Impugnazione del matrimonio inesistente

Giuseppe Buffone

Inquadramento

Sebbene la legge faccia riferimento alla sola categoria della nullità del matrimonio, in dottrina è stata elaborata la nozione del matrimonio inesistente, quello, cioè, nel quale difettano i presupposti minimi per riconoscere il matrimonio come atto (si pensi al caso dell'unione celebrata dagli sposi senza l'ufficiale di stato civile).

Formula

TRIBUNALE DI .... 1

RICORSO EX ARTT. 473-BIS.12 E SS. C.P.C., 117 C.C. 2

OGGETTO DELLA DOMANDA

Impugnazione di matrimonio

(PARTE ATTRICE)

Nome: ....

Cognome: ....

Luogo e data di nascita: ....

Cittadinanza: ....

Residenza (o domicilio/dimora): ....

Codice fiscale: ....

con l'Avv. .... (nome, cognome, codice fiscale, PEC)

Giusta procura alle liti ....

CONTRO

(PARTE CONVENUTA)

Nome: ....

Cognome: ....

Luogo e data di nascita: ....

Cittadinanza: ....

Residenza (o domicilio/dimora): ....

Codice fiscale: ....

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Parte attrice ...., cittadina italiana e il sig. ….., parte convenuta, di cittadinanza egiziana, come sopra generalizzati, in data ...., hanno celebrato matrimonio presso il Consolato egiziano in .....

Richiesto della trascrizione del matrimonio, l'ufficiale di stato civile di .... ha rifiutato l'adempimento affermando che «il matrimonio di una cittadina italiana ( ....) celebrato in Italia presso il Consolato di uno Stato estero è privo di qualunque validità per il nostro ordinamento. Nell’occasione è stato affermato che non è possibile procedere alla trascrizione nei registri dello Stato civile in quanto tale matrimonio è celebrato in violazione del principio della sovranità territoriale ex art. 6 della Convenzione dell'Aja del 12 giugno 1902, ratificata con l. n. 523/1905» (artt. 11,64, d.P.R. n. 396/2000).

Parte attrice  propone il presente ricorso perché sia riconosciuta l'inesistenza giuridica del su indicato matrimonio o, in subordine, la sua radicale e insanabile nullità.

Altri elementi in fatto (principali o secondari) importanti per la controversia: ( ....).

IN DIRITTO 3

Il cittadino italiano può contrarre matrimonio secondo le norme stabilite per il matrimonio civile o, se intende osservare i precetti di un rito religioso può seguire le disposizioni  concordatarie oppure quelle che regolano il matrimonio dinnanzi a un ministro di culto ammesso nello Stato o per il quale sia intervenuta l'intesa ex art. 8 Cost. Fatta eccezione per alcuni casi diversamene disciplinati in considerazione di situazioni particolari (matrimonio in extremis; matrimonio in corso di navigazione ….), la normativa vigente non consente forme alternative, per palesi esigenze di certezza  che attengono all’ordine pubblico e all’ordine sociale.  In specie, è preclusa la celebrazione del matrimonio in unl Consolato straniero in Italia poiché, trattandosi di celebrazione non avvenuta all'estero, il vincolo perfezionato è inesistente o comunque radicalmente nullo. Diversamente opinando, si assisterebbe ad un'inevitabile lesione del principio di sovranità statuale, in quanto il connazionale potrebbe contrarre matrimonio eludendo i limiti previsti dal nostro ordinamento.

Nel caso di specie, si osserva inoltre quanto segue .....

PER QUESTI MOTIVI

Voglia il Presidente designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare, all'esito del procedimento, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:

Dichiarare l'inesistenza giuridica/la nullità del matrimonio impugnato.

Condannare la (parte convenuta) alle spese del processo, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

INDICA

i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e ne chiede l'ammissione,

OFFRE

i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l'acquisizione.

Atto di matrimonio ....;

....;

.....

Luogo e data .... ....

Firma Avv. .... ....

[1] [1]Il procedimento per il rinvio ex art. 473-bis.11 c.p.c., è di competenza del Tribunale ordinario ex art. 9, c.p.c., adito per territorio secondo le regole di cui all'art. 18, c.p.c. Il tribunale decide in composizione collegiale e con la partecipazione del P.M.

[2] [2]In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., il ricorso con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il richiamato Regolamento non trova invece applicazione, anche quanto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali rientra quella in esame.

[3] [3]Indicare la causa di invalidità prevista dalla legge.

Commento

Rito applicabile

Il decreto legislativo n. 149/2022 ha modificato il codice di procedura civile prevedendo, in particolare, nuove disposizioni nel libro II, titolo VI-bis ove sono state introdotte: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF). Quanto al campo di applicazione del nuovo rito unitario – che non è più un procedimento speciale – l'art. 473-bis c.p.c. prevede che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del Giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo.

Gli artt. 117-129-bis, c.c. introducono norme tese a regolare la categoria della invalidità matrimo niale che nella rubrica della sezione V, del capo III del libro I, è denominata “Della nullità del matrimonio”. Come ha, però, chiarito la prevalente dottrina, il riferimento alla «nullità» è atecnico ed è stato utilizzato per effetto dell'attrazione esercitata dalla disciplina canonistica, la quale conosce ipotesi di nullità, ignorando l'annullabilità. Occorre poi considerare l'uso promiscuo della terminologia adottata dal legislatore: è, quindi, corretto aderire alla tesi per cui, caso per caso, occorre qualificare il tipo di azione esercitata, in ragione delle regole generali sottese alla validità dei negozi: nel caso di cui all'art. 120 c.c., ad esempio, l'opinione prevalente è nel senso che si tratti di una ipotesi di annullabilità. In punto di teoria generale, la dottrina suole distinguere: il matrimonio inesistente, in cui difettano i presupposti minimi per riconoscere il matrimonio come atto (si pensi al caso dell'unione celebrata dagli sposi senza l'ufficiale di stato civile); il matrimonio nullo, in cui si registra la violazione di una norma imperativa (si pensi al matrimonio celebrato senza stato libero); il matrimonio annullabile, in cui la violazione riguarda vizi sanabili (si pensi al vizio di volontà); il matrimonio irregolare, in cui la violazione della norma non afferisce al piano della validità (si pensi al matrimonio celebrato in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze).

Ad avviso di alcuni autori, una ipotesi di inesistenza fa capo al c.d. matrimonio consolare.

Il cittadino italiano può contrarre matrimonio secondo le norme stabilite per il matrimonio civile o, se intende osservare i precetti di un rito religioso può seguire le disposizioni  concordatarie oppure quelle che regolano il matrimonio dinnanzi a un ministro di culto ammesso nello Stato o per il quale sia intervenuta l'intesa ex art. 8 Cost. Fatta eccezione per alcuni casi diversamene disciplinati in considerazione di situazioni particolari (matrimonio in extremis; matrimonio in corso di navigazione ….), la normativa vigente non consente forme alternative, per palesi esigenze di certezza  che attengono all’ordine pubblico e all’ordine sociale.  In specie, è preclusa la celebrazione del matrimonio in unl Consolato straniero in Italia poiché, trattandosi di celebrazione non avvenuta all'estero, il vincolo perfezionato è inesistente o comunque radicalmente nullo. Diversamente opinando, si assisterebbe ad un'inevitabile lesione del principio di sovranità statuale, in quanto il connazionale potrebbe contrarre matrimonio eludendo i limiti previsti dal nostro ordinamento.

Ciò premesso, occorre considerare il disposto dell'art. 5, r.d. n. 524/1905 che, nel ratificare la Convenzione dell'Aja del 1902, sancisce che “sarà riconosciuto dovunque come valido, quanto alla forma, il matrimonio celebrato davanti ad un agente diplomatico o consolare, in conformità alla sua legislazione, purché nessuna delle parti appartenga allo Stato dove il matrimonio fu contratto e purché questo Stato non vi si opponga”. Il principio espresso dall'art. 5, r.d. n. 524/1905 ha trovato corrispondenza in un'autonoma norma interna. Infatti, l'art. 63, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 396/2000, Ordinamento dello stato civile, dispone che il matrimonio celebrato dinanzi ad un'autorità consolare estera presente in Italia non è trascrivibile se non è celebrato tra due cittadini stranieri. Un ulteriore elemento di conferma si trae dal d.lgs. n. 71/2011 (ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'art. 14, comma 18, l. n. 246/2005): all'art. 12, infatti, è previsto che il capo dell'ufficio consolare possa celebrare il matrimonio ma nel rispetto delle “leggi locali” (v. comma 2).

Dall'impianto argomentativo richiamato è agevole rilevare che il cittadino italiano può contrarre matrimonio o secondo le norme stabilite per il matrimonio civile o concordatarie, oppure dinnanzi a un ministro di culto ammesso o per il quale sia intervenuta l'intesa ex art. 8 Cost.; al contrario, gli è preclusa la celebrazione del matrimonio nel Consolato straniero in Italia poiché, in tale ultimo caso, trattandosi di celebrazione non avvenuta all'estero, il vincolo perfezionato è inesistente o, comunque, nullo. Diversamente opinando, si assisterebbe ad un'inevitabile lesione del principio di sovranità, in quanto il connazionale potrebbe contrarre matrimonio eludendo i limiti previsti dal nostro ordinamento.

L'azione di invalidità potrebbe essere promossa mentre già pende l'azione di separazione. La giurisprudenza, al riguardo, ha chiarito che la promozione del giudizio di nullità del matrimonio non incide sulla proponibilità o procedibilità della domanda di separazione personale dei coniugi, né determina l'obbligo di sospendere il relativo procedimento, ma spiega effetto su quest'ultimo solo quando, in pendenza dello stesso, anche in grado d'appello, sopravvenga una pronuncia definitiva che dichiari detta nullità. In tale situazione, per quanto riguarda i rapporti fra i coniugi, i quali non abbiano chiesto l'adempimento di alcuno degli obblighi che discendono dal matrimonio, si determina la cessazione della materia del contendere, tenuto conto, pure in ipotesi di conversione del rapporto nullo in matrimonio cosiddetto putativo, del difetto di un interesse giuridicamente apprezzabile a chiedere un accertamento della responsabilità della separazione (Cass. n. 259/1981). Per quanto riguarda, invece, i rapporti con la prole, il Giudice della separazione conserva il potere-dovere di provvedere sugli effetti che derivino da detto matrimonio putativo (Cass. n. 1762/1975).

Con riguardo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità, le Sezioni Unite hanno affermato che la convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte cost., n. 18/1982 e Corte cost. n. 203/1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto” (Cass. n. 16379/2014).

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