Impugnazione dell'unione civile per timore di eccezionale gravitàInquadramentoAi sensi dell'art. 1, comma 7, l. n. 76/2016, l'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. FormulaTRIBUNALE DI ... 1 RICORSO EX ARTT. 473-bis.12 e ss. c.p.c., l. n. 76/20162 Oggetto della domanda: ... Impugnazione dell'unione civile (PARTE ATTRICE) Nome: ... Cognome: ... Luogo e data di nascita: ... Cittadinanza: ... Residenza (o domicilio/dimora): ... Codice fiscale: ... con l'Avv. ... (nome, cognome, codice fiscale, PEC) Giusta procura alle liti .... CONTRO (PARTE CONVENUTA) Nome: ... Cognome: ... Luogo e data di nascita: ... Cittadinanza: ... Residenza (o domicilio/dimora): ... Codice fiscale: ....
Esposizione dei fatti sui quali la domanda si fonda In data ..., le parti hanno costituito una unione civile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 76/2016, mediante dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di ..., con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ..., con i seguenti dati: .... L'unione civile è invalida per le ragioni che si vanno ad esporre E' infatti accaduto che il proprio assistito sig. … si indusse a contrarre il rapporto di unione civile non spontaneamente o per reale affetto nei confronti del sig. …. bensì per grave timore che coartò la sua volontà. In proposito si offre di provare che…. e che le parti non hanno mai convissuto… Ne risulta che l'unione civile è stata contratta sotto la costrizione determinante del timore di eccezionale gravità determinato dalla condotta altrui Altri elementi in fatto (principali o secondari) importanti per la controversia: (...). IN DIRITTO L'unione civile è invalida poiché contratta sulla base di un consenso determinato da timore di eccezionale gravità In particolare ....L'art. 1, comma 7, della l. 76/2016 dispone che l'unione civile può essere impugnata da quella delle parti che il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da da timore di eccezionale gravità. Nella vicenda in oggetto il sig. …. A consentire l'impugnazione dell'unione civile è sufficiente il timore di eccezionale gravità di subire conseguenze prospettate come reali e dipendenti dall'autore delle minacce: il cui impedimento sia costituito proprio dall'adesione alla volontà coartatrice altrui. E non v'è dubbio che il sig. …. nutriva un timore di tal genere allorchè, per non rischiare gravi pregiudizi fisici ed economici, si indusse ad accettare la richiesta di unirsi civilmente con il sig. …. La minaccia che fu esercitata costituì una violenza psichica che ne escluse in radice la formazione di una libera volontà, come risulta palese se si consideri che… Nel caso di specie, si osserva inoltre quanto segue .... PER QUESTI MOTIVI Voglia il Presidente designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare, all'esito del procedimento, le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi: 1) Dichiarare l'annullamento/la nullità dell'unione civile iscritta nei registri dello Stato Civile del Comune di ..., con ogni effetto di legge e i conseguenti adempimenti all'Ufficiale di Stato civile; 2) Condannare la (parte convenuta) alle spese del processo, da distrarsi in favore del difensore antistatario. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite. INDICA i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e ne chiede l'ammissione .... OFFRE i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l'acquisizione. 1) Atto di unione civile ...; 2) ...; 3) .... Luogo e data ... Firma Avv. ... [1] 1. Il procedimento è di competenza del Tribunale ordinario ex art. 9 c.p.c., adito per territorio secondo le regole di cui all'art. 18 c.p.c. richiamato dall'art. 473-bis.11 c.p.c. [2] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio devono essere indicati le generalità complete, la residenza o la sede, il domicilio eletto presso il difensore e il codice fiscale oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011). Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c. e d.m. 7 agosto 2023, n. 110). Il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). CommentoRito applicabile L'unione civile è la formazione sociale costituita - mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni - da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Secondo i primi Giudici di merito intervenuti sul punto, la l. n. 76/2016 ha attribuito alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, il medesimo riconoscimento giuridico già riservato alla famiglia. La stabile relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di un medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, nonché la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana, costituiscono a tutti gli effetti gli elementi caratteristici e identificativi di una “famiglia”, e dunque un nucleo sociale in cui è, tra l'altro, possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore “omoaffettività” possa costituire ostacolo formale (Trib. Min. Bologna 31 agosto 2017). Per la giurisprudenza degli organi UE, comunque, la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra nella nozione di “vita familiare”, il cui rispetto è garantito dall'art. 8 CEDU (Corte EDU, caso Schalk e Kopf contro Austria, decisione del 24 giugno 2010). Ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. n. 76/2016, l'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. La disposizione ripete nel testo quella dettata per le unioni matrimoniali dall’art. 122 c.c., circostanza dimostratrice della ratio di parificazione che ispira la disposizione della legge speciale. Violenza e grave timore sono indicati sia nell’art. 1 l. 76/2016 e sia nell’art. 122 c.p.c. come situazioni differenti, accomunate tuttavia dall’effetto causale di incidere sulla validità di un negozio che richiede l’espressione di una volontà liberamente determinatasi. È opinione condivisa in dottrina che, in materia di violenza matrimoniale (e quindi anche di unione civile), sia necessaria la sussistenza dei requisiti generali previsti per il negozio dall’art. 1435 c.c., affinché si configuri un vizio del consenso avente rilievo giuridico (metus ab extrinseco): il soggetto, pertanto, deve subire una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione dell'unione civile; minaccia proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo che, in assenza della minaccia, non avrebbe concluso il negozio. Il timore di eccezionale gravità è determinato dal complesso di elementi formativi di una situazione contingente pregiudizievole alla quale è possibile sottrarsi soltanto aderendo alla proposta di unirsi civilmente a taluno. Non è sempre facile distinguere la violenza dal timore, anche se coincidenti nell’effetto ultimo di escludere la libertà del consenso. Alcune fattispecie oggetto di giudizio in ambito di rapporti matrimoniali sono state ricondotte dalla giurisprudenza alla violenza morale e possono essere ricordate a titolo di esempio anche per l’unione civile: le nozze contratte sotto minaccia del suicidio da parte del familiare; le nozze contratte sotto minaccia di ricorrere alla pratica abortiva in caso di mancato consenso al matrimonio. La diversa forma di unione contratta per il timore di eccezionale gravità è vista come lo strumento per sottrarsi al pregiudizio insito in fatti esterni, i quali non si traducono in una minaccia diretta a far celebrare il vincolo non voluto. Si adduce come esempio il matrimonio o l'unione civile contratti per sfuggire a persecuzioni politiche o razziali. Ai sensi dell'art. 1, comma 20, l. n. 76/2016, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla l. n. 184/1983. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. Si applicano dunque, norme di rango processuale previste per il matrimonio. La causa in questione è causa sullo status con ogni conseguenza pratica. Il procedimento è di competenza del Tribunale ordinario ex art. 9 c.p.c., adito per territorio secondo le regole di cui all'art. 18 c.p.c. Il Tribunale decide in composizione collegiale e con la partecipazione del Pubblico Ministero. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli artt. 473-bis e seguenti c.p.c. |