Trasmissione dell'accordo di separazione concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita (senza figli) al Procuratore della Repubblica per la richiesta di nulla ostaInquadramentoLa negoziazione assistita familiare è un procedimento non contenzioso con cui le parti si impegnano a cooperare tra di loro, agendo secondo buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza per addivenire a una soluzione concordata per la loro separazione personale, il loro divorzio o le modifiche di precedenti condizioni di separazione o divorzio. Ove i coniugi non abbiano figli (comuni) minorenni, maggiorenni incapaci, non economicamente autosufficienti o portatori di handicap, l'accordo deve essere trasmesso con modalità telematiche da almeno uno dei due avvocati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, per la concessione del nulla osta, ottenuto il quale l'accordo “tiene conto e produce gli effetti” della sentenza di separazione. FormulaAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI .... 1 TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE CONCLUSO A SEGUITO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE (SENZA FIGLI MINORENNI O MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE) I sottoscritti Avv. ...., (C.F. ..; PEC ...) con Studio in ...., via .... , che assiste nella procedura di negoziazione assistita .... 2, nato a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....) E Avv. ...., (C.F. ..; PEC...) con Studio in ...., via ...., che assiste nella procedura di negoziazione assistita ...., ...., nato a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....) 3 PREMESSO CHE – .... e .... hanno contratto matrimonio concordatario/civile in ...., in data ....; – dall'unione non sono nati figli OPPURE sono nati: ...., a .... ( ....), in data ...., maggiorenne, economicamente autosufficiente, capace e non portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992; ...., a .... ( ....), in data ...., maggiorenne, economicamente autosufficiente, capace e non portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992; – in data .... le parti hanno sottoscritto convenzione di negoziazione assistita ex art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. In l. n. 162/2014, per la definizione della loro separazione e in data .... 4, hanno sottoscritto accordo di separazione personale a seguito di convenzione di negoziazione assistita; – sussistono gli estremi affinché il Procuratore della Repubblica conceda il nulla osta all'accordo. Tutto ciò premesso i sottoscritti difensori, nella loro qualità indicata in epigrafe chiedono che IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – preso atto di quanto sopra e visionata la documentazione allegata VOGLIA Dichiarare, ex art. 6, comma 2, d.l. 132/2014, conv. In l. n. 162/2014, che nulla osta affinché l'accordo di separazione personale concluso tra .... e ...., in data .... produca gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014. Luogo e data .... Firma Avv. .... Firma Avv. .... Si depositano: 1) Estratto per sunto atto di matrimonio 5; 2) Certificato di residenza di ....; 3) Stato di famiglia di ....; 4) Certificato di residenza di ....; 5) Stato di famiglia di ....; 6) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di .... 6 munite del rapporto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate 7; 7) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di .... munite del rapporto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate 8; 8) Dichiarazione dei redditi del figlio (dei figli)/Dichiarazione sostitutiva di atto notorio exd.P.R. n. 445/2000 rilasciata da entrambi i coniugi circa l'autosufficienza economica del figlio (dei figli)/Dichiarazione sostitutiva di atto notorio exd.P.R. n. 445/2000 rilasciata dal figlio (dai figli) di autosufficienza economica 9; 9) Convenzione negoziazione assistita 10. [1] [1]In assenza di indicazioni del legislatore, si ritiene che possano essere utilizzati i criteri di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; l'accordo deve essere trasmesso, esclusivamente con modalità telematiche (art. 6, comma 3-ter) alla Procura della Repubblica del Tribunale del luogo di residenza di uno dei due coniugi. Ove entrambi risiedano all'estero l'accordo può essere trasmesso a qualunque Tribunale. [2] [2]L'attività dell'Avvocato non è di rappresentanza in senso tecnico, cosicché non è necessario il rilascio di alcun documento attestante il mandato (che peraltro non sarebbe “regolamentata” da alcuna norma processuale); alcune Procure della Repubblica (cfr. Vademecum sulla negoziazione assistita familiare del Tribunale di Roma) richiedono il rilascio di procura, quanto meno nella fase di invio dell'accordo al Procuratore della Repubblica. [3] [3]Si ritiene sufficiente che l'accordo sia depositato in via telematica solo da uno degli Avvocati. [4] [4]La legge non prevede un termine per l'invio, a differenza di quanto previsto per la negoziazione assistita con figli. Purtuttavia alcuni ritengono che il termine di 10 giorni valga anche per gli accordi di negoziazione assistita senza figli [5] [5]Alcune Procure non richiedono alcun certificato. [6] [6]Documentazione richiesta dalla maggior parte della Procure. [7] [7]Alcune Procure richiedono anche il deposito di copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. [8] [8]Vedi note 6 e 7. [9] [9]Richieste variabili a seconda della Procura della Repubblica cui l'accordo è trasmesso. [10] [10]Non sempre richiesta. CommentoL'accordo di separazione personale dei coniugi – ove la coppia non abbia figli (comuni) minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, oppure portatori di handicap grave o incapaci – deve essere trasmesso telematicamente alla Procura della Repubblica per il rilascio del nulla osta ex art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014. La norma non specifica i criteri di competenza territoriale, cosicché si ritiene che possano applicarsi quelli di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., ovvero il criterio della residenza di uno dei due coniugi, oppure qualunque Procura della Repubblica ove entrambi i coniugi siano residenti all'estero. L'accordo deve essere trasmesso con modalità telematiche, munito della certificazione degli avvocati, sia dell'autografia delle firme dei rispettivi assistiti, sia della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. A differenza di quanto previsto per i casi in cui la coppia abbia figli minorenni (o maggiorenni incapaci, non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave), non è previsto un termine per l'invio, ancorché non manchino voci della dottrina a favore dell'estensione, anche all'ipotesi di rilascio di nulla osta, del termine pari a 10 giorni, previsto nel caso in cui siano presenti figli. L'art. 6, d.l. n. 132/2014 cit. non specifica, l'eventuale documentazione che deve essere allegata, affinché il Procuratore della Repubblica possa verificare se il caso a lui sottoposto rientri in quelli per cui è richiesto il nulla osta (e non l'autorizzazione). Tale lacuna è stata colmata dall'emissione, da parte di numerose Procure della Repubblica, di c.d. “Linee guida” (es.: Procura della Repubblica del Tribunale di Milano; Procura della Repubblica del Tribunale di Torino; Procura Distrettuale di Catania) o dalla stipula di Protocolli con i locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le associazioni professionali maggiormente rappresentative (es.: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia). È, dunque, necessario che quanto indicato nella formula sopra indicata sia armonizzato con quanto previsto dalle prassi locali (reperibili sui siti internet dei singoli Tribunali). Non è previsto neppure un termine entro cui il P.M. debba concedere il nulla osta; solitamente ciò avviene in un periodo di tempo attualmente collocato tra i 3 e i 15 giorni dal deposito. Il rilascio del nulla osta viene comunicato a tutti gli Avvocati, con modalità telematiche; da tale momento decorre il termine di 10 giorni (Circ. Min. Int. n. 6/2015) per l'invio di copia autenticata (dagli avvocati o da uno di essi) dell'accordo, munito del nulla osta, al Comune del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto (matrimonio concordatario) o iscritto (matrimonio civile). La mancata osservanza di detto termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 ad Euro 10.000,00. L'accordo di separazione consensuale concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, se munito del nulla osta, tiene conto e produce gli effetti dei “provvedimenti” di separazione personale e, dunque, della sentenza di separazione su domanda congiunta; esso è, dunque, titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca. La norma non prevede alcuna conseguenza per il mancato rilascio del nulla osta. Ove il P.M. ritenga che l'accordo presenti irregolarità, salva la facoltà di richiedere chiarimenti alle parti (cfr. Linee guida Procura distrettuale di Catania), respinge la richiesta, senza possibilità di trasmissione dell'accordo al Presidente del Tribunale per la procedura di cui all'ultima parte del comma 2, art. 5, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014. La procedura è esente dal pagamento del contributo unificato e dei diritti di copia (Circ. Min. Giustizia 29 luglio 2015; Circ. Min. Giustizia 14 giugno 2018). |