Impugnazione del matrimonio da parte dell'amministratore di sostegno

Giuseppe Buffone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

La formula ha ad oggetto l'impugnazione del matrimonio del beneficiario da parte dell'amministratore di sostegno al fine di ottenerne la declaratoria di nullità per essere stato contratto in condizioni di incapacità di intendere e di volere.

Formula

TRIBUNALE DI .... 1

RICORSO 2 EX ARTT. 473-BIS.12 E SS. C.P.C., 117 C.C.

OGGETTO DELLA DOMANDA: ....

Impugnazione di matrimonio

PER

Nome Cognome .... (C.F. ....), nato il ...., in data ...., residente in ...., alla via ...., nella sua qualità di ...., amministratore di sostegno nominato giusta decreto del giudice tutelare di ...., del ...., Sig……, nato a …., il …,, residente in …., cittadino italiano, C.F. ….,autorizzato alla promozione della odierna azione in virtù di decreto del G.T. pronunciato in data ...., che si allega 3; elettivamente domiciliato in ...., alla via ...., presso lo studio legale dell'Avv. ...., C.F. ...., PEC....,del Foro di ...., che lo rappresenta e difende in forza di mandato alle liti steso a margine del/in calce al presente atto

- parte attrice -

CONTRO

Nome Cognome .... (C.F. ....), nato il ...., in data ...., residente in ...., alla via .....

- parte convenuta -

 

ESPOSIZIONE DEI FATTI E SUI QUALI LA DOMANDA SI FONDA

In data ...., il Sig. ….. e la Sig.ra …. – attore e convenuta – hanno contratto matrimonio con rito ...., iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., parte ...., n. ...., serie .....

Al momento della celebrazione del matrimonio, il detto sig. …. si trovava soggetto ad amministrazione di sostegno in quanto ritenuto incapace di attendere ai propri interessi, per ridotta capacità di intendere e volere  (v. allegati).

L'amministrazione di sostegno  in favore  del citato sig. ….. era stata aperta in data …. e le disposizioni impartite nel provvedimento del tribunale prevedevano che egli potesse unicamente …

Nel tempo le condizioni psichiche dell'amministrato hanno subito una evoluzione negativa tanto da giustificare un'azione per interdizione che sarebbe stata presentata non appena avuta l documentazione del peggioramento attraverso gli esami medici in corso di prenotazione.

Nelle more il nominato Sig. …. ha  contratto matrimonio senza che l'amministratore di sostegno nominatogli ne avesse preventiva notizia.

Informato di questo inatteso sviluppo, l'amministratore ha esposto l'accaduto all'organo tutelare dell'amministrato;

con decreto del .... il Giudice tutelare di .... ha autorizzato l'amministratore di sostegno a promuovere l'odierna azione di annullamento del matrimonio del Sig. ….. motivata dalla ormai emersa sua incapacità di intendere e volere

 

IN DIRITTO

Il matrimonio è invalido per le ragioni che si vanno ad esporre e pertanto se ne chiede l'annullamento.

Gli artt. 119 e 120 c.c. consentono, rispettivamente, l'impugnazione del matrimonio contratto dall'interdetto per infermità di mente e l'impugnazione del matrimonio di chi al momento della celebrazione si trovava in condizioni di incapacità di intendere e di volere. Il sig. ….. non era stato dichiarato interdetto ma, per ridotte attitudini psichiche, era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno. La sua minorata situazione personale aveva reso necessario il provvedimento; e gli esami successivi hanno rivelato l'aggravamento dell'infermità giunto ormai al punto di escludere la capacità di intendere e di volere. In questa situazione di fatto il predetto sig. …. ha contratto con rito civile il matrimonio sopra indicato. L'atto è da considerare invalido per l'assenza dei necessari requisiti psichici di autogestione e determinazione da parte del nominato sig. ….

L'amministratore di sostegno non figura tra i soggetti indicati in modo esplicito come legittimati dall'art. 117 c.c. ad esercitare l'azione di nullità o di annullamento del matrimonio del suo amministrato. Tuttavia una legittimazione all'esercizio di una azione di annullamento di atti compiuti dall'amministrato è attribuita all'amministratore dal secondo comma dell'art. 412 c.c. in relazione agli atti compiuti personalmente dall'amministrato con violazione di legge. Si vedano in proposito le seguenti massime di decisioni della Suprema Corte: ….

Nel caso di specie, si osserva inoltre quanto segue ....;

PER QUESTI MOTIVI

Voglia il Presidente designare il giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare, all'esito del procedimento, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:

Dichiarare la nullità del matrimonio contratto da….. e ….., come sopra generalizzati, iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., parte ...., n. ...., serie ...., con ogni effetto di legge e i conseguenti adempimenti all'Ufficiale di Stato civile,

Condannare la (parte convenuta) alle spese del processo, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

INDICA

i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e ne chiede l'ammissione

.....

OFFRE

i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l'acquisizione.

Atto di matrimonio;

Amministrazione di sostegno e decreti del g.t.;

Fascicolo sanitario della parte attrice.

Luogo e data .... ....

Firma Avv. .... ....

[1] [1]Il procedimento anche per il rinvio ex art. 473-bis.11 c.p.c. è di competenza del Tribunale ordinario, ex art. 9 c.p.c., adito per territorio secondo le regole di cui all'art. 18 c.p.c. Il tribunale decide in composizione collegiale e con la partecipazione del P.M.

[2] [2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., il ricorso con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il richiamato Regolamento non trova invece applicazione, anche quanto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali rientra quella in esame.

[3] [3]L'azione può anche essere proposta su iniziativa del rappresentante della persona incapace (amministratore di sostegno). Per la Suprema Corte, infatti, alla luce di una interpretazione sistematica ed evolutiva, deve ammettersi la possibilità per l'amministratore di sostegno, qualora nominato (ed esclusi i casi di conflitto di interessi), di coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella espressione della propria volontà, preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni, anche relativamente al compimento di atti personalissimi. In tal senso già la giurisprudenza di merito aveva autorizzato, previo intervento del Giudice tutelare, l'amministratore a proporre ricorso per separazione personale o per cessazione degli effetti civili del matrimonio del beneficiario. In virtù di una interpretazione in senso costituzionale degli artt. 120 e 127 c.c., può essere, insomma, offerto alla persona coniugata o in procinto di contrarre matrimonio uno strumento ad hoc per esercitare, direttamente o indirettamente, il diritto fondamentale di autodeterminarsi nella scelta consapevole di impugnare il matrimonio (Cass. I, n. 14794/2014).

Commento

Rito applicabile

Il decreto legislativo n. 149/2022 ha modificato il codice di procedura civile prevedendo, in particolare, nuove disposizioni nel libro II, titolo VI-bis ove sono state introdotte: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF). Quanto al campo di applicazione del nuovo rito unitario – che non è più un procedimento speciale – l'art. 473-bis c.p.c. prevede che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del Giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo.

Impugnazione del matrimonio contratto dall'amministrato

Il principio generale vigente in tema di capacità di agire del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno è nel senso della piena capacità in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell'interdetto, cosicchè ne deve essere tenuta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il giudice compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela (Cass. I, n. 27691/2023, in Dir, e giust. 3/10/2023 nota di Ferrandi). Della regola generale così affermata costituisce corollario, secondo Cass. I, n. 11536/2017, l'incoercibile libertà di contrarre matrimonio, la quale non può subire limitazioni se non nei casi tassativamente previsti dalla legge. Ne segue che l'art. 85 c.c., secondo cui non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente, non può trovare applicazione nei riguardi del beneficiario dell'amministrazione di sostegno se non nei casi in cu sussistano gli estremi per applicare l'art. 119 c.c. (interdizione). Anche nel caso in cui è imposto il divieto di contrarre matrimonio, qualora ciò sia ritenuto conforme all'interesse dell'amministrato, deve escludersi che il matrimonio contratto in violazione del divieto possa essere impugnato ai sensi dell'art. 119 ad opera dell'amministratore: dovendosi ricorrere o all'azione ex art. 120 c.c. o all'azione di annullamento secondo il disposto dell'art. 412, secondo comma, c.p.c. (in Guida al dir. 2017, 27, 52 nota di Finocchiaro).

Pendenza del giudizio di separazione

L'azione di invalidità potrebbe essere promossa quando già pende l'azione di separazione. La giurisprudenza, al riguardo, ha chiarito che la promozione del giudizio di nullità del matrimonio non incide sulla proponibilità o procedibilità della domanda di separazione personale dei coniugi, né determina l'obbligo di sospendere il relativo procedimento, ma spiega effetto su quest'ultimo solo quando, in pendenza dello stesso, anche in grado d'appello, sopravvenga una pronuncia definitiva che dichiari detta nullità. In tale situazione, per quanto riguarda i rapporti fra i coniugi, i quali non abbiano chiesto l'adempimento di alcuno degli obblighi che discendono dal matrimonio, si determina la cessazione della materia del contendere, tenuto conto, pure in ipotesi di conversione del rapporto nullo in matrimonio cosiddetto putativo, del difetto di un interesse giuridicamente apprezzabile a chiedere un accertamento della responsabilità della separazione (Cass. n. 259/1981). Per quanto riguarda, invece, i rapporti con la prole, il Giudice della separazione conserva il potere-dovere di provvedere sugli effetti che derivino da detto matrimonio putativo (Cass. n. 1762/1975).

Con riferimento al decreto del Giudice tutelare che autorizzi l'impugnazione del matrimonio, giova ricordare che, per le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 21895/2021), i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c., unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio).

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