Accordo di scioglimento dell'unione civile concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita (senza figli)InquadramentoLa negoziazione assistita familiare è un procedimento non contenzioso con cui le parti si impegnano a cooperare tra di loro, secondo principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza al fine di addivenire a una soluzione concordata per la loro separazione personale, il loro divorzio o le modifiche di precedenti condizioni di separazione o divorzio e, ex art. 1, comma 25, l. n. 76/2016, allo scioglimento dell'unione civile. Si distingue da quella “generica” ex art. 2, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 sia per la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte, sia per il necessario intervento del Pubblico Ministero, , che deve rilasciare un nulla osta. Nell'ipotesi di scioglimento dell'unione civile, espletata la negoziazione, le intese debbono essere trasfuse in un accordo cui deve essere apposta la sottoscrizione di entrambe le parti autenticata dagli avvocati, i quali hanno altresì l'onere di certificare che le intese raggiunte sono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo così raggiunto deve essere trasmesso in via telematica, da almeno uno degli avvocati, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il rilascio del nulla osta (in assenza di figli comuni) o per l'autorizzazione (in presenza di figli della coppia), e, ottenuto questo, in copia autenticata (ad opera degli avvocati o da uno di essi) al Comune in cui l'unione civile è stata iscritta (e dunque ove è stata costituita), nonché al consiglio dell'ordine degli avvocati presso cui uno dei professionisti è iscritto. Formula
ACCORDO PER LO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE EX ART. 6, D.L. N. 132/2014, CONV. IN L. N. 162/2014 ...., nato/a a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza 1 dell'Avv. .... (C.F. ….., PEC ….) e ...., nato/a a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza dell'Avv. .... (C.F. ….., PEC ….) PREMESSO CHE – .... e .... hanno costituito un'unione civile, in .... ( ....), in data ...., adottando il regime patrimoniale della comunione/separazione dei beni; – in data ....il sig. ....(oppure: entrambe le parti) ha reso la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016; – sono trascorsi i 3 mesi dalla manifestazione di volontà, come previsto dall'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016 e sussistono gli estremi per lo scioglimento dell'unione civile; – le parti, debitamente informate in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, hanno sottoscritto, unitamente ai rispettivi difensori, convenzione di negoziazione assistita in data ....; – gli avvocati hanno tentato invano di conciliare le parti ex art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; TUTTO CIÒ PREMESSO .... e ...., con la presenza e l'assistenza degli avvocati rispettivamente nominati, hanno posto in essere la negoziazione assistita richiesta dalla norma e DICHIARANO – di voler sciogliere l'unione civile tra di loro costituita; – che lo scioglimento dell'unione civile tra di loro costituita in ...., il .... e iscritta nei Registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., serie ...., p. ...., n. .... avviene alle seguenti CONDIZIONI 1. Assegno ex art. 5, l. 898/19702 (eventuale) ...., verserà, in via anticipata entro il giorno .... di ogni mese, a titolo di assegno ex art. 5, l. n. 898/1970 a favore di ...., l'importo mensile di Euro ...., al domicilio bancario di ....; importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT, prima rivalutazione mese di .... anno ...., base mese di ...., anno ....; OPPURE Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra. OPPURE A titolo di una tantum, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, l. n. 898/1970, .... si obbliga a versare a .... l'importo di Euro .... con le seguenti modalità 3 2. Divisione dei beni ricadenti nel regime di comunione legale (eventuale) 4 Le parti dichiarano che, alla data odierna, fanno parte del regime di comunione legale dei beni: ....; ....; ..... E provvedono alle reciproche attribuzioni come segue: a) a ...., saranno assegnati in piena proprietà i seguenti beni: ....; b) a ...., saranno assegnati in piena proprietà i seguenti beni: ..... Le parti dichiarano reciprocamente che: a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione; b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e seguenti del codice civile; c) nella ripartizione e attribuzione dei beni hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione. 3. Altre pattuizioni (eventuale) 5 ..... 4. Spese legali ..... *** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, d.l. n. 132/2014 si conviene tra le parti che: a) sia onere dell'Avv. .... trasmettere 6 il presente accordo, munito della relativa documentazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ...., per il rilascio di nulla osta; b) sia onere dell'Avv. .... 7 trasmettere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio di nulla osta, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ...., quale Comune nel quale il matrimonio è stato trascritto/iscritto, copia autenticata del presente accordo munito del nulla osta; c) sia onere dell'Avv. .... trasmettere, copia autenticata del presente accordo munito del nulla osta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ...., autorizzando sin d'ora le parti la trasmissione 8; Luogo e data .... Firma .... Io sottoscritto Avv. ...., ex art. 5, d.l. n. 132/2014 convertito con modifiche in l. n. 162/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in mia presenza da ....; ....; ..... Luogo e data .... Firma Avv. .... Io sottoscritto Avv. ...., ex art. 5, d.l. n. 132/2014 convertito con modifiche in l. n. 162/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in mia presenza da ..... Luogo e data .... Firma Avv. .... *** L'Avv. .... e l'Avv. .... dichiarano che il presente accordo di separazione è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l. n. 132/2014. Firma Avv. .... Firma Avv. .... L'Avv. .... e l'Avv. .... dichiarano che l'una tantum divorzile contenuta nel presente accordo, ai sensi dell'art. 5, l. n.898/1970, è equa 9. Firma Avv. .... Firma Avv. .... *** Le parti concordano che il presente accordo sarà trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di .... unitamente ai seguenti documenti: 1) Copia atto di costituzione dell'unione civile; 2) Certificato di residenza di ....; 3) Stato di famiglia di ....; 4) Certificato di residenza di ....; 5) Stato di famiglia di ....; 6) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di .... (se richiesti); 7) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di .... (se richiesti); 8) Manifestazione di volontà di sciogliere l'unione civile 10; 9) Originale/copia convenzione negoziazione assistita (se richiesta). Firma Avv. .... Firma Avv. .... [1] [1]L'attività del difensore non è di rappresentanza in senso tecnico ma di assistenza. Per tale motivo non è necessario il rilascio di procura, ancorché non manchino, sul punto, voci dissonanti. [2] [2]L'assegno spettante all'unito civilmente è identico, per funzione e presupposti all'assegno spettante all'ex coniuge successivamente al divorzio (cfr. Cass. S.U., n. 18287/2018). [3] [3]Le parti possono anche prevedere la corresponsione di un importo una tantum, che, per produrre l'effetto tombale, deve essere dichiarata equo dagli avvocati (art. 6, comma 3-bis, d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014). [4] [4]La comunione legale degli uniti civilmente, ex art. 1, comma 13 che richiama l'art. 191 c.c., si scioglie al momento dello scioglimento del vincolo. Si discute se detto effetto si produca al momento della sottoscrizione dell'accordo concluso a seguito della negoziazione assistita oppure a seguito del nulla osta da parte del P.M. Pur tuttavia gli uniti civilmente hanno la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere direttamente in sede di ricorso congiunto alla divisione del compendio comune, nonché agli eventuali rimborsi e restituzioni ex art. 192 c.c. [5] [5]Così come previsto per la separazione consensuale (Cass. n. 5741/2004; Cass. n. 3110/2016, Cass. n. 16909/2015) le parti hanno la facoltà di stipulare pattuizioni che solo incidentalmente hanno la loro ragione di essere nello scioglimento dell'unione civile (p.e.: messa in vendita di immobili comuni; regolamentazione dell'utilizzo di abitazioni differenti dalla casa coniugale). Se l'accordo prevede atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione delle parti deve essere autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non essendo sufficiente l'intervento dei soli avvocati (Cass. n. 1202/2020). Si ritiene che, in analogia con quanto previsto per il matrimonio, detti atti possano essere considerati esenti da imposta ex art. 19, l. n. 74/1987. Con l'accordo si possono prevedere patti di trasferimento immobiliare solo con effetti obbligatori (art. 6, comma 3, d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/2014). [6] [6]L'accordo munito dell'autorizzazione verrà trasmesso a tutti gli avvocati con modalità telematiche. [7] [7]È sufficiente che la copia autenticata sia inviata da uno solo dei due avvocati, pur rimanendo solidale la responsabilità derivante dall'omesso invio, sanzionato con la sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00. [8] [8]L'accordo, munito dell'autorizzazione, è trasmesso dagli avvocati a mezzo pec o mezzo equipollente, al Consiglio dell'Ordine presso cui uno dei due avvocati è iscritto. Il Consiglio dell'Ordine cura la conservazione dell'accordo ed è autorizzato a rilasciarne copia autentica alle parti o ai difensori che lo hanno sottoscritto. [9] [9]Vedi nota 3. [10] [10]Se richiesta. CommentoLa negoziazione assistita è una procedura, a carattere non contenzioso, con cui le parti cooperano tra di loro e in buona fede per la risoluzione “in via amichevole” di una “loro controversia”, onde evitare il giudizio. Per alcune (ma non tutte) le controversie in materia familiare, il legislatore ha previsto una forma particolare di negoziazione assistita, espressamente disciplinata dall'art. 6, d.l. n. 132/2014 ed estesa, in forza dell'art. 1, comma 25, l. n. 76/2016 anche alle unioni civili. La negoziazione assistita familiare si distingue da quella “generica”, giacché prevede la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte e il successivo intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, il cui nullaosta, in assenza di figli o l'autorizzazione in presenza di figli, è condizione di efficacia dell'accordo di scioglimento dell'unione. La legge istitutiva delle unioni civili prevede che la richiesta di scioglimento dell'unione civile sia preceduta dalla dichiarazione di volerla sciogliere resa da una parte (o da entrambe le parti) innanzi all'Ufficiale di Stato civile come previsto dall'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016. Si è discusso se la preventiva manifestazione di volontà – e il rispetto del termine dilatorio – debbano intendersi necessari anche nell'ipotesi di esperimento della negoziazione assistita. Con riferimento alla procedura contenziosa, secondo il Tribunale di Milano (Trib. Milano 3 giugno 2020) il decorso del termine è condizione di procedibilità; secondo il Tribunale di Novara (Trib. Novara 5 luglio 2018) è sufficiente che tra la fase presidenziale (oggi udienza davanti al Giudice relatore, ex art. 473-bis.21 c.p.c.), durante la quale una parte abbia confermato la volontà di sciogliere l'unione e la sentenza di scioglimento dell'unione decorrano almeno 3 mesi. In assenza di chiarimenti giurisprudenziali riferiti espressamente alla negoziazione assistita, sembra doversi prediligere – anche per ragioni di prudenza, considerato che l'avvocato certifica che l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita non viola norme imperative o l'ordine pubblico – la soluzione positiva con riferimento all'accordo finale, cosicché esso dovrà essere stipulato ove siano effettivamente trascorsi i tre mesi dall'avvenuta manifestazione all'Ufficiale di Stato civile di voler sciogliere l'unione civile. La manifestazione di volontà può essere unilaterale o congiunta. Nel primo caso, il dichiarante deve prima inviare all'altra parte comunicazione della “manifestazione di volontà dello scioglimento dell'unione” a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza all'ultimo indirizzo noto, con altra forma di comunicazione parimenti idonea (art. 63, lett. g-quinquies), d.P.R. n. 396/2000 introdotto dall'art. 1, d.lgs. n. 5/2017): detta dichiarazione dovrà essere prodotta all'Ufficiale di Stato civile. Tale preventivo incombente non è richiesto nell'ipotesi di dichiarazione contestuale di entrambe le parti di voler sciogliere l'unione civile (d.m. Int. 27 febbraio 2017, form. 121-decies). La manifestazione di volontà di una o di entrambe le parti verrà annotata dall'Ufficiale di Stato civile a margine dell'atto costitutivo dell'unione (art. 69, comma 1-bis, lett. b), d.P.R. n. 396/2000). Una volta raggiunta l'intesa, deve essere redatto l'“accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita”, sottoscritto dalle parti personalmente e dai due avvocati ai fini della certificazione dell'autografia della firma. Gli avvocati devono dare atto di aver tentato senza successo di conciliare le parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; devono altresì certificare che l'accordo raggiunto è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico. La legge non commina particolari sanzioni per l'ipotesi di mancato assolvimento da parte degli avvocati degli oneri loro imposti (Trib. Torino 30 maggio 2017) che non sono richiesti espressamente a pena di nullità dell'atto. Quanto al contenuto, se l'accordo contiene atti soggetti a trascrizione, è necessario che la sottoscrizione delle parti sia autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non essendo sufficiente il solo intervento degli avvocati (Cass. II, n. 1202/2020; App. Trieste 30 maggio 2017; Trib. Venezia 21 novembre 2017; Trib. Genova 29 marzo 2016; Trib. Catania 24 novembre 2015). I patti di trasferimento immobiliare contenuti nell'accordo di negoziazione assistita possono avere solo effetti obbligatori. (art. 6, comma 3, d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/2014). Le parti possono anche prevedere, con l'accordo, la liquidazione dell'assegno divorzile una tantum (art. 5, l. n. 898/1970) che, per produrre l'effetto tombale, deve essere dichiarata equa dagli avvocati. Una volta sottoscritto l'accordo frutto di negoziazione assistita, l'eventuale revoca del consenso di una delle parti è priva di effetti “trattandosi di atto negoziale integrante un negozio giuridico perfetto ed autonomo” (Trib. Milano 18 giugno 2018 in punto separazione; i medesimi principi possono però applicarsi anche agli scioglimenti dell'unione civile, frutto di negoziazione assistita). Considerato che il ruolo dell'avvocato non è di rappresentanza in senso tecnico ma di semplice assistenza, non è richiesto il rilascio della procura alle liti, ancorché alcune Procure della Repubblica la richiedano al momento del deposito dell'accordo per il rilascio dell'autorizzazione (cfr. M. Ruvolo, La negoziazione assistita, in www.scuolamagistratura.it; Vademecum sulla negoziazione assistita familiare, in www.tribunale.roma.it); si tratta dunque di prassi che variano da Tribunale a Tribunale. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, deve poi essere trasmesso con modalità telematiche, da almeno uno degli avvocati alla Procura della Repubblica competente per il rilascio del nulla osta. La legge non prevede un termine per l'espletamento dell'incombente; purtuttavia alcuni ritengono che gli avvocati abbiano comunque l'onere di depositare l'originale dell'accordo presso la Procura della Repubblica competente nel medesimo termine (per alcuni ordinatorio) di 10 giorni previsto per le negoziazioni assistite familiari con figli minorenni, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti. La legge non fissa i criteri di competenza territoriale ma si ritiene debbano essere utilizzati quelli di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; l'accordo dovrà dunque essere trasmesso, dunque, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza di una delle parti; ove entrambe siano residenti all'estero, è competente qualunque Procura. Una volta ottenuto il nulla osta, l'accordo viene trasmesso dal Procuratore della Repubblica agli avvocati con modalità telematica. Decorsi 10 giorni dalla comunicazione, gli avvocati (anche solo uno di essi) sono tenuti ad inviare copia autenticata (da ciascuno di essi o da entrambi) dell'accordo, munita del nulla osta, al Comune nei cui Registri dello Stato civile il matrimonio è stato trascritto (per il caso di matrimonio concordatario) o iscritto (per il caso di matrimonio civile). Il mancato assolvimento di tale onere comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 ad Euro 10.000,00. Nessuna conseguenza è prevista per il caso del mancato rilascio del nulla osta da parte del P.M., giacché la legge non estende agli accordi di scioglimento delle unioni civili conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita l'obbligo del P.M. di trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la comparizione dei coniugi cosicché, in quel caso, non rimarrà alle parti che stipulare un nuovo accordo da sottoporre al vaglio della Procura della Repubblica oppure depositare ricorso congiunto per lo scioglimento dell'unione civile o, ancora, fruire del procedimento ex art. 12, d.l. n. 132/2014. L'accordo autorizzato, infine, viene trasmesso dagli avvocati al Consiglio dell'ordine presso cui uno di essi è iscritto, con modalità telematiche. Il Consiglio cura la conservazione dell'accordo e ne rilascia copia autentica, su richiesta, alle parti o ai difensori che lo hanno sottoscritto. Sotto il profilo fiscale: a) non è dovuto il contributo unificato per la fase di nulla osta innanzi al Pubblico Ministero (Circ. Min. Giustizia 13 marzo 2015; Circ. Min. Giustizia 14 giugno 2018); b) non sono dovuti i diritti di copia per il rilascio del nulla osta da parte del Pubblico Ministero (Circ. Min. Giustizia 29 luglio 2015; Circ. Min. Giustizia 14 giugno 2018); c) gli accordi frutto di negoziazione assistita fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 19, l. n. 74/1987 (Ris. Agenzia delle Entrate 16 luglio 2015, n. 65/E). |