Comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di impugnazione del matrimonio contratto dall'incapace di intendere e volere

Giuseppe Buffone

Inquadramento

Le norme di procedura applicabili sono contenute nel libro II, titolo VI-bis del codice di procedura civile («Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF), in particolare, esse sono dettate negli articoli 473-bis e ss. c.p.c. Queste disposizioni hanno effetto dalla data del 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (Art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della l. n. 197/2022, legge di Bilancio 2023).

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

Formula

TRIBUNALE DI ...

COMPARSA DI COSTITUZIONE

EX ARTT. 473-bis.16 e ss. c.p.c.

 

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA [[1]]

NELLA CAUSA CIVILE N. R G. ....

PROMOSSA

da: ...., attore ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. ...., del Foro di ...., C.F. ...., PEC ….., come in atti generalizzato

CONTRO

...., – convenuto-

 

L'Avv. ...., del Foro di ...., codice fiscale ...., fax ...., PEC .... [[2]] , che rappresenta, in forza di delega a margine del presente atto, il sig. ...., nato a ...., residente in ...., C.F. .... [[3]] , cittadino italiano, a i fini del giudizio elettivamente domiciliato presso la persona e nello studio dello scrivente, in ....

VISTO

Il ricorso notificato, a istanza dell'attore, in data ...., dichiara di costituirsi in giudizio per opporsi alla domanda nell'interesse del convenuto sig. ….. e a tal fine espone quanto segue.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- il ricorrente sig. …. ha contratto in data …., in …., con la resistente sig.ra ….. matrimonio nelle forme del rito ….., iscritto/trascritto nei registri…..;

- dopo qualche giorno dalla celebrazione del matrimonio il nominato sig. …. si è allontanato dall'abitazione che era stata scelta come casa coniugale sull'assunto che in realtà non era stata sua intenzione addivenire al matrimonio;

- con atto di ricorso del ... parte attrice ha asserito che nel momento della celebrazione egli versava in condizioni di incapacità di intendere e volere che gli hanno impedito di rendersi conto delle sue azioni;

- con il ricorso il medesimo sig. …. offre di provare la sua pregressa condizione mediante documenti medici e deposizioni testimoniali;

– il ricorrente deduce di conseguenza  l'invalidità del matrimonio contratto con parte resistente, come sopra indicato, in quanto celebrato in violazione di legge e, in particolare, per violazione degli artt. 117 e 120 c.c.

- ritiene l'odierna parte convenuta che la domanda sia del tutto infondata e da respingere per i seguenti motivi in

DIRITTO

Sono due i presupposti costitutivi dell'azione ex art. 120 c.c.: l'uno  costituito dallo stato di incapacità di intendere o di volere del nubendo, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio; l'altro costituito dalla condizione che non vi sia stata coabitazione per un anno, dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali. Per quanto riguarda il secondo di questi presupposti nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che il sig. …. Abbia fatto ritorno quasi immediato alla sua precedente residenza dopo la celebrazione del matrimonio: la circostanza è pacifica tra le parti e comunque è facile oggetto di prova se in questa sede disconosciuta. Altrettanto non può dirsi per quanto invece concerne la asserita incapacità di intendere e di volere dello stesso nominato sig. … nel preciso momento della celebrazione del suo matrimonio.

Ai fini dell'annullamento del matrimonio per incapacità naturale, è necessaria la prova che, al momento del compimento dell'atto, il soggetto era affetto da un perturbamento psichico tale da menomare gravemente, pur senza farle venire completamente meno, le capacità intellettive e volitive (Cass. n. 9662/2003), e quindi da impedire o ostacolare una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà (Cass. n. 21493/2014). Nel caso di specie, questo elemento probatorio è mancante in quanto ....

Nel caso di specie, si osserva quanto segue ....

Per tutti i motivi sopra esposti, parte convenuta, come rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

 

 

 

 

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:

Respingere la domanda della parte attrice;

Condannare la (parte attrice) alle spese del processo, da distrarsi in favore del difensore antistatario,

INDICA

i mezzi di prova di cui intende valersi,

OFFRE

i documenti allegati in comunicazione.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

Commento

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.  L'istituto rappresenta un risvolto applicativo della regola generale di cui all'art. 428 c.c. (negozio concluso dall'incapace), depurato della rilevanza della riconoscibilità esterna dell'incapacità e, dunque, della tutela dell'affidamento del coniuge capace.

Legittimato alla impugnazione è il coniuge che abbia recuperato le proprie facoltà mentali; ove ne sussistano i presupposti, l'impugnazione può essere proposta da un amministratore di sostegno.

Ai fini dell'annullamento del matrimonio per incapacità naturale, non è necessaria la prova che, al momento del compimento dell'atto, il soggetto fosse affetto da una malattia idonea ad escludere in modo totale ed assoluto le sue facoltà mentali, ma è sufficiente l'accertamento di un perturbamento psichico, anche transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica, tale da menomare gravemente, pur senza farle venire completamente meno, le capacità intellettive e volitive (Cass. n. 9662/2003), e quindi da impedire o ostacolare una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà (Cass. n. 21493/2014). L'intervenuto accertamento di una patologia mentale a carattere permanente tale da determinare, sia pure transitoriamente, l'offuscamento delle facoltà cognitive e volitive del soggetto comporta l'insorgenza di una presunzione juris tantum d'incapacità per effetto della quale si verifica un'inversione dell'onere della prova, nel senso che incombe a chi abbia interesse a sostenere la validità dell'atto la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in una fase di lucido intervallo della malattia (cfr. Cass. n. 17130/2012).

Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 la disciplina della costituzione in giudizio nelle controversie in materia di stato delle persone, di minori e di famiglie è dettata da due norme, entrambe richiamate dall'art. 473-bis.16 c.p.c.. L'art. 167 c.p.c. (richiamato espressamente dall'art. 473-bis.16) dispone anche per tali procedimenti che il convenuto deve proporre tutte le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda; indicare i mezzi di prova e i documenti che offre in comunicazione; formulare le conclusioni; proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio; dichiarare, se ne è il caso, che intende chiamare in causa il terzo. A sua volta, l'art. 473-bis.12 (che riguarda il contenuto del ricorso introduttivo e anch'esso esplicitamente richiamato) aggiunge che la comparsa deve esporre in maniera chiara e sintetica i fatti e gli elementi di diritto oggetto della difesa; che i mezzi di prova devono essere indicati in modo specifico; che l'atto indichi l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto le stesse domande o domande ad esse connesse; e che, in caso di presenza di figli minori, all'atto siano allegati le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Spetta all'attore fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda; per converso, il convenuto deve prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda e indicare i mezzi di prova e i documenti che offre in comunicazione (art. 167 c.p.c.). Opera proposito il principio di non contestazione, per il quale il giudice può considerare provati i fatti non specificamente contestati: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass. III, n. 19896/2015). Nello stesso senso, Cass. n. 22701/2017. “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Tuttavia, in tanto può porsi il problema della contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione quale indice, in positivo e di per sé, di una linea incompatibile con la negazione del fatto, in quanto l'allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l'attribuzione del diritto; altrimenti, il fatto resta, per ciò stesso, estraneo al potere-dovere di contestazione, atteso il collegamento con quello di allegazione (di cui costituisce riflesso processuale) posto dal citato art. 167 c.p.c., e la sua omessa deduzione (nella estensione dovuta) lo restituisce interamente al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c.” (Cass. I, n. 6936/2004).

Il procedimento è di competenza del Tribunale ordinario ex art. 9 c.p.c., adito per territorio secondo le regole di cui all'art. 18 c.p.c. il Tribunale decide in composizione collegiale e con la partecipazione del Pubblico Ministero. L'azione di invalidità potrebbe essere promossa mentre già pende l'azione di separazione. La giurisprudenza, al riguardo, ha chiarito che la promozione del giudizio di nullità del matrimonio non incide sulla proponibilità o procedibilità della domanda di separazione personale dei coniugi, né determina l'obbligo di sospendere il relativo procedimento, ma spiega effetto su quest'ultimo solo quando, in pendenza dello stesso, anche in grado d'appello, sopravvenga una pronuncia definitiva che dichiari detta nullità. In tale situazione, per quanto riguarda i rapporti fra i coniugi, i quali non abbiano chiesto l'adempimento di alcuno degli obblighi che discendono dal matrimonio, si determina la cessazione della materia del contendere, tenuto conto, pure in ipotesi di conversione del rapporto nullo in matrimonio cosiddetto putativo, del difetto di un interesse giuridicamente apprezzabile a chiedere un accertamento della responsabilità della separazione (Cass. n. 259/1981). Per quanto riguarda, invece, i rapporti con la prole, il Giudice della separazione conserva il potere-dovere di provvedere sugli effetti che derivino da detto matrimonio putativo (Cass. n. 1762/1975).

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