Impugnazione del matrimonio per simulazioneInquadramentoIl matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi “quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti”. La norma richiamata, al comma 2, prevede poi, evidentemente al fine di conciliare la prevista impugnazione per simulazione con l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici inerenti agli status, che “l'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima”. FormulaTRIBUNALE DI .... 1 RICORSO 2EX ARTT. 473-BIS.12 E SS. C.P.C., 123 C.C. OGGETTO DELLA DOMANDA Impugnazione di matrimonio (PARTE RICORRENTE) Nome: .... Cognome: .... Luogo e data di nascita: .... Cittadinanza: .... Residenza (o domicilio/dimora): .... Codice fiscale: .... con l'Avv. .... (nome, cognome, codice fiscale, PEC) Giusta procura alle liti .... CONTRO (PARTE CONVENUTA) Nome: .... Cognome: .... Luogo e data di nascita: .... Cittadinanza: .... Residenza (o domicilio/dimora): .... Codice fiscale: .... ESPOSIZIONE DEI FATTI In data ...., il sig. ….. e la sig.ra ….., come sopra generalizzati, hanno contratto matrimonio con rito ...., iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., parte ...., n. ...., serie ..... Il consenso alla celebrazione del matrimonio fu reciprocamente affermato all’officiante ma nascondeva una realtà diversa e contraria alle finalità dell’atto Infatti i due contraenti hanno preventivamente convenuto di non attribuire al loro matrimonio un contenuto effettivo diverso da quello della mera apparenza Come risulta dal documento che in allegato si produce, essi avevano stabilito di non adempiere agli obblighi del matrimonio per quanto concerne … Il sig. ….., assistito dallo scrivente difensore, aveva sin da prima del matrimonio l’intenzione di espatriare in …. E andarvi a vivere da solo …. Come era stato stabilito nella pattuizione documentata nell’allegato i due contraenti non hanno convissuto dopo il matrimonio: ne fanno fede le dichiarazioni testimoniali ….
Altri elementi in fatto (principali o secondari) importanti per la controversia: ( ....) IN DIRITTO Ai sensi dell'art. 123 c.c., il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. La simulazione del matrimonio costituisce vizio dell’atto che ne comporta la radicale nullità per difetto dell’elemento volitivo che gli è essenziale. Nel caso di specie, l’avvenuta simulazione del matrimonio tra il sig. … e la sig. …. risulta dimostrata indubitabilmente dalla documentazione che si allega e la circostanza risulterà, ove occorra, dalle testimonianze dei sigg.ri che nell’occasione della celebrazione assunsero la funzione di testimoni del matrimonio. Non sussistono cause di sanatoria della nullità: l'azione è proponibile perché non è decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio e le parti non hanno convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima. Nel caso di specie: .... Si osserva inoltre quanto segue ..... PER QUESTI MOTIVI Voglia il Presidente designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare, all'esito del procedimento, le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi: 1) Dichiarare l'annullamento/la nullità del matrimonio iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., parte ...., n. ...., serie ...., con ogni effetto di legge e i conseguenti adempimenti all'Ufficiale di Stato civile, 2) Condannare la (parte convenuta) alle spese del processo, da distrarsi in favore del difensore antistatario. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite. INDICA i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e ne chiede l'ammissione a) prova testimoniale sulle seguenti circostanze e con i testi indicati: ....; b) interrogatorio formale del convenuto sulle seguenti circostanze: ....; c) consulenza tecnica d'ufficio per ..... OFFRE i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l'acquisizione. 1) Atto di matrimonio ....; 2) ....; 3) ..... Luogo e data .... .... Firma Avv. .... .... [1] [1]Il procedimento è di competenza del Tribunale ordinario ex art. 9 c.p.c., adito per territorio secondo le regole di cui all'art. 18, c.p.c. [2] [2] In tutti gli atti introduttivi di un giudizio devono essere indicati le generalità complete, la residenza o la sede, il domicilio eletto presso il difensore e il codice fiscale oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011). Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara e sintetica (art. 121 c.p.c. e d.m. 7 agosto 2023, n. 110). Il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att. c.p.c.). CommentoRito applicabile Il decreto legislativo n. 149/2022 ha modificato il codice di procedura civile prevedendo, in particolare, nuove disposizioni nel libro II, titolo VI-bis ove sono state introdotte: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF). Quanto al campo di applicazione del nuovo rito unitario – che non è più un procedimento speciale – l'art. 473-bis c.p.c. prevede che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo. Con la sostituzione ad opera della l. n. 151/1975, art. 18, della norma contenuta nell'art. 123 c.c., il legislatore, intervenendo in una materia sulla quale, nel silenzio della legge, esistevano ampi contrasti in dottrina e in giurisprudenza, ha previsto che il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi “quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti ”.La natura sostanzialmente contrattuale del matrimonio, nel nostro ordinamento, ha consentito di estendere ad esso la disciplina della simulazione. La norma richiamata, al comma 2, dispone, evidentemente al fine di conciliare la prevista impugnazione per simulazione con l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici inerenti agli status, che “l'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima”. Viene così tipizzato un regime speciale, settoriale e autonomo che si distingue da quello generale e conserva una propria autonomia. L'autonomia è in primis strutturale: la simulazione matrimoniale non coincide perfettamente con quella contrattuale in quanto l'accordo simulatorio deve avere ad oggetto l'esclusione degli obblighi e dei diritti nascenti dal vincolo. Il patto deve essere anteriore alla celebrazione dell'unione e, soprattutto, deve avere carattere assoluto non essendo operativa la disciplina in esame ove si tratti di accordo solo parziale. In particolare, il patto preventivo di non adempiere al solo obbligo di reciproca fedeltà non costituisce simulazione ex art. 123 c.c. Ma quale vizio colpisce il matrimonio simulato? Coerentemente con lo schema generale contrattuale, dovrebbe ritenersi si tratti di nullità ammettendo, poi, per la specialità del regime di cui si è detto, la sussistenza di una ipotesi eccezionale di nullità sanabile là dove il termine decadenziale spiri senza instaurazione del giudizio impugnatorio. Non mancano opinioni dottrinarie che, invece, propendono per la annullabilità oppure addirittura per la configurabilità del negozio indiretto. La natura del tutto eccezionale del regime in esame conduce a considerare fondata per la tesi che ravvisa nella fattispecie in oggetto una ipotesi particolare di annullabilità tenuto conto di questi elementi: legittimazione attiva relativa, riservata ai coniugi; sanabilità del vizio, per effetto del decorso del termine o la convivenza; produzione di effetti giuridici del matrimonio ai sensi dell'art. 128, penultimo comma. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima. Le ipotesi della convivenza e del decorso del termine annuale sono formulate in via alternativa, nel senso che la convivenza esclude assolutamente la proponibilità dell'azione, che, in ogni caso, non può essere esercitata dopo il decorso di un anno. In tempi recenti, la Suprema Corte ha escluso che questa ipotesi di decadenza si ponga in contrasto con la Costituzione. In particolare, ha affermato essere manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, per contrarietà all'art. 2 Cost., dell'art. 123 c.c. nella parte in cui stabilisce che il matrimonio simulato non può essere impugnato decorso un anno dalla celebrazione indipendentemente dalla mancata convivenza tra i coniugi, «posto che non viene in considerazione il diritto di formare una nuova famiglia (avuto riguardo all'eventualità di contrarre nuove nozze), quanto la possibilità, di segno opposto, di rescindere il vincolo già contratto» (Cass. n. 16221/2015). L'accordo simulatorio deve essere anteriore alla celebrazione del matrimonio e deve avere a oggetto tutti gli effetti di questo: una simulazione parziale è da ritenersi irrilevante. La prova della simulazione può essere data con qualunque mezzo, anche con prova per testi, senza i limiti dettati dalla materia contrattuale (Trib. Civitavecchia, I, 13/1/2023, massima redaz.). La nullità del matrimonio dichiarato per la simulazione del consenso matrimoniale e per il difetto della volontà dell'indissolubilità del matrimonio e della prole da parte dell'attore, accertato, oltre che sulla base di prove testimoniali specifiche anche alla stregua delle dichiarazioni rese dallo stesso coniuge richiedente non è contraria all'ordine pubblico italiano (Corte app. Napoli, 2/7/2024, n. 3001, massima redaz.). La normativa sulle unioni civili (art. 1, comma 20, l. n. 76/2016), prevede una clausola generale di estensione agli uniti civili delle norme ordinamentali dedicate ai coniugi: “al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”. Questa estensione però ha dei limiti. Infatti è espressamente previsto che essa “non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge”. Pertanto, si applicano alle unioni civili solo le disposizioni del c.c. richiamate in modo esplicito. La disposizione qui in commento è tra quelle espressamente richiamate e, quindi, applicabili. L'azione di invalidità potrebbe essere promossa mentre già pende l'azione di separazione. La giurisprudenza, al riguardo, ha chiarito che la promozione del giudizio di nullità del matrimonio non incide sulla proponibilità o procedibilità della domanda di separazione personale dei coniugi, né determina l'obbligo di sospendere il relativo procedimento, ma spiega effetto su quest'ultimo solo quando, in pendenza dello stesso, anche in grado d'appello, sopravvenga una pronuncia definitiva che dichiari detta nullità. In tale situazione, per quanto riguarda i rapporti fra i coniugi, i quali non abbiano chiesto l'adempimento di alcuno degli obblighi che discendono dal matrimonio, si determina la cessazione della materia del contendere, tenuto conto, pure in ipotesi di conversione del rapporto nullo in matrimonio cosiddetto putativo, del difetto di un interesse giuridicamente apprezzabile a chiedere un accertamento della responsabilità della separazione (Cass. n. 259/1981). Per quanto riguarda, invece, i rapporti con la prole, il giudice della separazione conserva il potere-dovere di provvedere sugli effetti che derivino da detto matrimonio putativo (Cass. n. 1762/1975).
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