Convenzione di negoziazione assistita “familiare” per separazione/divorzio/ modifiche con figli (art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014)InquadramentoLa convenzione assistita familiare è l'accordo sottoscritto dalle parti – con autenticazione della sottoscrizione da parte dei rispettivi difensori – con cui i coniugi si impegnano a cooperare tra di loro, secondo principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza al fine di addivenire a una soluzione concordata per la loro separazione personale, il loro divorzio o le modifiche di precedenti condizioni di separazione o divorzio. La procedura si distingue dalla negoziazione assistita “generica” ex art. 2, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 sia perché non è mai condizione di procedibilità della domanda, sia perché è obbligatoria la presenza di almeno un avvocato per parte, sia perché , in presenza di figli minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave, l'accordo produrrà i suoi effetti solo ove il Procuratore della Repubblica lo abbia autorizzato. Formula
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE (CON FIGLI MINORENNI O MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE) TRA ...., nato a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza dell'Avv. .... (C.F. ....) con studio in ...., via .... ( PEC ....) 1 E ...., nata a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza dell'Avv. .... (C.F. ....) con studio in ...., via .... ( PEC ....) 2 PREMESSO CHE – .... e .... hanno contratto matrimonio concordatario/civile, in .... ( ....), in data ...., adottando il regime patrimoniale della comunione/separazione dei beni; – dall'unione sono nati: ...., a .... (C.F. ....), in data ...., minorenne/maggiorenne non economicamente autosufficiente/portatore di handicap grave; ...., a .... (C.F ....), in data ...., minorenne/maggiorenne non economicamente autosufficiente/portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992; a) i coniugi si sono separati, giusta verbale di separazione personale omologato in data ...., dal Tribunale di .... /sentenza di separazione personale n. .... del Tribunale di ...., passata in giudicato in data .... 3 /accordo di separazione consensuale concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...., in data .... 4; oppure: b) - le parti hanno divorziato giusta sentenza n. ...., del Tribunale di ...., passata in giudicato in data .... 5; oppure: c) occorre disciplinare le modalità di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio; o le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente sufficienti nati fuori dal matrimonio nonché le modifiche di tali modalità; oppure: d) occorre raggiungere una soluzione per la determinazione dell’assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente; oppure: e) occorre determinare la misura degli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c.; – le condizioni della separazione/divorzio sono state modificate mediante provvedimento del Tribunale di ...., del ...., passato in giudicato il .... /accordo di modifica delle condizioni concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...., in data .... 6; – in data ...., il sig. .... per il tramite dell'Avv. ...., ha invitato .... a stipulare convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/20147; – in data ...., per il tramite dell'Avv. ...., la sig.ra ....ha comunicato di aderire alla procedura di negoziazione 8; i sottoscritti dichiarano di essere stati informati dai rispettivi Avvocati e, dunque, di essere consapevoli che: – la negoziazione assistita è un procedimento non contenzioso per la risoluzione dei conflitti, improntato ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza; – nell'ambito del procedimento è possibile esperire la mediazione familiare; – è fatto obbligo agli Avvocati e alle Parti di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso del procedimento; – le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non potranno essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto di quello di cui alla presente convenzione; – i difensori delle parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite; – a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili; – l'accordo, eventualmente raggiunto, ove autorizzato dal Procuratore della Repubblica di .... 9 produrrà gli effetti e terrà luogo del provvedimento giudiziale che definisce il procedimento di separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio. Tutto ciò premesso e dichiarato, le Parti convengono quanto segue: 1. Le parti stipulano una convenzione di negoziazione assistita, ex art. 6, d.l. n. 132/2014 e si impegnano a cooperare tra di loro in buona fede e con lealtà, tramite l'assistenza dei rispettivi Avvocati. 2. La negoziazione assistita ha ad oggetto la separazione personale/divorzio/modifica delle condizioni di separazione/modifica delle condizioni di divorzio delle parti, nonché le questioni accessorie e dunque la regolamentazione, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti leggi e dall'interpretazione giurisprudenziale, dei rapporti personali e patrimoniali conseguenti alla separazione personale/divorzio, delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e della ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli minori/maggiorenni non autosufficienti/maggiorenni portatori di handicap grave 10. 3. Il termine per l'espletamento della procedura è concordato in .... ( ....) giorni 11, decorrenti dalla data della presente convenzione, prorogabili per ulteriori .... ( ....) giorni solo con il consenso di tutte le parti comunicato prima della scadenza del termine originario. 4. Le parti concorderanno tra di loro il numero e la durata dei singoli incontri per ciascuno dei quali sarà redatto verbale sottoscritto dagli avvocati e dalle parti 12. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al punto 3, i difensori certificheranno il mancato raggiungimento dell'accordo. 6. Per quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni di legge di cui al d.l. n. 132/2014 convertito con modifiche in l. n. 162/2014. 7. Le parti concordano altresì che 13 : a) si possa procedere all'acquisizione delle dichiarazioni di terzi – ad esclusione di coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età e che si trovino nella condizione di cui all'art. 246 c.p.c. – su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia. In tal caso ciascun avvocato può invitare il terzo presso il proprio studio o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza dell'avvocato che assiste l'altra parte, a rendere dichiarazioni su fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia. b) L'informatore, previa identificazione, dovrà dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con l'altra parte o se ha un interesse nella causa e dovrà essere preliminarmente avvisato: della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali renderà le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione; della facoltà di non rendere dichiarazione e della facoltà di astenersi ai sensi dell'art. 249 c.p.c. nonché delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni di cui all'art. 371-ter, commi 3 e 4, c.p.; del dovere di mantenere riservate le domande che gli saranno rivolte e le risposte date; delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni. Le parti dichiarano di essere consapevoli che il verbale redatto e contenente le dichiarazioni dell'informatore farà piena prova di quanto gli avvocati attesteranno essere avvenuto in loro presenza e potrà essere prodotto nell'eventuale giudizio ove il Giudice lo valuterà ex art. 116, comma 1, c.p.c. Qualora l'informatore non si dovesse presentare o dovesse rifiutarsi di rendere dichiarazioni e la negoziazione si dovesse concludere senza accordo, la parte che riterrà necessaria la sua deposizione potrà chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al Giudice. 8. Le parti concordano altresì 14 che ciascun avvocato potrà procedere all'acquisizione delle dichiarazioni dell'altra parte sulla verità dei fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste, ai sensi dell'art. 4-ter del d.l. 132/2014. Le dichiarazioni confessorie verranno rese e sottoscritte dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia. Il documento contenente le dichiarazioni di cui sopra farà piena prova di quanto l'Avvocato attesterà essere avvenuto in sua presenza e potrà essere prodotto nell'eventuale giudizio con l'efficacia di cui all'art. 2735 c.c. Le parti dichiarano di essere consapevoli che il rifiuto ingiustificato a rendere dichiarazioni sui fatti di cui sopra potrà essere valutato dal Giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c. 9. Lo svolgimento della negoziazione assistita potrà avvenire con modalità telematiche 15. In tal caso, ciascun atto del procedimento sarà formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/05 e sarà trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 10. Ad eccezione degli incontri di acquisizione delle dichiarazioni del terzo, le parti concordano sin d'ora sullo svolgimento degli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza in cui sia garantita la effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. 11. Ai sensi dell'art. 7-bis, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 e su accordo delle parti la presente convenzione viene redatta senza l'utilizzo del modello elaborato dal Consiglio Nazionale Forens 16. Luogo e data .... Firma .... Io sottoscritto Avv. ...., ex art. 2, d.l. n. 132/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in mia presenza da ..... Firma Avv. .... Luogo e data .... Firma .... Io sottoscritto Avv. ...., ex art. 2, d.l. n. 132/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in mia presenza da ..... Firma Avv. .... [1] [1]La negoziazione assistita familiare prevede la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte; considerata la natura della procedura è stato escluso che l'Avvocato, che sia anche parte, possa “auto assistersi” (Proc. Rep. Trib. Palermo 25 marzo 2016). [2] [2]Vedi nota 1. [3] [3]È sufficiente che sia passata in giudicato la sentenza parziale che ha pronunziato la separazione personale o il capo della sentenza definitiva che ha pronunziato la separazione personale. [4] [4]Da inserirsi solo per l'ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio o modifica delle precedenti condizioni della separazione. [5] [5]Da inserirsi nell'ipotesi di modifica delle condizioni di divorzio. [6] [6]Da inserirsi solo per l'ipotesi in cui le condizioni della separazione o del divorzio siano già state oggetto di modifica. [7] [7]Inserimento eventuale, giacché la legge non impedisce che la convenzione di negoziazione assistita sia stipulata indipendentemente dal previo invio dell'invito previsto dall'art. 3, d.l. n. 132/2014. [8] [8]Vedi nota 7. [9] [9]Il Procuratore della Repubblica competente è individuato sulla base dei criteri indicato all'art. 473-bis.51 c.p.c. [10] [10]In analogia con quanto espressamente previsto per la separazione e il divorzio su domanda congiunta, le parti possono decidere di definire tra di loro anche gli aspetti non tipici dei giudizi di separazione e divorzio (vendita beni comuni, divisione dei beni, oneri accessori, etc.). Con l'accordo si possono prevedere patti di trasferimento immobiliare solo con effetti obbligatori (art. 6, comma 3, d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/2014, come modificato). [11] [11]Il termine minimo per l'espletamento della procedura è fissato in giorni 30, ancorché la legge non preveda espressamente alcuna nullità per gli eventuali accordi conclusi prima dello spirare del termine. [12] [12]Eventuale. [13] [13]Clausola eventuale da inserire solo ove le parti decidano di procedere con la c.d. istruttoria stragiudiziale, prevista dagli artt. 4-bis e 4-ter, d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/2014 entrambi introdotti dal d.lgs. n. 149/2022. Al di là del tenore letterale della norma, si può ritenere che la clausola possa essere inserita in un successivo addendum alla convenzione originale, avente i medesimi requisiti di forma dell'originaria convenzione di negoziazione assistita. [14] [14]Vedi nota 13. [15] [15]Clausola eventuale da inserire solo ove le parti optino per lo svolgimento della negoziazione assistita con modalità telematica, come indicato nell'art. 2-bis, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 introdotto dal d.lgs. n. 149/2022. Al di là del tenore letterale della norma, si può ritenere che la clausola possa essere inserita in un successivo addendum alla convenzione originale, avente i medesimi requisiti di forma dell'originaria convenzione di negoziazione assistita. [16] [16]Clausola da inserire qualora le parti non optino per l'utilizzo del modello di convenzione di negoziazione assistita “familiare” elaborato dal Consiglio Nazionale Forense, in applicazione dell'art. 2, comma 7-bis, d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014 introdotto dal d.lgs. n. 149/2022. CommentoLa negoziazione assistita è una procedura, a carattere non contenzioso, con cui le parti cooperano tra di loro in buona fede per la risoluzione “in via amichevole” di una “loro controversia”, onde evitare il giudizio. Per le controversie in materia familiare, il legislatore ha previsto una forma particolare di negoziazione assistita, espressamente disciplinata dall'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, che si distingue da quella “generica” – di cui agli artt. 2 e ss., d.l. n. 132/2014 – giacché prevede la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte e il successivo intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, il cui nullaosta o autorizzazione, a seconda dei casi, costituisce condizione di efficacia dell'accordo eventualmente raggiunto. Non possono essere risolti con la negoziazione assistita familiare i divorzi basati su cause diverse dalla pregressa separazione (ad esempio, divorzio per matrimonio rato e non consumato) giacché l'art. 6, d.l. n. 132/2014 richiama solo l'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970; in particolare non potrà utilizzarsi il procedimento di negoziazione assistita per i divorzi in applicazione di normativa di Stato estero, exReg. UE n. 1259/2010 (Trib. Torino 1° giugno 2018). La negoziazione assistita familiare può essere utilizzata anche per la soluzione consensuale delle modalità di affidamento e mantenimento di minorenni nati fuori dal matrimonio, delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni, indipendentemente dal vincolo di coniugio dei genitori nonché per la determinazione degli alimenti (art. 1, comma 35, l. n. 206/2021). La negoziazione familiare può iniziare con l'invio da una parte all'altra dell'invito alla stipula della convenzione. Si tratta di un passaggio eventuale – la cui assenza non determina nullità – cosicché nulla impedisce che le parti possano, ove concordino, sottoscrivere direttamente la convenzione. Tuttavia, se l'invito è inviato, esso deve rispettare le forme e le condizioni di cui all'art. 4 d.l. n. 132/2014. Deve essere firmato dalla parte e deve contenere l'autentica della firma ad opera del difensore; in mancanza, l'invito è irrituale, non idoneo a produrre effetti (né a costituire valida condizione di procedibilità ove la negoziazione preventiva sia richiesta: Trib. Napoli, XI, 26/09/2024, n. 8192). L'atto di impulso alla negoziazione deve provenire personalmente dalla parte che intende esercitare in giudizio quell'azione che la negoziazione intende evitare, quale procedimento extraprocessuale con finalità deflattiva; pertanto non può essere compiuto dal difensore (Trib. Trieste, 06/05/2024, n. 458: l'invito non rientra tra gli atti che ai sensi dell'art. 84 c.p.c. il difensore può compiere in forza della procura alla lite). Con la convenzione di negoziazione assistita familiare le parti assumono l'impegno reciproco a comportarsi in buona fede e con lealtà per ricercare la soluzione alla loro separazione/ divorzio/modifica delle condizioni della separazione e del divorzio. Si tratta dunque di un dovere rafforzato rispetto al generico obbligo di trattare “secondo buona fede e correttezza”. Ovviamente nulla impedisce alle parti di inserire nella convenzione impegni ulteriori e differenti, purché non deroghino agli obblighi principali derivanti dalla sottoscrizione della convenzione secondo il modello legislativamente determinato. La convenzione deve indicare il termine concordato per l'espletamento della procedura, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, termine prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti. In assenza di una nullità espressa, e considerata la finalità della norma, un accordo eventualmente raggiunto prima dello spirare dei trenta giorni dovrebbe essere ritenuto ugualmente valido. La convenzione deve anche prevedere una descrizione dell'oggetto che si ritiene possa essere anche più ampio rispetto a quanto espressamente previsto dall'art. 6, d.l. n. 132/2014, potendo le parti decidere di negoziare tra di loro anche questioni differenti da quelle tipiche della separazione o del divorzio (affidamento e collocamento della prole; assegnazione della casa coniugale; an e quantum degli eventuali contributi economici dovuti da un parte all'altra) fermo ovviamente, per altre “materie”, il limite dei diritti non disponibili. L'avvocato: a) deve sempre informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, anche se non è condizione di procedibilità della domanda; b) certifica l'autografia della sottoscrizione della parte che assiste apposta sulla convenzione di negoziazione assistita; c) ha un obbligo (rafforzato) di comportarsi secondo buona fede e lealtà e con correttezza e trasparenza, tenendo riservate le informazioni ricevute che egli – come la parte che assiste – non potrà utilizzare in giudizio che abbia un oggetto totalmente o parzialmente coincidente con quello della convenzione. Nella convenzione, le parti possono (ma non debbono necessariamente) stabilire le modalità di negoziazione: numero di incontri, modalità di comunicazione, documenti da depositare e scambiarsi. Degli incontri potrà anche essere redatto verbale: scelta consigliata al fine di evitare che informazioni assunte da una parte prima della negoziazione non possano poi essere utilizzate nel corso successivo giudizio. A seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, di riforma del processo civile, durante la procedura di negoziazione assistita, le parti possono procedere, se vi è accordo alla c.d. istruzione stragiudiziale mediante l'assunzione di informazioni da parte di soggetti terzi (art. 4-bis) ovvero acquisendo dichiarazioni, aventi valore confessorio nei limiti previsti dall'art. 2735 c.c., sfavorevoli alla parte dichiarante e favorevoli all'altra parte (art. 4-ter). Se all'esito della procedura le parti raggiungono un'intesa, essa dovrà essere trasfusa nell'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, nel rispetto di tutti i criteri indicati nell'art. 6, d.l. n. 132/2014 citato. In caso contrario gli avvocati prendono atto del fallimento della procedura. Se il successivo accordo contiene atti soggetti a trascrizione, è necessario che la sottoscrizione delle parti sia autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non essendo sufficiente il solo intervento degli avvocati (Cass. II, 21 gennaio 2020, n. 1202; App. Trieste 30 maggio 2017; Trib. Venezia 21 novembre 2017; Trib. Genova 29 marzo 2016; Trib. Catania 24 novembre 2015). Con l'accordo si possono prevedere patti di trasferimento immobiliare solo con effetti obbligatori (art. 6, comma 3, d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/2014, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022). |