Impugnazione del matrimonio per violenza

Giuseppe Buffone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

Le norme di procedura applicabili sono contenute nel libro II, titolo VI-bis del codice di procedura civile («Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF), in particolare, esse sono dettate negli articoli 473-bis e ss. c.p.c. Queste disposizioni hanno effetto dalla data del 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, della l. n. 197/2022, legge di Bilancio 2023).

Ai sensi dell'art. 122 c.c., il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Nonostante la rubrica del capo entro cui collocata è questa disposizione (“nullità”), per la dottrina dominante si tratta di un caso di annullabilità.

Formula

TRIBUNALE DI ....

RICORSO 1EX ARTT. 473-BIS.12 E SS. C.P.C., 117 C.C.

OGGETTO DELLA DOMANDA

Impugnazione di matrimonio

(PARTE RICORRENTE)

Nome: ...

Cognome: ...

Luogo e data di nascita: ...

Cittadinanza: ...

Residenza (o domicilio/dimora): ...

Codice fiscale: ...

con l'Avv. ... (nome, cognome, codice fiscale, PEC)

Giusta procura alle liti ....

CONTRO

(PARTE CONVENUTA)

Nome: ...

Cognome: ...

Luogo e data di nascita: ...

Cittadinanza: ...

Residenza (o domicilio/dimora): ...

Codice fiscale: ....

 

ESPOSIZIONE DEI FATTI

In data ...., le odierne parti – sig. …., ricorrente e sig. ra ….,convenuta, come sopra generalizzati – hanno contratto matrimonio con rito ...., iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., parte ...., n. ...., serie .....;

l'assistito dello scrivente, sig. … , addivenne al matrimonio per evitare pregiudizi alla propria persona minacciati dai parenti della nominata sig.ra ….;

era infatti accaduto che un breve incontro amoroso con la predetta, stante la giovane età e per l'inesperienza del detto sig. …., condusse ad una gravidanza che sarebbe stata avvertita dalla famiglia della donna come gravemente lesiva del suo prestigio;

al sig. …. fu prospettata l'alternativa di un rapido matrimonio riparatore o di subire pesanti sanzioni fisiche e persino di morte;

la famiglia della sig.ra è composta da ….. e dunque le minacce apparivano temibili e credibili, anche perché….

il nominato sig. …. si indusse pertanto al matrimonio in stato di soggezione e tenuto sotto costante intimidazione;

la circostanza risulterà dimostrata pienamente dai mezzi istruttori dei quali sin d'ora si chiede l'ammissione: …

 

DIRITTO

L'art. 122 c.c.  dispone che il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. La norma intende tutelare la libertà del consenso, che è incoercibile e che costituisce il fondamento volontario di un rapporto avente spiccato valore giuridico e sociale. Il sig. …. Non ha mai avuto una reale intenzione di contrarre matrimonio con la predetta sig. … e tanto meno di condividere la propria vita con costei, tant' è vero che dopo la celebrazione del matrimonio gli sposi hanno convissuto soltanto per il breve tempo di giungere alla nascita del figlio;

Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorrente, come rappresentato e difeso, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:

accertare la violenza, o in subordine, il timore di eccezionale gravità che ha determinato, sotto costrizione, il sig. … a contrare il matrimonio come sopra indicato con la sig.ra…..;

conseguentemente, dichiarare nullo, o annullare, il detto matrimonio, per gli effetti di cui agli artt. 122 e 128 c.c.

Condannare la  parte convenuta alle spese del processo, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

INDICA

i mezzi di prova di cui intende valersi

OFFRE

i documenti allegati in comunicazione

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

[1] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio devono essere indicati le generalità complete, la residenza o la sede, il domicilio eletto presso il difensore e il codice fiscale oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011). Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c. e d.m. 7 agosto 2023, n. 110). Il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att.  c.p.c.).

Commento

 

La domanda introduttiva del giudizio si propone con ricorso. Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal Giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, commi 2, 3 e 4 (art. 473-bis.16 c.p.c.).

Ai sensi dell'art. 122 c.c., il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Nonostante la rubrica del capo entro cui è collocata questa disposizione (“nullità”), la dottrina è dell'opinione che si tratti di un caso di annullabilità.

La violenza che rileva ai fini dell'azione ex art. 122 c.c., è quella morale; la violenza fisica, infatti, risulta difficilmente verificabile in presenza dell'ufficiale di Stato Civile. È opinione condivisa quella che ritiene, in materia di violenza matrimoniale, necessaria la sussistenza dei requisiti generali previsti per il negozio ex art. 1435 c.c., affinché si configuri un vizio del consenso (metus ab extrinseco):il soggetto, pertanto deve subire una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del matrimonio, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul consenso del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Non è sempre facile distinguere la violenza morale dal semplice timore. Alcune fattispecie concrete sono state ricondotte dalla giurisprudenza alla violenza morale e possono essere ricordate ad esempio: le nozze contratte sotto minaccia del suicidio da parte del familiare; le nozze contratte sotto minaccia di ricorrere alla pratica abortiva in caso di mancato consenso al matrimonio.

Il procedimento è di competenza del Tribunale ordinario ex art. 9 c.p.c., adito per territorio secondo le regole di cui all'art. 18 c.p.c. Il Tribunale decide in composizione collegiale e con la partecipazione del Pubblico Ministero. L'azione di invalidità potrebbe essere promossa mentre già pende l'azione di separazione. La giurisprudenza, al riguardo, ha chiarito che la promozione del giudizio di nullità del matrimonio non incide sulla proponibilità o procedibilità della domanda di separazione personale dei coniugi, né determina l'obbligo di sospendere il relativo procedimento, ma spiega effetto su quest'ultimo solo quando, in pendenza dello stesso, anche in grado d'appello, sopravvenga una pronuncia definitiva che dichiari detta nullità. In tale situazione, per quanto riguarda i rapporti fra i coniugi, i quali non abbiano chiesto l'adempimento di alcuno degli obblighi che discendono dal matrimonio, si determina la cessazione della materia del contendere, tenuto conto, pure in ipotesi di conversione del rapporto nullo in matrimonio cosiddetto putativo, del difetto di un interesse giuridicamente apprezzabile a chiedere un accertamento della responsabilità della separazione (Cass. n. 259/1981). Per quanto riguarda, invece, i rapporti con la prole, il Giudice della separazione conserva il potere-dovere di provvedere sugli effetti che derivino da detto matrimonio putativo (Cass. n. 1762/1975).

Con riguardo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità, le Sezioni Unite hanno affermato che la convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze Corte cost. n. 18/1982 e Corte cost. n. 203/1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto” (Cass. n. 16379/2014).

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