Richiesta della legge stranieraInquadramentoNel giudizio di impugnazione del matrimonio può essere rilevante la legge straniera: l'art. 14 della l. n. 218/1995 prescrive che il Giudice debba accertarne d'ufficio il contenuto. A tal fine la parte può effettuare una richiesta. FormulaTRIBUNALE DI ... PROCEDIMENTO N. ... / ... ISTANZA PER LA RICHIESTA DELLA LEGISLAZIONE STRANIERA Il sottoscritto Avv. ... , nella sua qualità di difensore di ..., nel procedimento iscritto al n. ..., dell'anno ...; PREMESSO CHE - è pendente procedimento avente ad oggetto l'impugnazione del matrimonio contratto dalle parti; - il matrimonio è stato celebrato in data ..., all'estero e, precisamente, nel seguente Stato: ...; - ai sensi dell'art. 28 della l. n. 218/1995, il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; - l'odierno giudizio ha ad oggetto la validità del matrimonio, per cui non trova applicazione il regolamento europeo n. 1259/2010 (v. art. 1, paragrafo 2); - nell'odierno processo, è determinante la conoscenza della legge straniera, del seguente Paese: ..., poiché si tratta della legislazione applicabile all'impugnato matrimonio, al fine di verificarne la validità o non; CONSIDERATO CHE - la l. n. 218/1995, ai sensi dell'art. 14, prevede che l'accertamento della legge straniera sia compiuto d'ufficio dal Giudice e che a tal fine può avvalersi di informazioni acquisite per il tramite del Ministero della Giustizia; - sulla base delle istruzioni del Ministero della Giustizia (v. ad es., m_dg DAG 10 maggio 2012, n. 0064686.U), l'accertamento d'ufficio sulla legge straniera è disposto con ordinanza con cui si provvede all'acquisizione della normativa dello stato estero per il tramite dell'Ufficio competente del dicastero succitato; - l'Italia, peraltro, è Stato parte della Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero, sottoscritta a Londra il 7 giugno 1968: in virtù di questo Trattato, le Parti Contraenti si obbligano a fornirsi le informazioni concernenti il loro diritto civile e commerciale, la loro procedura civile e commerciale e l'organizzazione giudiziaria; organo competente per l'Italia è il Ministero della Giustizia, CHIEDE al Tribunale adito di voler acquisire la legge del Paese di ..., avente ad oggetto l'istituto del matrimonio ..., mediante formale richiesta al Ministero della Giustizia, Dipartimento degli Affari di Giustizia, Direzione degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria - Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale - Via Arenula, 70 - 00186 ROMA - tel: +39 06 68852180 - fax: +39 06 68897528. e-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it - posta certificata: prot.dag@giustiziacert.it. Luogo e data ... Firma Avv. ... CommentoIl giudizio di impugnazione del matrimonio può richiedere la conoscenza della legge straniera che ne disciplina i presupposti di validità, le condizioni e la forma.. L'art. 14, l. n. 218/1995, prevede che l'accertamento della legge straniera sia compiuto d'ufficio dal Giudice e che a tal fine egli può avvalersi di informazioni acquisite per il tramite del Ministero della Giustizia. Sulla base delle istruzioni del Ministero della Giustizia (v. ad es., m_dg DAG 10 maggio 2012, n. 0064686.U), l'accertamento d'ufficio sulla legge straniera è disposta con ordinanza con cui si provvede all'acquisizione della normativa dello stato estero per il tramite dell'Ufficio competente del dicastero succitato. L'Italia, peraltro, è Stato parte della Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero, sottoscritta a Londra il 7 giugno 1968: in virtù di questo Trattato, le Parti Contraenti si obbligano a fornirsi le informazioni concernenti il loro diritto civile e commerciale, la loro procedura civile e commerciale e l'organizzazione giudiziaria; organo competente per l'Italia è il Ministero della Giustizia. Ove una delle parti non sia quindi in grado di acquisire la legislazione straniera è suo diritto richiedere al Giudice di esercitare i suoi poteri al riguardo, reperendo la norma di diritto straniero, tramite il Ministero della Giustizia. Giova ricordare che la ricerca della legge nello Spazio Europeo è semplificata dall'attivazione, nel 2021, dalla nuova versione del “portale europeo della giustizia”, destinato a diventare uno sportello unico elettronico nel campo della giustizia. Allo stadio attuale, esso rende più semplice la vita del cittadino, fornendo informazioni sui sistemi giudiziari e migliorando l'accesso alla giustizia in tutta l'UE, in 23 lingue. Per gli operatori, consente di conoscere le leggi applicabili e le comunicazioni degli Stati riguardo agli strumenti UE applicabili. Il link del portale: https://e-justice.europa.eu. |