Accordo di divorzio concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita (con figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap)

Alessandro Simeone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

La negoziazione assistita familiare è un procedimento non contenzioso con cui le parti si impegnano a cooperare tra di loro, secondo principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza al fine di addivenire a una soluzione concordata per la loro separazione personale, il loro divorzio o le modifiche di precedenti condizioni di separazione o divorzio. Si distingue da quella “generica” ex art. 2, d.l. n. 132/2014 sia per la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte, sia per il necessario intervento del Pubblico Ministero. In presenza di figli (comuni) della coppia che siano minorenni, maggiorenni incapaci, economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, espletata la negoziazione, le intese dei coniugi debbono essere trasfuse in un accordo cui deve essere apposta la sottoscrizione di entrambe le parti autenticata dagli avvocati, i quali hanno, altresì, l'onere di certificare che le clausole sono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo così raggiunto deve essere trasmesso con modalità telematiche, da almeno uno degli avvocati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il rilascio dell'autorizzazione, e, ottenuta questa, in copia, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto o iscritto.

Formula

ACCORDO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI 1 /SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO 2EX ART. 6, D.L. N. 132/2014, CONV. IN L. N. 162/2014 (CON FIGLI MINORENNI, MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI, MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE)

...., nato a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza 3 dell'Avv. ....C.F. …, PEC …, nel cui studio in …., è elettivamente domiciliato

E

...., nata a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza dell'Avv. ....  C.F. …, PEC …, nel cui studio in …., è elettivamente domiciliato

PREMESSO CHE

–  .... e .... hanno contratto matrimonio concordatario/civile, in .... ( ....), in data ...., adottando il regime patrimoniale della comunione/separazione dei beni;

– il matrimonio è stato trascritto 4 /iscritto 5 nei Registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., serie ...., p. ...., n. .... 6;

– dall'unione sono nati: ...., a .... ( ....), in data ...., minorenne/maggiorenne non economicamente autosufficiente/incapace/portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992; ...., a .... ( ....), in data ...., minorenne/maggiorenne non economicamente autosufficiente/incapace/portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992;

– i coniugi si sono separati in data ...., giusta verbale omologato in data ...., dal Tribunale di .... 7 /sentenza di separazione personale n. .... del Tribunale di ...., passata in giudicato in data .... 8 /accordo di separazione consensuale concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...., in data ....;

– le parti, debitamente informate in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 132/2014, hanno sottoscritto, unitamente ai rispettivi difensori, convenzione di negoziazione assistita in data ....;

– gli avvocati hanno tentato, invano, di conciliare le parti ex art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; essendo, inoltre, presenti figli minorenni 9, gli avvocati, come sopra indicati, hanno sottolineato ai coniugi l'importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori 10.

TUTTO CIÒ PREMESSO

.... e ...., con la presenza e l'assistenza degli avvocati rispettivamente nominati, hanno posto in essere la negoziazione assistita richiesta dalla norma e

DICHIARANO

– che la loro separazione personale risale al ....;

– che la comunione materiale e spirituale non è, da allora, mai stata ricostituita e che non può essere mantenuta o ricostituita e che sussistono, pertanto, gli estremi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b);

– di voler far cessare gli effetti civili del matrimonio/sciogliere il matrimonio tra di loro contratto;

– che la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in ...., il .... (matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., serie ...., p. ...., n. .... avviene alle seguenti

CONDIZIONI

1. Responsabilità genitoriale 11

.... e .... rimangono affidati, in via condivisa, a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di essi, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione 12 che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi), di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente.

OPPURE

.... e .... rimangono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su di essi, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi), di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Considerato, infine, che ...., i genitori concordano che le decisioni inerenti .... 13, saranno assunte in via esclusiva da ....; le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente.

OPPURE

considerato che ...., .... e .... 14 sono affidati in via esclusiva a .... che eserciterà, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale su di loro eccezion fatta per le decisioni di maggior interesse che saranno adottate congiuntamente dai genitori.

2. Tempi di permanenza

–  .... e ...., resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale 15 presso ....;

–  ...., potrà vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita:

a) durante l'anno scolastico, ....;

b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, ....;

c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, ....;

d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, ....;

e) per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico .....

3. Assegnazione casa coniugale

La casa coniugale sita in ...., via ...., così censita al NCEU del Comune di ...., è assegnata con/senza tutti gli arredi a ...., nella sua qualità di genitore prevalentemente collocatario dei figli minori 16.

4. Ripartizione degli oneri di mantenimento di .... e .... contribuirà al mantenimento di .... e di ....,

a) versando a ...., nella sua qualità di genitore prevalentemente collocatario e presso il domicilio bancario noto, o a quello diverso successivamente comunicato, in via anticipata entro il giorno .... di ogni mese, l'importo mensile di Euro ...., per ciascuno dei figli, e dunque per un totale di Euro .... sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di ....; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione mese di ...., anno ...., base mese di ...., anno .... nella sua qualità di genitore convivente con la prole 17;

b) tenendo a proprio carico, o rimborsando a .... per il caso di anticipazione, il .... % 18 delle seguenti spese per il figlio .... /i figli .... e ....; 19

– spese scolastiche, di istruzione e di formazione non sottoposte a preventivo accordo: ....;

– spese scolastiche, di istruzione e di formazione, sottoposte a preventivo accordo: ....;

– spese mediche non sottoposte a preventivo accordo: ....;

– spese mediche sottoposte a preventivo accordo: ....;

– ulteriori spese non sottoposte a preventivo accordo: ....;

– ulteriori spese sottoposte a preventivo accordo: .... 20;

5. Assegno di divorzio(eventuale)

...., verserà, in via anticipata entro il giorno .... di ogni mese, a titolo di assegno divorzile a favore di ...., l'importo mensile di Euro ...., al domicilio bancario di ....; importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT, prima rivalutazione mese di ...., anno ...., base mese di ...., anno ....

OPPURE

Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.

OPPURE

A titolo di una tantum, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, l. n. 898/1970, .... si obbliga a versare a .... l'importo di Euro .... con le seguenti modalità 21

6. Altre pattuizioni (eventuale) 22

.....

7. Spese legali

.....

***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, d.l. n. 132/2014 si conviene tra le parti che:

a) sia onere dell'Avv. .... trasmettere 23, entro il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data odierna 24, il presente accordo, munito della relativa documentazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ...., per la richiesta di autorizzazione;

b) sia onere dell'Avv. .... 25 trasmettere, entro il successivo termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta autorizzazione, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ...., quale Comune nel quale il matrimonio è stato trascritto/iscritto, copia autenticata del presente accordo munita dell'autorizzazione;

c) sia onere dell'Avv. .... trasmettere, copia autenticata del presente accordo munita dell'autorizzazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ...., autorizzando, sin d'ora, le parti la trasmissione 26;

Luogo e data ....

Firma ....

Io sottoscritto Avv. ...., ex art. 5, d.l. n. 132/2014, convertito con modifiche in l. n. 162/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in mia presenza da .....

Firma Avv. ....

Luogo e data ....

Firma ....

Io sottoscritto Avv. ...., ex art. 5, d.l. n. 132/2014, convertito con modifiche in l. n. 162/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in mia presenza da .....

Firma Avv. ....

***

Luogo e data ....

L'Avv. .... e l'Avv. .... dichiarano che il presente accordo di divorzio è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014.

Firma Avv. ....

Firma Avv. ....

L'Avv. .... e l'Avv. .... dichiarano che l'una tantum divorzile contenuta nel presente accordo, ai sensi dell'art. 5, l. n. 898/70, è equa 27

Firma Avv. ....

Firma Avv. ....

***

Le parti concordano che il presente accordo sarà trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di .... unitamente ai seguenti documenti: 1) Atto integrale di matrimonio 28; 2) Certificato di residenza di ....; 3) Stato di famiglia di ....; 4) Certificato di residenza di ....; 5) Stato di famiglia di ....; 6) Copia autentica del verbale di separazione consensuale e del decreto di omologa/Copia autentica della sentenza di separazione personale munita dell'attestazione del passaggio in giudicato/Copia autenticata dell'accordo di separazione personale, concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica; 7) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di .... (se richieste); 8) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di .... (se richieste); 9) Originale/copia della convenzione di negoziazione assistita (se richiesta).

Firma Avv. ....

Firma Avv. ....

[1] [1]Nel caso di matrimonio concordatario.

[2] [2]Nel caso di matrimonio civile.

[3] [3]L'attività del difensore non è di rappresentanza in senso tecnico, ma di assistenza. Per tale motivo non è necessario il rilascio di procura, ancorché non manchino, sul punto, voci dissonanti.

[4] [4]Per il caso di matrimonio concordatario.

[5] [5]Per il caso di matrimonio civile.

[6] [6]Dati non richiesti a pena di nullità dell'atto.

[7] [7]Il termine per il divorzio è semestrale in caso di separazione consensuale o di accordo di separazione concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita ex art. 6, d.l. n. 132/2014; in quest'ultimo caso il termine decorre dalla concessione dell'autorizzazione/visto da parte del P.M. (Trib. Torino 1° ottobre 2018).

[8] [8]È sufficiente che sia passata in giudicato la sentenza parziale che ha pronunziato la separazione personale o il capo della sentenza definitiva che abbia pronunziato la separazione personale. Nell'ipotesi di separazione giudiziale il termine per il divorzio è annuale, decorrente dalla prima udienza di comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c.

[9] [9]L'onere non si estende alle ipotesi di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

[10] [10]Si tratta di oneri specifici incombenti su entrambi gli avvocati, la cui omissione, però, è stato ritenuto non comportare alcuna nullità automatica dell'accordo (Trib. Torino 30 maggio 2017).

[11] [11]L'art. 337-ter c.c. prevede l'affidamento condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, come “regime preferenziale”, da cui i genitori, congiuntamente, possono chiedere di discostarsi, motivando, però, le ragioni della loro scelta. In alcuni Tribunali (cfr. http: //www.procura.tivoli.giustizia.it/certificati.aspx?scheda= 1647) si richiede ai coniugi di motivare, in maniera specifica, le ragioni per cui hanno adottato un determinato “schema” e di indicare le ragioni per le quali ritengono che l'accordo sia “nell'interesse dei figli”.

[12] [12]È consigliabile delimitare le diverse aree in cui i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa oppure in via esclusiva, al fine di evitare contenziosi successivi, risolvibili (ma non sempre) con lo strumento del ricorso ex art. 473-bis.39 c.p.c.

[13] [13]I genitori, motivando espressamente la loro richiesta, possono stabilire che la responsabilità genitoriale su particolari aree educative (p.e.: attività sportive) sia esercitata da uno solo di essi (Trib. Roma 28 agosto 2015); ancorché non sia previsto a pena di nullità, è preferibile che i coniugi indichino, in maniera scrupolosa, le motivazioni poste a fondamento del prescelto modulo decisionale, parzialmente differente da quello (dell'esercizio congiunto) preferenziale.

[14] [14]È preferibile che i genitori indichino le motivazioni per cui hanno eventualmente optato per l'affido monoparentale, onde non andare incontro a un probabile rifiuto all'autorizzazione da parte del P.M.

[15] [15]La previsione del collocamento preferenziale e anagrafico (comunque richiesto dall'art. 316-bis c.c.) è stata sottoposta a critica da una parte della dottrina.

[16] [16]L'assegnazione della casa familiare ha come presupposto la convivenza di almeno un figlio (minorenne o maggiorenne non autosufficiente) con l'assegnatario (Cass. n. 21334/2013); pur tuttavia, tenendo conto dell'ampia autonomia di cui i coniugi, ex art. 1322 c.c., godono in sede di separazione consensuale, nulla impedisce l'assegnazione in godimento, in assenza di prole, come contributo, in natura, dell'obbligo di mantenimento ex art. 156 c.c.

[17] [17]Nell'ipotesi di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti i genitori possono prevedere, ex art. 337-septies c.c. che il contributo mensile fisso – o parte di esso – sia versato direttamente a mani del figlio.

[18] [18]Le spese di mantenimento si distinguono in spese “fisse”, ovvero ricorrenti nel tempo e dall'ammontare tendenzialmente stabile (p.e.: oneri dell'abitazione, utenze, vitto, abbigliamento, spese di vacanze del genitore con i figli) e spese “non preventivabili” il cui sorgere e il cui ammontare non possono essere stabiliti al momento della sottoscrizione dell'accordo.

[19] [19]Le spese “non preventivabili” non possono essere inglobate nel contributo perequativo fisso, giacché la loro forfetizzazione potrebbe porsi in contrasto con il principio di proporzionalità ex art. 337-ter c.c. e con quello di adeguatezza del mantenimento (Cass. n. 1562/2020; Cass. n. 11894/2015; Cass. n. 9372/2012).

[20] [20]In numerosi Tribunali sono in vigore Linee Guida (p.e.: Tribunale e Corte d'Appello di Milano) oppure Protocolli di intesa (p.e.: Bergamo, Roma, Torino, Sondrio, Brescia, Cremona, Udine, Trieste) stipulati con i locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative (vedi sul punto anche “Linee guida su contributo al mantenimento dei figli” del C.N.F. in www.ilfamiliarista.it); pur tuttavia è consigliabile sempre che nell'accordo non si attui un mero richiamo al Protocollo o alle Linee Guida vigenti ma che i genitori disciplino minuziosamente sia le spese definite “non preventivabili” sia le modalità di espressione del preventivo consenso e del successivo rimborso.

[21] [21]Le parti possono anche prevedere la corresponsione di un importo una tantum divorzile che, per produrre l'effetto tombale deve, essere dichiara equa dagli avvocati (art. 6, comma 3-bis, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014).

[22] [22]Le parti possono regolare altri aspetti della loro vita non direttamente ricollegabili alle condizioni essenziali del divorzio (assegnazione, assegno) inserendo pattuizioni che, solo incidentalmente, hanno la loro ragione di essere nella separazione (p.e.: messa in vendita di immobili comuni; regolamentazione dell'utilizzo di abitazioni differenti dalla casa coniugale). Le parti possono anche, qualora non lo avessero fatto prima, procedere alla divisione dei beni ricadenti nel pregresso regime di comunione legale, sciolta ex lege al momento della loro separazione personale. Se l'accordo prevede atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione delle parti deve essere autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non essendo sufficiente l'intervento dei soli avvocati (Cass. n. 1202/2020). Si ritiene che, anche per tali atti, valga il regime di esenzione di cui all'art. 19, l. n. 74/1987 (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate 16 luglio 2015, n. 65/E). Con l'accordo si possono prevedere patti di trasferimento immobiliare solo con effetti obbligatori (art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014).

[23] [23]L'accordo munito dell'autorizzazione verrà trasmesso in via telematica dal procuratore della Repubblica a entrambi gli avvocati delle parti (art. 6, comma 2-bis., d.l. n. 132/2014, conv in l. n. 162/2014).

[24] [24]Il mancato rispetto del termine può giustificare il provvedimento di irricevibilità dell'accordo da parte del P.M. (Linee Guida Procura della Repubblica Tribunale di Milano).

[25] [25]È sufficiente che la copia autenticata sia inviata da uno solo dei due avvocati, pur rimanendo solidale la responsabilità derivante dall'omesso invio, sanzionato con la sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00.

[26] [26]L'accordo, munito dell'autorizzazione, è trasmesso dagli avvocati a mezzo PEC o mezzo equipollente, al consiglio dell'ordine presso cui uno dei due avvocati è iscritto. Il Consiglio dell'Ordine cura la conservazione dell'accordo ed è autorizzato a rilasciarne copia autentica alle parti o ai difensori che lo hanno sottoscritto.

[27] [27]Vedi nota 21.

[28] [28]Alcune Procure non richiedono alcun certificato.

Commento

La negoziazione assistita è una procedura, a carattere non contenzioso, con cui le parti si obbligano a cooperare, in buona fede e con lealtà, per la risoluzione, “in via amichevole”, di una loro controversia. Per alcune (ma non tutte) controversie in materia familiare, il legislatore ha previsto una forma particolare di negoziazione assistita, espressamente disciplinata dall'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, che si distingue da quella “generale”, giacché prevede la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte e il successivo intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, il cui nullaosta o autorizzazione costituisce condizione di efficacia dell'eventuale accordo raggiunto.

Non possono essere risolti con la negoziazione assistita familiare i divorzi basati su cause diverse dalla pregressa separazione (ad esempio, divorzio per matrimonio rato e non consumato) giacché l'art. 6, d.l. n. 132/2014 richiama solo l'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970; in particolare non potrà utilizzarsi il procedimento di negoziazione assistita per i divorzi in applicazione di normativa di Stato estero, exReg. UE n. 1259/2010 (Trib. Torino 1° giugno 2018). A partire dal 22 giugno 2022, la negoziazione assistita familiare può essere utilizzata anche per la soluzione consensuale delle modalità di affidamento e mantenimento di minorenni nati fuori dal matrimonio, delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni, indipendentemente dal vincolo di coniugio dei genitori nonché per la determinazione degli alimenti (art. 1, comma 35, l. n. 206/2021).

La negoziazione familiare può iniziare con l'invio, da una parte all'altra, dell'invito alla stipula della convenzione. Si tratta di un passaggio eventuale – la cui assenza non determina nullità – cosicché nulla impedisce che le parti possano sottoscrivere direttamente la convenzione di negoziazione assistita con la quale si impegnano a comportarsi in buona fede e con lealtà per ricercare una soluzione concordata della loro separazione.

Tuttavia, se l'invito è inviato, esso deve rispettare le forme e le condizioni di cui all'art. 4 d.l. n. 132/2014. Deve essere firmato dalla parte e deve contenere l'autentica della firma ad opera del difensore; in mancanza, l'invito è irrituale, non idoneo a produrre effetti (né a costituire valida condizione di procedibilità ove la negoziazione preventiva sia richiesta: Trib. Napoli, XI, 26/09/2024, n. 8192). L'atto di impulso alla negoziazione deve provenire personalmente dalla parte che intende esercitare in giudizio quell'azione che la negoziazione intende evitare, quale procedimento extraprocessuale con finalità deflattiva; pertanto non può essere compiuto dal difensore (Trib. Trieste, 06/05/2024, n. 458: l'invito non rientra tra gli atti che ai sensi dell'art. 84 c.p.c. il difensore può compiere in forza della procura alla lite).

Una volta raggiunta l'intesa, deve essere redatto l'“accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita”, sottoscritto dalle parti personalmente e dai due avvocati ai fini della certificazione dell'autografia della firma. Gli avvocati devono dare atto di aver tentato, senza successo, di conciliare le parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza “per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”; devono, altresì, certificare che l'accordo raggiunto è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico. La legge non commina particolari sanzioni per l'ipotesi di mancato assolvimento da parte degli avvocati degli oneri loro imposti (Trib. Torino 30 maggio 2017) che non sono richiesti espressamente a pena di nullità dell'atto.

Considerato che il ruolo dell'avvocato non è di rappresentanza in senso tecnico ma di semplice assistenza, non è richiesto il rilascio della procura alle liti, ancorché alcune Procure della Repubblica la richiedano al momento del deposito dell'accordo per il rilascio dell'autorizzazione (vedi M. Ruvolo, La negoziazione assistita, www.scuolamagistratura.it; “Vademecum sulla negoziazione assistita familiare”, in www.tribunale.roma.it); si tratta, dunque, di prassi che variano da Tribunale a Tribunale.

L'accordo è sottoscritto dalle parti in forma analogica o digitale. Nel caso in cui le parti abbiano optato per la modalità telematica (art. 2-bis) gli avvocati appongono la loro sottoscrizione solo in forma digitale anche se le parti hanno sottoscritto l'accordo in forma analogica. Esso poi è trasmesso da almeno uno degli avvocati alla Procura della Repubblica competente, con modalità telematiche. La legge non fissa i criteri di competenza territoriale ma si ritiene debbano essere utilizzati i criteri di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; l'accordo dovrà dunque essere trasmesso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza di uno dei due coniugi. Ove entrambi i coniugi e i figli siano residenti all'estero, è competente qualunque Procura.

Ove autorizzato, l'originale dell'accordo viene tramesso dal Procuratore della Repubblica agli avvocati con modalità telematica. Decorsi 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta autorizzazione gli avvocati (anche solo uno di essi) sono tenuti ad inviare copia autenticata (da ciascuno o da entrambi) dell'accordo, munita dell'autorizzazione, al Comune nei cui Registri dello Stato civile il matrimonio è stato trascritto (per il caso di matrimonio concordatario) o iscritto (per il caso di matrimonio civile). Il mancato assolvimento di tale onere comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 ad Euro 10.000,00.

Nel caso di mancata autorizzazione, ovvero quanto ritenga necessario l'ascolto del minore, il P.M. provvede alla trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale che provvede a fissare udienza di comparizione personale delle parti.

Se l'accordo contiene atti soggetti a trascrizione, è necessario che la sottoscrizione delle parti sia autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non essendo sufficiente il solo intervento degli avvocati (Cass. II, n. 1202/2020; App. Trieste 30 maggio 2017; Trib. Venezia 21 novembre 2017; Trib. Genova 29 marzo 2016; Trib. Catania 24 novembre 2015). L'accordo può contenere patti di trasferimento immobiliare solo con effetti obbligatori.

Le parti possono anche prevedere, con l'accordo, la liquidazione dell'assegno divorzile una tantum, purché gli avvocati certifichino che la pattuizione è equa ai sensi dell'art. 5, l. n. 898/1970).

Una volta sottoscritto l'accordo frutto di negoziazione assistita, l'eventuale revoca del consenso di una delle parti è priva di effetti “trattandosi di atto negoziale integrante un negozio giuridico perfetto ed autonomo” (Trib. Milano 18 giugno 2018 in punto separazione; i medesimi principi possono però applicarsi anche ai divorzi frutto di negoziazione assistita).

L'accordo autorizzato, infine, viene trasmesso dagli avvocati al Consiglio dell'ordine presso cui uno di essi è iscritto, con modalità telematiche. Il Consiglio cura la conservazione dell'accordo e ne rilascia copia autentica, su richiesta, alle parti o ai difensori che lo hanno sottoscritto.

Sotto il profilo fiscale: a) non è dovuto il contributo unificato per la fase di autorizzazione/nulla osta innanzi al Pubblico Ministero (Circ. Min. Giustizia 13 marzo 2015; Circ. Min. Giustizia 14 giugno 2018); b) non sono dovuti i diritti di copia per il rilascio dell'autorizzazione/nulla osta da parte del Pubblico Ministero (Circ. Min. Giustizia 29 luglio 2015; Circ. Min. Giustizia 14 giugno 2018); c) agli accordi frutto di negoziazione assistita è applicabile l'esenzione di cui all'art. 19, l. n. 74/1987 (Ris. Agenzia delle Entrate 16 luglio 2015, n. 65/E).

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