Ricorso per la separazione consensuale senza figli minori

Francesco Maria Bartolini

Inquadramento

L'art. 158 c.c. consente la separazione per accordo tra i coniugi con una disposizione che si limita a sancire l'inefficacia dell'accordo se esso è privo dell'omologazione del giudice. Ai coniugi è dunque lasciata ampia libertà di determinare il contenuto delle pattuizioni mediante le quali regolano i loro rapporti, salvo il potere del tribunale di rifiutare l'omologa quando le condizioni stabilite relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli sono contrarie agli interessi di costoro. La riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022 ha sostituito la normativa processuale già dettata dal secondo comma dell'art. 158 e dall'art. 711 c.p.c.

Formula

TRIBUNALE DI .... 1

RICORSO 2 PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

...., nato a ...., residente in .... (C.F. ....), cittadino italiano, eletti-vamente domiciliato in ...., presso lo studio dell'Avv. .... (C.F. .... PEC ...) che lo rappresenta e assiste 3, giusta procura in atti

E

...., nata a ...., residente in .... (C.F. .... ), cittadina italiana, elettivamente domiciliata in ...., presso lo studio dell'Avv. .... (C.F. ....PEC ...) che la rappresenta e assiste, giusta procura in atti

PREMESSO CHE

– i coniugi si sono uniti con matrimonio concordatario/civile in ...., in data ...., scegliendo il regime della separazione/comunione dei beni;

– che dall'unione non sono nati figli;

– la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi è possibilità di riconciliazione;

– i coniugi intendono separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel presente ricorso.

* * *

TUTTO CIÒ PREMESSO

.... e ...., come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

che il Presidente del Tribunale di .... voglia fissare l'udienza davanti al giudice relatore per la comparizione personale dei coniugi [in alternativa: le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e sin d'ora dichiarano di non volersi riconciliare] e voglia, altresì, trasmettere gli atti per acquisire il parere del P.M., in modo che, sentite le parti, gli atti siano rimessi al Tribunale riunito in camera di consiglio per l'omologazione della loro separazione alle seguenti

CONDIZIONI 4

1. Separazione.

I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.

2. La casa già adibita a residenza comune, di proprietà di ...., censita a catasto ...., in via ...., resterà in uso abitativo a .... 5

Assegno di mantenimento per il coniuge (eventuale).

...., contribuirà al mantenimento di ...., versando, in via anticipata entro il giorno .... di ogni mese, l'importo mensile di Euro ...., con decorrenza del mese di ....; importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT, prima rivalutazione mese di .... anno ...., base mese di ...., anno .....

OPPURE

Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.

5. Divisione dei beni ricadenti nel regime di comunione legale (eventuale) 6.

I coniugi dichiarano che, alla data odierna, fanno parte del regime di comunione legale dei beni:

....;

....;

e provvedono alle reciproche attribuzioni come segue:

a) a ...., saranno assegnati in piena proprietà i seguenti beni: ....;

b) a ...., saranno assegnati in piena proprietà i seguenti beni: .....

I coniugi dichiarano reciprocamente che:

a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;

b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;

c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.

6. Altre pattuizioni (eventuale) 7.

.....

7. Spese legali

.....

I sottoscritti Sig. .... e Sig.ra .... Dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse

Il fascicolo è così composto:

Atti: 1) Ricorso per separazione consensuale.

Documenti; 1) Estratto per sunto atto di matrimonio; 2) Certificato di residenza e stato di famiglia di ....; 3) Certificato di residenza e stato di famiglia di ....; 4) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di ....; 5) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di ....8 ; 6) certificazione relativa alle disponibilità reddituali e patrimoniali degli ultimi tre anni; 7) documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili; 8) documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni mobili registrati; 9) documentazione attestante la titolarità di quote sociali; 10) documentazione attestante gli oneri economici che ciascuna delle parti deve sopportare.

Luogo e data ....

I difensori dichiarano che il presente procedimento è di valore indeterminato e indeterminabile ed è sottoposto al pagamento del contributo unificato nella misura di Euro .....

Firma delle parti 

Firma Avv. ....

Firma Avv. ....

[1]     Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, la competenza spetta al tribunale del luogo di residenza dell'una o dell'altra parte (art. 473-bis.47 c.p.c.). In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.

[2] [2] In base all'art. 2 del d.m. 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'art. 121 c.p.c., i ricorsi sono redatti con la seguente articolazione: a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto; b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio; d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorita giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica; e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi; f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale; g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti; h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale; l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'art. 3 lett. a) precisa che il ricorso deve avere un'estensione massima di 80.000 caratteri, salvi gli elementi esclusi dall'art. 4, e ferma restando (ex art. 5) la possibilità di superare detti limiti se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, ipotesi nella quale il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti. Il richiamato Regolamento non trova applicazione, rispetto ai limiti dimensionali degli atti, nelle controversie di valore superiore a 500.000 euro: ciò fa presumere che non operi, per tale parte, anche rispetto alle controversie di valore indeterminabile, molto ricorrenti nel contenzioso familiare.

[3] ·       La difesa tecnica dell'avvocato era ritenuta, anche se non in maniera unanime, facoltativa e il ricorso poteva essere presentato anche dai coniugi personalmente; la rappresentanza è attualmente obbligatoria (art. 473-bis.12, lett. c). Nel procedimento a domanda congiunta uno stesso difensore può assistere congiuntamente entrambi i coniugi, dovendosi però astenere “dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi” (art. 68, Codice deontologico forense). Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 il ricorso è atto del difensore; esso è sottoscritto anche dalle parti. I professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco dell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese (art. 3-bis d.lgs. n. 82/2005).

[4] Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, il ricorso deve contenere le pattuizioni stabilite tra i coniugi, posto che, ai sensi dell'art. 473-bis.47, secondo comma, è già con il ricorso che le parti possono regolamentare i loro rapporti patrimoniali mentre l'udienza ha il solo scopo di acquisire eventuali chiarimenti.

[5] [5] L'assegnazione della casa familiare ha come presupposto la convivenza di almeno un figlio minorenne o maggiorenne non autosufficiente con l'assegnatario (Cass. n. 21334/2013). Pertanto nella formula non si fa cenno ad una richiesta di assegnazione ma si dà atto di un intervenuto accordo.

[6] [6] Ex art. 191, c.c. la comunione legale tra i coniugi si scioglie al momento della sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché successivamente omologato; i beni acquistati sotto il vigore del precedente regime saranno amministrati secondo le regole della comunione ordinaria; i coniugi, all'atto della separazione possono (ma non debbono) però provvedere alla divisione del compendio comune, nonché agli eventuali rimborsi e restituzioni ex art. 192 c.c.

[7] Le parti possono regolare altri aspetti della loro vita non direttamente ricollegabili alle condizioni essenziali della separazione (assegnazione di beni, assegno pecuniario) inserendo nel ricorso e nel successivo verbale di udienza (Cass. n. 5741/2004; Cass. n. 3110/2016; Cass. n. 16909/2015) pattuizioni che solo incidentalmente hanno la loro ragione di essere nella separazione (es.: messa in vendita di immobili comuni; regolamentazione dell'utilizzo di abitazioni differenti dalla casa coniugale). Con il verbale di separazione è possibile anche procedere direttamente a trasferimenti immobiliari, senza la necessità di atti successivi (Cass. S.U., n. 21761/2021). Opera anche per tali atti il regime di esenzione di cui all'art. 19, l. n. 74/1987 (Cass. n. 2111/2016).

[8]  L'art. 473-bis.51 c.p.c. richiede per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 che il ricorso introduttivo contenga le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 473-bis.12 (riferimento così rettificato dal provvedimento di correzione del d.lgs. 149/2022) relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali degli ultimi tre anni.

Commento

La riforma del processo intervenuta con il d.lgs. n. 149/2022, ha lasciato immodificate le norme di diritto sostanziale riguardanti la separazione dei coniugi. Impregiudicate sono rimaste le disposizioni degli artt. 150 (ammissibilità della separazione), 151 (presupposti per la separazione), 154 (riconciliazione), 155 (provvedimenti per i figli), 157 (cognome della moglie), cessazione degli effetti della separazione) e 158, primo comma (separazione consensuale). Dall'art. 156 la riforma ha soppresso le norme concernenti le forme di garanzia a favore dell'avente diritto ai contributi economici. Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 sono state abrogate le norme di natura processuale, dettate dagli artt. 706-711 c.p.c., sostituite dalle disposizioni del rito unificato in materia di stato delle persone, di minori e della famiglia, di cui agli artt. 573-bis e ss. c.p.c.

La separazione consensuale è, nel sistema processuale tradizionale, un procedimento di volontaria giurisdizione (Cass. n. 4079/1979) che tradizionalmente si compone di tre fasi: il deposito del ricorso in cui i coniugi dichiarano di volersi separare e regolano le conseguenze della loro scelta; l'udienza presidenziale; l'emissione del decreto di omologa da parte del Tribunale che costituisce atto di controllo formale e sostanziale delle condizioni volute dai coniugi (Cass. n. 10932/2008; Cass. n. 11489/2008; Cass. n. 17902/2004; Cass. n. 17607/2003). La separazione acquista efficacia, si affermava, con l'emissione del decreto di omologa. La riforma del processo civile, di cui al d.lgs. n. 149/2022, ha modificato questo iter con la soppressione dell'udienza presidenziale. Per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 l'udienza di comparizione è tenuta dal giudice relatore nominato dal presidente del tribunale (che non nomini relatore se stesso); è il giudice relatore che sente le parti e ne tenta la conciliazione. Lo stesso giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari. È attualmente disposto che il ricorso deve contenere le indicazioni richieste per l'atto introduttivo del procedimento con rito familiare uniforme e, in particolare, le condizioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e le condizioni relative alla prole e ai rapporti economici; con il ricorso i coniugi possono anche regolare i loro rapporti patrimoniali, da intendersi ormai come estesi a comprendere i rapporti immobiliari.

Sono legittimati alla presentazione del ricorso solo i coniugi (o anche solo uno di essi). L'interdetto legale non necessita della nomina di soggetti ausiliari (Trib. Napoli 20 giugno 2001); l'interdetto e l'inabilitato possono promuovere la domanda (Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21009/2007) mediante, rispettivamente, il tutore o il curatore oppure, in caso di conflitto di interessi (p.e. qualora il tutore sia l'altro coniuge), mediante un curatore speciale nominato dal tribunale. A seconda delle situazioni, il soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno può sottoscrivere autonomamente il ricorso per separazione consensuale (Trib. Roma 13 aprile 2007; Trib. Milano 7 maggio 2014) oppure presentarlo tramite l'amministratore di sostegno (Trib. Cagliari 15 maggio 2010) o mediante un curatore speciale che può essere individuato nella persona dello stesso amministratore di sostegno (Trib. Modena 12 febbraio 2007).

Il Pubblico Ministero, nelle cause di nuova introduzione, deve ricevere il ricorso e la documentazione ad esso allegata per esprimere il proprio parere, da trasmettersi almeno tre giorni prima della data dell'udienza di comparizione. È questa la forma in cui si attua l'intervento del P.M. previsto come obbligatorio dall'art. 70, primo comma n. 2); il suo potere è meramente consultivo e non comprende il potere di impugnare (Cass. n. 6522/2019).

Il procedimento è di competenza del Tribunale ordinario, in attesa della costituzione del tribunale per lo stato delle persone, dei minorenni e della famiglia. I criteri di competenza territoriale sono stati semplificati dalla riforma del processo civile: poiché la richiesta trova concordi le parti, è sufficiente a individuare il tribunale competente il luogo in cui l'uno o l'altro dei ricorrenti hanno domicilio o residenza. La semplificazione ha superato le questioni che erano insorte in precedenza, quando si era ritenuto (vedi Pagliani, Separazione consensuale, in www.ilfamiliarista.it) che i criteri di cui all'art. 706 c.p.c. (ultima residenza comune, residenza del convenuto e dunque, nella separazione consensuale, di una delle parti, etc.) operassero in via alternativa, quando il ricorso fosse sottoscritto da entrambi i coniugi. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.

Il controllo del Tribunale ha a oggetto gli aspetti formali (verifica della competenza, sottoscrizione del verbale, trasmissione atti al P.M., esperimento del tentativo di conciliazione) e la compatibilità tra le condizioni volute dai coniugi con “le norme cogenti e i principi di ordine pubblico”. Il Tribunale non può sostituirsi ai coniugi emettendo un diverso provvedimento, ma, ove ravvisi irregolarità o contrarietà alle norme di ordine pubblico o alle norme cogenti, deve limitarsi a riconvocare le parti per invitarle a modificare quelle condizioni ritenute, nei limiti testé indicati, non omologabili. Qualora ciò non accada e i coniugi insistano nelle richieste iniziali, il Tribunale rigetta la domanda di omologa. Né gli artt. 158 c.c., 711 c.p.c., per le vecchie procedure, né l'art. 473-bis.51 per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 indicano la forma e l'impugnabilità del provvedimento di rigetto. In passato la giurisprudenza aveva ritenuto che, trattandosi di procedimento in camera di consiglio, dovessero applicarsi le norme di cui agli artt. 737 e ss.: sì da affermare che il rigetto doveva essere pronunciato con decreto reclamabile, ex art. 739 c.p.c., entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento; e che invece il provvedimento della Corte d'appello non fosse ricorribile in Cassazione (Cass. n. 26202/2013; Cass. n. 7450/2008; Cass. n. 3390/2001; Cass. n. 8712/1990. Attualmente la pronuncia di omologa assume la forma della sentenza: appellabile, dunque, ex artt. 473-bis.30 e seguenti.

Assai discusso è invece il tema degli effetti della revoca, da parte di uno dei coniugi, del consenso espresso all'udienza presidenziale (oggi, dinanzi al giudice relatore) e prima dell'omologa. Secondo la giurisprudenza  pronunciatasi prima della riforma di cui al d.lgs. 149/2022 , la revoca del consenso (da formalizzarsi personalmente mediante atto da depositare presso la Cancelleria del Tribunale che deve omologare la separazione, prima dell'emissione del decreto) è ammissibile e determina l'emissione di un provvedimento di non luogo a provvedere (App. Reggio Calabria 2 marzo 2006; Trib. Torino 6 novembre 2000; contra Trib. Milano 27 marzo 2013; Trib. Napoli 16 marzo 1999; vedi anche App. Napoli 29 gennaio 1996 nonché Trib. S.M. Capua a Vetere 18 dicembre 2020).

Una volta omologato, il verbale di separazione è titolo esecutivo ex art. 480 c.p.c., può essere trascritto ove intervenga su diritti reali immobiliari o preveda l'assegnazione della casa familiare, è valido titolo per l'iscrizione ipotecaria (Corte cost. n. 186/1988; sui limiti vedi Trib. Vicenza 9 febbraio 2010; Trib. Mantova 7 novembre 2006) e rimane efficace sinché non sia modificato giudizialmente, oppure assorbito dai successivi provvedimenti emessi in sede di divorzio o vanificato per l'ipotesi ex art. 157, c.c. (riconciliazione).

Alla separazione consensuale sono applicabili le norme generali in materia di vizi del consenso (Cass. n. 17607/2003; Cass. n. 10932/2008; Trib. Milano 27 marzo 2013), ancorché la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17607/2003; Cass. n. 19319/2014), avversata da quella di merito (App. Roma 9 maggio 2007; Trib. Verona 15 novembre 2002; Trib. Bologna 7 maggio 2000), escluda l'ipotesi di simulazione del verbale di separazione consensuale, giusta l'intervento del Tribunale nella fase del giudizio di omologa. Per una fattispecie di azione di annullamento per violenza morale, consistita nella minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione dell'accordo contenente pattuizioni economiche, si veda Cass. I, ord. n. 27323/2022. Tra gli accordi che possono essere legittimamente conclusi vi è la pattuizione di corrispondere un assegno vita natural durante (Cass. I, ord. n. 11012/2021). Sono, tuttavia, invalidi per illiceità della causa gli accordi con i quali i coniugi fissano il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio, in quanto stipulati in violazione del principio di radicale indisponibilità dei diritti matrimoniali di cui all'art. 160 c.c. (Cass. I, ord. n. 20745/2022).

La giurisprudenza ha fatto distinzione tra il contenuto essenziale dell'accordo tra i coniugi e il contenuto eventuale. Soltanto il contenuto essenziale può essere assoggettato a revoca e a revisione mentre le pattuizioni patrimoniali del contenuto eventuale non sono suscettibili di modifica o di revoca né sostituibili dalle condizioni conseguenti al divorzio; esse  seguono la disciplina propria delle impugnazioni dei negozi giuridici a tutela delle parti o dei terzi (Cass. ord. n. 20034/2024; Cass. ord. n. 15169/2022).  

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