Impugnazione dell'unione civile per violenza

Giuseppe Buffone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. n. 76/2016, l'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa.

Formula

TRIBUNALE DI 1 ...

RICORSO EX ARTT. 473-bis.12 e ss. c.p.c., l. 76/2016

Oggetto della domanda

Impugnazione dell'unione civile

(PARTE ATTRICE)

Nome: ...

Cognome: ...

Luogo e data di nascita: ...

Cittadinanza: ...

Residenza (o domicilio/dimora): ...

Codice fiscale: ...

con l'Avv. ... (nome, cognome, codice fiscale, PEC)

Giusta procura alle liti ....

CONTRO

(PARTE CONVENUTA)

Nome: ...

Cognome: ...

Luogo e data di nascita: ...

Cittadinanza: ...

Residenza (o domicilio/dimora): ...

Codice fiscale: ....

 

Esposizione dei fatti  sui quali la domanda si fonda

In data ..., le parti hanno costituito una unione civile ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 76/2016, mediante dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di ..., con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ..., con i seguenti dati: ....

L'unione civile è invalidaai sensi dell'art. 1, comma 7, l. n. 76/2016.

E' infatti accaduto che il proprio assistito sig. … si indusse a contrarre il rapporto di unione civile non spontaneamente o per reale affetto nei confronti del sig. …. bensì sotto costrizione  che coartò la sua volontà.

In proposito si offre di provare che….  e che le parti non hanno mai convissuto…

Ne risulta che l'unione civile è invalida poiché contratta sotto la costrizione determinante della violenza altrui.

Altri elementi in fatto (principali o secondari) importanti per la controversia: (...).

IN DIRITTO 2

 

 In particolare ....

L'art. 1, comma 7, della l. 76/2016 dispone che l'unione civile può essere impugnata da quella delle parti che il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da da timore di eccezionale gravità.  Nella vicenda in oggetto il sig. …. ha subito una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del vincolo, proveniente dalla controparte/da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul consenso del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.

La minaccia che fu esercitata costituì una violenza psichica , come risulta palese se si consideri che….A consentire l'impugnazione dell'unione civile è comunque sufficiente un timore di eccezionale gravità di subire conseguenze prospettate come reali e dipendenti dall'autore delle minacce: il cui impedimento sia costituito proprio dall'adesione lla volontà coartatrice altrui. E non v'è dubbio che il sig. …. nutriva un timore di tal genere allorchè, per non rischiare gravi pregiudizi fisici ed economici, si indusse ad accettare la richiesta di unirsi civilmente con il sig. ….

Nel caso di specie, si osserva inoltre quanto segue ....

PER QUESTI MOTIVI

Voglia il Presidente designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare, all'esito del procedimento, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:

1) Dichiarare l'annullamento/la nullità dell'unione civile iscritta nei registri dello Stato Civile del Comune di ..., anno ..., con ogni effetto di legge e i conseguenti adempimenti all'Ufficiale di Stato civile;

2) Condannare la (parte convenuta) alle spese del processo, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

INDICA

i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e ne chiede l'ammissione,

....

OFFRE

i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l'acquisizione.

1) Atto di unione civile ...;

2) ...;

3) ....

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

[1] 1. Il procedimento è di competenza del Tribunale ordinario ex art. 9 c.p.c., adito per territorio secondo le regole di cui all'art. 18 c.p.c.

[2] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio devono essere indicati le generalità complete, la residenza o la sede, il domicilio eletto presso il difensore e il codice fiscale oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011). Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c. e d.m. 7 agosto 2023, n. 110). Il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att.  c.p.c.).

Commento

Rito applicabile

L'unione civile è la formazione sociale costituita - mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni - da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Secondo i primi Giudici di merito intervenuti sul punto, la l. n. 76/2016 ha attribuito alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, un riconoscimento giuridico assimilabile a quello conferito alla famiglia come tradizionalmente intesa. La stabile relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di un medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, nonchè la condivisione insieme dei momenti di vita quotidiana, costituiscono a tutti gli effetti elementi caratteristici e identificativi di una “famiglia”, e dunque di una formazione sociale nella quale, tra l'altro, è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore “omoaffettività” possa costituire ostacolo formale (Trib. min. Bologna 31 agosto 2017). Per la giurisprudenza degli organi UE, comunque, la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra nella nozione di “vita familiare”, il cui rispetto è garantito dall'art. 8 CEDU (Corte EDU, caso Schalk e Kopf contro Austria, decisione del 24 giugno 2010).

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. n. 76/2016, l'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa.  La disposizione ripete nel testo quella dettata per le unioni matrimoniali dall'art. 122 c.c., circostanza dimostratrice della ratio di parificazione che ispira la disposizione della legge speciale. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. 

La violenza che rileva ai fini dell'azione in parola, è quella morale; la violenza fisica, infatti, determina nullità del vincolo per mancanza di consenso (peraltro, in concreto, essa risulta difficilmente verificabile in presenza dell'ufficiale di Stato Civile). È opinione condivisa quella che ritiene, in materia di violenza matrimoniale (e quindi anche di unione civile), necessaria la sussistenza dei requisiti generali previsti per il negozio ex art. 1435 c.c., affinché si configuri un vizio del consenso avente rilievo giuridico (metus ab extrinseco): Il soggetto, pertanto deve subire una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione dell'unione civile, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Non è sempre facile distinguere la violenza dal timore. Alcune fattispecie oggetto di giudizio in ambito di rapporti matrimoniali sono state ricondotte dalla giurisprudenza alla violenza morale e possono essere ricordate a titolo di esempio anche per l'unione civile: le nozze contratte sotto minaccia del suicidio da parte del familiare; le nozze contratte sotto minaccia di ricorrere alla pratica abortiva in caso di mancato consenso al matrimonio. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 20, l. n. 76/2016, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella stessa legge, nonché alle disposizioni di cui alla l. n. 184/1983. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. La causa cui si riferisce la formula è causa sullo status con ogni conseguenza pratica.

Il procedimento è di competenza del Tribunale ordinario ex art. 9 c.p.c., adito per territorio secondo le regole di cui all'art. 18 c.p.c. Il Tribunale decide in composizione collegiale e con la partecipazione del Pubblico Ministero.

Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli artt. 473-bis e seguenti c.p.c.

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