incorre il direttore dei lavori nei casi sopra esposti (Baldi).

Al comma 5 si precisa che se le modifiche non sono state disposte dal direttore dei lavori, questi fornisce all'esecutore tutte le disposizioni per la messa in pristino con spese a suo carico. La nuova norma ripropone il testo dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, il quale aveva superato e modificato il d.P.R. n. 207/2010. Oggi, come nel 2016, v'è un potere imperativo del direttore dei lavori (identificato nella scelta della coniugazione verbale “fornisce”), che trasforma in obbligatoria la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente (Baldi, Rumma).

Viene riproposta, al comma 6, la disposizione di cui all'art. 8, comma 4, del citato d.m. n. 49/2018: se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni del contratto originario senza che quest'ultimo abbia diritto a richiedere la risoluzione del contratto. L'esecutore, inoltre, è tenuto ad eseguire le prestazioni previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, senza indennità, tranne che il corrispettivo per le nuove prestazioni.

Pure il criterio per la determinazione del quinto è rimasto invariato. Pertanto sono ancora attuali le valutazioni già espresse in merito ai seguenti punti fondamentali:

a) il primo termine del raffronto è costituito dall'importo complessivo del contratto e non delle singole categorie di lavoro;

b) l'importo complessivo contrattuale è costituito dal prezzo-base diminuito del ribasso di gara;

c) al prezzo complessivo occorre aggiungere l'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per le varianti già intervenute;

d) occorre poi aggiungere eventualmente l'ammontare degli importi riconosciuti all'appaltatore;

e) da tale computo vanno escluse le somme riconosciute all'appaltatore a titolo risarcitorio (Baldi, Rumma; Cianflone, Giovannini, Lopilato).

Risulta perciò tuttora valida la determinazione dei criteri per la valutazione dei nuovi prezzi nel caso in cui le variazioni comportino prestazioni non previste in contratto, quando non risulta fissato il prezzo contrattuale.

Peraltro il ventaglio delle modalità di valutazione si restringe alla ricerca dei prezzari, ove esistenti, e alle nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

In ultimo, al comma 9 viene ribadito che il direttore dell'esecuzione può disporre discrezionalmente delle “modifiche di dettaglio” che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP. Ne deriva che a tutt'oggi vi è la differenza tra modifiche, variazioni, varianti e modifiche di dettaglio.

Anche in assenza di una espressa definizione delle “modifiche di dettaglio”, deve ritenersi un limite implicito alla discrezionalità del direttore lavori di disporre tale tipo di modifiche, il rispetto della natura e degli elementi essenziali del contratto, per cui non sarebbe ammissibile una modifica di tipo qualitativo che, pur non comportando l'aumento o diminuzione degli importi, incida su tali elementi (Baldi, Rumma).

Completano infine l'articolo in questione:

– il comma 10, che regolamenta aspetti operativi e termini dell'attività del direttore dei lavori per il caso in cui vi siano proposte di variazioni migliorative da parte dell'esecutore;

– e i commi 11 e 12, sugli oneri di comunicazione e trasmissione all'ANAC.

Stante la marcata valenza operativa di queste norme pare sufficiente rinviare alla relativa lettura per coglierne ogni aspetto rilevante.

La cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici

Nella tematica delle modifiche ai contratti in corso di efficacia si inserisce anche la questione relativa alla cedibilità dei crediti derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, in quanto pur sempre attinente ad una modificazione dal lato soggettivo di un rapporto obbligatorio derivante dall'esecuzione del contratto pubblico (Corrado, sub.art. 106 d.lgs. n. 50/2016). Sul punto, l'art. 6 dell'all. II.14 (mutuando le previsioni dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016) dispone che le cessioni dei crediti derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici vanno stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono pure essere notificate alle amministrazioni debitrici.

Dopodiché (cioè una volta ritenuta ricevuta la rituale notifica della cessione del credito) la stazione appaltante ha quarantacinque giorni di tempo per opporsi alla cessione stessa, mediante comunicazione da notificarsi sia al cedente che al cessionario, salvo che non abbia preventivamente accettato la cessione con espressa pattuizione contenuta nel contratto o in separato atto contestuale. Una volta decorso il termine di quarantacinque giorni senza che l'amministrazione si sia opposta alla cessione, quest'ultima diverrà efficace ed opponibile all'amministrazione medesima.

In ogni caso l'amministrazione a cui sia stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato con quest'ultimo.

La sospensione dei lavori

L'art. 8 dell'all. II.14 dà attuazione all'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di sospensione dei lavori.

Sotto il profilo sostanziale il comma 1 stabilisce che il direttore dei lavori, quando ordina la sospensione dei lavori per via di circostanze speciali, temporanee e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, deve indicare nel verbale di sospensione – da inoltrare al RUP entro cinque giorni – le ragioni della sospensione ai fini dell'imputabilità, quali prestazioni sono state già effettuate, quali invece risultano ancora da eseguire. Occorre altresì l'indicazione delle cautele da osservare per la ripresa dell'intervento e la consistenza del personale impiegato (Agliata; Baldi, Rumma).

Risulta ormai definitivamente acquisita l'insussistenza di un obbligo di firma dell'esecutore sul verbale di sospensione (come già disponeva l'art. 308 del d.P.R. n. 207/2010). Nell'allegato II.14 non vi è alcun riferimento a tale incombente da parte dell'esecutore. Il che si spiega in ragione del fatto che il verbale deve essere compilato “se possibile” con l'intervento dell'esecutore o del legale rappresentante.

La non obbligatorietà di firma del verbale di sospensione fornisce sicuramente più margine d'azione al direttore dei lavori, consentendogli di disporre l'esecuzione anche sulla base di un semplice ordine scritto, ferma restando la salvaguardia del principio del contraddittorio in ordine alla contestazione delle ragioni della sospensione, dell'imputabilità delle stesse, mediante la formulazione delle contestazioni, sulla base della disciplina delle riserve contrattualmente stabilita.

Il comma 2 detta i criteri per la quantificazione del risarcimento del danno dovuto all'esecutore per l'ipotesi in cui la sospensione sia disposta per motivi eccentrici rispetto a quelli normativamente previsti. Si tratta – anche questa volta – di una conferma del regime passato, sicché risultano attuali tutte le indicazioni rese sul punto nella vigenza del codice del 2016 e, prima ancora, di quello del 2006 (per una disamina molto puntuale v. Baldi).

Correlato a tale evenienza è il disposto dell'art. 8, comma 4, dell'all. II.14, a mente del quale il direttore dei lavori è responsabile verso la stazione appaltante per l'eventuale sospensione illegittima, laddove disposta per circostanze non previste dall'art. 121 del nuovo codice. Pur nel silenzio della novella si ritiene che la responsabilità di cui si tratta sia principalmente di tipo erariale/contabile.

Il comma 3 stabilisce che quando vengono a cessare le cause di sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'attività e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro i successivi cinque giorni il DL procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione che, in questo caso, deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale come indicato dal RUP. Il verbale poi deve essere trasmesso al RUP entro cinque giorni. Il RUP, quindi, ha un potere di disposizione della ripresa e di indicazione del nuovo termine contrattuale; il direttore dell'esecuzione, invece, redige il verbale in base alle disposizioni del RUP.

La risoluzione del contratto

La disciplina – intesa come la procedura – della risoluzione del contratto di appalto contenuta nell'art. 10 dell'all. II.14 ripropone pressoché integralmente quanto previsto dai commi 3, 4, 6 e 7 dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.

A mente dei commi da 1 a 3 dell'art. 10, il direttore dei lavori quando accerta che l'inadempimento delle prestazioni contrattuali da parte dell'esecutore è tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni trasmette al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata con annessi documenti, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Per legittimare la risoluzione del contratto, l'inadempimento deve presentare il duplice connotato della gravità:

– della colpa dell'appaltatore;

– e degli effetti dell'inadempimento stesso sulla corretta esecuzione del contratto.

Il comma 2 dell'art. 10 – recependo i principi della garanzia del contraddittorio affermati in giurisprudenza (App. L'Aquila, 8 aprile 2020, n. 585 e Cass. I, 12 agosto 2010) – prevede che nella relazione di cui al comma 1 il direttore dei lavori deve altresì formulare la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo in commento, nel caso in cui le controdeduzioni trasmesse dall'appaltatore siano valutate negativamente o sia scaduto il suddetto termine di quindici giorni senza che l'appaltatore abbia fornito un riscontro, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

In questi casi si ritiene che l'atto dispositivo della risoluzione del contratto abbia natura meramente dichiarativa e che lo stesso vada adottato dall'Organo o dall'Ufficio competente a manifestare all'esterno la volontà dell'Ente che funge da stazione appaltante, secondo l'assetto organizzativo e l'articolazione burocratica degli Enti interessati (Corrado).

In merito ai diritti partecipativi dell'operatore economico nell'ambito del procedimento con cui l'Amministrazione dapprima contesta l'inadempimento e – una volta accertatane la sussistenza – giunge alla dichiarazione di risoluzione del contratto, si è evidenziato che l'operatore economico contraente:

– ha uno scarso potere di intervenire e partecipare nell'ambito dell'iter di formazione della determinazione di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante;

– e potrà – al più – esperire gli ordinari rimedi in sede giurisdizionale (Corrado).

Nel comunicare all'operatore economico la determinazione di risoluzione del contratto adottata dalla Stazione appaltante, il RUP dispone, con un preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Inoltre il direttore dei lavori è tenuto a fornire al RUP tutte le indicazioni necessarie affinché quest'ultimo valuti l'irrogazione delle penali da ritardo.

Tali adempimenti sono previsti al fine di cristallizzare la situazione di fatto esistente al momento della risoluzione, in modo da stabilire con certezza le ragioni economiche delle parti ed eventualmente liquidare i compensi ancora dovuti in favore dell'appaltatore. Quest'ultimo, in ogni caso, sopporterà le spese subite dalla stazione appaltante per l'affidamento della prosecuzione dei lavori ad altra impresa, tranne il caso di affidamento a imprese successivamente classificate in sede di gara, secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. “scorrimento della graduatoria”).

Infine la determinazione di risoluzione del contratto va comunicata all'organo di collaudo, se già nominato. In questo caso esso – dopo avere acquisito anche in contraddittorio lo stato di consistenza – procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile. Il verbale accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato.

Il recesso dal contratto

L'art. 11 dell'all. II.14 contiene la disciplina di dettaglio da applicare in caso di recesso della stazione appaltante dal contratto stipulato con l'aggiudicatario. Per quanto apparentemente sintetica, la norma tecnica di cui si tratta appare densa e completa. Essa invero tratta gli aspetti relativi:

– alla quantificazione del decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite da corrispondere all'operatore economico.

– all'importo da corrispondere all'operatore economico a titolo di rimborso dei materiali presenti nel cantiere al momento in cui è stato disposto il recesso dal contratto;

– alle modalità con cui l'Amministrazione può attivare la facoltà di ritenzione;

– e agli obblighi di rimozione e sgombero del cantiere da parte dell'operatore economico.

Questa disciplina ripropone pressoché integralmente quanto già previsto dall'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, sicché si ritiene che siano ancora oggi valide le indicazioni – tanto dottrinarie, quanto giurisprudenziali – che si sono formate finora.

Entrando più nel merito, il comma 1 dell'art. 11 stabilisce che la stazione appaltante deve corrispondere all'operatore economico:

– un decimo dell'importo delle opere, servizi e forniture non eseguiti da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta;

– e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

In giurisprudenza si è affermato che in caso di recesso dell'Amministrazione dal contratto di appalto “è contrastante con i principi fondamentali della materia la previsione di una facoltà di recesso in capo all'Amministrazione il cui prezzo consista nel solo corrispettivo delle prestazioni già eseguite, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e di ogni altra ragione o pretesa di qualsiasi genere, in tal modo stravolgendo il divisamento degli interessi su cui riposa la regola legislativa attributiva del diritto di recesso” (T.A.R. Lombardia (Milano) I, n. 545/2020).

La medesima stazione appaltante deve inoltre corrispondere all'operatore economico il valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi e forniture, purché i materiali in questione siano stati accettati dal direttore dei lavori o dal RUP prima della comunicazione di preavviso di recesso inviata a norma dell'articolo 123, comma 2, del codice (v. il comma 2 dell'art. 11 dell'all. II.14).

Per i materiali non accettati dal direttore dei lavori o dal RUP vi è l'obbligo dell'appaltatore di rimuovere gli stessi nel termine fissato dalla stazione appaltante (v. il comma 4 dell'art. 11). In questa evenienza l'esecutore deve mettere a disposizione della stazione appaltante i predetti magazzini e cantieri nel termine stabilito dall'Amministrazione nella comunicazione di recesso. Nel caso in cui l'appaltatore non effettui tali adempimenti entro la scadenza fissata dall'Amministrazione lo sgombero dei cantieri e dei magazzini è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Infine, a norma del comma 3 dell'articolo in commento, oltre alle voci di indennizzo “necessarie” (ossia il pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite e dei materiali accettati dalla Stazione appaltante), v'è una voce di indennizzo “eventuale”: quella per le opere temporanee e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili (che la stazione appaltante può decidere di ritenere). La stazione appaltante – qualora decida di conservare tali beni nello stato in cui si trovano al momento di recesso dal contratto – è infatti tenuta a versare la minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere o degli impianti al momento del recesso, decurtato del valore delle opere e degli impianti già ammortizzato fino a quella data.

I documenti contabili.

Con l'espressione “contabilità dei lavori pubblici” si indica il complesso di operazioni (predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni) effettuate dal direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché le opere siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto (Bocciero).

L'art. 12 dell'all. II.14 individua i documenti contabili che devono essere predisposti e tenuti dal DL o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere (se a ciò delegati dal medesimo DL). Questi stessi documenti sono:

a ) il giornale dei lavori. Si tratta di un documento obbligatorio della contabilità dei lavori pubblici ed è tenuto dal DL per annotare quotidianamente l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, il nominativo, la qualifica e il numero degli operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori, l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici.

Sul giornale dei lavori sono riportate l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sulle opere, nonché gli ordini di servizio e le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del DL, le relazioni indirizzate al RUP, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

b ) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste. Sono registri fondamentali (già disciplinati dagli art. 183 e 185 del d.P.R. n. 207/2010) e permettono la constatazione dei lavori, cioè l'accertamento delle lavorazioni effettuate e della loro misurazione. Questi “Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste” sono compilati dal DL, che esegue la misurazione e classificazione delle lavorazioni; il Direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'impresa affidataria o dal suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure.

Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.

Nel caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della identica categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte;

c ) il registro di contabilità, in cui confluiscono i dati contenuti nel libretto delle misure, nonché le domande che l'impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori.

L'iscrizione delle partite nel registro in questione è fatta in ordine cronologico. In un'apposita sezione è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori.

Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni realizzate e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità di opere ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore. Per questo motivo il registro è sottoposto all'impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Il Direttore dei Lavori propone al RUP in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico;

d ) lo stato di avanzamento lavori (SAL), che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite. A esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il DL ne indica gli estremi nel SAL.

Lo Stato di Avanzamento Lavori, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a questo scopo il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare del corrispettivo residuo da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci;

e ) e il conto finale, compilato dal DL a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Anche il conto finale dei lavori dev'essere sottoscritto dall'impresa affidataria.

f) Laddove necessario, può essere anche istituito un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia. Per i lavori a corpo il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

I documenti di cui si è appena dato conto sono a tutti gli effetti atti pubblici e fanno quindi fede fino a querela di falso in vista del conto finale, e dunque della regolazione del credito dell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione.

Tale circostanza fa sì che la non regolare tenuta dei documenti contabili esponga il direttore dei lavori a responsabilità anche amministrative e penali. Invero la giurisprudenza di merito ha già avuto occasione di stabilire che la “storia” dell'opera riportata nel giornale dei lavori riveste un ruolo fondamentale per il controllo amministrativo-contabile (App. L'Aquila, n. 1288/2019; Cass. pen. V, n. 38846/2002 e C. conti II, n. 338/2002).

Analogamente a quanto già previsto dal d.m. 49/2018 le misurazioni e rilevazioni relative alla gestione contabile dovranno essere riportate sui documenti contabili contemporaneamente al loro accadere, e quindi procedere di pari passo con l'esecuzione (art. 1, comma 3 dell'all. II.14). La precisazione di questo aspetto è un elemento innovativo per la gestione contabile dell'appalto, poiché implicitamente configura una presenza, anche giornaliera, del direttore dei lavori o dei componenti dell'ufficio di direzione dei lavori nei luoghi di appalto. Gli strumenti da utilizzare devono essere elettronici e interagire con una piattaforma, anche telematica, in modo da garantire l'autenticità e la sicurezza dei dati (Realfonzo, Berloco).

Il collaudo.

Il collaudo è normato nella sezione III del capo I dell'allegato in questione e impegna ben 18 articoli (sui 39 che compongono l'allegato II.14). Il legislatore della novella ha reso un insieme organico di previsioni, partendo dalla definizione del collaudo tecnico-amministrativo per giungere alla conclusione dell'attività con il rilascio delle relative certificazioni e il pagamento dei professionisti che del collaudo si sono occupati.

Nel dettaglio il collaudo è il procedimento con cui la stazione appaltante verifica la sussistenza dell'esatta corrispondenza tra quanto stabilito dal contratto e quanto effettivamente realizzato dall'esecutore ed è indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione (App. Venezia I, n. 720/2022, la quale statuisce che alla consegna dell'opera pubblica prima del collaudo non è applicabile la presunzione di accettazione di cui all'art. 1665, comma 4, c.c., giacché la consegna di un'opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica). Invero, come chiarisce inequivocabilmente l'art. 13 dell'all. II.14, in continuità con il sistema previgente (v. l'art. 215 del d.P.R. n. 207/2010), il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte. Si tratta di un controllo “a tutto tondo”, nel senso che l'ambito di indagine è vasto e spazia dalla comparazione del realizzato con quanto progettato, all'esame delle perizie di variante, ai profili contabili della commessa, intesa anche quale esame delle riserve esplicitate dall'esecutore (Cons. St. V, n. 7793/2022 chiarisce che l'attività di collaudo consiste nella verifica di tre diversi aspetti: – nella mera conformità al progetto approvato; – nell'analisi tecnica dell'opera; – e nella verifica contabile, cioè che il quantum liquidato all'esecutore sia stato effettivamente e conformemente realizzato).

In altri termini, tutti i contratti pubblici di lavori sono soggetti a collaudo per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori stessi e delle prestazioni nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità con le previsioni e le pattuizioni contrattuali (Agliata). Il collaudo costituisce quindi un atto unilaterale complesso che si articola attraverso un procedimento strumentale rispetto all'emanazione dell'atto finale: esso è richiesto dal committente a un organo terzo, al fine di ottenere un giudizio di natura tecnica, contabile e amministrativa. La sua natura è obbligatoria oltre che formale e non è possibile sostituirlo con altri atti equipollenti. Solo per determinati casi di necessità richiesti dalla pubblica amministrazione, è consentita la presa in consegna del lavoro o dell'opera eseguita, prima che il collaudo sia stato formalmente emesso (Realfonzo, Berloco).

A livello procedurale il primo passaggio consiste – ovviamente – nella nomina del collaudatore da parte della stazione appaltante, che deve avvenire entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. In proposito l'art. 14 dell'allegato II.14 – da leggere in combinato disposto con l'art. 116 del d.lgs. n. 36/2023 – stabilisce che per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori (in tale ultimo caso si ha l'istituzione di una “commissione di collaudo” che opera secondo i dettami dell'art. 18 dell'all. II.14).

I collaudatori sono scelti tra i dipendenti della Stazione appaltante o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti.

Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.

Una volta costituito, l'organo di collaudo esamina i documenti che gli vengono forniti dal RUP (a norma dell'art. 15 dell'allegato in commento) e laddove ne accerta la completezza fissa la visita di collaudo, dandone informazione al RUP stesso e al DL. Quest'ultimo avvisa prontamente l'esecutore, il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo (v. l'art. 19, comma 1, dell'all. II.14).

Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore medesimo (v. il comma 2 del citato art. 19).

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo.

Di questa visita di collaudo è redatto un processo verbale che, oltre a una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione e ai principali estremi dell'appalto, deve obbligatoriamente contenere:

– gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

– il giorno della visita medesima;

– le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che non sono intervenuti, sebbene invitati;

– i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale (v. i commi 5 e 6).

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal RUP (se intervenuto) e dagli altri soggetti obbligati a intervenire. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata nello stesso processo verbale per gli accertamenti di taluni lavori.

Quando per lavori di notevole importanza il capitolato speciale fissa un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Effettuate tutte le valutazioni previste dall'art. 21 dell'all. II.14 (relative agli aspetti che formano oggetto dell'attività di verifica da parte del collaudatore, di cui si è dato conto in apertura del presente punto), l'organo di collaudo emette il certificato (appunto) di collaudo sulla base e con i contenuti previsti dall'art. 22 dell'all. II.14, oppure informa la stazione appaltante – tramite il RUP – che i lavori sono non collaudabili (ex art. 25 dell'all. II.14).

Merita evidenziare che le relazioni riservate del DL, del DEC e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto sono sottratte al diritto di accesso agli atti, diversamente dalle relazioni riservate del RUP (Cons. St. V, n. 8745/2022).

Venendo all'esame dei termini per il compimento delle suddette attività si osserva che il collaudo finale deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità, individuati dall'allegato II.14 del Codice, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Per converso, in presenza di opere di limitata complessità nella lettera d'incarico i tempi possono essere ridotti.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza di questo termine.

Nelle ipotesi previste dall'art. 28 dell'all. II.14 (ossia – in sintesi – per i lavori d'importo: i ) pari o inferiore a un milione di euro; ii ) superiore a un milione di euro e inferiori alla soglia europea, ferme restando talune nominate esclusioni previste nel medesimo art. 28 dell'all. II.14) sussiste la possibilità di sostituire il certificato di collaudo con il “più semplice” certificato di regolare esecuzione. Esso è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Alla data di emissione del certificato di collaudo si procede al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione, ferma restando la responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. (v. l'art. 27 dell'allegato).

Peraltro il collaudo non costituisce il termine finale per contestare all'appaltatore i ritardi nell'adempimento, poiché essi esulano dalle questioni tecnico-contabili, che ne sono l'ambito tradizionale, e attengono all'esatto adempimento, disciplinato delle norme generali; né il buon esito del collaudo può ingenerare alcun affidamento in capo all'appaltatore, non trattandosi di un atto proveniente dalla P.A., ma da un organo indipendente, quale è il collaudatore, mentre solo l'approvazione del committente determina il consolidamento delle obbligazioni a carico di quest'ultimo (Cass. civ. I, n. 2075/2022).

Si segnala che i crediti dell'appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche senza di collaudo, ove la Pubblica Amministrazione abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate “sine die” le determinazioni in merito all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente, in spregio alle norme generali di correttezza e buona fede. Spirati i termini contrattuali, il committente deve provare che la mancata approvazione del collaudo sia stata dovuta al contegno dell'impresa (App. Milano IV, n. 817/2023 e Cass. civ. I, n. 5744/2022).

Sempre in relazione ai pagamenti, la giurisprudenza sul punto ha recentemente precisato che in tema di appalto di opera pubbliche, l'equo compenso ex art. 1664, comma 2, c.c., riconosciuto all'appaltatore che nel corso dell'opera abbia incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione, è oggetto d'una obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione stessa nasce dal contratto e il credito ha la medesima funzione d'ogni altro emolumento spettante all'appaltatore come remunerazione. Ne conseguono, da un lato, la necessità della costituzione in mora, ex art. 1224 c.c., in funzione del decorso degli interessi, dall'altro, l'insufficienza, a tal fine, della riserva che l'appaltatore ha l'onere di iscrivere allo scopo di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, in dipendenza dello svolgimento del collaudo (Cass. I, n. 10325/2023).

Sotto altro profilo, com'è logico, anche i collaudatori hanno diritto a un compenso, che viene determinato tenendo conto delle indicazioni riportate nell'art. 29 dell'all. II.14.

Quanto agli aspetti processuali, la controversia inerente al collaudo di opere pubbliche esorbita dall'ambito cognitivo proprio della giurisdizione del giudice amministrativo e dev'essere quindi decisa dal giudice ordinario, atteso che detta attività rientra pienamente nell'ambito di un rapporto contrattuale che, a partire dall'aggiudicazione, è interamente disciplinato dal diritto privato ed in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi (T.A.R. Puglia (Bari) I, n. 442/2022).

Conclusivamente si richiama l'attenzione sullo strumento del “collaudo statico”, finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni delle opere e delle componenti strutturali, le cui indicazioni operative sono contenute nell'art. 30 dell'all. II. 14. La peculiarità di questa forma di collaudo è che avviene in corso d'opera.

Il collaudatore statico deve possedere alcuni requisiti particolari, e segnatamente deve essere un professionista iscritto all'albo (ingegnere; geometra; architetto; perito edile):

– da almeno 5 anni per opere fino ad un milione di euro;

– da almeno 10 anni per opere superiori ad un milione di euro.

In precedenza il collaudo statico era disciplinato dal capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al d.m. 17 gennaio 2018 e della relativa circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7. Si ritiene che – in assenza di espresse indicazioni contrarie presenti nella novella del 2023 – queste disposizioni siano tuttora valide e idonee a regolamentare la materia. Del resto queste norme tecniche sono state modificate ancora di recente dal d.m. 9 marzo 2023. Il che, quantomeno implicitamente, ne conferma la perdurante efficacia ai fini che rilevano nella presente sede.

L'esecuzione degli appalti di servizi e forniture

Il capo II, dagli artt. 31, 39, dell'all. II.14 si occupa dell'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture rendendo indicazioni operative per lo svolgimento delle attività direzione, controllo e contabilità. L'articolato ricalca – con i dovuti adattamenti e con gli opportuni rimandi – l'impostazione propria degli appalti di lavori. Peraltro, per una maggiore chiarezza – o meglio, per non lasciare spazio a dubbi – la norma di chiusura (ossia l'art. 39) del medesimo all. II.14 ha cura di precisare che per tutto ciò che non è previsto nello stesso capo II trovano applicazione all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture le norme (del capo I: v. retro) dettate per l'esecuzione dei contratti di lavori.

Vediamo dunque qui di seguito gli specifici profili di maggiore rilievo per i servizi e le forniture dal punto di vista “esecutivo”.

Il direttore dell'esecuzione

La figura del direttore dell'esecuzione del contratto (d'ora in avanti anche solo “DEC”) era disciplinata dal d.m. n. 49/2018, e, come quella del direttore dei lavori, riveste un ruolo fondamentale nella fase esecutiva degli appalti pubblici di servizi o forniture. Questi, infatti, impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite gli ordini di servizio, che devono sempre riportare le ragioni tecniche e le finalità perseguite, ed è onerato di disporre l'avvio dell'esecuzione del contratto, fornendogli tutte le direttive in riferimento alle aree ove si svolgeranno le prestazioni ed accertando lo stato dei luoghi.

Già ad una prima lettura della parte ora d'interesse dell'allegato balza subito all'occhio che quello che nei lavori è il ruolo di DL nei servizi e nelle forniture compete al DEC (di solito è il RUP) il quale può a sua volta farsi assistere da uno o più direttori operativi (v. l'art. 31 dell'all. II.14). Un'eccezione alla regola generale della coincidenza tra le figure del RUP e del DEC è dettata dal comma 8 dell'art. 114 del nuovo codice per i “contratti di servizi e forniture di particolare importanza”, anch'essi individuati dall'all. II.14 (v. l'art. 32, comma 2, dell'all. II.14). Si tratta di quegli appalti che – indipendentemente dall'importo – sono particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, o hanno ad oggetto prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, o consistono in interventi innovativi o che impongano il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In tal caso il direttore dell'esecuzione dev'essere diverso dal RUP e la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare uno o più assistenti, con funzioni di direttore operativo per svolgere ogni “utile e complementare compito” spettante al medesimo direttore dell'esecuzione (v. il comma 4 dell'art. 32 dell'allegato II.14, che riproduce il comma 6-bis dell'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, il quale a sua volta riprende – sia pure indirettamente – l'art. 300 del d.P.R. n. 207/2010).

Nonostante la suddetta (parzialmente) diversa formulazione legislativa, si ritiene sussistere una continuità rispetto al passato, con conseguente ultrattività delle prassi che si sono finora andate consolidando. Resta peraltro aperto il problema – non chiarito nemmeno dalla disciplina preesistente – di quale sia il rapporto gerarchico fra direttore dell'esecuzione e i suoi assistenti. Al riguardo si rileva che nel codice del 2006, l'assistente del direttore dell'esecuzione del contratto rivestiva un ruolo diverso rispetto a quello degli assistenti del direttore dei lavori. Invero, mentre il direttore dei lavori era, ed è tuttora, il soggetto preposto all'ufficio di direzione dei lavori, a cui fanno capo i suoi assistenti (ossia il direttore operativo e l'ispettore di cantiere), l'assistente del Direttore di esecuzione del contratto aveva funzioni e compiti che non gli derivavano dalla “norma”, ma gli venivano attribuiti, per scritto, dalla stazione appaltante, al momento del conferimento dell'incarico. In conseguenza di questo, l'assistente del direttore dell'esecuzione del contratto rispondeva del proprio operato direttamente alla stazione appaltante. Da parte sua, il direttore dell'esecuzione del contratto non aveva alcuna responsabilità in relazione ai compiti e alle funzioni che la stazione appaltante aveva affidato direttamente al suo assistente.

In argomento è appena il caso di evidenziare che la Commissione Speciale del Consiglio di Stato, nel parere n. 782 reso in data 22 marzo 2017 sullo schema di decreto correttivo del “vecchio” codice (cioè il d.lgs. n. 56/2017), ha affermato che la previsione introdotta al comma 6-bis risulta conforme a quanto suggerito dal Supremo Consesso nel parere concernente l'approvazione delle linee guida sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione (Cons. St., comm. spec., n. 2282/2016), con il quale era stata evidenziata l'assenza di una disposizione del d.lgs. n. 50/2016 che costituisse la base legale per la figura dell'assistente del direttore dell'esecuzione.

In tutta la fase esecutiva il DEC deve svolgere un'attività di controllo volta ad indagare la regolare esecuzione nei tempi prestabiliti e il rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. A titolo esemplificativo tale controllo potrebbe valutare, secondo parametri oggettivi, i seguenti profili: qualità del servizio o della fornitura, soddisfazione del cliente o dell'utente finale, rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale e così via.

Analogamente alle attribuzioni del direttore dei lavori, al DEC competono – tra gli altri – i compiti di valutare le varianti contrattuali (ex art. 35 dell'all. II. 14: v. retro), di eseguire la verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario e di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto (v. l'art. 36 dell'all. II.14, di cui si dirà meglio infra) e – a conclusione del servizio o della fornitura – di rilasciare il certificato di verifica di conformità (a mente dell'art. 37 dell'all. II. 14) o il certificato di regolare esecuzione (di cui all'art. 38 dell'all. II.14).

Riveste poi una particolare importanza il capitolato speciale, che nella gerarchia delle fonti in materia precede il citato all. II.14. Invero, come avveniva nella vigenza del d.m. n. 49/2018, l'all. II.14 trova applicazione solo in mancanza di specifiche indicazioni regolatorie del capitolato speciale.

Si segnala infine che – in analogia rispetto al regime dell'esecuzione dei contratti di lavori – qualora le stazioni appaltanti non dispongano al proprio interno di competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione l'incarico viene affidato a soggetti esterni secondo le procedure previste dal codice.

La verifica di conformità e il certificato di regolare esecuzione

La verifica di conformità spetta alle stazioni appaltanti e consiste nel controllare – nell'ambito dei contratti pubblici di forniture e di servizi – che:

– la prestazione aggiudicata abbia avuto regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice;

– che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Si tratta di uno strumento/istituto omologo rispetto al collaudo (proprio degli appalti di lavori).

Lo svolgimento della verifica di conformità è disciplinato dall'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice, che ne individua:

– i soggetti competenti (ossia il RUP, il DEC e i verificatori di conformità);

– i termini di avvio (che deve avvenire entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, con facoltà di deroga laddove ciò sia previsto nel contratto) e di conclusione (entro il termine stabilito dal contratto o comunque entro sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione. Resta in ogni caso salva la potestà della stazione appaltante di individuare un diverso termine);

– e le modalità (principalmente di verifica documentale, però con ampia discrezionalità del soggetto incaricato circa l'individuazione della migliore modalità per esperire proficuamente l'incombente in questione).

L'iter è molto simile a quello previsto dall'art. 29 dell'allegato in esame per il collaudo (v. retro).

Gli oneri per l'espletamento della verifica di conformità sono a carico dell'esecutore, il quale deve mettere a disposizione del verificatore i mezzi necessari.

L'art. 37 dell'allegato II.14 si occupa dell'emissione e del contenuto (minimo indispensabile) del certificato di verifica di conformità, mentre l'art. 38 del medesimo allegato prevede che qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

La certificazione di regolare esecuzione di appalti pubblici è atto equipollente all'avvenuto collaudoex art. 102 del d.lgs. n. 50/2016, nonché atipicamente disciplinata dal previgente art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 (Trib. Napoli III, 10 aprile 2020).

Le riserve

Com'è noto, la riserva assolve il ruolo di strumento di riequilibrio contrattuale, laddove il sinallagma venga a essere alterato da circostanze e fatti sopravvenuti, non previsti né prevedibili al momento della stipula del contratto. Per definizione perciò le modalità di esercizio di tale strumento devono essere codificate e formalizzate a priori in modo da consentire all'appaltatore di potere esercitare i propri diritti in maniera chiara e trasparente permettendo al contempo alla stazione appaltante di verificare in ogni momento il “costo” dell'opera (Gianforte).

Nel nuovo codice del 2023 l'istituto delle riserve viene richiamato in diversi articoli, tra cui si ricordano l'art. 115 (controllo tecnico contabile e amministrativo), l'art. 121 (in materia di sospensioni), l'art. 140 (in materia di somma urgenza), l'art. 210 (accordo bonario) e, soprattutto, l'art. 7 dell'Allegato II.14, che disciplina analiticamente le modalità ed i termini di iscrizione delle riserve stesse.

Nel dettaglio il d.lgs. n. 36/2023 ha introdotto una disciplina compiuta per le riserve nei lavori, riproducendo, tra il resto, alcune disposizioni recate dagli abrogati artt. 190 e 191 del d.P.R. n. 207/2010. Ciò integra una novità rispetto al passato (Serra). All'art. 7 dell'Allegato II.14 del nuovo Codice, in via innovativa, è infatti stato innanzitutto precisato che l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto:

– il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica;

– la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore;

– e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

In materia è chiara qui la codificazione di quanto già affermato dalla giurisprudenza (ex multis Cass. I, n. 19802/2016), che aveva ampiamente delineato la ratio dell'istituto, sulla cui applicazione non si è mai dubitato, anche in assenza di una specifica disciplina all'interno dei capitolati.

Al comma 1 vengono inoltre espressamente chiarite le ipotesi che non costituiscono riserve. Tra le diverse fattispecie appare interessante quella secondo cui sono esclusi dal novero delle riserve le “domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili”. Dal momento che spesso la riserva si fonda su un inadempimento da parte della Committente (ad es.: anomalo andamento dei lavori e ridotta produzione), viene da chiedersi se, ritenendo tale tipologia di contestazione sottratta all'onere di iscrizione della riserva, l'impresa possa avanzare la propria richiesta risarcitoria in ogni fase dell'esecuzione delle opere, senza incorrere in eccezioni di decadenza e intempestività. In tal caso, tuttavia, verrebbe meno lo scopo delle riserve stesse, che consiste nel consentire alla Committente di tenere sotto controllo la spesa pubblica e gli eventuali esborsi (Nardelli, Matteucci). Allineato a questa impostazione è anche Scalise, secondo cui non è chiaro se il legislatore abbia voluto escludere dal novero delle riserve le domande per “anomalo andamento dei lavori”, “ridotta produzione” e simili. Ciò perché esse hanno contenuto “risarcitorio” e in ogni caso sono strettamente legate alla contabilità della stazione appaltante. Se così fosse, e se quindi tale tipologia di contestazione dovesse essere ritenuta esclusa dal contesto normativo delle riserve (ossia sottratta al regime dell'onere della riserva), allora l'impresa potrebbe avanzare la propria richiesta risarcitoria in ogni fase dell'esecuzione delle opere, senza incorrere in eccezioni di decadenza ed intempestività, facendo venire meno, peraltro, la ratio dell'istituto delle riserve.

In aggiunta a quanto sopra, un'altra novità è la specifica del contenuto della riserva, rendendo maggiormente gravosa l'esplicitazione della stessa. Sempre nel comma 2 dell'art. 7 dell'allegato II.14 si legge infatti che le riserve devono contenere oltre alla quantificazione delle somme che l'esecutore richiede anche:

– l'indicazione degli ordini di servizio che hanno inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

– le contestazioni in merito all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste nei documenti di gara;

– le contestazioni in merito a difformità di disposizioni e istruzioni rispetto al contratto;

– le contestazioni in merito alle disposizioni e istruzioni del DL o del DEC.

Per Serra forse la norma sul punto ha peccato per un eccesso di contenuti, in quanto pare difficile che l'esecutore possa conoscere già in sede di riserva la quantificazione delle somme da richiedere per l'inesattezza tecnica delle modalità costruttive, o per fatti che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Si deve però dare atto che l'art. 7 ha chiarito espressamente come ci si dovrà comportare per il caso di riserve dovute a fatti continuative, ossia a quelle circostanze che provocano pregiudizi all'appaltatore che non si esauriscono in un preciso momento, ma si protraggono nel tempo, anche a cavallo di più stati di avanzamento e non sono di immediata rilevanza onerosa.

La giurisprudenza aveva ritenuto che non vi fosse un onere di riserva in caso di fatti c.d. continuativi, quando l'appaltatore non avesse potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica (v. Cass. I, n. 677/1973; n. 2841/1975 e n. 2613/1976).

Ora la norma ha chiarito che anche i fatti continuativi devono essere oggetto di iscrizione, ma non è necessaria la quantificazione in via definitiva della riserva “se motivata con riferimento a fatti continuativi”.

Il medesimo comma 2 dell'art. 115 del d.lgs. n. 36/2023 (in tema di appalti di lavori) prevede la “sottomissione” dell'esecutore della commessa alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori, escludendo la possibilità di qualsivoglia sospensione o ritardo del regolare sviluppo dei lavori stessi.

Oltre a ciò, a livello di procedura la citata norma disciplina l'iscrizione delle riserve, secondo le modalità e i termini previsti – a pena di decadenza – dall'allegato in commento. Risulta confermato, rispetto alla disciplina precedente di cui al d.P.R. n. 207/2010, che:

– le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore;

– sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole (ora però anche all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo);

– le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate;

– le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano;

– le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa e definitiva quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

Non è stata invece riprodotta la previsione che consentiva, nel termine di quindici giorni dalla firma con riserva del registro di contabilità, di esplicitare le riserve, indicando con precisione il “petitum”. Quindi in futuro, già all'atto dell'iscrizione, le riserve dovranno essere specifiche e dettagliate a pena di inammissibilità (Serra).

Quanto sopra è pure conforme alla consolidata giurisprudenza secondo cui “l'appaltatore ... ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee a incidere sul compenso complessivo spettante, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili, ad esporre nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma e a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale; l'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalla legge, decade dalle relative domande” (Trib. Palermo V, n. 3373/2014; v. anche Cass. I, n. 15937/2017).

Come precisa la relazione illustrativa al nuovo codice, la decisione della novella di ribadire la sanzione della decadenza dai diritti a contenuto patrimoniale dell'esecutore come conseguenza della mancata iscrizione o esplicitazione delle riserve ne ha imposto l'inserimento (anche in coerenza con quanto vige per le riserve relative alle sospensioni dell'esecuzione ex art. 121 del d.lgs. n. 36/2023) nella normativa primaria, rinviando all'allegato II.14 per la disciplina di modalità e termini. Tale scelta si pone in controtendenza rispetto alle norme del d.m. n. 49/2018, che rimettevano tale disciplina ai documenti di gara e/o ai singoli contratti, ma appare opportuna poiché la materia necessita di regolamentazione uniforme, in considerazione dell'ampiezza del contenzioso dinanzi al giudice ordinario e dei compiti di nomofilachia da riservare alla Corte di Cassazione.

La prima dottrina che si è occupata della tematica ha osservato che, nella sostanza, la suddetta relazione illustrativa:

– evidenzia la necessità di dettare una disciplina chiara e puntuale dell'istituto delle riserve, anche con riferimento alla decadenza per “mancata iscrizione” o “esplicitazione” delle riserve;

– e, correttamente, distingue tra iscrizione ed esplicitazione delle domande (ossia due momenti differenti nella gestione delle riserve: il primo legato alla sottoscrizione dell'atto contabile e il secondo legato alla esplicitazione, cioè alla produzione per esteso, delle proprie richieste: Scalise).

La stessa dottrina è invece più critica nei confronti delle indicazioni riportate nell'allegato II.14 e auspica che il regolamento (da emanarsi con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per sostituire lo stesso allegato II.14 (come dispone l'art. 114 del nuovo codice) possa affrontare più compiutamente il tema e fornire spunti maggiormente risolutivi alle numerose problematiche venute a esistenza negli anni scorsi. Più precisamente, l'Autore rileva che nell'all. II.14, all'art. 7 non si rinviene l'indicazione del termine entro il quale le riserve devono essere esplicitate (solitamente pari a quindici giorni dalla sottoscrizione). In ragione di tale carenza, si dovrebbe ritenere che l'impresa, quando sottoscrive gli atti contabili, è tenuta ad esplicitare immediatamente le proprie richieste e domande. Il che peraltro pare difficilmente attuabile. Sarebbe per contro più ragionevole che la stazione appaltante consentisse all'appaltatore di poter esplicitare (cioè scrivere per esteso e quantificare) le riserve entro termini congrui, anche in ragione del contenuto e della complessità delle partite contabili allibrate e delle eventuali eccezioni (Scalise).

In proposito occorre rimarcare che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo” (così Cass., I, n. 2112/2022);

iii ) Viene per contro accolto con favore l'art. 7 dell'all. II.14 laddove delinea “a pena di inammissibilità” il contenuto essenziale delle riserve. Appare tuttavia eccessivamente onerosa e di difficile attuazione per il privato l'inserimento nella riserva, da parte dell'impresa, dell'indicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto.

Considerazioni analoghe valgono per le richieste di esplicitazione delle contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive riportate nel capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo e/o di quelle relative alle istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o determinare vizi/difformità esecutive dell'appalto (v. ancora l'art. 7, comma 2, lett. b), c) ed e) dell'all. II.14).

Proseguendo nella disamina normativa, il comma 4 dell'art. 115 stabilisce, per gli appalti di servizi e forniture:

– che la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione dev'essere riportata nel capitolato speciale;

– e che per le riserve si applica quanto disposto dal comma 2, di cui si è appena dato conto (analoga prescrizione si rinviene nell'art. 34 dell'all. II.14, che a sua volta rimanda all'art. 7).

Per ragioni di sintesi, si rimanda dunque alle osservazioni testé esposte.

Prima di concludere sul punto, merita osservare che il d.lgs. n. 36/2023 ha fatto “un mezzo passo indietro” nella disciplina delle riserve rispetto al d.m. n. 49/2018, ritornando – appunto, solo parzialmente – alla disciplina contenuta nel regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010 (Scalise). Segnatamente, il nuovo codice si è collocato in via mediana rispetto all'art. 9 del citato d.m. n. 49/2018, che relegava la disciplina delle riserve alle statuizioni del capitolato, e gli artt. 190 e 191 del suddetto d.P.R. n. 207/2010, che invece definivano chiaramente le modalità di iscrizione delle riserve.

Parimenti critico sulla disciplina delle riserve – seppure sotto diverso profilo – è Agliata (Criticità e aspetti positivi: prime riflessioni sul nuovo Codice dei contratti). In particolare, questo Autore lamenta che non vengono definiti i termini per la presentazione delle riserve stesse (avendo il legislatore della novella concentrato la propria attenzione sui soli documenti su cui le riserve medesime vanno inserite) e non è presente alcuna indicazione sulle controdeduzioni del direttore dei lavori.

Per converso, altra dottrina afferma che in materia di riserve la novella appare apprezzabile per i requisiti di determinatezza, bilanciamento degli interessi contrapposti e certezza del diritto di cui era sprovvista la normativa previgente, con censura specifica di questa pecca mossa dal Consiglio di Stato a pag. 166 dello Schema definitivo dell'Allegato II.1 4 all'art. 115 del nuovo Codice, ove – come si è dato conto in apertura, nel paragrafo d'inquadramento – si precisa che tale allegato ha come base il d.m. n. 49/2018 “ma il contenuto di tale provvedimento è ampliato con ulteriori disposizioni intese a colmare le lacune di disciplina evidenti nel codice vigente... a proposito di istituti fondamentali della fase di esecuzione dell'appalto quali...... le riserve” (Gianforte).

L'art. 115 del nuovo Codice, per quanto riguarda i contratti di servizi e forniture, ha confermato in parte quanto previsto dal citato d.m. n. 49/2018 (v. l'art. 34 dell'all. II.14), lasciando al capitolato speciale d'appalto la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione. La norma però ha precisato che è “fatta salva l'iscrizione delle riserve”, chiarendo quindi che i capitolati non potranno vietare l'iscrizione delle riserve (Serra).

Altre disposizioni a tale scopo dedicate sono previste nel Capo II dell'Allegato II.14, che sancisce anche per questi settori l'obbligo per esecutore di iscrivere la riserva nei documenti contabili, a pena di decadenza, “fermo restando quanto previsto nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione”.

Bibliografia

Agliata, Il nuovo codice degli appalti 2023, commento operativo, Santarcangelo di Romagna, 2023; Agliata, Criticità e aspetti positivi: prime riflessioni sul nuovo Codice dei contratti, in ediltecnico.it; Armeli, La Direzione Lavori nel nuovo Codice (parte II), in appaltiecontratti.it, 2023; Baldi, Rumma, Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49. La Direzione dell'esecuzione, in Urbanistica e appalti, n. 5, 1° settembre 2018, p. 609; Baldi, Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49. La Direzione lavori e la contabilità, in Urbanistica e appalti, n. 4, 1° luglio 2018, p. 444; Bocciero, Contabilità lavori pubblici, in biblius.acca.it; Lombardo, Mirabella, Collaudo tecnico amministrativo dei lavori pubblici, Palermo, 2022; Caringella, Giustiniani, Mantini (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Roma, 2021; Caringella, Manuale dei contratti pubblici, Roma, 2021; Cosmai, Buonanno, La riforma dei contratti pubblici, Vicenza, 2023; Cianflone, Giovannini, Lopilato, in L'appalto di opere pubbliche, 2018, 1770 ss.; Corrado, Sub artt. 101,111,102,106,107,108 e 109 d.lgs. n. 50/2016, in Codice dei contratti pubblici commentato, a cura di Caringella, Milano, 2022; Gianforte, La riserva nel nuovo Codice dei contratti: ritorno al passato o al futuro?, in impresedilinews.it, 2023; Nardelli, Matteucci, L'istituto delle riserve nel nuovo codice appalti, in piselliandpartners.com; Realfonzo, Berloco, Commentario al nuovo codice dei contratti pubblici, Palermo, 2023; Scalise, Le riserve del nuovo codice 2023, in avvocatodicantiere.it, 2023; Serra, Le riserve nel Codice Appalti 2023: remake di un film già visto?, in lavoripubblici.it, 2023.

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