Accordo di modifica delle condizioni di separazione/divorzio a seguito di negoziazione assistita “familiare” ex art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 (con figli)InquadramentoLa negoziazione assistita familiare è un procedimento non contenzioso con cui le parti si impegnano a cooperare tra di loro, secondo principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza al fine di addivenire a una soluzione concordata per la loro separazione personale, il loro divorzio o le modifiche di precedenti condizioni di separazione o divorzio. . La procedura si distingue dalla negoziazione assistita “generica” ex art. 2, l. n. 162/2014 sia perché non è mai condizione di procedibilità della domanda, sia perché nel procedimento negoziale è obbligatoria la presenza di almeno un avvocato per parte, sia perché l'accordo, successivamente concluso, produce i suoi effetti solo ove il Procuratore della Repubblica, abbia ad esso apposto il proprio nulla osta all'accordo o, se vi sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti, rilasciato la propria autorizzazione. In presenza di figli (comuni) della coppia che siano minorenni, maggiorenni incapaci, economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, espletata la procedura di negoziazione, le intese dei coniugi debbono essere trasfuse in un accordo cui deve essere apposta la sottoscrizione di entrambe le parti autenticata dagli avvocati, i quali hanno altresì l'onere di certificare che le intese sono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo così raggiunto deve essere trasmesso con modalità telematiche, da almeno uno degli avvocati, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per il rilascio dell'autorizzazione e, ottenuta questa, in copia al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto o iscritto. Formula
ACCORDO PER LA MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE PERSONALE/DEL DIVORZIO EX ART. 6, D.L. N. 132/2014, CONV. IN L. N. 162/2014 (CON FIGLI MINORENNI, MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI, MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE) ...., nato a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza [1] dell'Avv. .... (ai fini di eventuali comunicazioni, si indicano il numero telefax ...., nonché gli indirizzi di posta elettronica certificata seguenti: ...., ....) E ...., nata a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....), in via ...., con l'assistenza dell'Avv. .... (ai fini di eventuali comunicazioni, si indicano il numero telefax ...., nonché gli indirizzi di posta elettronica certificata seguenti: ...., ....), PREMESSO CHE – .... e .... hanno contratto matrimonio concordatario/civile, in .... ( ....), in data ...., adottando il regime patrimoniale della comunione/separazione dei beni; – il matrimonio è stato trascritto [2] /iscritto [3] nei Registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., serie ...., p. ...., n. .... [4]; – dall'unione sono nati: ...., a .... ( ....), in data ...., minorenne/maggiorenne non economicamente autosufficiente/incapace/portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992; ...., a .... ( ....), in data ...., minorenne/maggiorenne non economicamente autosufficiente/incapace/portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992; – i coniugi si sono separati in data ...., giusta verbale omologato in data ...., dal Tribunale di .... /sentenza di separazione personale n. .... del Tribunale di ...., passata in giudicato in data .... /accordo di separazione consensuale concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munito dell'autorizzazione/nulla osta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ...., in data ....; – le parti hanno divorziato giusta sentenza n. ...., del Tribunale di ...., passata in giudicato in data .... /accordo di divorzio concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica di ....; – le condizioni della separazione/divorzio sono state modificate con provvedimento del Tribunale di ...., del ...., passato in giudicato il .... /accordo di modifica delle condizioni concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica di ...., in data .... [5]; – le parti, debitamente informate in merito, si sono determinate alla modifica delle precedenti condizioni della separazione personale/del divorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, d.l. n. 132/2014, e hanno sottoscritto, unitamente ai rispettivi difensori, convenzione di negoziazione assistita in data ....; – gli avvocati hanno tentato, invano, di conciliare [6] le parti ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014 e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; essendo inoltre presenti figli minorenni [7], gli avvocati, come sopra indicati, hanno sottolineato ai coniugi l'importanza per i minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. TUTTO CIÒ PREMESSO .... e ...., con la presenza e l'assistenza degli avvocati rispettivamente nominati, hanno posto in essere la negoziazione assistita richiesta dalla norma e pertanto dichiarano che la loro separazione/divorzio è retta dalle seguenti CONDIZIONI 1. A modifica parziale/integrale delle condizioni nn. .... [8] del verbale di separazione consensuale/sentenza di separazione personale/sentenza di divorzio/decreto di modifica delle condizioni della separazione personale/decreto di modifica delle condizioni di divorzio/separazione personale conclusa a seguito di convenzione di negoziazione assistita/divorzio concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita/accordo di modifica delle condizioni della separazione concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita/accordo di modifica delle condizioni di divorzio seguito di convenzione di negoziazione assistita le parti così dispongono: ....; ....; ..... 2. Per quanto non sopra espressamente modificato continueranno a valere le condizioni della separazione/divorzio contenute nel verbale di separazione consensuale/sentenza di separazione personale/sentenza di divorzio/decreto di modifica delle condizioni della separazione personale/decreto di modifica delle condizioni di divorzio/separazione personale conclusa a seguito di convenzione di negoziazione assistita/divorzio concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita/accordo di modifica delle condizioni della separazione concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita/accordo di modifica delle condizioni di divorzio seguito di convenzione di negoziazione assistita. 3. Spese legali ..... *** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 si conviene tra le parti che: a) sia onere dell'Avv. .... trasmettere [9] il presente accordo, munito della relativa documentazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ...., per il rilascio di nulla osta; b) sia onere dell'Avv. .... [10] trasmettere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ...., quale Comune nel quale il matrimonio è stato trascritto/iscritto, copia autenticata del presente accordo munito del nulla osta; c) sia onere dell'Avv. .... trasmettere, copia autenticata del presente accordo munito del nulla osta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ...., autorizzando sin d'ora le parti la trasmissione [11]; Luogo e data .... Firma .... Io sottoscritto Avvocato ...., ex art. 5, d.l. n. 132/2014 convertito con modifiche in l. n. 162/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in prima presenza da ..... Luogo e data .... Firma Avv. .... Firma .... Io sottoscritto Avv. ...., ex art. 5, d.l. n. 132/2014 convertito con modifiche in l. n. 162/2014, certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta in mia presenza da ..... Firma .... L'Avv. .... e l'Avv. .... dichiarano che il presente accordo di separazione/divorzio è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.l. n. 132/2014. Luogo e data .... Firma Avv. .... Firma Avv. .... *** Le parti concordano che il presente accordo sarà trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di .... unitamente ai seguenti documenti: 1) Certificato di residenza di ....; 2) Stato di famiglia di ....; 3) Certificato di residenza di ....; 4) Stato di famiglia di ....; 5) Copia autentica verbale di separazione personale omologato/sentenza di separazione personale passata in giudicato/decreto di modifica delle condizioni della separazione/accordo di separazione consensuale concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica/accordo di modifica delle condizioni della separazione consensuale concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica/sentenza di divorzio munita della formula di passaggio in giudicato/decreto di modifica delle condizioni di divorzio munita della formula di passaggio in giudicato/accordo di divorzio concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica/accordo di modifica delle condizioni del divorzio concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica; 6) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di .... (se richiesti); 7) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di .... (se richiesti); 8) Convenzione negoziazione assistita (se richiesta). Firma Avv. .... Firma Avv. .... [1]L'attività del difensore non è di rappresentanza in senso tecnico ma di assistenza. Per tale motivo non è necessario il rilascio di procura, ancorché non manchino, sul punto, voci dissonanti. [2]Per il caso di matrimonio concordatario. [3]Per il caso di matrimonio religioso. [4]Dati non richiesti a pena di nullità dell'atto, ricavabili dall'atto integrale di matrimonio. [5]Da inserirsi solo per l'ipotesi in cui le condizioni della separazione o del divorzio fossero già state oggetto di modifica. [6]Si tratta di incombente richiesto sì dalla norma ma inutile nei procedimenti di modifica, ove non è richiesto il tentativo di conciliazione. [7]L'onere non si estende alle ipotesi di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. [8]Indicare le condizioni che si vogliono modificare. [9]L'autorizzazione verrà trasmesso dal Procuratore della Repubblica a entrambi gli avvocati. [10]È sufficiente che la copia autenticata sia inviata da uno solo dei due avvocati, pur rimanendo solidale la responsabilità derivante dall'omesso invio, sanzionato con la sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00. [11]L'accordo, munito dell'autorizzazione, è trasmesso dagli avvocati a mezzo PEC o mezzo equipollente, al consiglio dell'ordine presso cui uno dei due avvocati è iscritto. Il Consiglio dell'Ordine cura la conservazione dell'accordo ed è autorizzato a rilasciarne copia autentica alle parti o ai difensori che lo hanno sottoscritto. CommentoLa negoziazione assistita è una procedura, a carattere non contenzioso, con cui le parti si obbligano a cooperare in buona fede e con lealtà per la risoluzione “in via amichevole” di una “loro controversia”. Per alcune (ma non tutte) le controversie in materia familiare, il legislatore ha previsto una forma particolare di negoziazione assistita, espressamente disciplinata dall'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, che si distingue da quella “generica”, giacché prevede la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte e il successivo intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, il cui nullaosta o autorizzazione costituisce condizione di efficacia dell'eventuale accordo raggiunto. La negoziazione assistita familiare può iniziare con l'invio da una parte all'altra dell'invito alla stipula della convenzione. Si tratta di un passaggio eventuale – la cui assenza non determina nullità – cosicché nulla impedisce che le parti possano sottoscrivere direttamente la convenzione di negoziazione assistita con la quale si impegnano a comportarsi in buona fede e con lealtà per ricercare una soluzione concordata per la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio. Una volta raggiunta l'intesa, deve essere redatto l'“accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita”, sottoscritto dalle parti personalmente e dai due avvocati ai fini della certificazione dell'autografia della firma. Gli avvocati devono dare atto di aver tentato, senza successo di conciliare le parti (anche per la modifica), di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza “per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”; devono altresì certificare che l'accordo raggiunto è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico. La legge non commina particolari sanzioni per l'ipotesi di mancato assolvimento da parte degli avvocati degli oneri loro imposti (Trib. Torino 30 maggio 2017) che non sono richiesti espressamente a pena di nullità dell'atto. Considerato che il ruolo dell'avvocato non è di rappresentanza in senso tecnico ma di semplice assistenza, non è richiesto il rilascio della procura alle liti (vedi però M. Ruvolo, La negoziazione assistita, in www.scuolamagistratura.it; cfr. anche Vademecum sulla negoziazione assistita familiare, in www.tribunale.roma.it). L'accordo è sottoscritto dalle parti in forma analogica o digitale. Nel caso in cui le parti abbiano optato per la modalità telematica (art. 2-bis) gli avvocati appongono la loro sottoscrizione solo in forma digitale anche se le parti hanno sottoscritto l'accordo in forma analogica. In tutti i casi l'accordo deve essere trasmesso con modalità telematica, al Procuratore della Repubblica competente. La legge non fissa i criteri di competenza territoriale ma si ritiene debbano essere utilizzati i criteri di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; l'accordo dovrà dunque essere trasmesso, dunque alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza di uno dei due coniugi entro 10 giorni, secondo alcuni a pena di irricevibilità. Ove entrambi i coniugi e i figli siano residenti all'estero, è competente qualunque Procura. Ove autorizzato, l'originale dell'accordo viene trasmesso dal Procuratore della Repubblica agli avvocati con modalità telematica; entro i successivi 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta autorizzazione, gli avvocati (anche solo uno di essi) sono tenuti inviare copia autenticata (da ciascuno o da entrambi) dell'accordo, munita dell'autorizzazione, al Comune nei cui Registri dello Stato civile il matrimonio è stato trascritto (per il caso di matrimonio concordatario) o iscritto (per il caso di matrimonio civile). Il mancato assolvimento di tale onere comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 ad Euro 10.000,00. Nel caso di mancata autorizzazione, ovvero quanto ritenga necessario l'ascolto del minore, il Procuratore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale, che provvede a fissare udienza di comparizione personale delle parti. Se l'accordo contiene atti soggetti a trascrizione, è necessario che la sottoscrizione delle parti sia autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non essendo sufficiente il solo intervento degli avvocati (Cass. II, n. 1202/2020; App. Trieste 30 maggio 2017; Trib. Venezia 21 novembre 2017; Trib. Genova 29 marzo 2016; Trib. Catania 24 novembre 2015). L'accordo può contenere patti di trasferimento immobiliare solo con effetti obbligatori. Le parti possono anche prevedere, con l'accordo, la liquidazione dell'assegno divorzile una tantum, purché gli avvocati certifichino che la pattuizione è equa ai sensi dell'art. 5, l. n. 898/1970. Una volta sottoscritto l'accordo frutto di negoziazione assistita, l'eventuale revoca del consenso di una delle parti è priva di effetti “trattandosi di atto negoziale integrante un negozio giuridico perfetto ed autonomo” (Trib. Milano 18 giugno 2018 in punto separazione; i medesimi principi possono però applicarsi anche ai divorzi frutto di negoziazione assistita). L'accordo autorizzato, infine, viene trasmesso dagli avvocati al Consiglio dell'ordine presso cui uno di essi è iscritto, con modalità telematiche. Il Consiglio cura la conservazione dell'accordo e ne rilascia copia autentica, su richiesta, alle parti o ai difensori che lo hanno sottoscritto. Sotto il profilo fiscale: a) non è dovuto il contributo unificato per la fase di autorizzazione/nulla osta innanzi al Pubblico Ministero (Circ. Min. Giustizia 13 marzo 2015; Circ. Min. Giustizia 14 giugno 2018); b) non sono dovuti i diritti di copia per il rilascio dell'autorizzazione/nulla osta da parte del Pubblico Ministero (Circ. Min. Giustizia 29 luglio 2015; Circ. Min. Giustizia 14 giugno 2018); c) agli accordi frutto di negoziazione assistita è applicabile l'esenzione di cui all'art. 19, l. n. 74/1987 (Ris. Agenzia delle Entrate 16 luglio 2015, n. 65/E). |