Richiesta di pubblicazione del matrimonioInquadramentoIl matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione (art. 99 c.c.) che non può avere durata inferiore a otto giorni (art. 55, comma 3 [1] [1]“L'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni”. FormulaPUBBLICAZIONE DEL MATRIMONIO RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEL MATRIMONIO DA PARTE DEGLI SPOSI IL SOTTOSCRITTO Nome Cognome .... (C.F. ....), nato il ...., in data ...., cittadinanza: ...., residente in ...., alla via ...., indirizzo di posta elettronica ...., telefono: ...., E LA SOTTOSCRITTA Nome Cognome .... (C.F. ....), nata il ...., in data ...., cittadinanza: ...., residente in ...., alla via ...., indirizzo di posta elettronica ...., telefono: ...., in virtù dell'art. 46, d.P.R. n. 445/2000 e consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci saranno sottoposti alle sanzioni penali secondo quanto disposto dall'art. 76 di detto decreto, DICHIARANO lo sposo: .... di essere di stato civile ....; di essere cittadino ....; di essere libero dal precedente matrimonio contratto il .... con .... nel comune di ....; di essere vedovo di .... deceduta in .... il ....; la sposa: .... di essere di stato civile ....; di essere cittadina ....; di essere libera dal precedente matrimonio contratto il .... con ...., nel comune di ....; di essere vedova di .... deceduto in .... il ....; E DICHIARANO, INOLTRE – che non sussistono impedimenti di parentela, affinità o adozione, a termini dell'art. 87 c.c.; – di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 85 (interdizione per infermità di mente) e 88 (impedimento derivante da delitto) c.c.; – di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 PREMESSE LE DICHIARAZIONI CHE PRECEDONO, GLI SPOSI CHIEDONO che vengano effettuate le pubblicazioni di matrimonio che intendono contrarre con il rito .... nel Comune di ...., in .... (es. parrocchia, nel caso di matrimonio concordatario), in data ..... Luogo e data .... Gli sposi sin da ora esprimono come segue la scelta del regime patrimoniale: Comunione dei beni Separazione dei beni Lo sposo .... Firma .... La sposa .... Firma .... CommentoIl matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione (art. 99 c.c.) che non può avere durata inferiore a otto giorni (art. 55, d.P.R. n. 396/2000). La pubblicazione segue a una istanza di entrambi gli sposi, cui è consentito di farsi rappresentare in questo adempimento, da un procuratore speciale. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio è fatta da persona che, a termini dell'art. 96 c.c., ne ha avuto dagli sposi specifico incarico, questo deve risultare da procura speciale risultante da scrittura privata (v. artt. 12, comma 7, 53 d.P.R. n. 396/2000). Taluni in Dottrina reputano che la firma dell'atto di procura debba essere autenticata: tuttavia, il Ministero dell'Interno, con circolare MIACEL, n. 2/2002, ha escluso la necessità dell'autenticazione. Certamente la procura deve essere conferita da entrambi gli sposi, eventualmente con atto unico o con atti separati. Nulla esclude che l'uno degli sposi possa delegare l'altro per la richiesta delle pubblicazioni. Quando l'incarico è stato conferito a chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, è sufficiente la semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l'incarico. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'art. 87 c.c.; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; e se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 c.c. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza di queste dichiarazioni e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per accertare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale è stata concessa autorizzazione, a termini delle disposizioni del codice civile, uno degli sposi deve presentare copia del relativo provvedimento. Se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti è stato dichiarato l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, l'ufficiale dello stato civile deve accertare se ricorrono le condizioni previste dall'art. 89 c.c. La giurisprudenza ha escluso che per le procedure di giurisdizione volontaria il ricorrente debba munirsi di un difensore. In esse, infatti, non si applica il disposto dell'art. 82 c.p.c. che riferisce l'obbligo della difesa tecnica ai giudizi: per essi da intendersi i procedimenti caratterizzati da cognizione piena ed esauriente, aventi ad oggetto rapporti giuridici e diritti soggettivi, non riconducibili alla pronuncia di provvedimenti sostanzialmente amministrativi (Cass. I, n. 5770/1997; Cass. n. 5814/1987; Cass. 2015/1983). L'introduzione di una normativa dedicata alle unioni civili è stata effettuata tenendo conto del rilievo costituzionale da riconoscersi a questo tipo di formazioni sociali, sorte spontaneamente ad imitazione e a sostituzione del modello costituito dal rapporto matrimoniale in senso stretto. La l. 20 maggio 2016, n. 76, si è richiamata a diverse disposizioni del codice civile dettate per il matrimonio, ogni volta in cui risultava possibile trasferire nell'ambito delle unioni civili formalizzate qualcosa dei precetti stabiliti nella codificazione. Tra i precetti trasferiti alle unioni non rientrano le regole riguardanti le pubblicazioni da effettuare anteriormente alla costituzione del vincolo, evidentemente considerate quale adempimento sproporzionato rispetto alla semplicità dei modi di ufficializzazione dell'unione. Il dubbio che sul punto era sorto tra gli operatori a proposito della ragionevolezza di questa differenza di trattamento è stato fugato dalla Corte costituzionale con sentenza 22/04/2024, n. 66. Essa ha affermato che il matrimonio e l'unione civile tra persone dello stesso sesso, fondati sugli articoli, rispettivamente, 29 e 2 della Costituzione, sono istituti distinti, caratterizzati da significative differenze in tema di: - costituzione del vincolo (per la quale solo il matrimonio e non l'unione civile, deve, in generale, essere preceduto dalle pubblicazioni, cui segue la possibilità di opposizione preventiva); - accesso al vincolo (laddove per il matrimonio sono richiesti 16 anni in presenza di autorizzazione del tribunale per i minorenni, per l'unione civile è necessaria la maggiore età); - scioglimento del vincolo (lo scioglimento dell'unione civile contempla forme più agili e di attenuato formalismo rispetto al matrimonio ed accentuata accelerazione dei relativi effetti, senza prevedere una situazione intermedia quale la separazione personale). Già la stessa Corte aveva dichiarato infondato il sospetto di illegittimità con sent. n. 138/2010 e n. 170/2014; e la Corte di cassazione aveva dichiarato legittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alle pubblicazioni di matrimonio tra persone dello stesso sesso (Cass. I, n. 2400/2015, Foro it. 2016, 1, I, 296 nota di: CASABURI). Le formule in uso all'ufficiale dello Stato Civile per le formalità del matrimonio sono allegate al Decreto Ministeriale (Ministero dell'Interno) del 5 aprile 2002, come modificate – da ultimo – dal d.m. 27 febbraio 2017, in tema di unione civile, emanato in virtù dell'art. 4, d.lgs. n. 5/2017 (v. Min. Interno circolare 3/2017).
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