Trasmissione dell'accordo di divorzio/scioglimento dell'unione civile concluso a seguito di negoziazione assistita (senza figli) al Procuratore della Repubblica per nulla osta

Alessandro Simeone
Aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

La negoziazione assistita familiare è un procedimento non contenzioso con cui le parti si impegnano a cooperare tra di loro, secondo principi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza al fine di addivenire a una soluzione concordata per la loro separazione personale, il loro divorzio o le modifiche di precedenti condizioni di separazione o divorzio. L'art. 1, comma 25, l. n. 76/2016, ha esteso la negoziazione assistita familiare anche allo scioglimento dell'unione civile. Una volta sottoscritta la convenzione di negoziazione assistita familiare, ed espletata la negoziazione, l'intesa raggiunta deve essere trasfusa nell'accordo di divorzio o di scioglimento dell'unione civile, concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, che deve essere sottoscritto dalle parti personalmente e dagli avvocati, i quali certificano l'autografia della firma dei rispettivi assistiti nonché la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico; in assenza di figli (comuni) minorenni, maggiorenni incapaci, non economicamente autosufficienti o portatori di handicap, l'accordo deve essere trasmesso con modalità telematiche, da almeno uno dei due avvocati, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, al fine della richiesta di nulla osta osta all’adempimento delle pattuizioni concordate, a seguito del quale l'accordo tiene conto e produce gli effetti della sentenza di divorzio o di quella di scioglimento dell'unione civile.

Formula

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI .... 1

 TRASMISSIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DELL'ACCORDO CONCLUSO A SEGUITO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI 2 /SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO  3 /SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE (SENZA FIGLI MINORENNI O MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE)

I sottoscritti

Avv. ...., (C.F. ....) con Studio in ...., via .... ( PEC ....), che ha assistito nella procedura di negoziazione assistita ...., nato a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....)

E

Avv. ...., (C.F. ....) con Studio in ...., via .... ( PEC ....), che ha assistito nella procedura di negoziazione assistita ...., nato a .... ( ....), il .... (C.F. ....), residente a .... ( ....) 4.

PREMESSO CHE

– in data ...., .... e .... hanno contratto matrimonio concordatario/civile/hanno costituito un'unione civile in ....;

– il matrimonio è stato trascritto 5 /iscritto 6 nei Registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., serie .... p. ...., n. ....;/l'unione civile è stata iscritta nei Registri dello Stato Civile del Comune di ...., anno ...., serie .... p. ...., n. .....

– dall'unione non sono nati figli/sono nati: ...., a .... ( ....), in data ...., ...., a .... ( ....), in data ...., maggiorenni economicamente autosufficienti, capaci e non portatori di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992;

– i coniugi si sono separati in data ...., giusta verbale omologato in data ...., dal Tribunale di .... 7 /sentenza di separazione personale n. .... del Tribunale di ...., passata in giudicato in data .... 8 /accordo di separazione consensuale concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munito dell'autorizzazione/nulla osta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ...., in data .... /accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di ...., ex art. 12, d.l. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014;

– in data ....il sig. .... (oppure: entrambe le parti) ha reso la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016;

– sono trascorsi i 3 mesi dalla manifestazione di volontà, come previsto dall'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016 e sussistono gli estremi per lo scioglimento dell'unione civile;

– in data .... le parti hanno sottoscritto una convenzione di negoziazione assistita ex art. 6, d.l. n. 132/2014 e hanno concluso, in data .... 9, e in esito alla procedura di negoziazione, un accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/scioglimento dell'unione civile;

– l'accordo non presenta irregolarità e sussistono gli estremi affinché il Procuratore della Repubblica voglia concedere il nulla osta previsto dalla norma.

Tutto ciò premesso,

i sottoscritti difensori, nella loro qualità indicata in epigrafe chiedono che

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

– preso atto di quanto sopra e visionati la documentazione allegata

VOGLIA

Dichiarare, ex art. 6, comma 2, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, che nulla osta affinché l'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/scioglimento dell'unione civile concluso tra .... e ...., in data .... produca gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014.

Luogo e data ....

Firma Avv. ....

Firma Avv. ....

Si depositano:

1) Atto integrale di matrimonio/Estratto per sunto atto di matrimonio/Atto costitutivo di unione civile 10; 2) Certificato di residenza di ....; 3) Stato di famiglia di ....; 4) Certificato di residenza di ....; 5) Stato di famiglia di ....; 6) Copia autentica del verbale di separazione consensuale e del decreto di omologa/Copia autentica sentenza di separazione personale passata in giudicato/Copia autenticata dell'accordo di separazione personale concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita munita dell'autorizzazione della Procura della Repubblica/concluso innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di ...., ex art. 12, d.l. n. 132/2014/Dichiarazione resa innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di .... di voler sciogliere l'unione civile 11; 7) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di .... 12 munite del rapporto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate 13; 8) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di .... munite del rapporto di trasmissione all'Agenzia delle Entrate 14; 9) Dichiarazione dei redditi del figlio (figli)/Dichiarazione sostitutiva di atto notorio exd.P.R. n. 445/2000 rilasciata da entrambi i coniugi circa l'autosufficienza economica del figlio (dei figli)/Dichiarazione sostitutiva di atto notorio exd.P.R. n. 445/2000 rilasciata dal figlio(figli) di autosufficienza economica 15.

[1] [1]In assenza di indicazioni del legislatore, si ritiene che possano essere utilizzati i criteri di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; l'accordo deve essere trasmesso, esclusivamente con modalità telematiche (art. 6, comma 3-ter) alla Procura della Repubblica del Tribunale del luogo di residenza di una delle parti.

[2] [2]Nel caso di matrimonio concordatario.

[3] [3]Nel caso di matrimonio civile.

[4] [4]Si ritiene sufficiente che l'accordo sia depositato solo da uno degli Avvocati.

[5] [5]Per il caso di matrimonio concordatario.

[6] [6]Per il caso di matrimonio religioso.

[7] [7]Il termine per il divorzio è semestrale in caso di separazione consensuale, di accordo concluso, ex art. 12, d.l. n. 132/2014 cit. innanzi all'Ufficiale di Stato Civile, ovvero di accordo di separazione concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita ex art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014; in quest'ultimo caso il termine decorre dal rilascio dell'autorizzazione/visto del P.M. (Trib. Torino 1° ottobre 2018).

[8] [8]È sufficiente che sia passata in giudicato la sentenza parziale che ha pronunziato la separazione personale o il capo della sentenza definitiva che abbia pronunziato la separazione personale. Nell'ipotesi di separazione giudiziale il termine per il divorzio è annuale, decorrente dall'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore per i provvedimenti temporanei, anche nell'ipotesi in cui la separazione si sia conclusa sulla base di sentenza emessa su precisazione congiunta delle conclusioni; ove invece la separazione, iniziata come giudiziale, sia terminata con la sottoscrizione di un verbale (c.d. trasformazione del rito) il termine per il divorzio è quello ridotto (semestrale).

[9] [9]La norma non prevede un termine entro il quale l'accordo debba essere trasmesso.

[10] [10]Alcune Procure non richiedono alcun certificato.

[11] [11]Il deposito di tale ultimo documento può essere superato tramite il deposito dell'atto integrale di costituzione dell'unione civile recante l'annotazione di aver reso la dichiarazione di volontà di sciogliere l'unione civile.

[12] [12]Documentazione richiesta dalla maggior parte della Procure.

[13] [13]Alcune Procure richiedono anche il deposito di copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

[14] [14]Vedi note 12 e 13.

[15] [15]Richieste variabili a seconda della Procura della Repubblica cui l'accordo è trasmesso.

Commento

L'originale dell'accordo di divorzio e quello di scioglimento dell'unione civile – ove la coppia non abbia figli (comuni) minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, oppure portatori di handicap grave o incapaci – devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica per il rilascio del nulla osta richiesto dall'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 132/2014, affinché possano produrre gli effetti della sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione.

La norma non specifica i criteri di competenza territoriale, cosicché si ritiene che possano applicarsi quelli di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., ovvero il criterio della residenza di uno dei due coniugi/uniti civili, oppure qualunque Procura della Repubblica ove entrambe le parti siano residenti all'estero.

L'accordo deve essere trasmesso con modalità telematiche, munito della certificazione degli Avvocati sia dell'autografia delle firme dei rispettivi assistiti sia della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. A differenza di quanto previsto per i casi in cui la coppia abbia figli minorenni (o maggiorenni incapaci, non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave), non è previsto alcun termine perentorio per l'invio, ancorché non manchino voci a favore dell'estensione, anche all'ipotesi di rilascio di nulla osta, del termine di 10 giorni.

L'art. 6, d.l. n. 132/2014, non specifica l'eventuale documentazione che deve essere allegata, affinché il Procuratore della Repubblica possa verificare se il caso a lui sottoposto rientra in quelli per cui è richiesta l'autorizzazione o in quelli in cui deve verificare le eventuali irregolarità dell'accordo. Tale lacuna è stata colmata dall'emissione, da parte di numerose Procure della Repubblica, di c.d. “Linee guida” (es: Procura della Repubblica del Tribunale di Milano; Procura della Repubblica del Tribunale di Torino; Procura Distrettuale di Catania) o dalla stipula di Protocolli con i locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le associazioni professionali maggiormente rappresentative (p.e.: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia). È dunque necessario che quanto indicato nella formula sopra indicata sia armonizzato secondo quanto previsto dalle prassi locali (reperibili sui siti internet dei singoli Tribunali).

Non è previsto neppure un termine entro cui il P.M. debba concedere il nulla osta; solitamente ciò avviene in un periodo di tempo attualmente collocato tra 1 e 15 giorni dal deposito. Il nulla osta viene comunicato con modalità telematiche; da tale momento decorre il termine di 10 giorni (Circ. Min. Int. 6/2015) per l'invio di copia autenticata (dagli avvocati o da uno di essi) dell'accordo, munito del nulla osta del P.M., al Comune del luogo in cui l'atto era stato trascritto (matrimonio concordatario) o iscritto (matrimonio civile e unione civile). La mancata osservanza di detto termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 ad Euro 10.000,00.

Per effetto del nulla osta, l'accordo di divorzio e quello di scioglimento dell'unione civile concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita producono gli effetti del corrispondente provvedimento del Tribunale; esso sono dunque titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca.

La norma non preveda alcuna conseguenza per il mancato rilascio del nulla osta. Ove il P.M. ritenga che l'accordo presenti irregolarità, salva la facoltà di richiedere chiarimenti alle parti, (cfr. Linee guida Procura distrettuale di Catania), respinge la richiesta, senza possibilità di trasmissione dell'accordo al Presidente del Tribunale per la procedura di cui all'ultima parte del comma 2 dell'art. 5, d.l. n. 132/2014.

La procedura di rilascio dell'autorizzazione è esente dal pagamento del contributo e dei diritti di copia (Circ. Min. Giustizia 29 luglio 2015; Circ. Min. Giustizia 14 giugno 2018).

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