Convenzione di negoziazione assistita “familiare” per lo scioglimento dell'unione civile o per la modifica delle condizioni di scioglimento dell'unione civileInquadramentoLa negoziazione assistita familiare è un procedimento non contenzioso con cui le parti si impegnano a cooperare tra di loro, secondo principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza al fine di addivenire a una soluzione concordata per la loro separazione personale, il loro divorzio o le modifiche di precedenti condizioni di separazione o divorzio. L'art. 1, comma 25, l. n. 76/2016 ha esteso la negoziazione assistita familiare anche allo scioglimento dell'unione civile e alle modifiche delle relative pattuizioni. La procedura si distingue dalla negoziazione assistita “generica” ex art. 2, l. n. 162/2014 sia perché non è mai condizione di procedibilità della domanda, sia perché nel procedimento negoziale è obbligatoria la presenza di almeno un avvocato per parte, sia perché l'accordo, successivamente concluso, produce i suoi effetti solo ove il Procuratore della Repubblica, abbia ad esso apposto il proprio nulla osta all'accordo o, se vi sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti, rilasciato la propria autorizzazione. L'atto prodromico della negoziazione è la stipula della convenzione di negoziazione assistita che deve essere sottoscritta da entrambe le parti, con autenticazione della sottoscrizione ad opera dei rispettivi difensori. Formula
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE (UNIONE CIVILE) TRA ...., nato/a a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza dell'Avv. .... (C.F. ....) con Studio in ...., via .... (PEC ....) 1 E ...., nato/a a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza dell'Avv. .... (C.F. ....) con Studio in ...., via .... (PEC ....) 2 PREMESSO CHE – .... e .... hanno costituito un'unione civile, in .... ( ....), in data ...., adottando il regime patrimoniale della comunione/separazione dei beni; – dall'unione non sono nati figli/sono nati: ...., a .... (C.F. ....), in data ...., minorenne/maggiorenne non economicamente autosufficiente/portatore di handicap grave; ...., a .... (C.F. ....), in data ...., minorenne/maggiorenne non economicamente autosufficiente/portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992; – in data ...., .... (oppure: entrambe le parti) ha/hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 24, l. n. 76/20163; – sono trascorsi i 3 mesi dalla manifestazione di volontà, come previsto dall'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016 e sussistono gli estremi per lo scioglimento dell'unione civile 4; oppure: – le condizioni dello scioglimento dell'unione sono state modificate mediante provvedimento del Tribunale di ...., del ...., passato in giudicato il .... /accordo di modifica delle condizioni concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...., in data .... 5 ; – in data ...., .... per il tramite dell'Avv. ...., ha invitato .... a stipulare convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 132/2014 convertito con modifiche in l. n. 162/20146; – in data ...., per il tramite dell'Avv. ...., .... ha comunicato di aderire alla procedura di negoziazione 7; I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI ESSERE STATI INFORMATI DAI RISPETTIVI AVVOCATI E, DUNQUE DI ESSERE CONSAPEVOLI CHE – la negoziazione assistita è un procedimento non contenzioso per la risoluzione dei conflitti, improntato ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza; – nell'ambito del procedimento è possibile esperire la mediazione familiare; – è fatto obbligo agli Avvocati e alle Parti di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso del procedimento; – le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non potranno essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto di quello di cui alla presente convenzione; – i difensori delle parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite; – a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103, c.p.p. in quanto applicabili; – l'accordo, eventualmente raggiunto, ove autorizzato/successivamente al rilascio del nulla osta dal Procuratore della Repubblica di .... 8 produrrà gli effetti e terrà luogo del provvedimento giudiziale che definisce il procedimento di scioglimento dell'unione civile/modifica delle condizioni di scioglimento dell'unione civile. Tutto ciò premesso e dichiarato, le Parti stipulano e convengono quanto segue: 1. Le parti stipulano una convenzione di negoziazione assistita, ex art. 6, d.l. n. 132/2014 e si impegnano a cooperare tra di loro in buona fede e con lealtà, tramite l'assistenza dei rispettivi Avvocati. 2. La negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento dell'unione civile/la modifica delle condizioni di scioglimento dell'unione civile, nonché le questioni accessorie e dunque la regolamentazione, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti leggi e dall'interpretazione giurisprudenziale, dei rapporti personali e patrimoniali conseguenti allo scioglimento dell'unione civile 9, nonché delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e della ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli minori/maggiorenni non autosufficienti/maggiorenni portatori di handicap grave 10. 3. Il termine per l'espletamento della procedura è concordato in .... ( ....) giorni 11, decorrenti dalla data della presente convenzione, prorogabili per ulteriori .... ( ....) giorni solo con il consenso di tutte le parti. 4. Le parti concorderanno tra di loro il numero e la durata dei singoli incontri per ciascuno dei quali sarà redatto verbale sottoscritto dagli avvocati e dalle parti 12. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al punto 3, i difensori certificheranno il mancato raggiungimento dell'accordo. 6. Per quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni di legge di cui al d.l. n. 132/2014 convertito con modifiche in l. n. 162/2014. 7. Le parti concordano altresì che 13 : a) che si possa procedere all'acquisizione delle dichiarazioni di terzi – ad esclusione di coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età e che si trovino nella condizione di cui all'art. 246 c.p.c. – su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia. In tal caso ciascun avvocato può invitare il terzo presso il proprio studio o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza dell'avvocato che assiste l'altra parte, a rendere dichiarazioni su fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia. b) L'informatore, previa identificazione, dovrà dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con l'altra parte o se ha un interesse nella causa e dovrà essere preliminarmente avvisato: della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali renderà le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione; della facoltà di non rendere dichiarazione e della facoltà di astenersi ai sensi dell'art. 249 del c.p.c. nonché delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni di cui all'art. 371-ter, commi 3 e 4, c.p.; del dovere di mantenere riservate le domande che gli saranno rivolte e le risposte date; delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni. Le parti dichiarano di essere consapevoli che il verbale redatto e contenente le dichiarazioni dell'informatore farà piena prova di quanto gli avvocati attesteranno essere avvenuto in loro presenza e potrà essere prodotto nell'eventuale giudizio ove il Giudice lo valuterà ex art. 116, comma 1, c.p.c. Qualora l'informatore non si dovesse presentare o dovesse rifiutarsi di rendere dichiarazioni e la negoziazione si dovesse concludere senza accordo, la parte che riterrà necessaria la sua deposizione potrà chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al Giudice. 8. Le parti concordano altresì 14 che ciascun avvocato potrà procedere all'acquisizione delle dichiarazioni dell'altra parte sulla verità dei fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste, ai sensi dell'art. 4-ter, d.l. n. 132/2014. Le dichiarazioni confessorie verranno rese e sottoscritte dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia. Il documento contenente le dichiarazioni di cui sopra farà piena prova di quanto l'Avvocato attesterà essere avvenuto in sua presenza e potrà essere prodotto nell'eventuale giudizio con l'efficacia di cui all'art. 2735 c.c. Le parti dichiarano di essere consapevoli che il rifiuto ingiustificato a rendere dichiarazioni sui fatti di cui sopra potrà essere valutato dal Giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c. 9. Lo svolgimento della negoziazione assistita potrà avvenire con modalità telematiche 15. In tal caso, ciascun atto del procedimento sarà formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005 e sarà trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 10. Ad eccezione degli incontri di acquisizione delle dichiarazioni del terzo, le parti concordano sin d'ora sullo svolgimento degli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza in cui sia garantita la effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. 11. Ai sensi dell'art. 7-bis, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 e su accordo delle parti la presente convenzione viene redatta senza l'utilizzo del modello elaborato dal Consiglio Nazionale Forense 16. Luogo e data .... Firma .... Io sottoscritto Avv. ...., ex art. 2, d.l. n. 132/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in mia presenza da ..... Firma Avv. .... Luogo e data .... Firma .... Io sottoscritto Avv. ...., ex art. 2, d.l. n. 132/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in mia presenza da ..... Firma Avv. .... [1] [1]La negoziazione assistita familiare prevede la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte; considerata la natura della procedura è stato escluso che l'Avvocato, che sia anche parte, possa “auto assistersi” (Proc. Rep. Trib. di Palermo 25 marzo 2016). [2] [2]Vedi nota 1. [3] [3]È discusso se la preventiva manifestazione di volontà di sciogliere l'unione – e il decorso del termine dilatorio trimestrale – sia condizione per la valida conclusione della convenzione di negoziazione assistita per lo scioglimento dell'unione civile. Con riferimento alla procedura contenziosa, secondo il Tribunale di Milano (Trib. Milano 3 giugno 2020) il decorso del termine è condizione di procedibilità; secondo il Tribunale di Novara (Trib. Novara 5 luglio 2018) è sufficiente che tra la fase presidenziale, durante la quale una parte abbia confermato la volontà di sciogliere l'unione e la sentenza di scioglimento dell'unione decorrano almeno 3 mesi. [4] [4]Vedi nota 3. [5] Da inserirsi nell'ipotesi di modifica delle condizioni di scioglimento dell'unione. [6] [6]Inserimento eventuale, giacché la legge non impedisce che la convenzione di negoziazione assistita sia stipulata indipendentemente dal previo invio dell'invito previsto dall'art. 3, d.l. n. 132/2014 convertito con modifiche dalla l. n. 162/2014. [7] [7]Vedi nota 6. [8] [8]Il P.M. competente viene individuato sulla base dei criteri di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. [9] [9]Nel caso in cui vi siano figli minorenni ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti e/o portatori di handicap grave, l'accordo deve essere autorizzato, negli altri casi il Procuratore della Repubblica appone il visto se non rileva difetti formali. [10] [10]Si ritiene che, in analogia con quanto previsto per la separazione e il divorzio su domanda congiunta, le parti possano decidere di definire tra di loro anche gli aspetti non tipici dei giudizi di scioglimento dell'unione civile (vendita beni comuni, divisione dei beni, oneri accessori, etc.). [11] [11]Il termine minimo per l'espletamento della procedura è fissato in giorni 30, ancorché la legge non preveda espressamente alcuna nullità per gli eventuali accordi conclusi prima dello spirare del termine. [12] [12]Eventuale. [13] [13]Clausola eventuale da inserire solo ove le parti decidano di procedere con la c.d. istruttoria stragiudiziale, prevista dagli artt. 4-bis e 4-ter, d.l. n. 132/2014, conv. In l. n. 162/2014 entrambi introdotti dal d.lgs. n. 149/2022. Al di là del tenore letterale della norma, si può ritenere che la clausola possa essere inserita in un successivo addendum alla convenzione originale, avente i medesimi requisiti di forma dell'originaria convenzione di negoziazione assistita. [14] [14]Vedi nota 13. [15] [15] Clausola eventuale da inserire solo ove le parti optino per lo svolgimento della negoziazione assistita con modalità telematica, come indicato nell'art. 2-bis, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 introdotto dal d.lgs. n. 149/2022. Al di là del tenore letterale della norma, si può ritenere che la clausola possa essere inserita in un successivo addendum alla convenzione originale, avente i medesimi requisiti di forma dell'originaria convenzione di negoziazione assistita. [16] [16]Clausola da inserire qualora le parti non optino per l'utilizzo del modello di convenzione di negoziazione assistita “familiare” elaborato dal Consiglio Nazionale Forense, in applicazione dell'art. 2, comma 7-bis, l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 introdotto dal d.lgs. n. 149/2022. CommentoLa negoziazione assistita è una procedura, a carattere non contenzioso, con cui le parti cooperano tra di loro e in buona fede per la risoluzione “in via amichevole” di una “loro controversia”, onde evitare il giudizio. Per le controversie in materia familiare, il legislatore ha previsto una forma particolare di negoziazione assistita, espressamente disciplinata dall'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 ed estesa, in forza dell'art. 1, comma 25, l. n. 76/2016 anche alle unioni civili. La negoziazione assistita familiare si distingue da quella “generale” giacché prevede la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte e il successivo intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, il cui nullaosta (in assenza di figli) o l'autorizzazione (in presenza di figli) è condizione di efficacia dell'accordo di scioglimento dell'unione. La legge istitutiva delle unioni civili prevede che la richiesta di scioglimento dell'unione civile sia preceduta dalla dichiarazione di volerla sciogliere resa da una parte (o da entrambe le parti) innanzi all'Ufficiale di Stato civile (comma 24). Si è discusso se la preventiva manifestazione di volontà – e il rispetto del termine dilatorio – debbano intendersi necessari anche nell'ipotesi di esperimento della negoziazione assistita; tra le due tesi sembra doversi prediligere – anche per ragioni di prudenza, considerato che l'avvocato certifica che l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita non viola norme imperative o l'ordine pubblico – la soluzione positiva con riferimento all'accordo finale ma non anche alla convenzione di negoziazione assistita, che è atto prodromico all'accordo. La negoziazione assistita familiare può iniziare con l'invio da una parte all'altra dell'invito alla stipula della convenzione. Si tratta di un passaggio eventuale – la cui assenza non determina nullità – cosicché nulla impedisce che le parti possano, ove d'accordo sottoscrivere direttamente la convenzione. Tuttavia, se l'invito è inviato, esso deve rispettare le forme e le condizioni di cui all'art. 4 d.l. n. 132/2014. Deve essere firmato dalla parte e deve contenere l'autentica della firma ad opera del difensore; in mancanza, l'invito è irrituale, non idoneo a produrre effetti (né a costituire valida condizione di procedibilità ove la negoziazione preventiva sia richiesta: Trib. Napoli, XI, 26/09/2024, n. 8192). L'atto di impulso alla negoziazione deve provenire personalmente dalla parte che intende esercitare in giudizio quell'azione che la negoziazione intende evitare, quale procedimento extraprocessuale con finalità deflattiva; pertanto non può essere compiuto dal difensore (Trib. Trieste, 06/05/2024, n. 458: l'invito non rientra tra gli atti che ai sensi dell'art. 84 c.p.c. il difensore può compiere in forza della procura alla lite). Con la convenzione di negoziazione assistita familiare le parti assumono l'impegno reciproco a comportarsi in buona fede e con lealtà per ricercare la soluzione dello scioglimento dell'unione civile. Si tratta dunque di un dovere rafforzato rispetto al generico obbligo di trattare “secondo buona fede e correttezza”. Ovviamente nulla impedisce alle parti di inserire nella convenzione impegni ulteriori e differenti, purché non deroghino agli obblighi principali derivanti dalla sottoscrizione della convenzione secondo il modello legislativamente determinato. La convenzione deve indicare il termine concordato per l'espletamento della procedura, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, termine prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti. In assenza di una nullità espressa, e considerata la finalità della norma, un accordo eventualmente raggiunto prima dello spirare dei trenta giorni è ugualmente valido. La convenzione deve anche prevedere una descrizione dell'oggetto che si ritiene possa essere anche più ampio rispetto a quanto espressamente previsto dall'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, potendo le parti decidere di negoziare tra di loro anche questioni differenti da quelle tipiche dello scioglimento dell'unione civile (an e quantum dell'eventuale assegno spettante a uno degli uniti civili; quota del TFR, etc.). L'avvocato: a) deve sempre informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, anche se non è condizione di procedibilità della domanda; b) certifica l'autografia della sottoscrizione della parte che assiste apposta sulla convenzione di negoziazione assistita; c) ha un obbligo (rafforzato) di comportarsi secondo buona fede e lealtà e con correttezza e trasparenza, tenendo riservate le informazioni ricevute che egli – come la parte che assiste – non potrà utilizzare in giudizio che abbia un oggetto totalmente o parzialmente coincidente con quello della convenzione. Nella convenzione le parti possono (ma non debbono necessariamente) stabilire le modalità di negoziazione: numero di incontri, modalità di comunicazione, documenti da depositare e scambiarsi. Degli incontri potrà anche essere redatto verbale: scelta consigliata al fine di evitare che informazioni assunte da una parte prima della negoziazione non possano poi essere utilizzate nel corso successivo giudizio. A seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, durante la procedura di negoziazione assistita le parti possono procedere, se vi è accordo alla c.d. istruzione stragiudiziale mediante l'assunzione di informazioni da parte di soggetti terzi (art. 4-bis) ovvero acquisendo dichiarazioni, aventi valore confessorio nei limiti previsti dall'art. 2735 c.c., sfavorevoli alla parte dichiarante e favorevoli all'altra parte (art. 4-ter). Se all'esito della procedura le parti raggiungono un'intesa, essa dovrà essere trasfusa nell'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, nel rispetto di tutti i criteri indicati nell'art. 6, d.l. n. 132/2014 citato. In caso contrario gli avvocati prendono atto del fallimento della procedura. Se il successivo accordo contiene atti soggetti a trascrizione, è necessario che la sottoscrizione delle parti sia autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non essendo sufficiente il solo intervento degli avvocati (Cass. II, n. 1202/2020; App. Trieste 30 maggio 2017; Trib. Venezia 21 novembre 2017; Trib. Genova 29 marzo 2016; Trib. Catania 24 novembre 2015). Con l'accordo si possono prevedere patti di trasferimento immobiliare solo con effetti obbligatori (art. 6, comma 3, d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/2014, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022). |