Impugnazione del matrimonio per erroreInquadramentoAi sensi dell'art. 122 c.c., il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. FormulaTRIBUNALE DI ... 1 RICORSO EX ARTT. 473-bis.12 e ss. c.p.c., 117 c.c.2 OGGETTO DELLA DOMANDA Impugnazione di matrimonio (PARTE ATTRICE) Nome: ... Cognome: ... Luogo e data di nascita: ... Cittadinanza: ... Residenza (o domicilio/dimora): ... Codice fiscale: ... con l'Avv. ... (nome, cognome, codice fiscale, PEC) Giusta procura alle liti .... CONTRO (PARTE CONVENUTA) Nome: ... Cognome: ... Luogo e data di nascita: ... Cittadinanza: ... Residenza (o domicilio/dimora): ... Codice fiscale: ...
ESPOSIZIONE DEI FATTI In data ...., le odierne parti – sig. …., ricorrente e sig. ra ….,convenuta, come sopra generalizzati – hanno contratto matrimonio con rito ...., iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., parte ...., n. ...., serie .....; l'assistito dello scrivente, sig. … , addivenne al matrimonio convinto di coniugarsi con una persona avente le qualità dalla stessa dichiarate ….. inducevano a reputare per vere le dichiarazioni in tal senso le seguenti circostanze: …. Contribuivano a formare il convincimento sul possesso reale delle dette qualità le notizie… Si è poi, successivamente alla celebrazione del matrimoniio, appreso che…. L'assistito dello scrivente non voleva prestare fede alla rivelazione ma ebbe prova della verità dei fatti…. Il matrimonio fu pertanto contratto sulla base di una volontà determinatasi in forza di una realtà non conosciuta, la quale, se appresa, avrebbe sicuramente impedito il matrimonio. IN DIRITTO Il matrimonio è viziato ex art. 122 c.c.: sussiste errore sulle qualità personali che è «essenziale»: l'essenzialità ricorre qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute. Come noto, l'errore essenziale può ricadere sull'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale. Nel caso di specie: .... Si osserva inoltre quanto segue .... PER QUESTI MOTIVI Voglia il Presidente designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare, all'esito del procedimento, le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi: 1) Dichiarare l'annullamento/la nullità del matrimonio iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ..., anno ..., parte ..., n. ..., serie ..., con ogni effetto di legge e i conseguenti adempimenti all'Ufficiale di Stato civile; 2) Condannare la (parte convenuta) alle spese del processo, da distrarsi in favore del difensore antistatario. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite. INDICA i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e ne chiede l'ammissione a) prova testimoniale sulle seguenti circostanze e con i testi indicati: ...; b) interrogatorio formale del convenuto sulle seguenti circostanze: ...; c) consulenza tecnica d'ufficio per .... OFFRE i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l'acquisizione. 1) Atto di matrimonio ...; 2) ...; 3) .... Luogo e data ... Firma Avv. ... [1] 1. Il procedimento è di competenza del Tribunale ordinario ex art. 9 c.p.c., in composizione collegiale, adito per territorio secondo le regole di cui all'art. 18 c.p.c. [2] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio devono essere indicati le generalità complete, la residenza o la sede, il domicilio eletto presso il difensore e il codice fiscale oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011). Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c. e d.m. 7 agosto 2023, n. 110). Il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). CommentoRito applicabile Ai sensi dell'art. 122 c.c., il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.
L'invalidità È causa di annullamento l'errore sulle qualità personali che sia «essenziale»: l'essenzialità ricorre qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute. Ciò però non è sufficiente in quanto la falsa rappresentazione della realtà deve riguardare una delle ipotesi di cui ai numeri 1-5 dell'art. 122 c.c. La giurisprudenza più recente ha operato una lettura restrittiva di questa disposizione ritenendo che l'anomalia o deviazione debba costituire un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita coniugale. Tale lettura della norma appare coerente all'intento del legislatore che, se pure ha voluto allargare le ipotesi di rilevanza dell'errore, dando rilievo al consenso dei futuri coniugi e rendendo pertanto rilevante, nei casi indicati dall'art. 122, comma 3, n. 1), c.c., l'errore soggettivamente determinante su qualità della persona, ha, nello stesso tempo, richiesto che l'errore verta su un quadro di qualità o requisiti dell'altro coniuge non solo indicati nella norma, ma tali anche da impedire oggettivamente la loro eliminazione. Si spiega in questa prospettiva perché la giurisprudenza di merito sia stata particolarmente rigorosa nel riconoscimento dell'ipotesi di nullità per errori concernenti anomalie o deviazioni sessuali. Anche l'ipotesi della impotentia generandi, per esempio, è stata sottoposta, in giurisprudenza e dottrina, a revisione critica in relazione alla possibilità di ricorrere a terapie o a tecniche di procreazione medicalmente assistita; significativamente sono state invece riconosciute come oggettivamente rilevanti le ipotesi in cui l'errore aveva avuto ad oggetto la condizione di impotentia coeundi permanente del coniuge o il suo transessualismo (cfr. Cass. n. 3407/2013). Oggetto di discussioni è la sorte del matrimonio contratto dal coniuge nell'ignoranza circa l'omosessualità del partner, da questi taciuta: le opinioni prevalenti sono convergenti nel senso di ritenere predicabile una ipotesi invalidatoria ex art. 122 c.c., sub specie di errore. La giurisprudenza più recente ha, però, chiarito che, in questo caso, l'annullamento «non può essere richiesto ai sensi dell'art. 122, comma 3, n. 1, c.c., in quanto l'errore non riguarda una malattia o anomalia o deviazione sessuale, nessun lessico giuridico, medico, sociale ed etico collocando la omosessualità in tale paradigma nosografico; l'annullamento può essere richiesto ai sensi dell'art. 122, comma 2, c.c., in quanto l'errore cade sulla “identità sessuale” del consorte, che ne definisce l'orientamento e la direzione del comportamento sessuale e che non è, né può essere, una mera “qualità” della persona ma ne indica uno degli aspetti che costituiscono, compongono, definiscono la sua identità complessiva, la specifica individualità, la sua soggettività» (Trib. Milano 13 febbraio 2013). Questa lettura risulta condivisa in dottrina. Il Tribunale di Livorno (sent. 12/07/2024) ha escluso la rilevanza dell'avvenuta rettificazione di sesso precedente il matrimonio e ignorata dal coniuge. Nel caso specifico, anche ammettendosi che la circostanza potesse avere inciso sulla vita normale della coppia, era risultato che l'attore non si era mai accorto della condizione precedente della moglie e che l'intervenuta rettificazione non aveva in alcun modo leso le aspettative sul futuro della famiglia; era inoltre risultato che la donna prima di unirsi in matrimonio aveva informato il futuro marito circa la propria impossibilità di avere figli, tanto che le parti avevano deciso di percorrere la strada dell'adozione. Il coniuge che impugna il matrimonio a motivo dell'errore è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre all'influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso; al Giudice è rimesso l'apprezzamento della rilevanza dell'infermità ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare (Cass. VI, n. 3742/2017). Il procedimento è di competenza del Tribunale ordinario ex art. 9 c.p.c., adito per territorio secondo le regole di cui all'art. 18 c.p.c. Il Tribunale decide in composizione collegiale e con la partecipazione del Pubblico Ministero. L'azione di invalidità potrebbe essere promossa mentre già pende l'azione di separazione. La giurisprudenza, al riguardo, ha chiarito che la promozione del giudizio di nullità del matrimonio non incide sulla proponibilità o procedibilità della domanda di separazione personale dei coniugi, né determina l'obbligo di sospendere il relativo procedimento, ma spiega effetto su quest'ultimo solo quando, in pendenza dello stesso, anche in grado d'appello, sopravvenga una pronuncia definitiva che dichiari detta nullità. In tale situazione, per quanto riguarda i rapporti fra i coniugi, i quali non abbiano chiesto l'adempimento di alcuno degli obblighi che discendono dal matrimonio, si determina la cessazione della materia del contendere, tenuto conto, pure in ipotesi di conversione del rapporto nullo in matrimonio cosiddetto putativo, del difetto di un interesse giuridicamente apprezzabile a chiedere un accertamento della responsabilità della separazione (Cass. n. 259/1981). Per quanto riguarda, invece, i rapporti con la prole, il Giudice della separazione conserva il potere-dovere di provvedere sugli effetti che derivino da detto matrimonio putativo (Cass. n. 1762/1975).
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