Memoria per il Presidente del Tribunale a seguito di diniego dell'autorizzazione all'accordo di divorzio da parte del Procuratore della Repubblica

Alessandro Simeone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

La negoziazione assistita familiare è un procedimento non contenzioso con cui le parti si impegnano a cooperare tra di loro, secondo principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza al fine di addivenire a una soluzione concordata per la loro separazione personale, il loro divorzio o le modifiche di precedenti condizioni di separazione o divorzio. Ove la coppia abbia figli (comuni) minorenni, maggiorenni non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, l'accordo frutto di divorzio, frutto di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica per l'autorizzazione; ove questa sia negata, ovvero quando ritiene opportuno l'ascolto del minore, il P.M. deve trasmettere, entro 5 giorni, gli atti al Presidente del Tribunale che fissa, nei successivi 30 giorni, udienza di comparizione delle parti innanzi a sé. L'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 non specifica né quale sia il compito del Presidente, né quali siano i poteri dei coniugi.

Formula

TRIBUNALE DI .... 1

MEMORIA PER IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE A SEGUITO DI DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCORDO DA PARTE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

I sottoscritti

...., nato a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....) con l'Avv. ...., (C.F.....PEC ....) con Studio in ...., via ....  2,

E

...., nato a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....) con l'Avv. ...., (C.F. ..PEC...) con Studio in ...., via .... 3

PREMESSO CHE

–  .... e .... hanno contratto matrimonio concordatario/civile in ...., in data ....;

– dall'unione sono nati: ...., a .... ( ....), in data ...., minorenne/maggiorenne non economicamente autosufficiente/incapace/portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992; ...., a .... ( ....), in data ...., minorenne/maggiorenne non economicamente autosufficiente/incapace/portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992;

- i coniugi si sono separati consensualmente con atto omologato dal Tribunale di …. In data …. e da allora non hanno più ripreso la convivenza;

– in data .... le parti hanno sottoscritto convenzione di negoziazione assistita ex art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 e in data ...., hanno sottoscritto accordo di divorzio a seguito di convenzione di negoziazione assistita, con sottoscrizione autenticata degli avvocati che hanno altresì certificato che l'accordo concluso è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico;

– con atto del ...., il Procuratore della Repubblica ha negato l'autorizzazione all'accordo assumendo che “ .... ” 4 e ha trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale 5, il quale ha fissato udienza 6 di comparizione delle parti innanzi a sé per l'udienza del .... /con atto del ...., il Procuratore della Repubblica ha ritenuto opportuno procedere con l'ascolto del minore e ha trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale, il quale ha fissato udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per l'udienza del ....;

Oppure:

con atto del ...., il Procuratore della Repubblica ha ritenuto opportuno procedere con l'ascolto del minore e ha trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale, il quale ha fissato udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per l'udienza del .....

RITENUTO CHE

le parti ritengono di aderire ai rilievi mossi dal Procuratore della Repubblica e, pertanto, modificano l'accordo nei termini che seguono: “ .... ” 7

OPPURE

le parti ritengono che il diniego all'autorizzazione sia illegittimo 8 giacché “ .... ” 9

TUTTO CIÒ PREMESSO

.... e ...., chiedono che il 

PRESIDENTE

dato atto di quanto sopra, ascoltate le parti all'udienza del ....

VOGLIA

Provvedere senza ritardo, ex art. 6, d.l. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

Si deposita: 1) .... 10.

[1] [1]La competenza è fissata in base ai criteri di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.: . l'accordo deve essere trasmesso in via telematica alla Procura della Repubblica del Tribunale del luogo di residenza, di una delle due parti oppure a qualunque Procura per il caso in cui entrambe le parti (e i figli) siano residenti all'estero.

[2] [2]A differenza di quanto accade per la fase fisiologica della negoziazione assistita, che si conclude con l'invio dell'accordo al P.M. competente, in questa fase, cui si riconosce natura lato sensu giurisdizionale (Trib. Termini Imerese 24 marzo 2015), pare opportuno il rilascio di procura al difensore.

[3] [3]La memoria può essere presentata anche da una sola parte, ove non siano apportate modifiche all'accordo originale.

[4] [4]Inserire le clausole dell'accordo per le quali è stata negata l'autorizzazione e, se presenti, le motivazioni del Procuratore della Repubblica.

[5] [5]La legge prevede l'obbligo di invio degli atti entro 5 giorni dal diniego.

[6] [6]La legge prevede che il Presidente fissi, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti da parte del P.M., l'udienza di comparizione delle parti, ma non precisa il termine entro cui l'udienza debba effettivamente tenersi.

[7] [7]Nell'ipotesi in cui le parti aderiscano ai rilievi del P.M.

[8] [8]Nell'ipotesi in cui le parti non aderiscano ai rilievi del P.M. e intendano proseguire nell'accordo originario non autorizzato. Le parti possono anche opporsi all'ascolto del minore, se sussistono i presupposti per l'esclusione come disciplinati dall'art. 473-bis.5 c.p.c.

[9] [9]Inserire le motivazioni per le quali ci si oppone al diniego di autorizzazione.

[10] [10]Depositare l'eventuale documentazione a suffragio dell'istanza.

Commento

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, in presenza di figli minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, l'accordo di divorzio concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, per produrre gli effetti e tener conto dei provvedimenti di divorzio, deve essere autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente (individuato ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.).

Il Procuratore della Repubblica, se ritiene che l'accordo presenti dei vizi oppure che le clausole ivi indicate non corrispondano all'interesse della prole (sia maggiorenne, sia minorenne) non lo autorizza e trasmette gli atti al Presidente del Tribunale, il quale fissa udienza di comparizione delle parti innanzi a sé. Il P.M. deve rifiutare l'autorizzazione e trasmettere gli atti al Presidente, anche ove ritenga opportuno procedere con l'ascolto del minore.

La norma nulla dice né in merito alla natura dell'intervento, né in merito ai poteri e agli obblighi delle parti.

Dopo una prima fase di incertezza (cfr. Trib. Torino 15 gennaio 2015; Trib. Pistoia 24 marzo 2015) si è ormai consolidato l'orientamento inaugurato dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese (Trib. Termini Imerese 15 marzo 2015; Trib. Torino 20 aprile 2015; Trib. Udine 29 gennaio 2016; Trib. Torino 30 maggio 2017; Trib. Palermo 1° dicembre 2016; Trib. Milano 4 febbraio 2020) secondo cui il diniego dell'autorizzazione da parte del P.M. apre una fase (definita di “incidente giurisdizionale” da Trib. Palermo 1° dicembre 2016) di volontaria giurisdizione (da ricondurre lato sensu al rito camerale, secondo Trib. Torino 30 maggio 2017) in cui il Presidente, ascoltate le parti, omesso il tentativo di conciliazione (già espletato dagli Avvocati, cfr. Trib. Palermo 1° dicembre 2016) può autorizzare l'accordo, come inizialmente voluto dalle parti, oppure suggerire loro le modifiche da apportare, per allinearsi ai rilievi del P.M. se condivisi dal Presidente, il quale, però, mantiene una sua posizione di totale autonomia. In altre parole, egli non è tenuto al rispetto dei rilievi del Procuratore della Repubblica (cfr. in particolare Trib. Palermo 1° dicembre 2016; Trib. Torino 30 maggio 2017; Trib. Milano 4 febbraio 2020) potendo anche autorizzare l'accordo rigettato dal Procuratore della Repubblica.

In questo composito quadro, peraltro in continua evoluzione, alle parti non è fatto obbligo di depositare alcuna memoria per la fase “presidenziale”, ancorché ciò possa ritenersi utile, specialmente in tutti quei casi in cui le stesse intendono fornire al Giudice elementi suffraganti le clausole dell'accordo non autorizzato dal Procuratore della Repubblica. Siffatta opinione può essere riferita anche alle ipotesi in cui il rifiuto all'autorizzazione sia basato sul mancato rispetto di taluni requisiti dell'accordo (p.e. perché gli avvocati non hanno avvertito le parti dell'importanza per i figli di tenere costoro con sé secondo tempi adeguati; sul punto cfr. Trib. Torino 30 maggio 2017, cit.).

Le parti, anche ove non abbiano depositato la memoria, devono presenziare all'udienza innanzi al Presidente che potrà chiedere loro tutti i chiarimenti (anche documentali) ritenuti necessari. Il “procedimento” si chiude con l'emissione di un provvedimento, nella forma del decreto camerale monocratico (Trib. Torino 30 maggio 2017; Trib. Milano 4 febbraio 2020) di autorizzazione o di diniego definitivo all'autorizzazione, che non è impugnabile.

Ove autorizzato dal Presidente, l'accordo deve essere trasmesso in copia autenticata da almeno uno degli avvocati al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto/iscritto, nel termine di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, nonché al Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La fase “presidenziale” è esente dal pagamento del contributo unificato (Circ. Min. Giustizia 29 luglio 2015; Circ. Min. Giustizia 14 giugno 2018).

 

 

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