Accordo di separazione concluso a seguito di negoziazione assistita (senza figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap)InquadramentoLa negoziazione assistita familiare è un procedimento non contenzioso con cui le parti si impegnano a cooperare tra di loro, secondo principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza per addivenire a una soluzione concordata per la loro separazione personale, il loro divorzio o le modifiche di precedenti condizioni di separazione o divorzio. Si distingue da quella “generica” ex art. 2, l. n. 162/2014 sia per la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte, sia per il necessario intervento del Pubblico Ministero. Espletata la negoziazione, le intese dei coniugi debbono essere trasfuse in un accordo cui deve essere apposta la sottoscrizione di entrambe le parti autenticata dagli avvocati, i quali hanno, altresì, l'onere di certificare che le intese raggiunte sono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ove la coppia non abbia figli (comuni) minorenni, maggiorenni incapaci, non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave L'accordo deve essere poi trasmesso con modalità telematiche, da almeno uno degli avvocati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, per il rilascio del nulla osta e, ottenuto questo, in copia al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto o iscritto e al consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui uno dei professionisti è iscritto. Formula
ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE EX ART. 6, L. N. 162/2014 (SENZA FIGLI MINORENNI, MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI, MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE) ...., nato a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza 1 dell'Avv. ......... C.F. …, PEC …. Nel cui studio in … è elettivamente domiciliato E ...., nata a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza dell'Avv. .... ..... C.F. …, PEC …. Nel cui studio è elettivamente domiciliata PREMESSO CHE – .... e .... hanno contratto matrimonio concordatario/civile, in .... ( ....), in data ...., adottando il regime patrimoniale della comunione/separazione dei beni; – dall'unione non sono nati figli/sono nati ...., a .... (C.F. ....), in data ....; ...., a .... (C.F. ....), in data .... maggiorenni economicamente autosufficienti 2; – le parti, debitamente informate in merito, si sono determinate alla separazione personale consensuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, l. n. 162/2014, e hanno sottoscritto, unitamente ai rispettivi difensori, convenzione di negoziazione assistita in data ....; – gli avvocati hanno tentato, invano, di conciliare le parti ai sensi dell'art. 6, comma 3, l. n. 162/2014 e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare. TUTTO CIÒ PREMESSO .... e ...., con la presenza e l'assistenza degli avvocati rispettivamente nominati, hanno posto in essere la negoziazione assistita richiesta dalla norma e sono giunti a sottoscrivere il seguente accordo di separazione personale, ex art. 6, l. n. 162/2014, dichiarando che la loro separazione personale è concordata alle seguenti CONDIZIONI 1. Separazione I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2. Assegno di mantenimento per il coniuge (eventuale) ...., contribuirà al mantenimento di ...., versando, in via anticipata entro il giorno .... di ogni mese, l'importo mensile di Euro ...., con decorrenza del mese di ....; importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT, prima rivalutazione mese di .... anno ...., base mese di ...., anno ....; OPPURE Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra. 3. Divisione dei beni ricadenti nel regime di comunione legale (eventuale) 3 I coniugi dichiarano che, alla data odierna, fanno parte del regime di comunione legale dei beni: ....; ....; ....; e provvedono alle reciproche attribuzioni come segue: a) a ...., saranno assegnati in piena proprietà i seguenti beni: ....; b) a ...., saranno assegnati in piena proprietà i seguenti beni: ..... I coniugi dichiarano reciprocamente che: a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione; b) non sussistono ragioni di credito né della comunione, né di ciascuno dei comunisti verso l'altro, né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 ss. c.c.; c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione. 4. Altre pattuizioni (eventuale) 4 ..... 5. Spese legali ..... *** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della l. n. 162/2014 si conviene tra le parti che: a) sia onere dell'Avv. .... trasmettere 5 il presente accordo, munito della relativa documentazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di .... 6, per il rilascio del nulla osta; b) sia onere dell'Avv. .... 7 trasmettere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio di nulla osta, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ...., quale Comune nel quale il matrimonio è stato trascritto/iscritto, copia autenticata del presente accordo munito del nulla osta; c) sia onere dell'Avv. .... trasmettere copia autenticata del presente accordo munito del nulla osta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ...., autorizzando, sin d'ora, le parti la trasmissione 8; Luogo e data .... Firma .... Io sottoscritto Avvocato ...., ex art. 5, d.l. n. 132/2014 convertito con modifiche in l. n. 162/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in mia presenza da ..... Firma Avv. .... Luogo e data .... Firma .... Io sottoscritto Avvocato ...., ex art. 5, d.l. n. 132/2014 convertito con modifiche in l. n. 162/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in mia presenza da ..... Firma Avv. .... *** L'Avv. .... e l'Avv. .... dichiarano che il presente accordo di separazione è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, l. n. 162/2014. Luogo e data .... Firma Avv. .... Firma Avv. .... *** Le parti concordano che il presente accordo sarà trasmesso in via telematica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di .... unitamente ai seguenti documenti: 1) Estratto per sunto atto di matrimonio; 2) Certificato di residenza di ....; 3) Stato di famiglia di ....; 4) Certificato di residenza di ....; 5) Stato di famiglia di ....; 6) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di .... (se richieste); 7) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di .... (se richieste); 8) Documentazione attestante l'autosufficienza economica dei figli 9; 9) Convenzione negoziazione assistita (se richiesta). Firma Avv. .... Firma Avv. .... [1] [1]L'attività del difensore non è di rappresentanza in senso tecnico ma di assistenza. Per tale motivo non è necessario il rilascio di procura, ancorché non manchino, sul punto, voci dissonanti. [2] [2]Le generalità dei figli devono, comunque, essere indicate anche se sono maggiorenni economicamente autosufficienti. [3] [3]L'art. 191 c.c. non richiama espressamente l'art. 6, l. n. 162/2014; pur tuttavia non può dubitarsi che l'accordo di separazione consensuale a seguito di convenzione di negoziazione assistita, determini lo scioglimento della comunione legale, potendosi, semmai, discutere se tale effetto si produce con la mera sottoscrizione dell'accordo oppure con il nulla osta del P.M.; in ogni caso i coniugi, così come per l'ipotesi di separazione consensuale, possono, con l'accordo di negoziazione assistita, provvedere alla divisione del compendio comune, nonché agli eventuali rimborsi e restituzioni ex art. 192 c.c. [4] [4]Le parti possono regolare altri aspetti della loro vita non direttamente ricollegabili alle condizioni essenziali della separazione (assegnazione, assegno) inserendo pattuizioni che, solo incidentalmente, hanno la loro ragione di essere nella separazione (p.e: messa in vendita di immobili comuni; regolamentazione dell'utilizzo di abitazioni differenti dalla casa coniugale; (Cass. II, n. 1202/2020; App. Trieste 30 maggio 2017; Trib. Torino VII, 1° giugno 2018). Si ritiene che, anche per tali atti, valga il regime di esenzione di cui all'art. 19, l. n. 74/1987 (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate 16 luglio 2015, n. 65/E). Con l'accordo si possono prevedere patti di trasferimento immobiliare solo con effetti obbligatori (art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, come modificato). [5] [5]L'accordo munito del nulla osta verrà trasmesso in via digitale dal Procuratore della Repubblica a entrambi gli avvocati delle parti (art. 6, comma 2-bis, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014). [6] [6]È competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo della residenza di uno dei due coniugi, applicandosi in via analogica quanto disposto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. Ove entrambi i coniugi siano residenti all'estero, è competente la Procura di qualunque Tribunale. [7] [7]È sufficiente che la copia autenticata sia inviata da uno solo dei due avvocati, pur rimanendo solidale la responsabilità derivante dall'omesso invio, sanzionato con la sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00. [8] [8]L'accordo, munito dell'autorizzazione è trasmesso dagli avvocati al Consiglio dell'Ordine presso cui uno dei due avvocati è iscritto. Il Consiglio dell'Ordine cura la conservazione dell'accordo ed è autorizzato a rilasciarne copia autentica alle parti o ai difensori che lo hanno sottoscritto. [9] [9]Si tratta di documentazione che varia da Tribunale a Tribunale. CommentoLa negoziazione assistita è una procedura, a carattere non contenzioso, con cui le parti si obbligano a cooperare in buona fede e con lealtà per la risoluzione “in via amichevole” di una “loro controversia”. Per alcune (ma non tutte) le controversie in materia familiare, il legislatore ha previsto una forma particolare di negoziazione assistita, espressamente disciplinata dall'art. 6, l. n. 162/2014, che si distingue da quella “generale”, giacché prevede la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte e il successivo intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, il cui nullaosta o autorizzazione costituiscono condizione di efficacia dell'eventuale accordo raggiunto. A partire dal 22 giugno 2022, la negoziazione assistita familiare può essere utilizzata anche per la soluzione consensuale delle modalità di affidamento e mantenimento di minorenni nati fuori dal matrimonio, delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni, indipendentemente dal vincolo di coniugio dei genitori nonché per la determinazione degli alimenti (art. 1, comma 35, l. n. 206/2021). La negoziazione familiare può iniziare con l'invio da una parte all'altra dell'invito alla stipula della convenzione. Si tratta di un passaggio eventuale – la cui assenza non determina nullità – cosicché nulla impedisce che le parti possano sottoscrivere direttamente la convenzione di negoziazione assistita con la quale si impegnano a comportarsi in buona fede e con lealtà per addivenire ad una soluzione concordata per la loro separazione. Tuttavia, se l'invito è inviato, esso deve rispettare le forme e le condizioni di cui all'art. 4 d.l. n. 132/2014. Deve essere firmato dalla parte e deve contenere l'autentica della firma ad opera del difensore; in mancanza, l'invito è irrituale, non idoneo a produrre effetti (né a costituire valida condizione di procedibilità ove la negoziazione preventiva sia richiesta: Trib. Napoli, XI, 26/09/2024, n. 8192). L'atto di impulso alla negoziazione deve provenire personalmente dalla parte che intende esercitare in giudizio quell'azione che la negoziazione intende evitare, quale procedimento extraprocessuale con finalità deflattiva; pertanto non può essere compiuto dal difensore (Trib. Trieste, 06/05/2024, n. 458: l'invito non rientra tra gli atti che ai sensi dell'art. 84 c.p.c. il difensore può compiere in forza della procura alla lite). Una volta raggiunta l'intesa, deve essere redatto l'“accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita”, sottoscritto dalle parti personalmente e dai due avvocati ai fini della certificazione dell'autografia della firma. Gli avvocati devono dare atto di aver tentato, senza successo, di conciliare le parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; devono, altresì, certificare che l'accordo raggiunto è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico. La legge non commina particolari sanzioni per l'ipotesi di mancato assolvimento da parte degli avvocati degli oneri loro imposti (Trib. Torino 30 maggio 2017) che non sono richiesti espressamente a pena di nullità dell'atto. Considerato che il ruolo dell'avvocato non è di rappresentanza in senso tecnico ma di semplice assistenza, non è richiesto il rilascio della procura alle liti (vedi però M. Ruvolo, La negoziazione assistita, in www.scuolamagistratura.it; cfr. anche Vademecum sulla negoziazione assistita familiare, in www.tribunale.roma.it). L'accordo è sottoscritto dalle parti in forma analogica o digitale. Nel caso in cui le parti abbiano optato per la modalità telematica (art. 2-bis) gli avvocati appongono la loro sottoscrizione solo in forma digitale anche se le parti hanno sottoscritto l'accordo in forma analogica. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, deve poi essere trasmesso in via telematica, da almeno uno degli avvocati, alla Procura della Repubblica competente per il rilascio del nulla osta. Nell'ipotesi in cui non vi siano figli minorenni, maggiorenni incapaci, economicamente autosufficienti o portatori di handicap, la legge non prevede un termine per il deposito dell'accordo (a differenza degli altri casi); purtuttavia alcuni ritengono che gli avvocati abbiano comunque l'onere di depositare l'originale dell'accordo presso la Procura della Repubblica competente nel medesimo termine (per alcuni ordinatorio) di 10 giorni. La legge non fissa i criteri di competenza territoriale, ma si ritiene debbano essere utilizzati i criteri di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; l'accordo dovrà dunque essere trasmesso, dunque, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza di uno dei due coniugi. Ove entrambi i coniugi siano residenti all'estero, è competente qualunque Procura. Con riferimento all'autosufficienza economica dei figli maggiorenni, è preferibile consultare i siti della Procura della Repubblica presso cui l'accordo dovrà essere depositato; alcune non richiedono alcuna documentazione, altre, invece, richiedono il deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e rilasciata da entrambi i genitori, oppure dai figli, anche unitamente a copia delle loro ultime dichiarazioni dei redditi. Una volta ottenuto il nulla osta, l'accordo viene restituito, con modalità telematiche agli avvocati. Decorsi 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta emissione del provvedimento del P.M., gli avvocati (anche solo uno di essi) sono tenuti ad inviare copia autenticata (da ciascuno di essi o da entrambi) dell'accordo, munita del nulla osta, al Comune nei cui Registri dello Stato civile il matrimonio è stato trascritto (per il caso di matrimonio concordatario) o iscritto (per il caso di matrimonio civile). Il mancato assolvimento di tale onere comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 ad Euro 10.000,00. Nessuna conseguenza è prevista per il caso del mancato rilascio del nulla osta da parte del P.M., giacché la legge non estende agli accordi di negoziazione assistita conclusi in assenza di figli (minorenni, maggiorenni incapaci, non autosufficienti economicamente oppure portatori di handicap grave) l'obbligo di trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, cosicché, in quel caso, alle parti non rimarrà che stipulare un nuovo accordo da sottoporre al vaglio della Procura della Repubblica, oppure depositare ricorso per la separazione consensuale o, ancora, fruire del procedimento ex art. 12, l. n. 162/2014. Se l'accordo contiene atti soggetti a trascrizione, è necessario che la sottoscrizione delle parti sia autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non essendo sufficiente il solo intervento degli avvocati (Cass. II, n. 1202/2020; App. Trieste 30 maggio 2017; Trib. Venezia 21 novembre 2017; Trib. Genova 29 marzo 2016; Trib. Catania 24 novembre 2015). Con l'accordo si possono prevedere patti di trasferimento immobiliare solo con effetti obbligatori (art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. In l. n. 162/2014, come modificato). L'accordo autorizzato, infine, viene trasmesso dagli avvocati al Consiglio dell'ordine presso cui uno di essi è iscritto, con modalità telematiche. Il Consiglio cura la conservazione dell'accordo e ne rilascia copia autentica, su richiesta, alle parti o ai difensori che lo hanno sottoscritto. Sotto il profilo fiscale: a) non è dovuto il contributo unificato per la fase di autorizzazione/nulla osta innanzi al Pubblico Ministero (Circ. Min. Giustizia 13 marzo 2015; Circ. Min. Giustizia 14 giugno 2018); b) non sono dovuti i diritti di copia per il rilascio dell'autorizzazione/nulla osta da parte del Pubblico Ministero (Circ. Min. Giustizia 29 luglio 2015; Circ. Min. Giustizia 14 giugno 2018); c) gli accordi frutto di negoziazione assistita fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 19, l. n. 74/1987 (Ris. Agenzia delle Entrate 16 luglio 2015, n. 65/E). |