Ricorso per conseguire l'autorizzazione ad omettere le pubblicazioni per cause gravissime

Giuseppe Buffone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

L'art. 100 c.c., consente di ottenere dal Tribunale l'autorizzazione a contrarre matrimonio omettendo le pubblicazioni in presenza di gravissimi motivi.

Formula

TRIBUNALE DI ...

RICORSO EX ART. 100 C.C.

(PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO, ARTT. 737 SS. C.P.C.)

(AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MATRIMONIO OMETTENDO LE PUBBLICAZIONI)

Il sottoscritto

Nome Cognome ... (C.F. ...), nato il ..., in data ..., cittadinanza: ..., residente in ..., alla via ..., stato: libero, elettivamente domiciliato in ..., alla via ..., presso lo studio legale dell'Avv. ..., C.F. ..., del Foro di ..., che lo rappresenta e difende in forza di mandato alle liti steso in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata ... @ ...;

E

La sottoscritta

Nome Cognome ... (C.F. ...), nata il ..., in data ..., cittadinanza: ..., residente in ..., alla via ..., stato: libero, elettivamente domiciliata in ..., alla via ..., presso lo studio legale dell'Avv. ..., C.F. ..., del Foro di ..., che la rappresenta e difende in forza di mandato alle liti steso a margine del/in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata ... @ ...;

PREMESSO CHE

- i ricorrenti hanno intenzione di contrarre matrimonio: tra gli stessi non esiste alcun impedimento di parentela, di affinità, di adozione, a termini dell'art. 87 c.c.; gli sposi non hanno/hanno già contratto precedente matrimonio; gli sposi non si trovano nelle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 c.c.;

- gli sposi davanti al cancelliere dirigente di codesto spett. Tribunale hanno dichiarato sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio;

- è intenzione dei ricorrenti contrarre matrimonio omettendo le pubblicazioni sussistendo le seguenti cause gravissime: ... [1] .

P.Q.M.

chiedono che, sentito il Pubblico Ministero, siano autorizzati a contrarre matrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.c., con omissione delle pubblicazioni.

Allegano:

1. estratto dell'atto di nascita dei ricorrenti;

2. stato di famiglia delle parti;

3. certificato di residenza dei richiedenti;

4. certificati da cui risultano i gravi motivi per omettere le pubblicazioni;

5. altra documentazione utile ai fini della domanda.

Luogo e data ...

Firma Avv. ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi con riguardo alla redazione del presente atto l'Avv. ..., eleggendo domicilio nello studio dello stesso in ..., via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv. ...

1. Ad esempio, la certificazione che attesta la grave malattia di uno dei nubendi.

Commento

Rito applicabile

Il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato il codice di procedura civile prevedendo, in particolare, nuove disposizioni nel libro II, titolo VI-bis ove sono state introdotte: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF). Quanto al campo di applicazione del nuovo rito unitario – che non è più un procedimento speciale – l'art. 473-bis c.p.c. prevede che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del Tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del Giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito. 

Alcune di queste fattispecie per le quali la legge dispone diversamente  sono espressamente indicate dallo stesso art. 473-bis.

Esse  riguardano, in particolare, i procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità e alla adozione dei minori nonchè i procedimenti (di diversa natura e oggetto) attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.  Altre fattispecie cui non si applica il rito della famiglia sono da ricercare tra quelle per le quali la legge stabilisce forme procedurali diverse dal rito familiare, pur se le materie cui si riferiscono rientrano tra quelle in senso lato riguardanti la famiglia. Esse sono costituite soprattutto dai casi in cui la normativa stabilisce che si proceda in camera di consiglio, rito che resta disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. pur dopo la riforma processuale di cui al d.lgs. 149/2022. La riforma introduttiva del rito familiare fa salvo quanto diversamente previsto; e l'art. 100 c.c. dispone espressamente che il tribunale procede nelle forme camerali. Nell'interpretazione corrente, inoltre, le forme del processo per le controversie familiari si applicano unicamente ai “giudizi” e non anche alle procedure di volontaria giurisdizione, tradizionalmente soggette al più semplice rito camerale.

La giurisprudenza ha escluso che per le procedure di giurisdizione volontaria il ricorrente debba munirsi di un difensore. In esse, infatti, non si applica il disposto dell'art. 82 c.p.c. che riferisce l'obbligo della difesa tecnica ai giudizi: per essi da intendersi i procedimenti caratterizzati da cognizione piena ed esauriente, aventi ad oggetto rapporti giuridici e diritti soggettivi, non riconducibili alla pronuncia di provvedimenti sostanzialmente amministrativi (Cass. I, n. 5770/1997; Cass. n. 5814/1987; Cass. 2015/1983).

 

Il matrimonio non può essere celebrato, per disposizione di applicazione generale, prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione (art. 99 c.c.). La pubblicazione non può avere durata inferiore a otto giorni (art. 55, d.P.R. n. 396/2000, Ordinamento dello stato civile). L'art. 100 ammette la “riduzione” del termine per la pubblicazione: esso si riferisce a quello previsto per la durata dell'esposizione e non anche a quello che deve intercorrere tra l'ultimo giorno delle pubblicazioni e la celebrazione del matrimonio, di cui all'art. 99 c.c.Se queste sono le regole valide in via di principio, l'art. 100 c.c., consente in ipotesi specifiche di procedere alle nozze in assenza di pubblicazione. L'esenzione deve essere richiesta al Tribunale, che provvede con decreto non impugnabile. Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono: a) rendere la dichiarazione di cui all'art. 51, comma 1, d.P.R. n. 396/2000 ossia dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro libertà di stato; dichiarare inoltre se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'art. 87 c.c.; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 c.c.; b) presentare all'ufficiale dello stato civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall'art. 52, comma 1, c.c. nel caso in cui, a fronte di un impedimento derogabile, sia intervenuta dispensa (art. 58, d.P.R. n. 396/2000). 

Alla forma tipica di pubblicità-notizia costituita dal compimento delle formalità preliminari al matrimonio previste dagli artt. 93 ss. c.c., non sono equipollenti le pubblicazioni per il matrimonio canonico, atteso che quelle civili sono prescritte anche per il matrimonio concordatario (Cass. sez. lav., n. 9467/2016).

L'introduzione di una normativa dedicata alle unioni civili è stata effettuata tenendo conto del rilievo costituzionale da riconoscersi a questo tipo di formazioni sociali, sorte spontaneamente ad imitazione e a sostituzione del modello costituito dal rapporto matrimoniale in senso stretto. La l. 20 maggio 2016, n. 76, si è richiamata a diverse  disposizioni del codice civile dettate per il matrimonio, ogni volta in cui risultava possibile trasferire nell'ambito delle unioni civili formalizzate qualcosa dei precetti stabiliti nella codificazione. Tra i precetti trasferiti alle unioni non rientrano le regole riguardanti le pubblicazioni da effettuare anteriormente alla costituzione del vincolo, evidentemente considerate quale adempimento sproporzionato rispetto alla semplicità dei modi di ufficializzazione dell'unione. Il dubbio che sul punto era sorto tra gli operatori a proposito della ragionevolezza di questa differenza di trattamento è stato fugato dalla Corte costituzionale con sentenza 22/04/2024, n. 66. Essa ha affermato che il matrimonio e l'unione civile tra persone dello stesso sesso, fondati sugli articoli, rispettivamente, 29 e 2 della Costituzione, sono istituti distinti, caratterizzati da significative differenze in tema di: - costituzione del vincolo (per la quale solo il matrimonio e non l'unione civile, deve, in generale, essere preceduto dalle pubblicazioni, cui segue la possibilità di opposizione preventiva); - accesso al vincolo (laddove per il matrimonio sono richiesti 16 anni in presenza di autorizzazione del tribunale per i minorenni, per l'unione civile è necessaria la maggiore età); - scioglimento del vincolo (lo scioglimento dell'unione civile contempla forme più agili e di attenuato formalismo rispetto al matrimonio ed accentuata accelerazione dei relativi effetti, senza prevedere una situazione intermedia quale la separazione personale). Già la stessa Corte aveva dichiarato infondato il sospetto di illegittimità con sent. n. 138/2010 e n. 170/2014; e la Corte di cassazione aveva dichiarato legittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alle pubblicazioni di matrimonio tra persone dello stesso sesso (Cass. I, n. 2400/2015, Foro it. 2016, 1, I, 296 nota di: CASABURI).

 

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