Atto di impugnazione del matrimonio con contestuale istanza per l'ottenimento di una congrua indennità in caso di matrimonio (o unione civile) putativo nell'ipotesi di malafede del coniuge o del partner (art. 129-bis c.c.)InquadramentoLa formula ha ad oggetto una istanza in materia di impugnazione del matrimonio. Ai sensi dell'art. 129-bis c.c., il coniuge contraente in mala fede ed al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. E’ tenuto, inoltre, a versargli gli alimenti, se non vi sono altri obbligati. FormulaTRIBUNALE DI .... 1 RICORSO EX ARTT. 473-BIS.12 E SS. C.P.C., 129-bis C.C. 2 OGGETTO DELLA DOMANDA: .... (PARTE RICORRENTE) Nome: .... Cognome: .... Luogo e data di nascita: .... Cittadinanza: .... Residenza (o domicilio/dimora): .... Codice fiscale: .... con l'Avv. .... (nome, cognome, codice fiscale, PEC) Giusta procura alle liti .... CONTRO (PARTE CONVENUTA) Nome: .... Cognome: .... Luogo e data di nascita: .... Cittadinanza: .... Residenza (o domicilio/dimora): .... Codice fiscale: ....
ESPOSIZIONE DEI FATTI In data ...., le odierne parti – attore e convenuta, come sopra generalizzati - hanno contratto matrimonio con rito ...., iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., parte ...., n. ...., serie ..... Successivamente alla celebrazione del matrimonio, è accaduto che .... (raccontare il fatto da cui emerge la causa di invalidità della stipula). Con enorme sorpresa la ricorrente è per tal modo venuta a sapere ….. La circostanza così tardivamente appresa ha rivelato che la propria buona fede è stata carpita dall'inganno ordito dal sig. …., per avere costui deliberatamente taciuto che …. Eventi che si è scoperto non essere stati fortuiti hanno impedito la convivenza tra i coniugi appena pochi giorni dopo la celebrazione del matrimonio.
Altri elementi in fatto (principali o secondari) importanti per la controversia: ( ....) Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di invalidità del matrimonio in forza della circostanza sopra riferita, da considerare quale causa di nullità dell'atto ai sensi dell'art. ….. Ricorrono, altresì, gli estremi per ottenere, contestualmente alla richiesta dichiarazione di nullità, la costituzione a carico del sig. … dell'obbligo di corrispondere alla ricorrente una indennità pecuniaria ex art. 129 -bis c.c. In proposito si fa presente che le condizioni economiche delle parti sono le seguenti: …
IN DIRITTO Con il presente ricorso si chiede, in primis, la dichiarazione di nullità del matrimonio contratto tra le parti come sopra indicato; e conseguentemente la costituzione a carico del sig. … dell'obbligo di versare alla sig.ra …. L'indennità pecuniaria di cui all'art. 129-bis c.c. Quanto all'impugnazione del matrimonio: risulta dall'esposizione dei fatti che la ricorrentei addivenne al matrimonio sull'assunto che non sussistessero ragioni di impedimento previste dalla legge quali causa di nullità dell'atto; ricorreva, per contro, nella specie, l'impedimento ex art. ….. la cui sussistenza determina di diritto la nullità del matrimonio; Con fondamento, dunque, la ricorrente propone la presente domanda per la formale dichiarazione di nullità del matrimonio contratto ….. Quanto alla richiesta di ottenimento di una indennità ai sensi dell'art. 129-bis c.c.: L'odierna parte attrice ha contratto matrimonio in completa buona fede. Il matrimonio è viziato da causa di nullità e il presente giudizio accerterà che tale causa è da imputare al contraente sig. …. che ha agito in completa malafede In conseguenza della dichiarazione di nullità del matrimonio vengono a sussistere nella vicenda di specie tutti gli estremi previsti dall'art. 129-bis c.c. perché la ricorrente ottenga da controparte una indennità compensativa dell'inganno subito per effetto della di lui mala fede. Come è chiaramente emerso dall'esposizione dei fatti …. Di contro, l'odierna parte ricorrente ha contratto il matrimonio in completa fiducia e ignorando senza propria colpa le cause dell'invalidità dell'atto. La norma citata attribuisce al coniuge in buona fede il diritto a percepire una indennità pecuniaria a titolo risarcitorio per l'avvenuta incolpevole invalidazione dell'atto. L'indennità è dovuta in forza della sola circostanza dell'avvenuta dichiarazione di nullità del matrimonio quale risultato della condotta del coniuge rivelatosi in mala fede; e ciò indipendentemente dalla prova di un danno che sia stato sofferto. In merito alle condizioni economiche delle parti osserva: ..... Parte attrice, per le sopra esposte ragioni, richiede una indennità ex art. 129-bis c.c., da quantificare in Euro ...., corrispondente al mantenimento per tre anni. PER QUESTI MOTIVI Voglia il Presidente designare il Giudice relatore e fissare l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, per sentir pronunciare, all'esito del procedimento, le seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi: 1) Dichiarare l'annullamento/la nullità del matrimonio iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., parte ...., n. ...., serie ...., con ogni effetto di legge e i conseguenti adempimenti all'Ufficiale di Stato civile. 2) Condannare la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di Euro .... o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di indennità dovuta ex art. 129-bis c.c. per responsabilità del coniuge da nullità/annullamento del matrimonio cagionata con mala fede. 3) Condannare la parte convenuta alle spese del processo, da distrarsi in favore del difensore antistatario. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite. INDICA i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi e ne chiede l'ammissione, a) prova testimoniale sulle seguenti circostanze e con i testi indicati: ....; b) interrogatorio formale del convenuto sulle seguenti circostanze: ....; OFFRE i seguenti documenti in comunicazione e ne chiede l'acquisizione. 1) Atto di matrimonio ....; 2) ....; 3) ..... Luogo e data .... Firma Avv. .... .... [1] [1]La domanda di assegno può essere richiesta nel giudizio in cui si invochi la nullità del matrimonio. [2] [2] L'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c. dispone che, in caso di domande di contributo economico. al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., il ricorso con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il richiamato Regolamento non trova invece applicazione, anche quanto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro e, dunque, sembra anche per le cause di valore indeterminabile, tra le quali rientra quella in esame. CommentoRito applicabile Il decreto legislativo n. 149/2022 ha modificato il codice di procedura civile prevedendo, in particolare, nuove disposizioni nel libro II, titolo VI-bis ove sono state introdotte: «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», c.d. pPMF). Quanto al campo di applicazione del nuovo rito unitario – che non è più un procedimento speciale – l'art. 473-bis c.p.c. prevede che le disposizioni contenute nel nuovo titolo IV-bis si applichino a tutti i procedimenti (di natura contenziosa) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del Giudice tutelare, salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo.
L'indennità Gli effetti del matrimonio putativo sono regolati dagli artt. 128,129 e 129-bis c.c. L'art. 128, c.c., concerne i rapporti personali mentre l'art. 129 si occupa di quelli patrimoniali; l'art. 129-bis disciplina i profili di responsabilità. Gli effetti del matrimonio putativo sono regolati dagli artt. 128,129 e 129-bis c.c. L'art. 128 c.c. concerne i rapporti personali mentre l'art. 129 si occupa di quelli patrimoniali; l'art. 129-bis disciplina i profili di responsabilità. L'art. 129-bis c.c. , in particolare, si riferisce al caso in cui il matrimonio viene annullato dalla pronuncia caducatoria del negozio per effetto della malafede di uno dei coniugi mentre l'altro, in buona fede, ha confidato, senza colpa, nella validità dell'atto. La fattispecie disciplinata dalla norma richiede ancora che la mala fede di uno dei coniugi si ponga quale causa invalidante la stipula, in quanto comportante nel partner una mancata conoscenza di fatti che, se appresi, non avrebbero consentito il consenso prestato alla celebrazione. La norma citata attribuisce al coniuge di buona fede il diritto ad una indennità pecuniaria avente una sostanziale natura risarcitoria per l'inganno subito e per le conseguenze invalidanti di questo. In proposito perché sorga tale diritto la disposizione richiede il positivo accertamento dei seguenti requisiti: l'imputabilità esclusiva della nullità del matrimonio ad uno soltanto dei coniugi; la malafede di costui; la buona fede del coniuge. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della responsabilità, ex art. 129-bis c.c., del coniuge in malafede cui sia imputabile la nullità del matrimonio, non è sufficiente la riferibilità oggettiva della causa di invalidità e non basta neppure la consapevolezza, certa o probabile, di essa, occorrendo altresì un comportamento ulteriore, commissivo od omissivo, del responsabile, contrario al generale dovere di correttezza, che abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo, la cui dimostrazione può anche derivare direttamente da una sentenza ecclesiastica di accertamento dell'invalidità – la quale fa stato anche in ordine agli accertamenti di fatto che costituiscono il presupposto della finale decisione – o dalla utilizzazione che il giudice faccia della facoltà di desumere elementi di convincimento dalle risultanze della sentenza medesima in ordine a punti non coperti dal giudicato (Cass. n. 9484/2013). Il Tribunale di Ivrea (7 gennaio 2019, n. 6) ha ricordato che, sebbene formulato lessicalmente in modo diverso dall'art. 139 c.c. (che commina una sanzione penale al coniuge che, conoscendo prima delle celebrazione una causa di nullità, l'abbia lasciata ignorare all'altro), comprende, nella sua portata più ampia, anche la fattispecie disciplinata da quest'ultima norma. Pertanto, per l'affermazione della responsabilità del coniuge in mala fede e, prima ancora, della addebitabilità a costui, non è sufficiente la pura e semplice riferibilità oggettiva della causa di invalidità e neppure la consapevolezza di questa, occorrendo, invece, oltre alla consapevolezza dei fatti invalidanti anche quella della loro attitudine invalidante; e la prova di tale consapevolezza e del comportamento omissivo o commissivo del responsabile incombe, secondo le regole generali, su chi afferma l'esistenza di tale addebitabilità. Il fondamento della responsabilità prevista dal primo comma dell'art. 129-bis a carico del soggetto passivo del rapporto processuale risiede nel fatto che egli, al momento della celebrazione del matrimonio, sia stato consapevole dell'esistenza della causa determinatrice della nullità. Il coniuge in buona fede ha diritto ad ottenere un assegno dall'altro (pure in buona fede) purché non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. L'assegno che spetta è comunque a termine: in tempi recenti, la giurisprudenza ha infine ammesso la validità di questo istituto (mantenimento a termine) anche nel regime della separazione (v. Cass. n. 12781/2014) così essendo venuto meno uno dei tipici tratti distintivi evidenziati in Dottrina (la temporaneità). Proprio per gli elementi costitutivi che contraddistinguono l'assegno ex art. 129 c.c., è possibile assimilare questo emolumento al mantenimento ex art. 156 c.c., previsto in caso di separazione anche se la finalità dell'erogazione è solidaristica con carattere assistenziale. Non è caratterizzato da natura alimentare poiché non è necessario che il coniuge debole versi in stato di bisogno. Ne consegue che per la determinazione dell'assegno occorrerà far riferimento al pregresso tenore di vita. È controverso in Dottrina se la domanda di assegno possa essere promossa a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. In realtà, la struttura della norma rende evidente che, intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, l'ex coniuge debole matura un diritto pieno a richiedere per sé l'importo ex art. 129 c.c.; importo, però, che se riconosciuto non può comunque durare più di tre anni. Non è dunque possibile ritenere che il passaggio in giudicato costituisca una sorta di dies a quo implicito poiché così si introdurrebbe per via interpretativa una condizione dell'azione in modo del tutto opinabile. La “distanza” della domanda rispetto al giudicato (comunque nel rispetto del termine di prescrizione ordinaria) può essere valutata ai fini del merito della richiesta: lo stato di debolezza si presume risolversi con il trascorrere del tempo poiché l'avente diritto dimostra di riuscire a sostenersi in modo adeguato senza nulla chiedere. La domanda di assegno ex art. 129 c.c., può anche essere richiesta nel giudizio in cui si invochi la nullità del matrimonio. Se manca la buona fede in uno dei coniugi, si applica, come detto l'art. 129-bis c.c., che si riferisce al caso in cui uno dei coniugi, in buona fede, abbia confidato, senza colpa, nella validità del matrimonio e sia stato dunque travolto dalla pronuncia caducatoria del negozio per effetto della malafede del partner, il quale ha provocato il vizio invalidante la stipula, da solo o in concorso con terzi i quali, peraltro, possono anche rispondere esclusivamente per la nullità del vincolo. L'articolo in rassegna, richiede, dunque, il positivo accertamento dei seguenti requisiti: l'imputabilità esclusiva della nullità del matrimonio al coniuge tenuto alla corresponsione dell'assegno, la sua malafede, la buona fede dell'avente diritto. La giurisprudenza di legittimità ha diversamente modulato le condizioni di applicabilità di quest'ultima norma, richiedendo per il coniuge cui sia imputabile la nullità che, ai fini della responsabilità, ex art. 129-bis c.c., del coniuge in malafede cui sia imputabile la nullità del matrimonio, non è sufficiente la riferibilità oggettiva della causa di invalidità e non basta neppure la consapevolezza, certa o probabile, di essa, occorrendo altresì un comportamento ulteriore, commissivo od omissivo, del responsabile, contrario al generale dovere di correttezza, che abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo, la cui dimostrazione può anche derivare direttamente da una sentenza ecclesiastica di accertamento dell'invalidità – la quale fa stato anche in ordine agli accertamenti di fatto che costituiscono il presupposto della finale decisione – o dalla utilizzazione che il giudice faccia della facoltà di desumere elementi di convincimento dalle risultanze della sentenza medesima in ordine a punti non coperti dal giudicato (Cass. n. 9484/2013).
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