Atto di ricorso per l'ottenimento del mantenimento periodico in caso di matrimonio (o unione civile) putativo nell'ipotesi di mala fede del coniuge o del partner (art. 129-bis c.c.)

Giuseppe Buffone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 129-bis c.c., il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. Il detto coniuge obbligato è  tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati. Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente. In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.

Formula

TRIBUNALE DI ....

RICORSO EX ARTT. 473-BIS.12 E SS. C.P.C., 129 C.C. 1

OGGETTO DELLA DOMANDA

Richiesta di indennità

(PARTE RICORRENTE)

Nome: ....

Cognome: ....

Luogo e data di nascita: ....

Cittadinanza: ....

Residenza (o domicilio/dimora): ....

Codice fiscale: ....

con l'Avv. .... (nome, cognome, codice fiscale, PEC)

Giusta procura alle liti ....

CONTRO

(PARTE CONVENUTA)

Nome: ....

Cognome: ....

Luogo e data di nascita: ....

Cittadinanza: ....

Residenza (o domicilio/dimora): ....

Codice fiscale: ....

 

ESPOSIZIONE DEI FATTI

In data ...., le odierne parti – attore e convenuta, come sopra rispettivamente generalizzati – hanno contratto matrimonio con rito ...., iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., parte ...., n. ...., serie .....

Successivamente alla celebrazione del matrimonio, è accaduto che .... 2.

Il matrimonio è stato dichiarato invalido con sentenza del Tribunale di ...., pronunciata in data ...., passata in giudicato il .....

Con la detta pronuncia i Tribunale ha accertato la malafede di …. per avere questi…..

Contestualmente la medesima pronuncia ha dichiarato l’inconsapevolezza della suddetta circostanza da parte della sig. ra… assistita dallo scrivente difensore

A seguito della sentenza di annullamento la nominata sig.ra si trova nelle condizioni di chi ha contratto un matrimonio per effetto dell’inganno altrui e si vede nella situazione di chi riteneva di avere contratto uno stabile e reale legame coniugale senza che di questo possano verificarsi tutti gli effetti di legge sperati e voluti.

Altri elementi in fatto (principali o secondari) importanti per la controversia: ( ....).

 

IN DIRITTO

 

Ricorrono nella vicenda di specie tutti gli estremi previsti dall’art. 129-bis c.c. per ottenere da controparte una indennità compensativa dell’inganno subito per effetto dell’altrui mala fede. Come è chiaramente emerso dalla sentenza di annullamento che si produce, infatti …. Di contro, l'odierna parte ricorrente ha contratto il matrimonio in completa fiducia e ignorando senza propria colpa le cause dell’invalidità dell’atto. La norma citata attribuisce al coniuge in buona fede il diritto a percepire una indennità pecuniaria a titolo risarcitorio per l’avvenuta incolpevole invalidazione dell’atto. L’indennità è dovuta in forza della sola circostanza dell’avvenuta dichiarazione di nullità del matrimonio quale risultato della condotta del coniuge rivelatosi in mala fede; e ciò indipendentemente dalla prova di un danno che sia stato sofferto. 

L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati

In merito alle condizioni economiche delle parti osserva: .....

Parte attrice, per le sopra esposte ragioni, richiede una indennità che appare congruo quantificare in Euro ...., corrispondente al mantenimento che sarebbe stato dovuto per tre anni. In ogni caso la ricorrente si rimette alla valutazione del Tribunale, tenuto comunque conto che ….

PER QUESTI MOTIVI

Voglia il Presidente designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare, all'esito del procedimento, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi:

1) Condannare la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di Euro .... o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di indennità ex art. 129-bis dovuta in forza dell’avvenuta dichiarazione di nullità del matrimonio …...

2) Condannare la (parte convenuta) alle spese del processo, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

INDICA

i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e ne chiede l'ammissione,

a) prova testimoniale sulle seguenti circostanze e con i testi indicati: ....;

b) interrogatorio formale del convenuto sulle seguenti circostanze: ....;

OFFRE

i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l'acquisizione.

1) Atto di matrimonio;

2) Sentenza di annullamento del matrimonio;

3) .....

Luogo e data .... ....

Firma Avv. .... ....

[1] [1] L’art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c. dispone che, in caso di domande di contributo economico. al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. 

In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., il ricorso con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il richiamato Regolamento non trova invece applicazione, anche quanto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali rientra quella in esame.

[2] [2]Raccontare il fatto da cui emerge una causa di invalidità della stipula.

Commento

Rito applicabile

Il decreto legislativo n. 149/2022 ha modificato il codice di procedura civile prevedendo, in particolare, nuove disposizioni nel libro II, titolo VI-bis ove sono state introdotte: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF). Quanto al campo di applicazione del nuovo rito unitario – che non è più un procedimento speciale – l'art. 473-bis c.p.c. prevede che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del Giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo. 

 

L'indennità

Gli effetti del matrimonio putativo sono regolati dagli artt. 128,129 e 129-bis c.c. L'art. 128 c.c. concerne i rapporti personali mentre l'art. 129 si occupa di quelli patrimoniali; l'art. 129-bis disciplina i profili di responsabilità.

L'art. 129-bis c.c. , in particolare, si riferisce al caso in cui il matrimonio  viene annullato dalla pronuncia caducatoria del negozio per effetto della malafede di uno dei coniugi mentre l'altro, in buona fede,  ha confidato, senza colpa, nella validità dell'atto. La fattispecie disciplinata dalla norma richiede ancora che la mala fede di uno dei coniugi si ponga quale causa invalidante la stipula, in quanto comportante nel partner una mancata conoscenza di fatti che, se appresi, non avrebbero consentito il consenso prestato alla celebrazione. La norma citata attribuisce al coniuge di buona fede il diritto ad una indennità pecuniaria avente una sostanziale natura risarcitoria per l'inganno subito e per le conseguenze invalidanti di questo. In proposito perché sorga tale diritto la disposizione richiede il positivo accertamento dei seguenti requisiti: l'imputabilità esclusiva della nullità del matrimonio ad uno soltanto dei coniugi; la malafede di costui; la buona fede del coniuge. La giurisprudenza di legittimità ha  affermato che, ai fini della responsabilità, ex art. 129-bis c.c., del coniuge in malafede cui sia imputabile la nullità del matrimonio, non è sufficiente la riferibilità oggettiva della causa di invalidità e non basta neppure la consapevolezza, certa o probabile, di essa, occorrendo altresì un comportamento ulteriore, commissivo od omissivo, del responsabile, contrario al generale dovere di correttezza, che abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo, la cui dimostrazione può anche derivare direttamente da una sentenza ecclesiastica di accertamento dell'invalidità – la quale fa stato anche in ordine agli accertamenti di fatto che costituiscono il presupposto della finale decisione – o dalla utilizzazione che il giudice faccia della facoltà di desumere elementi di convincimento dalle risultanze della sentenza medesima in ordine a punti non coperti dal giudicato (Cass. n. 9484/2013).

Il Tribunale di Ivrea (7 gennaio 2019, n. 6) ha ricordato che sebbene formulato lessicalmente in modo diverso dall'art. 139 c.c. (che  commina una sanzione penale al coniuge che, conoscendo prima delle celebrazione una causa di nullità, l'abbia lasciata ignorare all'altro), comprende, nella sua portata più ampia, anche la fattispecie disciplinata da quest'ultima norma. Pertanto, per l'affermazione della responsabilità del coniuge in mala fede e, prima ancora, della addebitabilità a costui, non è sufficiente la pura e semplice riferibilità oggettiva della causa di invalidità e neppure la consapevolezza di questa, occorrendo, invece, oltre alla consapevolezza dei fatti invalidanti anche quella della loro attitudine invalidante; e la prova di tale consapevolezza e del comportamento omissivo o commissivo del responsabile incombe, secondo le regole generali, su chi afferma l'esistenza di tale addebitabilità. Il fondamento della responsabilità prevista dal primo comma dell'art. 129-bis a carico del soggetto passivo del rapporto processuale risiede nel fatto che egli, al momento della celebrazione del matrimonio, sia stato consapevole dell'esistenza della causa determinatrice della nullità.

 

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