Atto di impugnazione dell'unione civile o del matrimonio dell'altro partner (art. 1, comma 8, l. n. 76/2016).

Giuseppe Buffone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 76/2016, la parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

Formula

TRIBUNALE DI .... 1

RICORSO EX ARTT. 473-BIS.12 E SS. C.P.C., L. 76/20162

OGGETTO DELLA DOMANDA: ....

(PARTE RICORRENTE)

Nome: ....

Cognome: ....

Luogo e data di nascita: ....

Cittadinanza: ....

Residenza (o domicilio/dimora): ....

Codice fiscale: ....

con l'Avv. .... (nome, cognome, codice fiscale, PEC)

Giusta procura alle liti ....

CONTRO

(PARTE CONVENUTA)

Nome: ....

Cognome: ....

Luogo e data di nascita: ....

Cittadinanza: ....

Residenza (o domicilio/dimora): ....

Codice fiscale: ....

 

ESPOSIZIONE DEI FATTI

In data ...., le parti hanno costituito una unione civile ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. n. 76/2016, mediante dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di ...., con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ...., con i seguenti dati: .....

Successivamente, in data ...., la parte convenuta ha contratto nuova unione civile/matrimonio, nonostante il precedente vincolo. La circostanza risulta dalla documentazione che si allega.

Altri elementi in fatto (principali o secondari) importanti per la controversia: ( ....)

IN DIRITTO

.... (Indicare la causa di invalidità prevista dalla legge).

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 76/2016, la parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Con il presente ricorso il sig. …., assistito dallo scrivete difensore, intende far dichiarare la nullità o, in subordine, l'annullamento dell'unione civile contratta come sopra è riferito.

Nel caso di specie, si osserva inoltre quanto segue .....

PER QUESTI MOTIVI

Voglia il Presidente designare il giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare, all'esito del procedimento, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:

1) Dichiarare l'annullamento/la nullità dell'unione civile iscritta nei registri dello Stato Civile del Comune di ...., ...., con ogni effetto di legge e i conseguenti adempimenti all'Ufficiale di Stato civile,

2) Condannare la (parte convenuta) alle spese del processo, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

INDICA

i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e ne chiede l'ammissione

.....

OFFRE

i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l'acquisizione.

1) Atto di unione civile ....;

2) ....;

3) .....

Luogo e data .... ....

Firma Avv. .... ....

[1] [1]Il procedimento è di competenza del Tribunale ordinario ex art. 9 c.p.c., adito per territorio secondo le regole di cui all'art. 18 c.p.c.

[2] [2]In tutti gli atti introduttivi di un giudizio devono essere indicati le generalità complete, la residenza o la sede, il domicilio eletto presso il difensore e il codice fiscale oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011). Tutti gli atti del processo devono essere redatti in forma chiara esintetica (art. 121 c.p.c. e d.m. 7 agosto 2023, n. 110). Il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (artt. 87 e 196-quater disp. att.  c.p.c.).                                    

Commento

Rito applicabile

Il decreto legislativo n. 149/2022 ha modificato il codice di procedura civile prevedendo, in particolare, nuove disposizioni nel libro II, titolo VI-bis ove sono state introdotte: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF). Quanto al campo di applicazione del nuovo rito unitario – che non è più un procedimento speciale – l'art. 473-bis c.p.c. prevede che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo.

L'unione civile

L'unione civile è la formazione sociale costituita – mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni – da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Secondo i primi giudici di merito intervenuti sul punto, la l. n. 76/2016 ha attribuito alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, lo stesso riconoscimento giuridico conferito alla famiglia come tradizionalmente intesa. La stabile relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di un medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, nonché la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana,  costituiscono a tutti gli effetti gli elementi caratteristici e individuativi di una “famiglia”, luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore “omoaffettività” possa costituire ostacolo formale (Trib. Min. Bologna 31 agosto 2017). Per la giurisprudenza degli organi UE, comunque, la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra nella nozione di “vita familiare”, il cui rispetto è garantito dall'art. 8 CEDU (Corte EDU, caso Schalk e Kopf c. Austria, decisione della Corte Edu 24 giugno 2010).

L'unione civile provoca il conseguimento dello status di “unito civilmente” e quindi la persona unita perde lo stato libero. Ecco perché ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 76/2016, la parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

Ai sensi dell'art. 1, comma 20, l. n. 76/2016, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla l. n. 184/1983. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. Si applicano dunque, per le controversie le norme previste per il matrimonio. La causa in questione è causa sullo status con ogni conseguenza pratica.

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